ECLI:EU:C:1983:164•Conclusioni dell'avvocato generale Rozès del 9 giugno 1983. # Meiko-Konservenfabrik contro Repubblica federale di Germania. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Germania. # Domanda di pronuncia pregiudiziale - Validità di un regolamento della Commissione. # Causa 224/82.
Conclusioni dell'avvocato generale Rozès del 9 giugno 1983. # Meiko-Konservenfabrik contro Repubblica federale di Germania. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Germania. # Domanda di pronuncia pregiudiziale - Validità di un regolamento della Commissione. # Causa 224/82.
ECLI:EU:C:1983:164Eu Cjeu9 giu 1983
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS
DEL 9 GIUGNO 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Vi è stata proposta una questione pregiudiziale vertente sulla validità del regolamento della Commissione 2 ottobre 1980 n. 2546, recante l'undicesima modifica del regolamento n. 1530/78 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. La suddetta questione è stata sollevata dal Verwaltungsgericht (Prima Sezione) di Francoforte sul Meno.
Occorre esaminare la normativa comunitaria nella quale s'inserisce il regolamento in questione e, successivamente, gli antefatti di questa causa che sono strettamente connessi a tale disciplina.
I — Vanno distinti i regolamenti del Consiglio da un lato, e quelli della Commissione dall'altro.
A — I regolamenti del Consiglio
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1. |
Il regolamento 30 maggio 1978, n. 1152, modifica il regolamento n. 516/77 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.
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2. |
Questo allegato è stato modificato dal regolamento 24 luglio 1979, n. 1639, col quale il beneficio dell'aiuto comunitario è stato esteso alla produzione di «ciliegie conservate nello sciroppo» a decorrere dall'inizio della campagna 1980/81. |
A — I regolamenti della Commissione
Il regolamento del 30 giugno 1978, n. 1530, stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti.
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1. |
L'art. 1 del suddetto regolamento fissa i termini ultimi, da un lato, per la conclusione dei contratti di trasformazione e, dall'altro, per le relative clausole aggiuntive. Per la campagna 1980/81, i contratti potevano essere stipulati sino al 10 luglio e le clausole aggiuntive sino al 31 luglio ( 2 ). Tuttavia, a causa delle cattive condizioni meteorologiche, i suddetti termini venivano prorogati, rispettivamente, sino al 31 luglio ed al 15 agosto ( 3 ). Osserviamo sin d'ora che la data del 31 luglio è di una importanza determinante per risolvere la questione sollevata dal Verwaltungsgericht di Francoforte. |
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2. |
L'art. 2 del regolamento n. 1530/78 fissa le modalità di trasmissione dei contratti.
Questa modifica era essenzialmente dovuta al ritardo verificatosi nella raccolta delle ciliegie e di conseguenza alla tardiva stipulazione dei contratti. Dovendo questi ultimi essere adempiuti normalmente entro breve termine, i trasformatori interessati si erano trovati nell'impossibilità di notificare un esemplare dei contratti all'ufficio competente prima della consegna del prodotto. Faccio inoltre osservare che il regolamento n. 2546/80 è stato adottato in seguito ad un'iniziativa delle autorità della Repubblica federale di Germania poiché erano i trasformatori del suddetto Stato membro ad essere essenzialmente — se non esclusivamente — colpiti dalla situazione summenzionata. L'art. 2 del regolamento n. 2546/80 stabiliva inoltre che il regolamento stesso sarebbe entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ossia il 3 ottobre, e che esso si applicava a decorrere dal 12 maggio 1980. Esso ha quindi efficacia retroattiva. Riassumendo, i contratti relativi alla conservazione delle ciliegie dolci durante la campagna 1980/81 potevano essere legittimamente stipulati sino al 31 luglio (regolamento di luglio), ma dovevano essere trasmessi al più tardi quello stesso giorno all'ente d'intervento (regolamento di ottobre). |
II —
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a) |
Il 21 luglio 1980 l'impresa Meiko, la cui attività consiste nel trasformare la frutta in conserve, concludeva contratti con produttori di ciliegie dolci destinate ad essere conservate in sciroppi. Una clausola aggiuntiva veniva stipulata il 31 luglio. Il contratto riguardava complessivamente 17785 kg di ciliegie. |
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b) |
Le materie prime le venivano consegnate nel periodo tra il 23 ed il 31 luglio 1980 e la Meiko procedeva all'immediata trasformazione delle ciliegie per evitare alterazioni di qualità. |
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e) |
Essa notificava i contratti e le relative clausole aggiuntive all'ufficio competente, il Bundesamt für Ernährung- und Forstwirtschaft, rispettivamente il 7 agosto ed il 19 agosto 1980, ossia in data posteriore al termine del 31 luglio fissato dal regolamento n. 2546/80. |
III —
La ditta Meiko chiedeva al Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft di versarle l'aiuto alla produzione, domanda che il suddetto ufficio respingeva con provvedimento 6 novembre 1980. Il suddetto rifiuto veniva confermato il 17 dicembre 1980 a seguito del reclamo proposto dalla Meiko.
Stando così le cose, la Meiko proponeva un ricorso contro la Repubblica federale di Germania, rappresentata dal Bundesamt summenzionato, dinanzi al Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno.
Il giudice a quo dubita della compatibilità dell'art. 1 del regolamento n. 2546/80 con i principi della proporzionalità nonché della parità di trattamento riconosciuti dalla vostra giurisprudenza come principi del diritto comunitario.
Prima di pronunziarsi sulla controversia sottopostagli, esso solleva, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, la questione pregiudiziale se la norma litigiosa violi i principi in questione fissando, con efficacia retroattiva, il termine del 31 luglio 1980 per trasmettere all'ufficio designato i contratti conclusi.
Passo ad esaminare questi due principi.
1. Violazione del principio di proporzionalità
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A — |
Stando così le cose, il problema della fissazione del termine ultimo per notificare i contratti, poiché il suddetto termine è posteriore all'inizio della trasformazione della frutta, ha ormai un'importanza del tutto secondaria. |
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A — |
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C — |
Per il Governo della Repubblica federale di Germania la fissazione di un termine ampio avrebbe significato «rimettere completamente in questione il principio secondo cui i contratti debbono essere trasmessi all'ufficio competente prima della loro data di dicorrenza» ( 7 ). Ora, esso desiderava ottenere solo una deroga adeguata. Come d'altra parte ha sottolineato la Commissione, si trattava di un provvedimento eccezionale che imponeva di attenersi allo stretto necessario e, di conseguenza, di limitare nel tempo l'efficacia dello stesso. |
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D — |
I suddetti argomenti sono insufficienti per giustificare la scelta della data del 31 luglio.
Inoltre, visto il numero dei contratti da presentare all'ufficio federale (1700 per le amarene, 432 per le ciliegie dolci) nonché la minuziosità del loro controllo, le autorità. tedesche erano in grado di constatare la mancata osservanza del termine fissato dal regolamento n. 2546/80 per taluni trasformatori solo dopo l'invio del loro telex 23 luglio, col quale sottoponevano alla Commissione la loro proposta di regolamento, o addirittura dopo la riunione del comitato di gestione, il 16 settembre. Il numero dei contratti per i quali il Bundesamt si rendeva finalmente conto che il termine del 31 luglio non era stato rispettato, aumentava a 38 (23 per le amarene e 15 per le ciliegie dolci). Detto numero va raffrontato con quello di 2132 contratti in relazione ai quali è stata ad esso presentata una richiesta di aiuto per questi due prodotti, e con quello di soli 207 contratti che sono stati ad esso trasmessi dopo la consegna delle ciliegie ai trasformatori ( 9 ). Di questi 207 contratti, 169 sono stati trasmessi entro il 31 luglio ( 10 ). Se, inoltre, come ci ha fatto notare l'agente della Commissione all'udienza, questi casi d'inosservanza del termine si sono verificati solo in Germania, mi sembra — d'accordo con la Commissione — che le istituzioni comunitarie siano state generose accettando di adottare una norma di deroga per una percentuale di operatori interessati ristretta come quella che risulta dai dati summenzionati. |
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E — |
Ma tutti questi dati non forniscono una soluzione esauriente della questione sollevata dal Verwaltungsgericht di Francoforte. Se essi ci consentono di capire il motivo per cui è stato adottato il regolamento n. 2546/80 e quello per cui è stato fissato il termine del 31 luglio, ci sembrano insufficienti per giustificare quest'ultimo. |
La Commissione era tenuta a controllare la proposta di regolamento proveniente dalla Repubblica federale di Germania sotto il profilo della coerenza della data menzionata con il resto della disciplina in materia. Ora, il regolamento 24 luglio 1980, n. 1964, consentiva alle imprese di stipulare i contratti di trasformazione per le ciliegie (duroni e altre ciliegie dolci; amarene) per la campagna 1980/81. La Commissione avrebbe dovuto accorgersi della contraddizione insita nel fatto di consentire da un lato la valida conclusione dei contratti il 31 luglio e dall'altro di pretenderne la trasmissione all'ente d'intervento competente entro e non oltre lo stesso giorno.
Da un lato, la Commissione ha potuto ritenere poco verosimile l'eventualità che contratti venissero stipulati l'ultimo giorno consentito e, d'altra parte, nel caso concreto dell'impresa Meiko, si è potuto verificare un intervallo di quindici giorni tra la conclusione e la notifica del contratto. Queste constatazioni non fanno venir meno il carattere di condizione impossibile che riveste il termine del 31 luglio.
La Commissione avrebbe dovuto rendersi conto di tale impossibilità, tanto più che l'ente cui i contratti debbono essere trasmessi non necessariamente ha sede nello Stato membro in cui si trova il trasformatore. Infatti, ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 1530/78 ( 11 )«un esemplare di ciascun contratto ... (viene) trasmesso dal trasformatore e dalla sua associazione o unione legalmente costituita, ..., all'ente designato dallo Stato membro nel quale sono prodotte le materie prime e all'organismo dello Stato membro nel quale dev'essere effettuata la trasformazione».
Stando così le cose, fissare al 31 luglio il termine ultimo per trasmettere, agli enti designati dall'art. 2 del regolamento n. 1530/78, contratti di trasformazione delle ciliegie dolci, per la campagna 1980/81, rappresentava una pretesa eccessiva rispetto, non già allo scopo cui mira tale disposizione (poiché, consentendo di trasmettere i contratti dopo l'inizio della trasformazione, il controllo delle materie prime non era più possibile), ma quantomeno rispetto alla preoccupazione della Commissione di istituire una deroga limitata. Fissando la suddetta data, il regolamento della Commissione 2 ottobre 1980, n. 2546, ha quindi trasgredito il principio di proporzionalità che rientra, secondo la vostra giurisprudenza, tra i principi fondamentali del diritto comunitario.
2. Violazione del principio della parità di trattamento
Di conseguenza, solo in via subordinata esprimerò il mio parere sulla validità del regolamento in questione rispetto al secondo principio del diritto comunitario fatto valere dal Verwaltungsgericht di Francoforte, ossia il principio della parità di trattamento.
Il giudice a quo ritiene che, fissando il termine ultimo del 31 luglio per trasmettere i contratti, il regolamento di cui trattasi ha istituito una norma arbitraria che danneggia, senza giustificato motivo, la ditta Meiko rispetto a quei suoi concorrenti che, per caso, avevano potuto trasmettere i loro contratti prima del 31 luglio 1980 o a quelli che, sempre per caso, avevano trasformato le materie prime immediatamente dopo la consegna ma anteriormente alla trasmissione dei rispettivi contratti, prima del 31 luglio 1980.
In base alla vostra giurisprudenza, sussiste violazione del principio della parità di trattamento, denominato altresì principio di non discriminazione, quando, senza giustificato motivo, situazioni analoghe vengano trattate in modo diverso o situazioni diverse vengano trattate in modo identico ( 12 ).
Infatti, dalle considerazioni da me espresse in ordine al principio di proporzionalità, mi sembra si possa desumere che la fissazione del termine ultimo del 31 luglio 1980 per trasmettere i contratti non era obiettivamente giustificata.
Di conseguenza, ritengo che fosse in contrasto col principio di parità consentire la concessione dell'aiuto alla trasformazione delle ciliegie agli operatori economici che avevano osservato il termine fissato a posteriori dal regolamento n. 2546/80, e rifiutarla a quelli che lo avevano di poco superato.
Concludendo, propongo di dichiarare, nel risolvere la questione pregiudiziale sottopostavi dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, che il regolamento della Commissione 2 ottobre 1980, n. 2546, è invalido in quanto, fissando retroattivamente il termine ultimo del 31 luglio per trasmettere all'organismo designato i contratti conclusi, esso viola i principi di proporzionalità e di parità di trattamento.
( 1 ) Traduzioni dal francese.
( 2 ) Regolamento 30 maggio 1980, n. 1348.
( 3 ) Regolamento 24 luglio 1980, n. 1964.
( 4 ) Sentenza 23 febbraio 1983, Fromançais, causa 66/82, punto 8 della motivazione, Race. pag. 395; in senso analogo, vedere le mie conclusioni, presentate il 23 settembre 1982, nella causa 272/82, RUMI, Race. 1982, pag. 4167.
( 5 ) Art. 2 dcl regolamento n. 1530/78 nella sua versione originaria.
( 6 ) Semenza 26 giugno 1980, causa 808/79, Pardini, in particolare punto 14 della motivazione, Race, pag. 2119.
( 7 ) Risposta a! primo quesito della Corte.
( 8 ) Risposta al primo quesito della Corte.
( 9 ) Questa cifra (207) rappresenta quindi i contratti per i quali la disposizione dell'art. 2 del regolamento n. 1530/78 nella sua versione originaria non è stata osservata. Essa è stata comunicata dal Governo tedesco in risposta al vostro secondo quesito.
( 10 ) La deroga concessa dai regolamenti in questione ha quindi evitato l'invalidità per questi 169 contratti. Questo dato è stato comunicato dal Governo tedesco in risposta al vostro secondo quesito.
( 11 ) Nel comma unico della versione originaria, che non è slato modificato dal regolamento di cui è causa.
( 12 ) Sentenza 25 ottobre 1978, causa 125/77, Koninklijke Scholten-Honig, punto 27 della motivazione, Race, pag. 2004; sentenza 15 dicembre 1982, causa 5/82, Maizena, punti 16 e 17 della motivazione, Race. 1982, pag. 4601 ; sentenza 23 febbraio 1983, causa 8/82, Wagner, punti 18 e 19 della motivazione, non ancora pubblicata.
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