ECLI:EU:C:1982:420•Conclusioni riunite dell'avvocato generale Rozès del 8 dicembre 1982. # Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. # Trasgressione degli obblighi - mancata applicazione della prima direttiva sugli enti creditizi. # Causa 300/81. # Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio. # Trasgressione degli obblighi - mancata applicazione della prima direttiva sugli enti creditizi. # Causa 301/81.
Conclusioni riunite dell'avvocato generale Rozès del 8 dicembre 1982. # Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. # Trasgressione degli obblighi - mancata applicazione della prima direttiva sugli enti creditizi. # Causa 300/81. # Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio. # Trasgressione degli obblighi - mancata applicazione della prima direttiva sugli enti creditizi. # Causa 301/81.
ECLI:EU:C:1982:420Eu Cjeu8 dic 1982
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS
DELL'8 DICEMBRE 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
In queste due cause dovete decidere su un ricorso per trasgressione degli obblighi proposto dalla Commissione contro, da un lato, la Repubblica italiana (causa 300/81) e, dall'altro, il Regno del Belgio (causa 301/81), poiché i due Stati membri hanno omesso di adottare, nel termine fissato, le diposizioni necessarie per conformarsi alla prima direttiva del Consiglio 12 dicembre 1977, n. 780, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio.
Benché si tratti di due ricorsi distinti, mi permetto di presentare conclusioni uniche in considerazione dei punti comuni delle mie osservazioni.
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I — 1. |
L'art. 52 del Trattato CEE stabilisce il principio del divieto di qualsiasi discriminazione in materia di stabilimento dei cittadini degli altri Stati membri nel territorio di uno Stato membro. L'art. 54, nn. 2 e 3, affida al Consiglio il compito di adottare le direttive per realizzare la libertà di stabilimento. Gli artt. 59 e segg. operano del pari in materia di libera prestazione di servizi. Secondo le vostre sentenze 21 giugno 1974, Reyners (Racc. 1974, pag. 631), e 3 dicembre 1974, van Binsbergen (Race. 1974, pag. 1299), la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi è diventata effettiva ed incondizionata dal 1o gennaio 1970. La direttiva del Consiglio 28 giugno 1973, n. 183, ha in parte soppresso alcune restrizioni, al fine di agevolare la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi nel campo delle attività non dipendenti delle banche e di altri istituti finanziari. Si constatava tuttavia che la soppressione di tali restrizioni non poteva attuarsi senza preliminarmente, o quanto meno simultaneamente, provvedere ad un coordinamento minimo delle norme nazionali che disciplinano il settore. Infine, si è rilevato che la realizzazione progressiva dell'unione — o almeno della cooperazione — economica e monetaria e la libera circolazione dei capitali dovevano andare di pari passo con le misure di coordinamento nel settore bancario. Il Trattato stesso, all'art. 61, dispone: «...
A tal fine, il Consiglio ha adottato, il 12 dicembre 1977, a firma del ministro belga A. Humblet, una prima direttiva (n. 77/780) relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio. Tale direttiva fa riferimento in particolare all'art. 57 del Trattato. È stata adottata all'unanimità poiché il settore creditizio rientra nelle disposizioni legislative — almeno in tutti gli Stati membri originari — ed i provvedimenti riguardano la tutela del risparmio, in particolare la distribuzione del credito e la professione bancaria. Essa è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 17 dicembre 1977. È essenziale riportare la penultima delle disposizioni (art. 14) di detta direttiva, che è all'origine delle presenti cause:
Se ne desume quindi che, in tutti gli Stati membri — in misura diversa — era necessario adottare determinati provvedimenti, anche solo al fine di operare un primo ravvicinamento dei regimi nazionali nel settore. Inoltre, poiché il diritto non può restare immutato in tutti gli Stati membri e per evitare che le divergenze fra gli Stati ricompaiano, persistano o anche si aggravino, gli Stati membri dovevano comunicare alla Commissione le disposizioni interne che, pur non essendo propriamente volte ad adattare alla direttiva il regime nazionale e pur essendo conformi alla stessa, introducevano innovazioni in materia. Gli Stati membri fruivano di un termine che scadeva il 15 dicembre 1979 (1o gennaio 1981 per la Grecia) per adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva. Senza attendere tale scadenza, essi dovevano informare la Commissione delle disposizioni fondamentali adottate dopo il 15 dicembre 1977 nel settore disciplinato dalla direttiva stessa, indipendentemente, per altro, dal se dette disposizioni costituissero provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva; la sola differenza consisteva nel fatto che, se si trattava di provvedimenti necessari, questi dovevano essere immediatamente comunicati alla Commissione. |
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2. |
Il 29 maggio 1980, la Commissione inviava al Governo belga la lettera di messa in mora n. SG(80)D/6556 nella quale sosteneva che il Regno del Belgio aveva trasgredito gli obblighi derivantigli da «tali» direttive, non avendo essa ricevuto sino a quella data «alcuna comunicazione» in merito all'adozione dei necessari provvedimenti. Ai sensi dell'art. 169 del Trattato, la Commissione invitava il Governo belga a presentare le sue osservazioni nel termine di due mesi, cioè entro il 1o agosto 1980. Senza anticipare il giudizio sul merito di tali osservazioni, essa si riservava di emettere in proposito un parere motivato qualora non le fossero pervenute osservazioni nel termine stabilito. Lo stesso giorno, con lettera SG(80)D/6558, la Commissione si rivolgeva nei medesimi termini al Governo italiano. Il 2 luglio successivo — quindi prima della scadenza del termine assegnato — la rappresentanza permanente del Regno del Belgio rispondeva che «con tutta prohabilità, il testo del disegno di legge che modifica le leggi sugli istituti di credito conformemente alla direttiva 12 dicembre 1977, n. 780, ... verrà prossimamente presentato alle Camere legislative. Come vi è già stato comunicato in precedenza» proseguiva la risposta «il ritardo rimproverato al Belgio va imputato non solo alle circostanze politiche, ma anche al carattere complesso della materia e all'esistenza di altri disegni di legge in materia bancaria ...» Dalla lettera risulta che:
Vi è, a quanto pare, una contraddizione fra l'ultima affermazione e quanto sostenuto dalla Commissione, secondo la quale essa non aveva avuto alcuna comunicazione in merito. Alla fine della risposta data l'8 ottobre 1982 ad un quesito da voi posto, il Governo belga ha osservato che «le autorità nazionali hanno ufficiosamente consultato la Commissione nell'ottobre 1979 sul progetto del disegno di legge allo studio». Il Governo belga ha inoltre esibito in allegato al controricorso il rendiconto di una riunione del 17-18 marzo 1980, relativa all'applicazione della direttiva negli Stati membri, nel quale si dice che un disegno di legge era stato presentato al Parlamento belga e che ne era prevista l'adozione entro la fine del 1980. La Commissione — un dipendente della quale presiedeva la riunione — doveva quindi essere al corrente di tale scadenza. Tuttavia, il disegno di legge di cui trattasi non poteva a quella data essere stato presentato in Parlamento, poiché, come vedremo, esso è stato approvato dal Consiglio dei ministri solo il 12 dicembre 1980. Qualunque sia l'esito della discussione su questo punto, il Governo belga non ha sostenuto, in questa sede, che le disposizioni legislative in vigore fossero conformi alla direttiva, né che un disegno di legge diretto ad ovviare a tale stato di cose fosse stato presentato al Parlamento e ancor meno approvato éntro il 15 dicembre 1979, anche ammesso che fosse stato comunicato alla Commissione. Da parte sua, la rappresentanza permanente della Repubblica italiana rispondeva, il 10 settembre 1980 — quindi oltre la scadenza del termine assegnato — che il Consiglio dei ministri aveva approvato, il 19 giugno 1980, e presentato al Senato (come vedremo, il 1o luglio 1980) il disegno di legge n. 976 per l'attuazione, l'interpretazione e l'integrazione della direttiva n. 77/780. Il disegno di legge dava delega al Governo di adottare, nei tre messi successivi all'entrata in vigore della legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione della direttiva. Nella risposta si aggiungeva che «presumesi che iter provvedimento possa avere rapido corso», il che dimostrava la«ferma intenzione governo recepire in ordinamento giuridico interno principi contenuti in citata direttiva». Dalla missiva si desume che:
Il 29 dicembre 1980, il Governo belga informava a sua volta la Commissione che il disegno di legge diretto ad adeguare alla direttiva la legislazione nazionale era stato approvato dal Consiglio dei ministri il 12 dicembre 1980 e che questo aveva l'intenzione di «chiedere al Parlamento l'iter d'urgenza per l'adozione dello stesso». Tale Governo ha effettivamente esibito alla fine della fase scritta del procedimento un disegno di legge firmato dal Ministro delle finanze e pubblicato negli atti della Chambre des Représentants il 4 maggio 1982. Stando all'intestazione dello stesso, si tratta di un progetto di legge «che modifica le leggi sugli istituti di credito per adeguarle al diritto delle Comunità europee». Secondo la motivazione, il disegno di legge «si limita a trasferire nella legislazione belga i soli precetti della direttiva ... nuovi per il nostro diritto nazionale. Non riporta neppure alcune disposizioni che, a norma del diritto comunitario, hanno efficacia diretta». |
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3. |
Il 24 marzo 1981, la Commissione inviava, ai sensi dell'art. 169, 1o comma, del Trattato, al Regno del Belgio (C(81)397), ed alla Repubblica italiana (C(81)39S) i due pareri motivati redatti in termini pressoché identici, secondo i quali detti Stati, omettendo di adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva, avevano trasgredito gli obblighi loro imposti dall'art. 14, n. 1, della stessa. In applicazione dell'art. 169, 2o comma, essi venivano invitati ad adottare tutti i provvedimenti necessari per ovviare a tale omissione nel termine di due mesi dalla notifica, cioè entro il 24 maggio 1981. Il 24 luglio 1981, la rappresentanza permanente della Repubblica italiana si rivolgeva nuovamente ala Commissione per comunicarle che «risoltasi ormai la crisi governativa, è da prevedere da parte della commissione (Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica) una sollecita ripresa della propria attività» ed un nuovo impulso del disegno di legge n. 976 diretto a delegare il governo ad adottare i provvedimenti necessari all'attuazione delle direttive comunitarie. La Commissione, dopo aver atteso sino al 30 novembre 1981, vi ha presentato, in tale data, i due ricorsi separati ora in esame. |
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II—1. |
Il Governo belga contesta la ricevibilità del ricorso della Commissione per insufficiente motivazione e perché i termini assegnati dalla direttiva e dal parere motivato ad esso inviato erano manifestamente insufficienti. Sebbene tali censure rientrino nell'esame del merito, la ricevibilità dei ricorsi della Commissione solleva effettivamente dubbi. Alcuni Stati membri (Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Grecia) hanno deciso, conformemente all'art. 2, nn. 5 e 6, della direttiva, di differire l'applicazione della stessa nei confronti di taluni gruppi o tipi di enti creditizi il cui elenco è stato pubblicato, a cura della Commissione, nella GU CEE ( 2 ). Peraltro, anche se taluni Stati si sono, a prima vista, conformati all'art. 14, n. 1, della direttiva, le disposizioni adottate non sono forse, nel merito, pienamente conformi ai principi della stessa poiché la Commissione ha detto all' udienza di aver chiesto, il 30 settembre 1982, chiarimenti ad alcuni di essi. Ci si può quindi chiedere se vi sia una obiettiva differenza fra le due situazioni che comportano entrambe l'applicazione differita della direttiva, vuoi per la mancanza di disposizioni nazionali d'attuazione, vuoi per la non conformità sostanziale delle disposizioni nazionali tempestivamente adottate. Stando così le cose, sarebbe stato forse più opportuno che la Commissione proponesse al Consiglio una proroga del termine, come ha fatto, per esempio, in materia di imposta sul valore aggiunto. In questo settore è particolarmente suspicabile che l'applicazione del diritto comunitario in tutti gli Stati membri avvenga parallelamente. Tenuto conto della vostra giurisprudenza, non mi fermerò tuttavia a queste obiezioni. In merito ai termini, nella sentenza 26 febbraio 1976, Commissione/Italia, avete dichiarato : «L'esatta attuazione delle direttive è tanto più importante in quanto i provvedimenti d'attuazione sono rimessi alla discrezione degli Stati membri e, ove non raggiungessero gli scopi prefissi nel termine stabilito, esse resterebbero lettera morta. Se è vero che, nei confronti degli Stati membri destinatari, le disposizioni di una direttiva non sono meno vincolanti di altre norme di diritto comunitario, ciò è ancora più vero delle disposizioni che fissano il termine per l'entrata in vigore dei provvedimenti contemplati: dopo la scadenza di questo termine, infatti, la disparità dei regimi applicati negli Stati membri potrebbe provocare delle discriminazioni». ( 3 ) Va altresì notato che, alla scadenza del termine d'attuazione della direttiva, il disegno di legge relativo non era stato ancora presentato né al Parlamento italiano, né a quello belga. A proposito dell'obiezione basata sulla mancanza di reciprocità, nella medesima sentenza avete affermato: «D'altra parte, l'eventuale ritardo con cui altri Stati membri hanno adempiuto gli obblighi imposti da una direttiva non può essere invocato da uno Stato membro per giustificare l'indempimento, sia pure temporaneo, dei suoi propri obblighi. Il Trattato non si limita, infatti, ad imporre ai singoli soggetti degli obblighi reciproci, bensì ha dato vita ad un nuovo ordinamento giuridico, il quale determina i poteri, i diritti e gli obblighi dei soggetti stessi, come pure le procedure per far constatare e reprimere le eventuali violazioni». ( 4 ) «Qualora il termine stabilito per l'attuazione di una direttiva si riveli troppo breve, l'unico rimedio compatibile col diritto comunitario consiste, per lo Stato membro interessato, nel prendere, sul piano della Comunità, le iniziative idonee allo scopo di ottenere, da parte dell'istituzione comunitaria competente, un'adeguata proroga del termine stesso». ( 5 ) |
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2. |
Pur non contestando che la direttiva non è stata formalmente trasposta nel loro ordinamento giuridico mediante un atto legislativo nel termine inizialmente previsto e neppure in quello assegnato dal parere motivato, i Governi belga ed italiano eccepiscono:
Prescindendo dal loro carattere un po' contraddittorio, tali argomenti comportano le seguenti risposte:
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Stando così le cose, posso solo proporvi di dichiarare che:
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omettendo di adottare nel termine stabilito le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 12 dicembre 1977, n. 780, il Regno del Belgio e la Repubblica italiana hanno trasgredito un obbligo loro imposto dal Trattato CEE, |
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e di porre le spese a carico del Regno del Belgio e dalla Repubblica italiana. |
( 1 ) Traduzione dal francese..
( 2 ) GU C 244 del 14. 10. 1978, pagg. 2 e 3, e C 254 del 6. 10. 1981, pag. 3.
( 3 ) Causa 52/75, Racc. 1976, pag. 284, punto 10 della motivazione.
( 4 ) Punto 11 della motivazione, pag. 284.
( 5 ) Sentenza 26 febbraio 1976, Commissione/Italia, punto 12 della motivazione, Racc. 1976, pagg. 284-285.
( 6 ) V. art. 2, nn. 5 e 6.
( 7 ) Art. 3, n. 5; art. 6.
( 8 ) Art. 11, n. 3.
( 9 ) Racc. 1980, pag. 1486, punto 10 della motivazione.
( 10 ) Racc. 1980, pag. 1486, punto 11 della motivazione.
( 11 ) Racc. 1980, pag. 1487, punto 12 della motivazione.
( 12 ) Sentenza 6 maggio 1980, Commissione/Belgio, Racc. 1980, pag. 1487, punto 15 della motivazione.
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