ECLI:EU:C:1983:296•Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 26 ottobre 1983. # Ferriere di Roè Volciano SpA contro Commissione delle Comunità europee. # Regime di quote di produzione per l'acciaio - ricorso contro una decisione della Commissione che ha inflitto un'ammenda. # Causa 234/82.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 26 ottobre 1983. # Ferriere di Roè Volciano SpA contro Commissione delle Comunità europee. # Regime di quote di produzione per l'acciaio - ricorso contro una decisione della Commissione che ha inflitto un'ammenda. # Causa 234/82.
ECLI:EU:C:1983:296Eu Cjeu26 ott 1983
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 26 OTTOBRE 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La ricorrente nella causa di cui ci occupiamo oggi è un'impresa italiana relativamente piccola, che produce quasi solo tondo per cemento armato e — quanto meno all'epoca di cui trattasi — lavorando semiprodotti per conto di terzi.
Come stabilito nella decisione n. 1832/81 (GU L 184 del 4 luglio 1981, pagg. 1 e segg.) — emendata dalla decisione n. 1831/81 (GU L 180 del 1o luglio 1981, pagg. 1 e segg.) — il 6 agosto 1981 la Commissione comunicava alla ricorrente che la sua quota di produzione per il terzo trimestre 1981 e per i prodotti delle categorie V e VI era di 12729 tonnellate. Un controllo consentiva tuttavia di accertare che in detto trimestre essa aveva prodotto 13741 tonnellate, cioè 1012 tonnellate di troppo.
Con lettera 25 febbraio 1982 la Commissione ne avvertiva la ricorrente, chiedendole di esprimersi in proposito.
Nelle osservazioni del 4 marzo 1982 relative al superamento della quota di produzione, la ricorrente sosteneva che la Commissione non aveva tenuto conto del fatto che essa aveva applicato l'art. 11, nn. 2 e 3 della decisione n. 1831/81, in cui è detto:
«Alle imprese che producono soltanto un'unica categoria è riconosciuto, nei limiti della quota di produzione, un margine di tolleranza di superamento del 3 % per quella parte della loro produzione che può essere consegnata nel mercato comune.
Le imprese che non hanno esaurito le loro quote di produzione o quella parte delle quote che può essere consegnata nel mercato comune, possono riportarle, per la stessa categoria di prodotto, al trimestre successivo sino al 5 % rispettivamente delle loro quote o parte di quote».
Se si teneva conto del fatto che, nel secondo trimestre del 1981, a fronte di una quota di 13789 tonnellate la ricorrente aveva prodotto effettivamente 11277 tonnellate, a norma dell'art. 11 n. 3 della decisione n. 1831/81 la quota del terzo trimestre del 1981 andava aumentata di 636 tonnellate (= 5 % di 12729 tonnellate). A ciò si sarebbe dovuto aggiungere il margine di tolleranza a norma dell'art. 11 n. 2 (3 % di 12729 tonnellate), il che dava complessivamente una produzione massima consentita di 13746 tonnellate e dimostrava che non vi era stato alcun superamento di quote.
All'audizione del 4 giugno 1982 la ricorrente ammetteva di essersi sbagliata nel-l'applicare il detto art. 11, ma chiedeva che si tenesse conto del fatto che essa aveva agito in buona fede, nonché della circostanza che la produzione in eccesso era stata immagazzinata. Infine, con lettera 21 giugno 1982 la ricorrente faceva presente che, per il 1981 considerato nel suo complesso, essa non aveva superato le quote, bensì aveva prodotto 1131 tonnellate in meno di quanto le sarebbe stato lecito, e che anche questo andava tenuto presente nell'applicare l'ammenda di cui alla decisione n. 1831/81.
La Commissione considerava infondati questi argomenti e il 13 agosto 1982 adottava, a norma dell'art. 12 della decisione n. 1831/81, una decisione in merito al superamento della quota di produzione per i prodotti delle categorie V e VI di 1012 tonnellate. In base al criterio di 75 ECU per tonnellata di superamento, l'ammenda veniva stabilita in 75900ECU (= LIT 100284393), da pagarsi entro due mesi dalla notifica della decisione. Per ogni mese di ritardo nel pagamento era dovuto l'interesse dell'1 %.
Il 17 settembre 1982 la Ferriere di Roè Volciano ha impugnato questa decisione chiedendo alla Corte di statuire che essa non deve pagare l'ammenda inflittale con decisione 13 agosto 1982 e, in subordine, di ridurre equamente l'ammenda stessa. Nella replica essa ha inoltre chiesto, in subordine, che il tasso d'interesse dell'1 % al mese sia dichiarato adeguato per le sanzioni inflitte nel 1982.
Con ordinanza 15 marzo 1983 del presidente della Corte è stata disposta la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata fino alla pronunzia della sentenza, e ciò senza che la ricorrente dovesse — come d'uso — prestare una garanzia bancaria.
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1. |
In primo luogo la ricorrente deduce che, nel 1981 considerato nel suo complesso, essa non ha superato le quote di produzione. Ciò è vero in quanto — secondo i dati di cui disponiamo — nel primo e nel secondo trimestre del 1981 essa non ha esaurito la quota per la categoria IV, di cui fa parte il tondo per cemento armato — e precisamente per 29 tonnellate nel primo trimestre e per 2512 nel secondo — mentre non corrisponde manifestamente alla realtà per il quarto trimestre del 1981. Si deve comunque tener presente che, come ho già detto nelle conclusioni per la causa 179/82 ( 2 ), il modo complessivo di considerare le cose adottato dalla ricorrente non permette di ritenere che la disciplina delle quote non sia stata trasgredita; questa disciplina si basa chiaramente su quote trimestrali e ciò che conta è quindi quello che è avvenuto in questi due trimestri. Nemmeno si può pensare di giustificare il superamento di quote addebitato alla ricorrente limitandosi a sostenere che la-quota del trimestre precedente non era stata esaurita. In proposito non ci si può certo riferire all'art. 8 n. 2 della decisione n. 2794/80 (GU L 291 del 31. 10. 1980, pag. 1), il quale recita: «Le imprese che non hanno esaurito le loro quote possono riportare al trimestre successivo sino al 50 % della produzione non realizzata». Questa possibilità sussisteva infatti manifestamente solo ai sensi della decisione n. 2794/80, ed è quindi venuta meno il 30 giugno 1981, quando la decisione stessa ha cessato di avere vigore (cfr. art. 15 della decisione n. 2794/80). In proposito — contrariamente a quanto la ricorrente sostiene nella replica, benché all'udienza abbia mutato atteggiamento — è irrilevante pure l'art 11 n. 3 della decisione n. 1831/81, che ho testé citato. Già dalla lettera e dal contesto della decisione emerge che tale disposizione si riferisce unicamente alle quote attribuite in forza della decisione n. 1831/81, cioè che essa poteva essere applicata solo a partire dal quarto trimestre del 1981. Che solo questo fosse voluto è inoltre confermato dal fatto che il sistema delle quote è mutato considerevolmente — per quanto riguarda i prodotti inclusi e le quote da stabilirsi — rispetto alla precedente decisione n. 2794/80. Mentre infatti la decisione n. 2794/80 stabiliva quote per i prodotti del gruppo I (Coils e nastri laminati a caldo su treni specializzati) nonché per quelli del gruppo IV (profilati leggeri (vergella in matassa, tondi per cemento armato e altri laminati mercantili) in forza della decisione n. 1831/81 ciò avveniva per vari derivati della categoria I (indicati nell'art. 1 della decisione) e i prodotti del gruppo IV erano ripartiti nelle tre categorie IV, V e VI, per le quali venivano fissate quote separate. Ciò escludeva di fatto il semplice riporto al terzo trimestre del 1981 delle quote per il secondo trimestre dello stesso anno che non fossero state esaurite. Di conseguenza — dato che il superamento della quota nel terzo trimestre del 1981 non può essere giustificato col semplice richiamo ad una minor produzione nel secondo trimestre dello stesso anno — la sola cosa che si può fare è tener conto dell'effettiva situazione produttiva, come di una specie di circostanza attenuante, nel commisurare l'ammenda, proprio perché il mutamento di regime impediva di estendere al trimestre successivo il principio di cui all'art. 8 della decisione n. 2794/80, mentre in forza della decisione n. 1831/81 una possibilità del genere sussisteva di nuovo a partire dal suo secondo trimestre. Ne parlerò di nuovo in seguito. |
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2. |
La ricorrente ha poi sostenuto, dolendosi che la Commissione non ne abbia tenuto conto, di non aver venduto la produzione in eccesso, bensì di averla immagazzinata, giacché essa, nella sua qualità di azienda che lavora esclusivamente per conto di terzi, i quali sono rimasti proprietari della merce, non ha alcun accesso al mercato. Secondo me, nemmeno questo costituisce un motivo per non infliggere l'ammenda. Il sistema delle quote si riferisce chiaramente allo stadio della produzione e — come prescritto dall'art. 58 del Trattato CECA — contempla restrizioni per questa. Ciò è anche logico giacché l'efficacia della disciplina è garantita meglio che nel caso in cui si dovessero controllare i movimenti di magazzino. In linea di principio basta quindi, perché l'ammenda possa essere inflitta, che sia stato prodotto più di quanto la Commissione abbia consentito e l'ulteriore sorte dei prodotti non ha alcun peso. L'assunto della ricorrente secondo cui essa non ha affatto accesso al mercato e si è quindi trovata in difficoltà hon può certo essere accolto per quanto riguarda il terzo trimestre del 1981. A quell'epoca, dato che essa lavorava esclusivamente per conto terzi, non le era stata effettivamente ancora fissata la parte della quota produttiva che poteva essere consegnata sul mercato comune. Ciò avveniva solo nell'estate del 1982, dopo che essa aveva chiarito alla Commissione di trovarsi in difficoltà per il fatto che i suoi committenti provvedevano ormai direttamente alla lavorazione: ciò induceva la Commissione a stabilire quote complementari di consegna per la ricorrente — in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 n. 3 della decisione n. 1696/82 — nel novembre del 1982. |
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3. |
In terzo luogo la ricorrente deduce che, qualora fosse costretta a pagare l'ammenda, non le resterebbe altro che chiedere il fallimento e cessare l'attività. Una conseguenza del genere — che la Commissione dovrebbe evitare — non sarebbe certo in armonia con l'art. 3 del Trattato CECA, di cui essa nella replica invoca in particolare le lettere a) e d). Nella replica essa sostiene inoltre che le difficoltà causate dall'ammenda avrebbero dovuto essere tenute presenti a norma degli artt. 14 e 15 della decisione n. 1831/81. Per quanto riguarda queste tesi è certo superfluo accertare se la ricorrente abbia dimostrato che il pagamento dell'ammenda avrebbe le conseguenze da essa temute. Come è noto, essa si è richiamata — e la Commissione considera ciò insufficiente — al proprio bilancio per il 1981, a una lettera del 18 novembre 1982 secondo la quale le sue banche non sarebbero disposte a garantire il pagamento dell'ammenda ed alla assemblea degli azionisti in cui era stata esposta la situazione della ricorrente nel dicembre del 1982. Secondo me si deve tener conto delle seguenti considerazioni, dalle quali emerge che gli argomenti della ricorrente non possono portare all'annullamento o alla modifica della decisione che ha inflitto l'ammenda.
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4. |
La ricorrente ha ancora sostenuto — come già al momento dell'audizione — che se non si poteva obiettivamente pensare di applicare l'art. 11, nn. 2 e 3 della decisione n. 1831/81 nel suo caso, si doveva quanto meno ammettere che in buona fede essa aveva ritenuto di poter superare la propria quota in forza di dette disposizioni. Si tratta in sostanza di un errore di diritto a proposito del superamento della quota che escluderebbe la colpa ed impedirebbe quindi d'infliggere l'ammenda. Questa tesi non può essere certo accolta per quanto riguarda l'art. 11, n. 2. Secondo la sua lettera è perfettamente manifesto che non si tratta del superamento delle quote di produzione, bensì — nel loro ambito — del superamento delle quote di consegna le quali nel caso della ricorrente — dato che lavorava esclusivamente per conto terzi — non sono state fissate. Anche lo spirito dell'art. 11, n. 2, è del tutto chiaro : si trattava di creare un certo margine di manovra a proposito delle quote di consegna per le imprese monoproduttrici, per le quali non era possibile la compensazione in caso di superamento della quota a norma dell'art. 11, n. 1. Quest'ultima disposizione, la quale riguarda il superamento delle quote di produzione, indica poi chiaramente che vi era un margine per le singole categorie di prodotti, ma che la produzione complessiva di tutte queste categorie non poteva superare la somma delle quote. Non si può quindi certo parlare di un errore di diritto trascurabile a proposito dell'art. 11, n. 2. Quanto all'art. 11, n. 3, esso non consentiva il riporto delle quote non esaurite dal secondo trimestre del 1981 al terzo trimestre dello stesso anno. Mi pare che anche qui non vi potevano essere dubbi ne quindi errori di diritto scusabili. Qualora poi la ricorrente non avesse avuto le idee molto chiare su questo punto, le sarebbe stato facile informarsi presso la Commissione. Per lo meno quindi, a causa di questa omissione — non ha potuto essere dimostrato che gli ispettori della Commissione abbiano confermato alla ricorrente l'esattezza della propria interpretazione dell'art. 11 — sussiste una certa colpa la quale fa escludere che il superamento della quota vada semplicemente considerato irrilevante ai fini dell'art. 11, n. 3, della decisione n. 1831/81. Vorrei tuttavia aggiungere in questo contesto — e con questo torno a quanto detto sopra — che mi sembra opportuno tener conto, almeno come circostanza attenuante, del fatto che la ricorrente non ha esaurito la propria quota di produzione per il secondo trimestre 1981 e che è quindi giusto ridurre l'ammenda, se non in ragione delle generose possibilità di riporto di cui all'art. 8, n. 2, della decisione n. 2794/80, per lo meno con riferimento a quella contemplata dall'art. 11, n. 3, della decisione n. 1831/81. Ciò andrebbe tenuto presente giacché la possibilità di riporto fa parte di tutti i sistemi di quote e — sotto questo profilo — non si può escludere una certa aspettativa che qualcosa del genere sussista anche dopo il passaggio dal sistema di quote iniziale a quello successivo. Questo modo di procedere appare logico soprattutto in un caso come quello in esame nel quale, dato che la ricorrente fabbrica un solo prodotto, non vi sono problemi di conversione derivanti dal fatto che la decisione n. 1831/81 contempla categorie di prodotti in parte diverse da quelle della precedente decisione generale. |
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5. |
Infine vanno considerati ancora due punti che la ricorrente non ha trattato nella parte introduttiva, bensì solo nella replica. Essi riguardano gli interessi da applicarsi nei suoi confronti e l'importo massimo dell'ammenda, con riguardo all'art. 58, n. 4 del Trattato CECA il quale recita: «L'Alta Autorità può infliggere, alle imprese che trasgrediscano le decisioni da essa adottate a norma del presente articolo, ammende d'ammontare al massimo pari al valore delle merci illegittimamente prodotte».
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6. |
Per riassumere: se si è dell'opinione che si debba tener conto del fatto che, nel secondo trimestre del 1981, la ricorrente ha prodotto 2512 tonnellate in meno di quanto avrebbe potuto, e non ha potuto giovarsene nel trimestre successivo solo a causa della modifica del sistema delle quote, e si considera inoltre che la Commissione, secondo una prassi costante, in caso di un primo superamento inferiore alle 500 tonnellate non infligge alcuna ammenda, nel presente caso non si deve solo ridurre notevolmente l'ammenda, ma si può persino considerarla fuori luogo. La domanda principale della ricorrente dovrebbe quindi essere accolta e le spese di causa dovrebbero quindi essere poste a carico della Commissione, ivi comprese quelle relative alla domanda di sospensione dell'esecuzione. |
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Sentenza 19 ottobre 1983 nella causa 179/82, Lucchini Siderurgica SpA, Brescia/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1983, pag. 3083.
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