ECLI:EU:C:1983:35•Conclusioni dell'avvocato generale Rozès del 10 febbraio 1983. # Syndicat national des fabricants raffineurs d'huile de graissage e altri contro Groupement d'intérêt économique "Inter-Huiles" e altri. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de grande instance de Versailles - Francia. # Libera circolazione delle merci - Oli usati. # Causa 172/82.
Conclusioni dell'avvocato generale Rozès del 10 febbraio 1983. # Syndicat national des fabricants raffineurs d'huile de graissage e altri contro Groupement d'intérêt économique "Inter-Huiles" e altri. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de grande instance de Versailles - Francia. # Libera circolazione delle merci - Oli usati. # Causa 172/82.
ECLI:EU:C:1983:35Eu Cjeu10 feb 1983
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS
DEL 10 FEBBRAIO 1983 ( 1 )
Signor Presidente
signori Giudici,
il Tribunal de grande instance di Versailles ha proposto alla Corte una domanda di pronunzia pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 34 e 36 del Trattato CEE per essere posto in grado di valutare la compatibilità col diritto comunitario della normativa francese riguardante il recupero degli oli usati.
I —
Detta normativa risulta da un decreto legislativo del 21 novembre 1979 e da decreti d'attuazione emanati in pari data, a norma della legge francese 15 luglio 1975, relativa dell'eliminazione delle scòrie ed al recupero dei materiali, ed ai sensi della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975 concernente l'eliminazione degli oli usati.
Col suddetto decreto legislativo è stato previsto, in particolare, il rilascio di un'autorizzazione per i soli raccoglitori, persone fisiche o giuridiche, operanti nell'ambito di una determinata zona geografica.
Al Tribunal de grande instance di Versailles è stata sottoposta una controversia fra il «Syndicat national des fabricants raffineurs d'huiles de graissage» e altri, che sono in possesso della suddetta autorizzazione, e il «Groupement d'intérêt économique Inter-Huiles» e dodici membri dello stesso, che ne sono sprovvisti. Gli attori sostengono che in realtà essi si trovano di fronte a «raccoglitori selvaggi». I convenuti lo contestano: essi si classificano nella categoria dei «detentori» di oli, che effettuano «essi stessi il trasporto degli oli usati, per metterli direttamente a disposizione di un eliminatore» autorizzato, in conformità all'art. 3 del decreto legislativo; essi hanno costituito un Groupement d'intérêt économique, il che è stato riconosciuto lecito dai giudici francesi.
Il Syndicat national fa valere, tuttavia, che il Groupement riserva una parte non trascurabile degli oli da esso raccolti all'esportazione nel Belgio o nella Repubblica federale di Germania, realizzando in tal modo profitti molto elevati a danno diretto dell'industria nazionale. A propria difesa, il Groupement ha sollevato il problema della compatibilità della normativa francese con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci, sostenendo che tale normativa limiterebbe gli scambi intracomunitari di oli usati e non potrebbe essere giustificata ai sensi dell'art. 36 del Trattato.
Stando così le cose, con sentenza 9 giugno 1982, il Tribunal de grande instance di Versailles (1a Sezione) ha sospeso il procedimento e vi ha sottoposto, in forza dell'art. 177 del Trattato, la questione del «se l'impossibilità giuridica, in cui si trovano i raccoglitori di oli usati, di consegnare tali oli ad un'impresa di eliminazione o di rigenerazione di uno Stato membro della CEE, in considerazione delle restrizioni poste dal decreto 21 novembre 1979, n. 79-981, sia compatibile con gli artt. 30 e 34 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, i quali vietano le restrizioni quantitative all'esportazione, nonché tutte le misure d'effetto equivalente».
Prima di affrontare problemi di merito, ritengo opportuno esaminare la ricevibilità della domanda, nonché la formulazione della questione pregiudiziale.
II — 1. Sulla ricevibilità
Nelle sue osservazioni scritte, il Syndicat national, pur rimettendosi alla saggezza della Corte e quindi senza chiedere che la domanda sia dichiarata irricevibile, si è posto qualche interrogativo in proposito, in quanto la questione formulata dal giudice a quo mette in dubbio la conformità al diritto comunitario di una normativa nazionale e, perciò, «ha gli stessi effetti (auspicati dai convenuti) di un ricorso per carenza avverso un rifiuto della Commissione di avviare nei confronti di uno Stato membro il procedimento di cui all'art. 169».
Per rispondere al riguardo, basterà ricordare la vostra giurisprudenza costante, secondo cui «nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 177 del Trattato, la Corte non è competente a pronunciarsi sulla compatibilità con il Trattato di una legge interna; essa, tuttavia, può indicare al giudice nazionale tutti i criteri interpretativi del diritto comunitario che possano consentirgli di decidere in merito» ( 2 ). Dato il carattere delle osservazioni del Syndicat national, non è forse inutile ripetere quanto affermato nella sentenza van Gend & Loos del 5 febbraio 1963: «ove le garanzie contro la violazione dell'art. 12 da parte degli Stati membri venissero limitate a quelle offerte dagli artt. 169 e 170, i diritti individuali degli amministrati rimarrebbero privi di tutela giurisdizionale diretta» e «la vigilanza dei singoli, interessati alla salvaguardia dei loro diritti, costituisce ... un efficace controllo che si aggiunge a quello che gli artt. 169 e 170 affidano alla diligenza della Commissione e degli Stati membri» ( 3 ).
È quindi normale che degli amministrati si pongano il problema della validità di una normativa nazionale rispetto al diritto comunitario e che un giudice nazionale sottoponga alla Corte una questione pregiudiziale intesa a metterlo in grado di pronunciarsi su questo punto.
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2. |
Per contro, sulla formulazióne della questione pregiudiziale possono farsi varie osservazioni.
Prendiamo quindi in esame l'uno e l'altro caso. A questa scelta sono indotta da vari motivi, che ricorderò secondo quello che, per me, è l'ordine crescente d'importanza. Anzitutto, così come la controparte, il Syndicat national è favorevole a tale estensione della questione. D'altro canto, la Corte d'appello di Lione ha effettuato un rinvio pregiudiziale in una causa che si basa sugli stessi elementi di fatto e di diritto ( 5 ) e la questione da essa formulata si riferisce tanto al caso dei detentori quanto a quello dei raccoglitori. Infine, e soprattutto, dato il contenuto della normativa francese, la questione delle possibilità d'esportazione sollevata dal tribunale di Versailles si pone negli stessi termini sia per i detentori che per i raccoglitori. |
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3. |
Tuttavia, il problema più importante che viene posto dalla formulazione della questione è quello del se, in ragione dell'esistenza di una direttiva concernente l'eliminazione degli oli usati, i divieti d'esportazione di cui trattasi non debbano essere valutati unicamente alla luce delle disposizioni di tale direttiva, senza alcun riguardo alle disposizioni del Trattato. È questa la tesi del Governo francese e del Syndicat national, per i quali gli artt. 34 e 36 del Trattato sarebbero stati posti, in qualche modo, «fuori gioco» per il fatto che è intervenuta la direttiva.
In definitiva, vi propongo di considerare la questióne sottopostavi dal Tribunal de grande instance di Versailles come intesa a stabilire se la direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, n. 75/439/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati, eventualmente interpretata alla luce degli artt. 34 e 36 del Trattato, possa giustificare una normativa nazionale adottata per la sua attuazione, che abbia l'effetto di impedire le esportazioni di oli usati negli altri Stati membri. |
III —
Poiché la normativa francese cui si riferisce la questione pregiudiziale ha lo scopo di trasporre nell'ordinamento interno francese la. direttiva sull'eliminazione, degli oli usati, analizzeremo il testo comunitario prima di prendere in esame le disposizioni nazionali.
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1. |
Ora, la direttiva n. 75/439 è stata adottata in base agli artt. 100 e 235 del Trattato.
Le prime si riferiscono ad obblighi «di fare» (artt. 2 e 3) e «di non fare» (art. 4). Gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari per garantire la raccolta e l'eliminazione innocua degli oli usati (art. 2). «Per quanto possibile», l'eliminazione degli oli usati deve avvenire «mediante riutilizzazione», cioè, alternativamente o cumulativamente, mediante rigenerazione o combustione a scopi diversi dalla distruzione (art. 3). L'art. 4 vieta gli scarichi di oli usati, che abbiano effetti nocivi nei vari elementi dell'ambiente naturale: le acque, il suolo e l'aria. Queste disposizioni sono completate dall'art. 5, norma essenziale ai fini del presente procedimento e che, per tale ragione, citerò per esteso: «qualora gli obiettivi previsti negli artt. 2, 3 e 4 non possano essere conseguiti diversamente, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché una o più imprese effettuino la raccolta e/o l'eliminazione dei prodotti offerti dai detentori, eventualmente nella zona loro assegnata dall'amministrazione competente». A questo testo si ricollegano gli artt. 13 e 14, i quali prevedono e disciplinano la facoltà, per gli Stati che si avvalgono dell'art. 5, di attribuire l'indennità, per i servizi resi, alle imprese di raccolta e di eliminazione interessate. Le imprese che detengono, raccolgono o eliminano gli oli usati sono anch'esse soggette a determinati obblighi previsti dalla direttiva (artt. 6-12). Ricorderò unicamente le disposizioni specificamente rilevanti per il presente procedimento. L'art. 6 dispone che «... le imprese che eliminano gli oli usati debbono ottenere un'autorizzazione». L'art. 7 riguarda i detentori che, se non sono in grado di rispettare i provvedimenti indicati nell'art. 4, devono tenere gli oli usati a disposizione delle imprese, o di una delle imprese, di cui all'art. 5. |
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2. |
In Francia, la direttiva è stata attuata col decreto legislativo 21 novembre 1979, n. 79-981, recante disciplina del recupero degli oli usati, completato da due decreti di attuazione in pari data, l'uno relativo alle condizioni di raccolta degli oli e l'altro alle loro condizioni di eliminazione.
In udienza, ci è stato detto che tale impossibilità giuridica è stata recentemente rafforzata dalla distribuzione, in tutti gli uffici doganali francesi, di una circolare emessa il 26 ottobre 1982 dal ministero dell'economia e del bilancio, con la quale si prescrivono severi controlli alle frontiere onde impedire qualsiasi esportazione di oli usati. Infine, in udienza abbiamo inoltre appreso che la Commissione aveva deciso di avviare contro la Francia il procedimento per inadempimento ai sensi dell' art. 169 del Trattato e che non era escluso che tale procedimento potesse essere accelerato in seguito alla distribuzione della suddetta circolare. |
IV —
In base a questi elementi, possiamo ora procedere, come ci viene chiesto dal tribunale di Versailles, all'esame della compatibilità della normativa francese col diritto comunitario e, in primo luogo, con la direttiva sull'eliminazione degli oli usati.
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1. |
Allo scopo di definire precisamente i limiti della controversia, mi sembrano anzitutto necessarie varie osservazioni.
Ora, nella direttiva non esistono disposizioni che giustifichino espressamente il divieto di esportazioni. L'unica norma che è stata richiamata in proposito è l'art. 5, già menzionato. Affinché una normativa nazionale adottata in forza dell'art. 5 e contenente un divieto relativo alle esportazioni possa essere ritenuta conforme al diritto comunitario, è quindi necessario che questo articolo possa essere interpretato nel senso che esso giustifichi un siffatto divieto d'esportazione. |
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2. |
Sembra che la tesi comune ai Governi francese e italiano ed al Syndicat National vada anche oltre. Essa consiste nell'affermare che il ricorso all'art. 5 implica necessariamente l'impossibilità d'esportare. Se, infatti, uno Stato membro ritiene che ciò sia indispensabile per conseguire gli obiettivi di cui agli artt. 2-4, esso è tenuto ad organizzare un sistema di concessione esclusiva, che limita, o addirittura abolisce, la libera circolazione degli oli usati.
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3. |
Resta da accertare se la conclusione cui siamo provvisoriamente pervenuti non debba essere rimessa in dubbio in base all'art. 90 del Trattato.
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1. |
Anzitutto, la risposta all'interrogazione scritta dell'on. Galland non mi sembra decisiva. In tale risposta, la Commissione ha dichiarato che l'art. 4 del decreto legislativo 21 novembre 1979, che è una delle disposizioni di tale decreto che implicano il divieto d'esportazione, è compatibile col diritto comunitario in quanto «l'autorizzazione in questione potrebbe essere considerata come il riconoscimento di un diritto esclusivo ai sensi dell'art. 90 del Trattato CEE ... [riconoscimento che] non sarebbe tuttavia di per sé incompatibile con le disposizioni del Trattato, in particolare con quelle concernenti le regole di concorrenza». Essa ha inoltre dichiarato che «questa regolamentazione non è in contrasto con la direttiva 75/439/CEE ed in particolare con l'art. 5 della medesima». Dalla lettura di questa risposta risulta quindi che la Commissione non si pronuncia espressamente sulla questione delle esportazioni. Il tenore di una risposta ad una interrogazione scritta di un membro del Parlamento europeo dipende evidentemente dai termini dell'interrogazione. Nella fattispecie, l'interrogazione riguardava la compatibilità della normativa francese col diritto comunitario della concorrenza. È su questo piano, di conseguenza, che si pone il problema, come dimostrano i termini usati. Tuttavia, l'enunciazione di carattere generale secondo cui l'art. 4 del decreto francese è conforme all'art. 5 della direttiva ed alle disposizioni del Trattato, compreso quindi l'art. 34, mi sembra inesatta per i motivi già indicati. Non vi è neppur bisogno di rilevare, in proposito, che il valore giuridico della risposta ad un'interrogazione scritta di un parlamentare non è quello di un testo di diritto positivo, né tanto meno quello di una pronunzia della Corte di giustizia, avente forza di giudicato. Certamente, una siffatta risposta non è sprovvista di qualsiasi valore quanto all'interpretazione di un testo, ma tale interpretazione viene data, espressamente o implicitamente, con riserva della sovrana valutazione della Corte di giustizia. Si noterà, al riguardo, che nella risposta viene in parte usato il condizionale. |
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2. |
Inoltre, l'art. 90, n. 1, potrebbe forse legittimare un'eventuale legittimazione dell'art. 34? La sua formulazione basta per rispondere negativamente: «gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti ... delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente Trattato, specialmente a quelle contemplate dagli artt. 7 e da 85 a 94 inclusi». |
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3. |
Lo stesso può dirsi per l'art. 90, n. 2. Pur ritenendo possibile, in base alla vostra giurisprudenza ( 25 ), qualificare le imprese francesi autorizzate alla raccolta ed alla eliminazione degli oli usati come imprese «incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale», ai sensi della suddetta norma, non credo che i divieti d'esportazione siano indispensabili affinché dette imprese possano svolgere i loro compiti di raccolta e di eliminazione complete degli oli usati senza pregiudicare la propria redditività. Come abbiamo visto, prevedendo la possibilità di sovvenzioni, che non devono creare correnti artificiali di scambio, a favore delle imprese di raccolta e di eliminazione degli oli usati in contropartita degli obblighi loro imposti dagli Stati membri a norma dell'art. 5, la direttiva stessa fornisce, per questo problema, una risposta che salvaguarda la libertà del commercio intracomunitário degli oli usati. |
In base al complesso delle precedenti considerazioni, concludo nel senso che dovreste dichiarare, risolvendo la questione sottopostavi dal Tribunal de grande instance di Versailles, che :
la direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, n. 75/439/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati, non può legittimare la normativa di uno Stato membro, adottata per la sua attuazione, e che abbia l'effetto di vietare le esportazioni di oli usati destinate agli altri Stati membri.
( 1 ) Traduzione dal francese.
( 2 ) Ad esempio, sentenza 17 febbraio 1976, causa 45/75, Rcwe/Hauptzollamt Landau (Rewe-Zentrale V), Racc, pag. 194, punto 11 della motivazione.
( 3 ) Sentenza emessa nella causa 26/62, van Gend & Loos/Amministrazione olandese delle impòste, Race, pag. 25.
( 4 ) Sentenza 29 novembre 1978, causa 83/78, Pigs Marketing Board/Redmond, Race. pag. 2368, punto 25 della motivazione.
( 5 ) Causa 295/82, Groupement d'intérêt économique Rhône-Alpes Huiles e altri/Syndicat national des fabricants raffineurs d'huiles de graissage e altri.
( 6 ) Sentenze 5 ottobre 1977, causa 5/77, Tedeschi/Dcnkavit, Racc. pag. 1576, punto 35 della motivazione; 5 aprile 1979, causa 148/78, Ratti, Racc. pag. 1644, punto 36 della motivazione.
( 7 ) Conclusioni nella causa 120/78, Rewe/Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, Racc. 1979, pag. 671.
( 8 ) Conclusioni nella causa 34/78, Yoshida/Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland, Racc. 1979, pagg. 147-148.
( 9 ) Articolo 1, 2o comma, del decreto legislativo.
( 10 ) Articolo 1, 3o comma, del decreto legislativo.
( 11 ) Articolo 2, 1o comma, del decreto legislativo.
( 12 ) Articolo 3 del decreto legislativo.
( 13 ) Articolo 4 del decreto legislativo.
( 14 ) Articolo 2 del decreto sulle condizioni di raccolta.
( 15 ) Articolo 3 del decreto sulle condizioni di raccolta.
( 16 ) Articolo 6 del decreto legislativo, completato dal decreto relativo alle condizioni di raccolta.
( 17 ) Articolo 8 del decreto legislativo.
( 18 ) Articolo 5 del decreto relativo alle condizioni d'elimi-nazione.
( 19 ) Articolo 9 del decreto legislativo.
( 20 ) Fra l'altro, sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe, detta del «Cassis de Dijon», Racc. pag. 664, punto 14 della motivazione.
( 21 ) Sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Procuratore del Re/Dassonville, Racc. pag. 837.
( 22 ) Fra l'altro, sentenza 17 giugno 1981, causa 113/80, Commissione/Irlanda, Race. pag. 1639, punti 10 e 11 della motivazione.
( 23 ) A non voler tener conto del caso della Repubblica federale di Germania, contestato dal Syndicat national in ragione delle sovvenzioni agli eliminatori autorizzati che, a suo avviso, si risolverebbero in una distorsione di concorrenza, questione sulla quale la Corte non deve pronunciarsi nell'ambito del presente procedimento.
( 24 ) Wet houdende regels inzake chemische afvalstoffen en afgewerkte olie.
( 25 ) Semenza 21 marzo 1974, causa 127/73, BRT c altri/SABAM c altri, Racc. pag. 318, pumi 19-21 della motivazione, e sentenza 14 luglio 1981, causa 172/80, Züchner/Bayerische Vereinsbank, Racc. pag. 2030, punto 7 della motivazione.
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