ECLI:EU:C:1983:61•Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 9 marzo 1983. # SA Nicolas Corman & Fils contro Hauptzollamt Hambourg-Jonas. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Hamburg - Germania. # Distrazione di merci dalla loro destinazione - Versamento a posteriori dell'importo compensativo monetario. # Causa 156/82.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 9 marzo 1983. # SA Nicolas Corman & Fils contro Hauptzollamt Hambourg-Jonas. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Hamburg - Germania. # Distrazione di merci dalla loro destinazione - Versamento a posteriori dell'importo compensativo monetario. # Causa 156/82.
ECLI:EU:C:1983:61Eu Cjeu9 mar 1983
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 9 MARZO 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
nel 1973, la ricorrente nella causa principale che ha dato luogo alla domanda pregiudiziale di cui dobbiamo occuparci oggi, acquistava del burro a prezzo ridotto dall'ente d'intervento tedesco, a norma del regolamento della Commissione n. 1259/72, che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto (GU L 139 del 17 giugno 1972, pag. 18), per trasformarlo in burro concentrato. A tale scopo, il burro veniva esportato nel Belgio e in quell'occasione veniva versato un importo compensativo ridotto ai sensi dell'art. 20 del suddetto regolamento il quale recita:
«Gli importi di compensazione applicabili al burro, al burro concentrato ed al burro concentrato con aggiunta di zucchero ... per la parte burro, sono uguali agli importi di compensazione fissati ai sensi del regolamento CEE n. 974/71, moltiplicati per il coefficiente 0,3».
Dopo la fabbricazione del burro concentrato, questo era reimportato nella Repubblica federale di Germania e in quell'occasione — stavolta però si trattava della riscossione dell'importo compensativo monetario — veniva applicata l'aliquota ridotta ai sensi dell'art. 20 del regolamento n. 1259/72.
Dopo aver appurato che la ditta tedesca alla quale il prodotto era stato venduto non l'aveva usato per fini conformi al regolamento e nel termine stabilito, l'autorità competente riscuoteva a posteriori dalla ricorrente un importo compensativo pari alla differenza rispetto all'importo integrale. Tale riscossione dava luogo ad una causa dinanzi al Finanzgericht di Düsseldorf nell'ambito della quale si giungeva al procedimento pregiudiziale 217/78 ( 2 ). Con sentenza 28 giugno 1979, la Corte di giustizia dichiarava:
«L'applicazione definitiva degli importi compensativi ridotti di cui all'art. 20 del regolamento (CEE) della Commissione 16 giugno 1972, n. 1259, e dell'art. 20 del regolamento (CEE) della Commissione 30 gennaio 1975, n. 232, presuppone che la merce, in considerazione soprattutto della sua destinazione, abbia il valore attribuitole da detti regolamenti. Qualora l'importatore non abbia fornito la prova, entro il termine contemplato dagli artt. 6 degli stessi regolamenti, che la merce ha avuto la destinazione cui è subordinata la riduzione degli importi compensativi, la successiva rettifica di questi trae il proprio fondamento, giuridico dalle norme generali che regolano il regime degli importi compensativi monetari, istituito dal regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974.»
In seguito a detta pronunzia, il Finanzgericht di Düsseldorf decideva, nel maggio del 1980, che la riscossione a posteriori dell'importo compensativo all'atto dell'importazione del burro concentrato nella Repubblica federale di Germania era legittima.
Già in precedenza (febbraio 1978), come anche in seguito (maggio 1981), la ricorrente chiedeva il pagamento della differenza fra l'importo compensativo ridotto versato all'atto dell'esportazione del
burro e l'importo compensativo intero in vigore al momento dell'esportazione. Poiché lo Hauptzollamt di Amburgo-Jonas si rifiutava di versare la somma richiesta adducendo che le relative domande erano state presentate in ritardo, si giungeva nuovamente ad una causa, questa volta dinanzi al Finanzgericht di Amburgo.
Il giudice a quo considera che le domande della ricorrente non possono essere respinte a causa della loro tardiva proposizione. Esso non è tuttavia sicuro che si possa ammettere la prassi dell'amministrazione doganale tedesca consistente nel pagare a posteriori l'importo compensativo in occassione dell'esportazione di burro a scopo di trasformazione anche qualora il burro a prezzo ridotto non sia stato usato per gli scopi e nel termine stabiliti. Secondo il giudice a quo, a favore di questa tesi potrebbe militare il fatto che, secondo la suddetta pronunzia pregiudiziale, in caso di uso del burro non conforme ai fini e nei termini previsti, si deve tener conto del prezzo corrente di mercato e, di conseguenza — proprio perché una disparità di trattamento tra le esportazioni e le importazioni effettuate dalla medesima impresa è difficile da giustificare — non è indicata l'applicazione dell'importo compensativo ridotto bensì quella delle norme generali contemplate dal regolamento n. 974/71. D'altro canto, il Finanzgericht nutre dubbi in considerazione del fatto che la concessione dell'importo compensativo integrale non è espressamente disciplinata per un caso del genere, e considera che, — poiché a norma del regolamento n. 1259/72 dovrebbe essere escluso un uso del burro a prezzo ridotto diverso da quello previsto — tale concessione potrebbe eventualmente essere contraria allo spinto del suddetto regolamento; vi sarebbe anche da temere che il pagamento a posteriori degli importi compensativi favorisca abusi.
Di conseguenza, con ordinanza 31 marzo 1982 il giudice a quo ha sospeso il procedimento e, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, ha sollevato la seguente questione pregiudiziale:
«Se il regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, relativo al sistema d'importi di compensazione monetaria vada interpretato, con riguardo al regolamento (CEE) n. 1259/72, nel senso che, secondo le norme generali per l'applicazione degli importi di compensazione, va versata a posteriori la differenza rispetto all'importo compensativo intero se, in occasione dell'esportazione del burro d'ammasso conformemente all'art. 20, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1259/72, è stato pagato un importo compensativo ridotto, ma il burro concentrato non è stato usato per scopi e nel termine conformi al regolamento (CEE) n. 1259/72 ed è stato perciò gravato, dopo la reimportazione, della differenza rispetto all'importo compensativo intero, oppure il versamento a posteriori di detta differenza vada escluso».
La ricorrente nella causa principale e lo Hauptzollamt hanno caldeggiato la soluzione affermativa della prima parte della questione, mentre la Commissione è di parere opposto.
Sulla suddetta questione osservo quanto segue:
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1. |
Di grande aiuto, se non di importanza decisiva, sono talune considerazioni contenute nella sentenza in causa 217/78 ( 3 ) soprattutto se — prescindendo dal fatto che la lingua di procedura era il tedesco — si esamina la versione francese la quale, chiarisce immediatamente il risultato della discussione.
Questa sentenza, la quale, alla fine del punto 14 della motivazione, afferma in termini generali che una siffatta rettifica (tradotta nuovamente nella versione tedesca col termine troppo ristretto «Nachforderung») trova il proprio fondamento giuridico nelle norme generali che disciplinano gli importi compensativi, milita quindi effettivamente a favore della tesi sostenuta dalla ricorrente nella causa principale e dello Hauptzollamt, soprattutto se si considera che già nella causa 217/78 la Commissione aveva sostenuto che la riscossione a posteriori e la concessione a posteriori di importi compensativi, successivamente all'applicazione dell'art. 20 del regolamento n. 1259/72, vanno trattati in modo diverso. |
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2. |
La vera questione che — da questo punto di vista — si pone nel presente procedimento è quindi se le constatazioni generali contenute nella summenzionata sentenza debbano essere corrette in funzione degli argomenti avanzati in questa sede, il che, naturalmente, potrebbe correttamente essere fatto solo dal plenum della Corte di giustizia, anche se le considerazioni contenute nella sentenza emessa nella causa 217/78 ( 4 ), costituiscono, nella parte in cui esorbitano dai problemi sollevati in quella causa, soltanto degli obiter dicta. A mio parere, tuttavia, non c'è motivo di effettuare siffatta correzione, come risulta da varie considerazioni.
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3. |
Di conseguenza, propongo che la questione sollevata dal Finanzgericht di Amburgo venga risolta, come raccomandano la ricorrente nella causa principale nonché lo Hauptzollamt di Amburgo-Jonas, nel modo seguente: Il regolamento n. 974/71 va interpretato, con riguardo al regolamento n. 1259/72, nel senso che, nel caso in cui, in occasione dell'esportazione di burro di ammasso sia stato pagato, conformemente all'art. 20 del regolamento n. 1259/72, un importo compensativo ridotto, ma il burro concentrato fabbricato a partire dal burro suddetto non sia stato usato in conformità al regolamento n. 1259/72 e sia stato perciò gravato, dopo la reimportazione, della differenza rispetto all'importo compensativo intero, dev'essere del pari concessa a posteriori la differenza rispetto all'importo compensativo intero pagato all'atto dell'esportazione. |
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Sentenza 28 giugno 1979, causa 217/78 — SA Nicolas Corman Sc Fils/Hauptzollamt Aachen-Süd —, Racc. 1979, pag. 2287.
( 3 ) Sentenza 28 giugno 1979, causa 217/78 — SA Nicolas Corman & Fils/Hauptzollamt Aachen-Süd —, Race. 1979, pag. 2287.
( 4 ) Sentenza 28 giugno 1979, causa 217/83 — SA Nicolas Corman & Fils/Hauptzollamc Aachen-Süd —, Racc. 1979, pag. 2287.
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