ECLI:EU:C:1983:47•Conclusioni dell'avvocato generale Rozès del 24 febbraio 1983. # Christiane Hoffmann contro Commissione delle Comunità europee. # Procedimento di promozione. # Causa 280/81.
Conclusioni dell'avvocato generale Rozès del 24 febbraio 1983. # Christiane Hoffmann contro Commissione delle Comunità europee. # Procedimento di promozione. # Causa 280/81.
ECLI:EU:C:1983:47Eu Cjeu24 feb 1983
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS
DEL 24 FEBBRAIO 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
dovete pronunciarvi su un ricorso proposto contro la Commissione, in forza dell'art. 91 dello Statuto del personale, da Christiane Hoffmann, bibliotecaria di grado B 4 presso il Centro comune di ricerche di Ispra.
Questa causa rientra nell'ambito del contenzioso amministrativo in materia di promozioni. Essa riguarda le promozioni per l'esercizio 1980. La ricorrente sostiene che a torto le è stata preferita un'altra dipendente addetta alla biblioteca di Ispra, la sig.ra G.
Il ricorso contiene una domanda di annullamento ed una domanda di risarcimento di danni.
Esso è inteso all'annullamento:
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a) |
della decisione, adottata dagli organi che intervengono nel procedimento di promozione (comitati paritetici), di non proporre alla AIPN (autorità avente il potere di nomina) l'iscrizione della Hoffmann nel progetto d'elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli di promozione al grado B 3, progetto di elenco compilato il 19 novembre 1980; |
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b) |
della decisione dell'AIPN di non iscrivere Christiane Hoffmann nell'elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli di promozione al grado B 3, decisione in data 27 novembre 1980; |
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c) |
degli atti anteriori o posteriori relativi al procedimento di promozione di cui trattasi, ivi comprese le promozioni effettuate, qualora possono costituire un ostacolo per la regolarizzazione della situazione della ricorrente, ed in particolare la promozione della sig.ra G. |
Congiuntamente o in subordine, la ricorrente chiede il risarcimento dei danni morali e materiali ch'essa avrebbe subito, da stabilire equitativamente, più gli interessi normalmente vigenti, a decorrere dal 19 marzo 1981, data di presentazione del suo reclamo.
I —
Poiché i fatti controversi sono connessi, sostanzialmente, con le varie fasi del procedimento di promozione, è opportuno descrivere simultaneamente gli uni e gli altri.
Le «disposizioni generali d'attuazione relative al procedimento di promozione del personale retribuito coi crediti nella ricerca» stabiliscono le norme vigenti in materia, che contemplano l'intervento di una «istanza zero», di un comitato di promozione di prima istanza, di un comitato di promozione di seconda istanza e, infine, dell'AIPN.
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1) |
L'«istanza zero» è composta pariteticamente da rappresentanti del personale e dell'amministrazione; essa è incaricata di procedere ad un esame preliminare dei meriti di tutti i dipendenti che hanno i requisiti per essere promossi. Esiste una «istanza zero» in ciascuno stabilimento del Centro comune di ricerca e per ciascun programma o azione nell'ambito delle «azioni dirette». Nella fattispecie, l'«istanza zero» dello stabilimento di Ispra si riuniva il 4 settembre 1980 e non includeva il nominativo di Christiane Hoffmann fra quelli dei dipendenti da proporre per una promozione al grado B 3. La ricorrente scriveva allora, il 12 settembre, una nota al presidente del locale comitato del personale di Ispra, sig. Ooms, sottolineando in particolare il valore del proprio diploma e ricordando la promessa, fattale dal destinatario della nota, di sottoporre il suo fascicolo alla prima istanza. |
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2) |
Il «comitato di promozione di prima istanza per il personale retribuito coi crediti della ricerca e addetto ad attività di competenza del Centro comune di ricerca» è presieduto dal direttore generale del Centro e comprende anche, in pari numero, membri che, rappresentano la Commissione e membri che rappresentano il personale. Detto comitato è incaricato di stabilire l'elenco dei dipendenti amministrativi, da un lato, e scientifici, dall'altro, ritenuti più meritevoli di promozione. Esiste un unico comitato di promozione di prima istanza per tutto il personale dipendente dal Centro comune di ricerca, quale che sia lo stabilimento in cui tale personale presta servizio. Nella riunione del 25 settembre 1980, neppure questo comitato includeva nell'elenco il nome di Christiane Hoffmann. Perciò, il 13 novembre, questa indirizzava una nota al sig. Baichère, a quell'epoca direttore generale del Personale e dell'Amministrazione e presidente del comitato di seconda istanza. Essa faceva presente di aver saputo che l'iniziativa della promozione della sig.ra G. non era venuta dai superiori gerarchici, bensì dal locale comitato del personale. Questo si era fondato sul valore del diploma della sig.ra G. e sulla lentezza della sua carriera. Ora, questa motivazione sarebbe errata. A suo avviso, il proprio diploma era di valore superiore a quello della sig.ra G.; inoltre, la sua carriera era stata ancor più lenta di quella della sig.ra G., data la sua maggiore anzianità, sia di servizio, sia di grado, alle dipendenze della Commissione. |
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3) |
Il comitato di promozione di seconda istanza è anch'esso composto pariteticamente ed ha il compito di fare proposte all'AIPN. Esso è competente per tutto il personale retribuito coi crediti della ricerca. Riunitosi il 19 novembre 1980, questo comitato non modificava l'elenco dei dipendenti addetti al Centro comune di ricerca. Con decisione 27 novembre 1980, l'AIPN stabiliva l'elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli, elenco che riproduceva puramente e semplicemente quello fissato dal comitato di seconda istanza. Su tale base intervenivano, successivamente, le singole decisioni di promozione di un certo numero di dipendenti iscritti nell'elenco, fra i quali la sig.ra G. Christiane Hoffmann veniva a conoscenza il 19 dicembre 1980 dell'omissione del suo nome nell'elenco stabilito dall'AIPN, omissione che costituisce l'atto recante pregiudizio. Essa presentava il reclamo precontenzioso ai sensi dell'art. 90, n. 2, Iocomma, dello Statuto, il 19 marzo 1981, cioè entro il termine di tre mesi contemplato da questo testo, considerando che il dies a quo non rientra nel computo di detto termine ( 2 ). L'atto introduttivo del ricorso giurisdizionale è stato registrato nella cancelleria della Corte il 26 ottobre 1981, cioè entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine impartito dall'art. 91, n. 3, 2o trattino, per la risposta al reclamo, tenuto conto del termine relativo alla distanza, che è di dieci giorni per un ricorrente abitualmente residente in Italia (allegato II del regolamento di procedura, art. 1). Queste precisazioni relative ai termini consentono di ammettere la ricevibilità del ricorso. Posso quindi affrontare l'esame dei due mezzi dedotti nel merito da Christiane Hoffmann. |
II —
Il primo mezzo è basato sul carattere assertivamente errato della valutazione dei meriti dei titoli dei dipendenti che aspiravano alla promozione di cui trattasi. I vari organi intervenuti nel procedimento di promozione, ed in particolare l'AIPN, non avrebbero tenuto conto di tutti i meriti delle persone interessate, né di tutti gli elementi dei loro fascicoli. Essi avrebbero in particolare ignorato la differenza di valore fra il diploma di Christiane Hoffmann e quello della sig.ra G., di livello nettamente inferiore.
Questo mezzo, qual è stato precisato nella replica e nelle difese orali, si articola in definitiva in due punti.
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1) |
Il primo punto è basato sull'incertezza esistente quanto all'esame dei diplomi da parte degli organi competenti per la promozione, ed in particolare del-l'AIPN. Mi sembra più opportuno trattare questo punto nell'ambito dell'esame del secondo mezzo, relativo al fatto che non sarebbe provato che gli organi intervenuti nel procedimento di promozione e l'AIPN abbiano effettivamente consultato i fascicoli personali dei dipendenti promovibili. Ora, è pacifico che i titoli della sig.ra G. e di Christiane Hoffmann si trovano nei loro fascicoli personali. |
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2) |
Quanto al secondo punto, il mezzo di cui trattasi è basato sul fatto che, anche ammettendo che gli organi competenti per la promozione abbiano esaminato i diplomi della sig.ra G. e della ricorrente, essi non si sarebbero comunque resi conto della differenza, importante, del livello di detti titoli. In proposito Christiane Hoffmann ammette, certamente, che detti organi fossero ben informati circa il livello del suo diploma e disponessero quindi di informazioni complete sul suo conto, dal momento che dal suo fascicolo personale si poteva desumere che il suo diploma equivaleva ad un diploma universitario di ingegnere con formazione tecnica superiore ricevuta in due anni completi di studi in un istituto cui possono accedere, in via di principio, soltanto i titolari del diploma finale di studi secondari («Abitur»). Essa sostiene tuttavia che detti organi ignoravano il valore esatto del certificato di cui è in possesso la sig.ra G., il quale attesta, in effetti, unicamente la partecipazione a 90 ore di corso in un istituto aperto a chiunque. Secondo Christiane Hoffmann, gli organi competenti per la promozione non hanno quindi agito con cognizione di causa: essi hanno formulato le proposte e adottato la decisione in base ad informazioni quanto meno mal interpretate. A ben vedere, questo secondo punto del mezzo in esame mi sembra presentare a sua volta due aspetti. |
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3) |
Nello svolgere i propri argomenti, Christiane Hoffmann si è posta in parte sul piano del confronto dei suoi titoli con quelli della sig.ra G., vista come sua concorrente diretta, la cui promozione fa ostacolo alla propria. Secondo la Commissione, questo modo di ragionare denoterebbe una inesatta conoscenza dei principi che governano il procedimento di promozione. A suo avviso, non esiste una particolare concorrenza per la promozione fra dipendenti di uno stesso servizio, poiché gli organi competenti per la promozione procedono all'esame comparativo di tutti i dipendenti promovibili. Di conseguenza, il raffronto dei rispettivi livelli dei diplomi sarebbe irrilevante, benché, incontestabilmente, il titolo di cui è in possesso Christiane Hoffmann abbia valore superiore. A sostegno di questa tesi, la Commissione deduce argomenti di fatto e di diritto. Sul piano dei fatti, essa ammette che l'argomento svolto dalla ricorrente avrebbe peso molto superiore se le possibilità di bilancio relative ai posti da assegnare mediante promozione fossero soltanto di poco superiori al numero dei dipendenti promovibili. Essa osserva, però, che rispetto a 122 persone che avrebbero potuto essere promosse esistevano soltanto nove posti previsti in bilancio. Sul piano giuridico, essa ricorda il punto 13 della motivazione della vostra sentenza Oberthür, in data 5 giugno 1980, secondo cui «la Corte ritiene che ... sarebbe arbitràrio annullare la promozione dell'unica dipendente della DG VII [la stessa DG cui apparteneva la ricorrente] che effettivamente è stata promossa in B 2» ( 3 ). Da parte mia, ritengo senz'altro possibile che, in pratica, un dipendente si trovi più direttamente in concorrenza, per la sua promozione, con un collega dello stesso servizio che non con altri dipendenti promovibili. Tuttavia, il raffronto diretto fra le due interessate incontra ostacoli giuridici insormontabili. Esso sembra non solo contrario alla giurisprudenza della Corte quale risulta dalla citata motivazione della sentenza Oberthür, ma anche, e soprattutto, incompatibile col testo dell'art. 45 dello Statuto («... previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari [quindi tutti] che hanno i requisiti per essere promossi»), norma attuata e precisata dall'art. 4 delle disposizioni generali d'attuazione adottate in materia («... previo scrutinio per merito comparativo di tutti i funzionari che hanno i requisiti per essere promossi»). Inoltre, sul piano dei fatti, come è stato sottolineato in udienza dal rappresentante della Commissione, un siffatto raffronto è senza dubbio meno necessario per una promozione nell'ambito della stessa carriera, poiché i dipendenti promossi conservano le loro mansioni anteriori, che non per una promozione ad un posto di una carriera superiore nell'ambito del servizio cui appartengono due candidati. Visti in questi termini, il secondo punto del mezzo in esame dev'essere necessariamente disatteso. |
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4) |
Tuttavia, Christiane Hoffmann sostiene anche che la regolarità di un procedimento di promozione esige che il raffronto dei meriti di tutti i dipendenti promovibili venga effettuato in modo rigorosamente imparziale. Di conseguenza, se gli organi competenti per la promozione hanno effettuato le loro scelte in base ad una inesatta valutazione del valore del diploma della sig.ra G., sarebbe stata infranta la parità di possibilità fra questa e tutti i suoi concorrenti ed il procedimento di promozione sarebbe invalido. La fondatezza di questa censura può essere esaminata alla luce della vostra giurisprudenza.
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III —
Il secondo mezzo è basato sulla violazione dell'art. 45 dello Statuto, il quale stabilisce fra l'altro che «la promozione è fatta ... previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto».
L'inosservanza di questa norma deriverebbe dal fatto che:
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l'«istanza zero» non avrebbe esaminato i fascicoli personali dei dipendenti promovibili e, in particolare, i rapporti informativi contenuti in detti fascicoli; |
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il comitato di promozione di prima istanza non avrebbe proceduto né all'esame comparativo dei meriti dei dipendenti promovibili, né a quello dei loro rapporti informativi e dei fascicoli personali in cui tali rapporti sono contenuti; |
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lo stesso avrebbe fatto il comitato di seconda istanza; |
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neppure l'AIPN avrebbe esaminato i fascicoli personali. |
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1) |
Questo mezzo è stato dedotto nella replica per quanto riguarda il primo, il secondo ed il quarto punto, e soltanto in udienza, per quanto riguarda il terzo punto. Si deve quindi anzitutto accertare se essa sia ricevibile. In effetti, l'art. 42, § 2, del regolamento di procedura stabilisce che «è vietata la deduzione di mezzi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante la fase scritta». Inoltre, secondo la vostra giurisprudenza ( 8 ), un mezzo nuovo è parimenti ricevibile quando può essere considerato come «un'estensione di un mezzo precedentemente dedotto», ammesso che la norma giuridica assertivamente violata può essere stata considerata espressamente o anche implicitamente nell'atto introduttivo del giudizio. Ora, in primo luogo, questo mezzo si fonda su documenti di cui Christiane Hoffmann sostiene di aver avuto conoscenza soltanto in seguito al deposito del controricorso. Gli estratti dei resoconti delle riunioni dei vari comitati di promozione e della decisione dell'AIPN costituiscono infatti gli allegati 11-14 del controricorso. La condizione di ricevibilità stabilita dall'art. 42, § 2, del regolamento di procedura sarebbe quindi soddisfatta, se Christiane Hoffmann si fosse trovata effettivamente nell'impossibilità di conoscere prima questi documenti. Tale impossibilità non è stata contestata dalla Commissione, né mi sembra potersi mettere in dubbio, poiché si tratta di documenti che, per natura, non sono portati a conoscenza dei dipendenti interessati ( 9 ). Tuttavia, la ricevibilità non può essere ammessa per quanto riguarda il punto dedotto soltanto al momento dell'udienza. La mancata consultazione dei fascicoli personali da parte del comitato di seconda istanza avrebbe potuto esser fatta valere sin dalla replica, poiché un estratto del resoconto della riunione di detto comitato era allegato al controricorso. Mi sono tuttavia chiesta se non esistessero altri motivi per ammettere la ricevibilità del secondo mezzo, motivi validi per tutti e quattro i punti, compreso il terzo, e basati sulla vostra sentenza Amylum ( 10 ). Si potrebbe ritenere che il secondo mezzo costituisca un'estensione del mezzo unico di ricorso, divenuto il primo mezzo nella replica. Nel suo primo punto, come abbiamo visto, questo mezzo è basato sull'incertezza quanto all'esame, da parte dei vari organi competenti per la promozione, dei diplomi di Christiane Hoffmann e della sig.ra G. Ora, questi titoli sono contenuti nei fascicoli personali delle dipendenti interessate e, col secondo mezzo, la ricorrente fa carico per l'appunto ai suddetti organi di non averne presa visione. Io suggerirei di non accogliere quest'argomento, poiché detto punto, preciso e limitato, è stato sollevato soltanto nella replica e non veniva considerato né espressamente, né implicitamente nell'atto introduttivo. Di conseguenza, la ricevibilità del secondo mezzo, che vi proporrei di ammettere, non dovrebbe essere estesa al terzo punto di detto mezzo. |
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2) |
Passando ora all'esame del merito, devo osservare che, su questo piano, il secondo mezzo mi sembra avere una portata che supera largamente il caso particolare della ricorrente, in quanto consiste in sostanza nel caldeggiare un'interpretazione restrittiva dell'art. 45 dello Statuto.
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Concludendo, propongo quindi di
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respingere il ricorso |
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e, in conformità dell'art. 70 del regolamento di procedura, lasciare a carico della Commissione le spese da questa sostenute. |
( 1 ) Traduzione dal francese.
( 2 ) Come viene unanimamente ammesso, benché ciò non risulti espressamente da alcuna disposizione specifica.
( 3 ) 5 giugno 1980, Prima Sezione, Oberthür/Commissione, Racc. pag. 1759, punto 13.
( 4 ) Sentenza 5 dicembre 1963, della Prima Sezione, cause riunite 35/62 c 16/63, Leroy/Alta Autorità della CECA, Race. 1963, pag. 420.
( 5 ) Da ultimo, sentenza 3 dicembre 1981, della Terza Sezione, causa 280/80, Bakke-d'Aloya/Consiglio, punto 10 della motivazione, Racc. 1981, pag. 2898.
( 6 ) Ad esempio, sentenza 19 marzo 1964, causa 27/63, Raponi/Commissione CEE, Racc. 1964, pagg. 266 e 267.
( 7 ) Sentenza 18 dicembre 1980, della Seconda Sezione, cause riunite 156/79 e 51/80, Gratreau/Commissionc CEE, punti 22 e 23 della motivazione, Racc. 1980, pagg. 3954 e 3955.
( 8 ) Sentenza 30 settembre 1982, della Seconda Sezione, causa 108/81, Amylum, punto 25 della motivazione.
( 9 ) Art. 3, 3o comma, delle disposizioni generali: i lavori dei comitati di promozione sono segreti.
( 10 ) Sentenza 30 settembre 1982, già ricordata.
( 11 ) 3o«considerando» della decisione 27 novembre 1980.
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