ECLI:EU:C:1983:166•Conclusioni dell'avvocato generale Rozès del 9 giugno 1983. # Kirsten Johanning contro Commissione delle Comunità europee. # Dipendente - inquadramento iniziale nel ruolo linguistico. # Causa 230/82.
Conclusioni dell'avvocato generale Rozès del 9 giugno 1983. # Kirsten Johanning contro Commissione delle Comunità europee. # Dipendente - inquadramento iniziale nel ruolo linguistico. # Causa 230/82.
ECLI:EU:C:1983:166Eu Cjeu9 giu 1983
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS
DEL 9 GIUGNO 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Dovete decidere sul ricorso proposto, il 2 febbraio 1982, da Kirsten Johanning contro la Commissione delle Comunità europee, perché fosse annullato il rigetto della sua domanda di reinquadramento.
I —
Gli antefatti sono i seguenti:
La Commissione faceva pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 22 marzo 1977 il bando COM/LA/150 per un concorso generale per esami al fine di costituire una riserva di traduttori aggiunti (lingua principale: tedesco, francese o italiano) da inquadrare nei gradi LA 8 ed LA 7 del ruolo linguistico.
Oltre alle condizioni generali di ammissione, il bando precisava la natura delle funzioni: traduttore aggiunto, traduzione di testi di carattere giuridico, economico, amministrativo e tecnico, e lo stipendio base in franchi belgi.
Kirsten Johanning sosteneva con successo gli esami e veniva inclusa nell'elenco di riserva.
II 14 aprile 1980, con decisione della Commissione, veniva nominata traduttrice in prova ed inquadrata al grado LA 7, 3o scatto, in seguito all'avviso di posto vacante COM/1078/78 che comprendeva in particolare le seguenti indicazioni:
«Categoria e carriera: LA 7/LA 6
Natura delle funzioni:
traduttore
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traduzione di testi di qualsiasi natura per gli uffici della Commissione». |
Essa veniva assegnata alla direzione generale «personale ed amministrazione», servizio di traduzione a medio e lungo termine, con effetto dal 3 marzo 1980.
Il 26 novembre 1980, veniva nominata in ruolo con effetto dal 3 dicembre 1980.
Il 22 aprile 1981, essa chiedeva la revisione del suo inquadramento in LA 6/3.
Il 9 luglio 1981, essa aveva conferma del ricevimento della domanda e, con nota 12 novembre 1981, il Comitato d'inquadramento le comunicava di aver ritenuto di «essere in grado di raccomandare alla autorità competente di modificare l'inquadramento iniziale attribuitole, dal grado LA 7, 3o scatto, al grado LA 6, 3o scatto».
Tuttavia, il 24 novembre 1981, veniva informata dal direttore generale del personale e dell'amministrazione dell'impossibilità statutaria di effettuare tale inquadramento.
Il 5 febbraio 1982, essa proponeva all'autorità che ha il potere di nomina un «reclamo precontenzioso ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto».
Il 17 settembre 1982, Kirsten Johanning veniva informata del rigetto del reclamo.
Con ricorso registrato nella cancelleria della Corte di giustizia il 3 settembre, essa ha proposto il presente ricorso a sostegno del quale deduce quattro motivi:
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violazione del principio di parità di trattamento, |
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violazione del principio di non discriminazione, |
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trasgressione dell'art. 5 dello Statuto, |
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illegittimità in senso ampio e trasgressione del legittimo affidamento. |
La Commissione ha concluso per il rigetto del ricorso.
II —
Ricevibilità
Questa non viene contestata. Si può quindi procedere all'esame del merito.
III —
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A. |
La relativa complessità della , causa sottopostavi dipende dalle seguenti circostanze :
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B — |
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( 1 ) Traduzione dal francese.
( 2 ) Sentenza 31 maggio 1979, causa 156/78, Newth, Race. 1979, pagg. 1952-1953.
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