ECLI:EU:C:1982:338•Conclusioni riunite dell'avvocato generale Capotorti del 6 ottobre 1982. # José Arantzamendi-Osa e altri contro Procureur de la République e Procureur général. # Domande di pronuncia pregiudiziale: Cour d'appel de Rennes - Francia. # Pesca: diritti dei paesi terzi. # Cause riunite 13 a 28/82. # Administrateur des Affaires maritimes di Bayonne e Procureur de la République contro José Dorca Marina e altri. # Domande di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de grande instance de Bayonne - Francia. # Pesca: diritti dei paesi terzi. # Cause riunite 50 a 58/82.
Conclusioni riunite dell'avvocato generale Capotorti del 6 ottobre 1982. # José Arantzamendi-Osa e altri contro Procureur de la République e Procureur général. # Domande di pronuncia pregiudiziale: Cour d'appel de Rennes - Francia. # Pesca: diritti dei paesi terzi. # Cause riunite 13 a 28/82. # Administrateur des Affaires maritimes di Bayonne e Procureur de la République contro José Dorca Marina e altri. # Domande di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de grande instance de Bayonne - Francia. # Pesca: diritti dei paesi terzi. # Cause riunite 50 a 58/82.
ECLI:EU:C:1982:338Eu Cjeu6 ott 1982
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 6 OTTOBRE 1982
Signor Presidente,
Signori Giudici,
|
1. |
Ancora una volta, la Corte è investita dai giudici francesi del problema della validità, alla luce degli impegni internazionali anteriori, ed in caso affermativo della opponibilità ai cittadini spagnoli, dei regolamenti comunitari i quali, introducendo provvedimenti provvisori di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi spagnole, hanno subordinato a determinate condizioni la pesca, ad opera di queste navi, nella zona economica francese. In questa materia, i precedenti di cui bisogna tener conto sono le sentenze dell'8 dicembre 1981, pronunciate rispettivamente nella causa 181/80 (Arbelaiz-Emazabel) e nelle cause riunite 180 e 266/80 (Crujeiras Tome e Yurrita): v. Race. 1981, p. 2961 e p. 2997. Successivamente, sono stati introdotti i due gruppi di cause riunite 137 e 140/81 (Campandeguy Sagarzazu ed Echevarría Sagasti) e 138 e 139/81 (Marticorena-Otazo e Prego Parada). Le mie conclusioni in entrambi questi gruppi di cause sono state presentate all'udienza del 27 maggio 1982, ma la Corte non si è ancora pronunciata. Osservo che i quesiti, dei quali mi occuperò, coincidono con quelli che formarono oggetto delle cause riunite 180 e 266/80. Le circostanze sono anch'esse parallele. L'unico elemento di novità delle presenti controversie è rappresentato da alcuni argomenti nuovi, avanzati dalla difesa delle parti private per sostenere la tesi della invalidità dei regolamenti sopra ricordati. |
|
2. |
I fatti si possono così riassumere:
|
|
3. |
I regolamenti del Consiglio la cui validità viene contestata prevedono tutti che le navi battenti bandiera spagnola, per poter esercitare la pesca nelle acque degli Stati membri comprese entro una fascia di 200 miglia nautiche dalla costa, devono essere munite di licenza rilasciata dalla Commissione delle Comunità e devono limitarsi alle catture autorizzate. Ciascuno dei regolamenti in questione ha un periodo di validità circoscritto e pertanto il regolamento applicabile varia da causa a causa, in relazione al momento in cui i fatti addebitati agli imputati si sono verificati. Tuttavia, dal punto di vista del loro contenuto, i regolamenti di cui trattasi non presentano differenze significative ai fini delle presenti cause pregiudiziali; e d'altronde non va dimenticato che il quesito proposto dai giudici francesi concerne le misure comunitarie provvisorie di conservazione e gestione delle risorse ittiche nel loro insieme. Taluni elementi differenziali si riscontrano, peraltro, nel più recente dei regolamenti che vengono qui in considerazione (regolamento 1569 del 1 giugno 1981); avrò modo di soffermarmi più oltre su questo punto. Per quanto poi concerne gli «impegni internazionali anteriori», con il contenuto dei quali i regolamenti anzidetti contrasterebbero, nella motivazione delle sentenze di rinvio del Tribunale di grande istanza di Bayonne si fa riferimento alla Convenzione di Ginevra sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare del 29 aprile 1958, alla Convenzione di Londra sulla pesca del 9 marzo 1964 e all'Accordo sulla pesca fra la Francia e la Spagna del 20 marzo 1967, vale a dire esattamente alle stesse fonti che erano state invocate nelle precedenti cause, e che la Corte ha già avuto occasione di analizzare nelle citate sentenze dell'8 dicembre 1981. Mi sia consentito di ricordare che, in queste sentenze, la Corte ritenne che non fosse «necessario esaminare se le disposizioni della Convenzione di Londra, il cui testo ne limita la sfera di applicazione alla zona che va fino a 12 miglia dalla linea di base, potessero eventualmente applicarsi alla zona compresa tra 12 e 200 miglia, né verificare se il regime provvisorio di conservazione stabilito dalla Comunità soddisfacesse le condizioni, come la previa concertazione, stabilite dalla Convenzione di Ginevra». Questo orientamento si basò sulla considerazione che «il regime provvisorio, adottato dalla Comunità in forza delle proprie norme, rientra nell'ambito dei rapporti stabilitisi tra la Comunità e la Spagna per risolvere i problemi inerenti ai provvedimenti di conservazione e all'estensione della zona di pesca, e per garantire reciprocamente l'accesso dei pescatori alle acque che costituiscono oggetto di tali provvedimenti. Tali rapporti si sono sostituiti al regime precedentemente in vigore per queste zone, onde tener conto dell'evoluzione generale del diritto internazionale nel campo della pesca d'altura nonché della necessità, sempre più urgente, della conservazione delle risorse biologiche del mare». Da tutto ciò la Corte dedusse che il regime provvisorio istituito dalla Comunità rientrava «nell'ambito dell'attuazione progressiva di nuovi rapporti tra la Comunità e la Spagna nel campo della pesca marittima, che si sono sostituiti al regime di pesca d'altura precedentemente in vigore», con la conseguenza che «i pescatori spagnoli non possono richiamarsi ai preesistenti impegni internazionali tra la Francia e la Spagna per opporsi all'applicazione dei regolamenti provvisori adottati dalla Comunità, in caso di incompatibilità tra le due categorie di norme» (v. punti da 17 a 20 della motivazione della sentenza Crujeiras Tome e Yurrita; analogamente la sentenza Arbelaiz-Emazabel, punti da 29 a 31). Tenuto conto di questi precedenti giurisprudenziali — che pur riferendosi a determinati regolamenti hanno riguardo in realtà all'intero regime provvisorio della pesca instaurato dalla Comunità nei confronti delle navi spagnole, dal 1977 in avanti — non mi sembra necessario ripetere i ragionamenti che ho svolto nelle mie conclusioni del 15 settembre 1981 inerenti alle cause 180, 181 e 266/80 (Race. 1981, p. 2984) e ho poi ripreso nelle citate conclusioni del 27 maggio 1982 relative alle cause da 137 a 140/81. D'altra parte, le due sentenze di questa Corte dell'8 dicembre 1981 sono solidamente costruite, e nessun elemento nuovo è stato prospettato dalle giurisdizioni richiedenti quanto al rapporto fra il regime comunitario della pesca nel periodo considerato ed i «precedenti impegni internazionali». Ciò mi induce a ritenere che la decisione delle presenti cause debba restare sulla linea della precedente giurisprudenza della Corte, così sul tema della validità dei regolamenti come su quello della loro opponibilità ai pescatori spagnoli. |
|
4. |
Nei procedimenti nazionali da cui sono scaturite le cause 13 a 28/82, risultò che le attività di pesca senza licenza delle navi spagnole si erano svolte rispettivamente il 2 e il 14 febbraio 1981, date comprese in un periodo (dal 1° febbraio al 3 marzo 1981) durante il quale non era in vigore nessun regolamento comunitario che disponesse misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse ittiche. In effetti, il regolamento 3305 del 17 dicembre 1980 aveva prorogato dal 31 dicembre 1980 fino al 31 gennaio 1981 la validità delle licenze di pesca relative alle navi spagnole, già accordate in base al regolamento 1719/80 del 30 giugno 1980, e fu solo il successivo regolamento 554/81 del 27 febbraio 1981 a reintrodurre il sistema delle licenze, con decorrenza dal 4 marzo. Tale situazione particolare ha fatto sorgere il problema di stabilire se, durante l'indicato periodo di interruzione del regime comunitario delle licenze, i pescatori spagnoli dovessero considerarsi liberi di esercitare la loro attività nelle zone di pesca di cui trattasi. Ho discusso ampiamente la questione nelle conclusioni del 27 maggio scorso, relative alle cause da 137 a 140/81 (paragrafi 3, 4, 5 e 6). Ripeto che, a mio avviso, la mancanza di provvedimenti comunitari specifici in materia di licenze di pesca nel periodo dal 1° febbraio al 3 marzo 1981«è un fatto che spetta ai giudici di merito valutare: essi non hanno chiesto alla Corte come debba essere interpretato il sistema giuridico comunitario in relazione ad attività di pesca svolte in quel particolare periodo da navi spagnole». Resto convinto che, qualora la Corte prendesse posizione su questo punto, essa si sostituirebbe «al giudice nazionale affrontando una questione di ricerca di norme applicabili là dove» quel giudice «ha sollecitato il controllo della validità di determinati regolamenti»; e ribadisco che «questo sconfinamento dall'ambito delle domande pregiudiziali è un tentativo delle parti interessate che la Corte non dovrebbe assecondare». Quanto al merito, il mio punto di vista è che, nei periodi durante i quali non sono state in vigore misure comunitarie di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, le navi spagnole non erano comunque autorizzate a pescare nelle acque degli Stati membri della CEE. Questo punto di vista si basa sul carattere di esclusività della fascia di mare di 200 miglia, alla stregua del diritto internazionale generale in vigore, ed è confermato dall'analisi dell'Accordo di pesca tra la CEE e la Spagna del 15 aprile 1980. Mi sia consentito di rinviare, a tal proposito, alle citate conclusioni del 27 maggio, e di notare che le parti non hanno portato nuovi elementi a sostegno delle rispettive tesi. |
|
5. |
La difesa degli imputati nei giudizi di merito relativi alle cause da 50 a 58/82 afferma che i regolamenti comunitari applicabili ai pescatori spagnoli sarebbero invalidi anche sotto il profilo della violazione di taluni diritti fondamentali: il diritto all'eguaglianza, il diritto alla difesa, il diritto al lavoro e quello all'esercizio di un'attività professionale, il diritto a non essere colpiti da sanzioni retroattive Per confutare questi pretesi motivi di invalidità, basterebbe osservare che essi sono interamente estranei al quesito formulato dai giudici francesi, che investe unicamente la compatibilità del regime comunitario di cui trattasi con gli impegni internazionali anteriori. Ciò nonostante, mi sembra opportuno commentare brevemente le indicate censure, per dimostrarne l'infondatezza. Ed invero:
|
|
6. |
Resta da esaminare un'ulteriore censura alla validità dei regolamenti controversi, sollevata dalla difesa dei pescatori imputati nei giudizi penali che sono all'origine delle cause da 50 a 58/82. Si tratta del preteso contrasto fra quei regolamenti e le norme dell'Accordo sulla pesca concluso dalla Comunità con la Spagna il 15 aprile 1980, accordo provvisoriamente applicabile dalla stessa data (in virtù del suo articolo 12) ed entrato definitivamente in vigore il 22 maggio 1981. La prima osservazione da fare è che i giudici francesi i quali hanno rivolto alla Corte il quesito della validità e dell'opponibilità ai cittadini spagnoli della normativa provvisoria della Comunità sulla conservazione e gestione delle risorse marine non hanno certamente tenuto conto dell'Accordo Comunità—Spagna quando si sono riferiti agli «impegni internazionali anteriori». Ciò risulta chiaramente dalla motivazione delle sentenze di rinvio; conviene aggiungere che il citato Accordo è sicuramente «anteriore» solo in relazione al regolamento 1569/81, emanato il 1° giugno 1981 (vale a dire nove giorni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo), mentre è posteriore rispetto alla più gran parte della normativa comunitaria della quale stiamo discutendo (resta dubbio se lo si potesse considerare un parametro della validità dei regolamenti emanati durante il periodo della sua applicazione provvisoria). In ogni caso, non credo che la tesi sopra accennata sia esatta. Gli interessati sostengono che l'accordo fra Comunità e Spagna assicurerebbe ai pescatori spagnoli l'accesso alla zona economica esclusiva in conformità ad un principio di equilibrio e di non discriminazione, sancito dall'articolo 3, n. 1, b, e riconoscerebbe ai medesimi i diritti storici di pesca già sanciti nei Trattati internazionali precedenti, mentre i regolamenti comunitari (e in particolare il regolamento 554/81 del 27 febbraio 1981) sarebbero in contrasto con entrambi questi principi. Ma io resto dell'avviso (già espresso nelle mie conclusioni del 27 maggio 1982 relative alle cause 137, 138, 139 e 140/81) che l'Accordo sulla pesca CEE—Spagna non riconosce affatto la «libertà di accesso dei pescherecci di ciascuna Parte alle zone di pesca dell'altra; tale accesso è reso possibile da una concessione la quale ... presuppone la determinazione del volume delle catture che i pescherecci dell'altra Parte potranno effettuare», nonché il rilascio di apposite licenze. Va notato, a tal riguardo, che il soddisfacente equilibrio delle possibilità di pesca di ciascuna parte dell'accordo nella zona di pesca dell'altra è l'obbiettivo da realizzare all'esito della consultazione prevista dal citato articolo 3, n. 1, b; ma che il volume delle catture concesse a pescherecci di una parte (e le zone dove le catture sono lecite) dipendono dalla determinazione unilaterale dell'altra parte, sia pure con il presupposto che vi siano state delle consultazioni (v. ancora l'articolo 3, n. 1, b). Dal canto suo, il rappresentante del Governo francese, nel corso della procedura orale, ha giustamente osservato che, in base all'articolo 7 dell'Accordo «nell'ambito della zona di pesca soggetta alla propria giurisdizione, ciascuna parte può adottare, conformemente al diritto internazionale, le misure che possono essere necessarie a garantire il rispetto delle disposizioni del presente Accordo da parte dei pescherecci dell'altra Parte». Tra le regole internazionali che entrano in gioco (anche in virtù del rinvio che ad esse fa l'articolo 7) rientra senza dubbio quella enunciata nell'articolo 56, numero 1, lettera a) del progetto di Convenzione elaborato dalla Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, secondo cui «Nella zona economica esclusiva, lo Stato costiero ha: a) diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche dei fondi marini». Questo chiaro riconoscimento del diritto dello Stato costiero allo sfruttamento esclusivo e alla conservazione delle risorse della zona economica esclusiva sarebbe sufficiente per escludere la configurabilità dei pretesi diritti storici dei pescatori spagnoli. Su questo punto mi sia permesso di rinviare inoltre alle considerazioni svolte al punto 6 delle citate conclusioni del 27 maggio 1982. |
|
7. |
Per tutte le considerazioni che ho fin qui svolto, propongo che la Corte, pronunciandosi sui quesiti che le sono stati rivolti, in termini identici, dalla Corte d'appello di Rennes, con sentenze del 3 dicembre 1981 (cause riunite da 13 a 28/82) e dal Tribunale di grande istanza di Bayonne, con sentenze del 17 settembre 1981 (causa 50/82), del 22 ottobre 1981 (cause 51, 52 e 58/82) e del 5 novembre 1981 (cause 53, 54, 55, 56 e 57/82), dichiari quanto esegue:
Infine, qualora la Corte ritenga di doversi pronunciare sul tema della interruzione del regime delle licenze di pesca fra il 1° febbraio e il 3 marzo 1981, propongo che essa dichiari al riguardo: Nel periodo di interruzione del sistema di concessione delle licenze ai pescatori spagnoli, verificatosi fra il 1° febbraio e il 3 marzo 1981, era vietata loro ogni attività di pesca nelle acque territoriali degli Stati membri e nelle rispettive zone economiche esclusive, soggette al regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse ittiche. |
Ti chiedi come si applica questo testo alla tua situazione?
Consulenza gratuita, senza impegno
Descrivi la tua situazione. Il nostro team ti ricontatterà via e-mail per la tua consulenza.
Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.