ECLI:EU:C:1983:148•Conclusioni dell'avvocato generale Rozès del 19 maggio 1983. # Rudy Verzyck contro Commissione delle Comunità europee. # Pubblici dipendenti - Rifiuto di ammissione a un concorso - Difetto di motivazione. # Causa 225/82.
Conclusioni dell'avvocato generale Rozès del 19 maggio 1983. # Rudy Verzyck contro Commissione delle Comunità europee. # Pubblici dipendenti - Rifiuto di ammissione a un concorso - Difetto di motivazione. # Causa 225/82.
ECLI:EU:C:1983:148Eu Cjeu19 mag 1983
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIMONE ROZÈS
DEL 19 MAGGIO 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il sig. Rudy Verzyck ha proposto contro la Commissione delle Comunità europee un ricorso inteso all'annullamento della decisione 28 maggio 1982 con la quale la commissione giudicatrice del concorso generale COM/A/325 non l'ha ammesso alle prove scritte.
I — Gli antefatti sono i seguenti :
La Commissione faceva pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 233 del 12 settembre 1981 il bando COM/A/325 relativo ad un «concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire una riserva di amministratori da inquadrare nei gradi 7 e 6 della categoria A».
Nel bando erano precisati i requisiti relativi all'età, ai titoli di studio e all'esperienza professionale che i candidati dovevano possedere per essere ammessi alle prove. Il termine per la presentazione delle candidature era fissato al 31 ottobre 1981, ma veniva prorogato al 30 novembre successivo (GU C 270 dei 22. 10. 1981).
Il Verzyck, cittadino belga di madrelingua olandese, vice ispettore delle finanze presso l'amministrazione belga, presentava la sua candidatura (opzione «finanze pubbliche, contabilità, audit») il 30 novembre 1981.
Il 1° marzo 1982 egli veniva informato dal capo della divisione assunzioni, membro della commissione giudicatrice, che quest'ultima aveva «innanzitutto accertato» che egli possedeva i requisiti per l'ammissione al concorso, che in seguito si era proceduto all'esame dei titoli dei candidati ammessi al concorso, con riguardo alle attività da svolgere e «con l'intento di contribuire a migliorare l'equilibrio in seno ai servizi della Commissione tra i cittadini dei diversi Stati membri per quanto riguarda la loro provenienza geografica», e che purtroppo, in esito a questo esame, si era deciso di non «convocarlo alle prove».
Il 5 marzo 1982 il Verzyck esprimeva il proprio stupore e la propria perplessità, affermando di non riuscire a capire in base a quali motivi la commissione giudicatrice avesse adottato la suddetta decisione negativa. Egli chiedeva pertanto di conoscere i titoli dei candidati belgi ammessi al concorso.
Il 26 marzo 1982 il capo dell'ufficio del personale gli rispondeva che la commissione giudicatrice «avrebbe riesaminato i suoi titoli ai fini dell'ammissione alle prove».
Il 28 maggio 1982 il Verzyck apprendeva il risultato sfavorevole di questo nuovo esame; gli veniva infatti comunicato che, «dopo aver confrontato i documenti giustificativi dei candidati», la commissione giudicatrice aveva «deciso di non ammetterlo alle prove scritte».
II — Il Verzyck vi chiede di annullare questa decisione 28 maggio 1982 e deduce tre mezzi di gravame.
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1. |
Prima di tutto occorre, però, esaminare il problema della ricevibilità. del ricorso. Senza sollevare espressamente l'eccezione di irricevibilità, la Commissione sostiene che il ricorso è tardivo perchè la lettera 5 marzo 1982 del ricorrente dimostra ch'egli era al corrente della decisione, adottata il 1° marzo 1982, di non ammetterlo alle prove. La decisione 28 maggio 1982 costituirebbe semplicemente una conferma della precedente e pertanto il ricorso, registrato il 25 agosto 1982, sarebbe fuori termine. Questo argomento non può essere accolto: il ricorrente, essendo stato informato il 26 marzo 1982 che i suoi titoli sarebbero stati riesaminati, ha potuto supporre — come, del resto, ammette la Commissione — che il termine di tre mesi stabilito dall'art. 91, n. 3, avrebbe cominciato a decorrere solo dal momento in cui gli fosse stata notificata una nuova decisione, positiva o negativa. In effetti, nelle riunioni tenutesi il 26 marzo e il 3 giugno 1982 la commissione giudicatrice riesaminò i fascicoli degli 818 candidati ch'essa aveva inizialmente deciso di non ammettere alle prove. In esito a questo riesame, un altro candidato, che aveva indicato la stessa opzione del ricorrente, venne ammesso alle prove scritte. Ciò consente di concludere che la decisione 28 maggio 1982 non costituisce una semplice conferma di quella del Io marzo, ma si sostituisce ad essa. |
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2. |
Occorre pertanto dichiarare il ricorso ricevibile ed esaminare i mezzi dedotti: difetto di motivazione, violazione del principio della parità di trattamento, errore manifesto di fatto e di diritto. Il primo mezzo è senz'altro fondato e mi induce a suggerirvi l'annullamento della decisione controversa 28 maggio 1982. Questa decisione si limita ad informare lo sfortunato candidato che la commissione giudicatrice, «dopo aver confrontato i documenti giustificativi dei candidati», aveva deciso di non ammetterlo alle prove scritte. Invano si cercherebbe una «motivazione» in questa semplice dichiarazione che non è accompagnata da nessuna considerazione che consenta di individuare i criteri che hanno portato alla scelta finale. Gli argomenti dedotti dalla Commissione, relativi all'elevato numero dei candidati, al segreto che deve coprire le deliberazioni della commissione giudicatrice ed al fatto che il ricorrente non avrebbe chiesto espressamente comunicazione dei criteri di valutazione adottati, sono inoperanti; essi possono spiegare, in certa misura, la difficoltà materiale incontrata dalla Commissione per motivare la propria decisione, ma non possono supplire alla mancanza di motivazione. Voi avete già risposto ad argomenti del genere.
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III —
Se condividete il mio punto di vista, occorre stabilire quali provvedimenti la Commissione, in qualità di autore dell'atto impugnato, dovrà adottare per dare esecuzione alla vostra sentenza in conformità all'art. 176 del Trattato.
È chiaro che l'annullamento di un procedimento che interessa centinaia di candidati ed è inteso alla copertura di un'ottantina di posti può comportare gravi inconvenienti.
Il concorso COM/A/325 è stato bandito per la costituzione di un elenco di riserva la cui validità scadrà il 31 dicembre 1983 e potrà essere prorogata. A mio avviso, fintantoché i posti per i quali l'elenco di riserva è stato costituito non saranno stati coperti, l'esclusione del ricorrente dall'elenco non influirà sull'iscrizione nello stesso elenco delle persone scelte dalla commissione giudicatrice in quanto in possesso dei requisiti indicati dal bando di concorso ( 7 ).
I diritti del ricorrente saranno pertanto adeguatamente tutelati se la commissione giudicatrice riesaminerà l'idoneità dell'interessato ad essere ammesso alle prove ( 8 ) In caso di giudizio positivo e qualora il ricorrente superasse le prove, egli potrà essere iscritto nell'elenco di riserva prima che scada il suddetto termine, di modo che i. suoi diritti saranno tutelati senza che ciò influisca sulla selezione già operata dalla commissione giudicatrice né rimetta in discussione il complesso dei risultati del concorso o costringa ad annullare le nomine effettuate in seguito allo stesso ( 9 ).
Certo, nel caso in cui venisse organizzata una nuova sessione d'esame per il ricorrente, ci sarebbe da dubitare del carattere unitario e comparativo del concorso. Tuttavia, questo inconveniente è la contropartita dell'annullamento dell'atto che ha leso il ricorrente.
In base alle considerazioni che precedono concludo
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per l'annullamento della decisione con cui la commissione giudicatrice non ha ammesso il ricorrente alle prove scritte del concorso COM/A/325 |
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per la condanna della Commissione alle spese. |
( 1 ) Traduzione dal francese.
( 2 ) Sentenza 28 febbraio 1980, causa 89/79, Racc. pag. 563, punto 6 della motivazione.
( 3 ) Sentenza 4 dicembre 1975, causa 31/75, Race. pag. 1571, punto 11.
( 4 ) Ibidem, punto 12.
( 5 ) Sentenza Bonu, precitata, Racc. 1980, pag. 562, punto 5.
( 6 ) Sentenza Bonu, precitata, pag. 563, punto 5.
( 7 ) Sentenza Costacurta, precitata, Racc. 1975, pag. 1572, punto 16.
( 8 ) Ibidem, punto 17.
( 9 ) Sentenza 30 novembre 1978, cause riunite 4, 19 e 28/78, Salerno, Racc. pag. 2417, punto 35; sentenza 28 giugno 1979, causa 21/78, Anselme, Racc. pag. 2333, punto 15; sentenza 13 maggio 1982, causa 16/81, Alaìmo, Race. pag. 1568, punto 15.
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