ECLI:EU:C:1982:428•Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 14 dicembre 1982. # Amministrazione delle finanze dello Stato contro Società petrolifera italiana Spa (SPI) e Spa Michelin italiana (SAMI). # Domande di pronuncia pregiudiziale: Corte suprema di cassazione - Italia. # Effetti del consolidamento dei diritti nell'ambito del GATT. # Cause riunite 267 a 269/81.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 14 dicembre 1982. # Amministrazione delle finanze dello Stato contro Società petrolifera italiana Spa (SPI) e Spa Michelin italiana (SAMI). # Domande di pronuncia pregiudiziale: Corte suprema di cassazione - Italia. # Effetti del consolidamento dei diritti nell'ambito del GATT. # Cause riunite 267 a 269/81.
ECLI:EU:C:1982:428Eu Cjeu14 dic 1982
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 14 DICEMBRE 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Nei tre procedimenti dei quali sto per occuparmi, si tratta di stabilire la legitimità del diritto italiano per servizi amministrativi — in quanto applicato ad importazioni da paesi aderenti al GATT — alla luce della disciplina dell'accordo GATT.
Tale diritto veniva istituito dalla legge 15 giugno 1950, n. 330, e riscosso nella misura dello 0,50 % del valore delle merci su tutte le importazioni. Per il commercio intracomunitário, relativamente a prodotti diversi da quelli agricoli, — per questi ultimi valeva una speciale disciplina di mercato — la Commissione, nella direttiva 22 dicembre 1967, n. 68/31/CEE (GU L 12 del 16. 1. 1968, pag. 8), disponeva che il diritto venisse gradualmente ridotto e venisse abolito al più tardi il 1o luglio 1968, cioè al momento in cui, secondo la cosiddetta decisione di accelerazione, dovevano cadere tutte le barriere doganali all'interno della Comunità. Ciò avveniva, a norma dell'art. 13, n. 2, del Trattato CEE, in quanto il diritto era considerato come una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione.
Non avendo la Repubblica italiana tempestivamente ottemperato a tale obbligo, la Commissione instaurava un procedimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE (cfr. causa 8/70 ( 2 )). Successivamente aveva luogo anche il procedimento pregiudiziale 33/70 ( 3 ), nel quale — in relazione al commercio intracomunitario — veniva dichiarato che a partire dal 1o luglio 1968 era attribuito ai singoli un diritto soggettivo all'abolizione di siffatti tributi di effetto equivalente a dazi doganali; ciò risulta dal combinato disposto degli artt. 9 e 13 del Trattato CEE, della citata decisione di accelerazione 26 luglio 1966 nonché della direttiva della Commissione del pari sopra menzionata.
Il 24 giugno 1971 veniva quindi emanata una legge italiana che disponeva l'abolizione del diritto contestato, con effetto retroattivo al 30 giugno 1968 per gli scambi intracomunitari e a valere dalla data di entrata in vigore della legge (1o agosto 1971) per le importazioni dai paesi terzi.
Quest'ultima decorrenza, a parere di alcuni importatori — controricorrenti nella causa principale —, non è sufficiente trattandosi di importazioni da paesi aderenti al GATT. Essi si richiamano al riguardo alla costante giurisprudenza della Corte di cassazione italiana, secondo cui le disposizioni del GATT, sin dall'adesione dell'Italia (cfr. Protocollo di Annecy del 10. 10. 1949 e la relativa legge di ratifica 5. 4. 1950) attribuiscono ai singoli diritti soggettivi. Essi sono, in linea generale, del parere che il divieto di istituire nuove imposizioni sia desumibile, in relazione a tutti i prodotti — indipendentemente dal fatto che essi siano compresi o no in liste di concessioni — dal Preambolo del GATT e da alcuni articoli di questo, in particolare gli artt. II, VI e VIII. Essi si richiamano specialmente all'art. II, n. 1, lett. b), che recita:
«I prodotti inclusi nella prima parte della lista relativa ad una delle parti contraenti e che sono prodotti del territorio di altre parti contraenti non sono assoggettati, alla loro importazione nel territorio a cui si riferisce tale lista e tenuto conto delle condizioni o clausole speciali ivi contemplate, a dazi doganali in senso proprio più elevati di quelli stabiliti nella lista suddetta. Parimenti, tali prodotti non sono assoggettati ad altri dazi o imposizioni di qualsiasi natura, all'importazione o in occasione dell'importazione, più elevati di quelli imposti alla data del presente Accordo, o di quelli successivamente imposti come conseguenza diretta e obbligatoria delle leggi in vigore a questa data nel territorio del paese importatore».
A loro parere ne consegue, per i prodotti elencati in liste di concessioni, il divieto di inasprire i tributi all'importazione e precisamente con riferimento alla situazione di cui al Protocollo di Annecy, a cui è stata allegata la lista di concessioni italiana XXVII. Ciò dovrebbe valere altresì se i prodotti di cui trattasi sono stati inclusi solo successivamente nelle liste di concessioni nazionali, come quella del Protocollo di Torquay, ratificato dalla legge italiana 27 ottobre 1951, e quella del Protocollo di Ginevra, ratificato dalla legge italiana 2 gennaio 1958, ovvero se solo successivamente sono stati ricompresi nella lista XL-CEE, negoziata dalla Comunità assieme agli Stati membri nel c.d. «Dillon Round» del 1960/61 (cfr. decisione del Consiglio 3. 7. 1962 e protocollo 16. 7. 1962) e modificata nel c.d. «Kennedy Round» dal 1964 al 1967 (cfr. protocollo di Ginevra del 30. 6. 1967 e decisione del Consiglio 27. 11. 1967, n. 68/411 — GU L 305 del 19. 12. 1968, pag. 1).
Pertanto venivano intentate tre cause per ottenere la restituzione, da parte dell'Amministrazione delle finanze italiana, dei diritti per servizi amministrativi corrisposti.
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1. |
La prima causa verte sull'importazione di petrolio grezzo o scisti dal Kuwait, Stato aderente al GATT, nel periodo luglio 1964 - dicembre 1967. Al riguardo non è ben chiaro se i prodotti figurassero già nell'originaria lista di concessioni italiana XXVII, come viene sostenuto dalla SPI e contestato sia dal Governo italiano che dalla Commissione, e se essi siano compresi nella lista di concessioni XL-CEE, come affermato dal Governo italiano e contestato dalla Commissione. |
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2. |
La seconda causa verte sull'importazione di varie merci da paesi aderenti al GATT nel periodo 1965-1971. Al riguardo il giudice a quo ha accertato che dette merci — contrariamente a quanto sostenuto dagli importatori — non erano comprese nell'originaria lista di concessioni italiana XXVII, ma — come conferma anche la Commissione — vi sono stati inseriti solo in base al Protocollo di Torquay. Sembra anche certo che dette merci erano quasi tutte comprese nella lista XL-CEE sia nella versione del «Dillon Round» che in quella del «Kennedy Round». |
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3. |
Nel terzo caso infine trattasi dell'importazione di diversi prodotti da paesi aderenti al GATT nel periodo ottobre — dicembre 1963. Al riguardo è stato ugualmente accertato dal giudice a quo che i prodotti di cui trattasi — diversamente da quanto asserisce l'importatore — non erano elencati nell'originaria lista di concessioni italiana XXVII — il che però, a parere della Commissione, non è esatto per uno di essi —; essi sono stati invece inseriti in questa lista in parte in base al Protocollo di Torquay ed in parte in base al Protocollo di Ginevra (1956). Anche qui sembra inoltre certo che i prodotti siano parimenti quasi tutti elencati nella lista XL-CEE sia nella versione del «Dillon Round» che in quella del «Kennedy Round». Secondo l'Amministrazione delle finanze, convenuta, per i prodotti ricompresi per la prima volta in liste fissate dopo l'originaria lista XXVII andava fatto riferimento all'onere doganale esistente all'atto della redazione delle nuove liste. Riguardo all'istituzione del diritto per servizi amministrativi nel 1950, non si poteva dunque parlare di un illegittimo aggravio dei tributi all'importazione soprattutto in rapporto alla consolidazione effettuata nel «Dillon Round». Di conseguenza era stata disposta, con un decreto, la restituzione del suddetto diritto solo in quanto corrisposto su prodotti compresi nell'originaria lista di concessioni italiana XXVII, ma non in relazione a merci per le quali fossero state concordate per la prima volta concessioni nella lista XL-CEE. I giudici aditi tuttavia accoglievano interamente le domande di restituzione, come risulta dalle sentenze 26 gennaio 1979 (primo caso) e 28 ottobre 1977 (secondo caso) della Corte d'appello di Genova, nonché dalla sentenza 25 febbraio 1978 della Corte d'appello di Torino (terzo caso). Al riguardo essi dichiaravano che il momento decisivo per la determinazione dell'onere tributario da non aggravare era quello dell'adesione dell'Italia al GATT (10. 10. 1949) e che doveva ritenersi sufficiente che i prodotti di cui è causa fossero elencati nella lista XL-CEE, in quanto essa era subentrata alla lista XXVII. Successivamente l'Amministrazione delle finanze proponeva ricorso dinanzi alla Corte di cassazione. Anche nei presenti procedimenti questa si trova manifestamente — considerata la giurisprudenza della Corte di giustizia — di fronte alla questione se conservare il proprio orientamento in ordine all'efficacia diretta delle norme del GATT. Essa ravvisa poi l'esistenza di problemi di interpretazione del GATT in relazione alle tesi sostenute dagli importatori sul divieto di introdurre nuovi tributi e sul momento determinante ai sensi dell'art. II del GATT per il divieto di aggravio delle imposizioni. Inoltre — come nei procedimenti sfociati nella causa 266/81 ( 4 ) — essa si trova di fronte alla questione fondamentale se ed eventualmente da quando la Corte di giustizia possa interpretare, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, le norme del GATT e gli atti emanati in relazione ad esso, anche qualora non si verta sulla validità di atti comunitari. Pertanto, con ordinanze 21 maggio 1981, ha sospeso i procedimenti dinanzi ad essa pendenti proponendo le seguenti questioni pregiudiziali, identiche in tutte le tre cause:
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Circa tali questioni osservo quanto segue:
I — Sulla prima questione
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1. |
La prima questione coincide ampiamente con la prima sollevata nella causa 266/81 ( 5 ). Per quanto riguarda.i punti in comune, posso limitarmi a rinviare a quanto da me esposto nelle conclusioni in causa 266/81 ( 5 ). In linea di massima si può dunque affermare che, avendo la Comunità assunto gli obblighi derivanti dal GATT in capo agli Stati membri, è evidente che le norme dello stesso vanno trattate, sotto questo profilo, come accordi conclusi dalla Comunità. Ne consegue che esiste una competenza in materia di interpretazione ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE in riferimento al GATT, e ciò, in via di principio, non solo quando va giudicata la validità di atti comunitari con riguardo al GATT, ma anche quando si rende necessaria un'interpretazione con riguardo al diritto nazionale, sia che si ponga il problema se le norme nazionali siano sostituite da quelle del GATT, sia che il diritto nazionale debba semplicemente essere interpretato in conformità al GATT. |
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2. |
La prima questione sollevata nel presente procedimento comprende però anche altri problemi che richiedono talune osservazioni specifiche. Mi riferisco in primo luogo alle liste, negoziate nell'ambito del GATT, in cui sono state fissate concessioni doganali e, in secondo luogo, alla questione da quando e in quale misura la Corte di giustizia possa essere considerata competente in materia di interpretazione del GATT.
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II — Sulla seconda questione
Tale questione mira in particolare a stabilire se le disposizioni del GATT abbiano efficacia diretta negli ordinamenti nazionali, se eventualmente — rispetto al configgente diritto nazionale — esse vadano considerate di rango superiore e in quale successione cronologica abbiano acquistato detta efficacia.
Anche tale questione corrisponde, in sostanza, alla seconda questione di cui alla causa 266/81 ( 8 ). Posso quindi del pari rinviare, al riguardo, alle mie considerazioni nelle conclusioni relative alla causa suddetta — tanto più che, nella loro stesura, ho naturalmente tenuto conto anche degli atti processuali delle cause presenti, contemporaneamente trattate — e dire concisamente che, a mio modo di vedere, non può attribuirsi alle norme del GATT efficacia diretta ai sensi della nostra giurisprudenza.
Perciò appare superfluo trattare ancora oltre il problema della successione cronologica degli effetti del GATT. Lo stesso deve dirsi per le specifiche considerazioni della Commissione sull'art. II del GATT, tema centrale del presente procedimento, intese a dimostrare che comunque tale norma non ha efficacia diretta.
III — Sulla terza questione
La terza questione si riferisce poi all'interpretazione delle disposizioni del GATT, e soprattutto del suo art. II. Essa è espressamente proposta indipendentemente dalla soluzione della seconda questione, in quanto — come si deve arguire da quanto esposto dalla Corte di cassazione e dal Governo italiano — manifestamente, nelle cause principali non si tratta di risolvere un conflitto fra le disposizioni del GATT e il diritto nazionale, ma, dato che dalla legge italiana sul diritto per servizi amministrativi non emerge la chiara volontà di disattendere le norme del GATT, si deve ottenere, grazie all'interpretazione del GATT, un'applicazione della legge suddetta conforme a tale Accordo. In proposito, va innanzitutto accertato se il GATT stabilisca il divieto di istituire per qualsiasi prodotto, anche se non contenuto nelle liste di concessione fissate a norma dell'art. II, nuovi dazi o altri tributi, se cioè — con riferimento alla situazione impositiva al momento dell'adesione al GATT — sussista una sorta di obbligo di «standstill». In secondo luogo deve determinarsi se, per il divieto, stabilito all'art. II, n. 1, lett. b), del GATT, di aumento delle imposizioni all'importazione, sia determinante il momento dell'adesione al GATT ovvero quello della ratifica del protocollo introdúcente nuove concessioni, in quanto si tratti di merci incluse in liste di concessioni e che, in particolare, figurino per la prima volta nella lista XL-CEE.
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1. |
Circa la prima parte della questione, gli importatori interessati ritengono concordemente, per diverse ragioni, che il GATT imponga un siffatto divieto. Essi si richiamano in proposito al preambolo del GATT che — come risulterebbe dalla legge di ratifica italiana — andrebbe considerato parte dell'Accordo e che contemplerebbe chiaramente la riduzione delle tariffe doganali e degli altri ostacoli agli scambi. Essi si riferiscono inoltre allo spirito del GATT e sottolineano altresì l'analogia tra il sistema dell'Accordo e quello del Trattato CEE, richiamandosi in particolare all'art. 13 di questo. Inoltre essi ritengono che argomenti a sostegno della loro tesi possano trovarsi nell'art. II, n. 2, ove verrebbero considerati leciti solo determinati tributi, non però equivalenti a dazi doganali, così come nell'art. VIII che, a chiarimento dell'art. II, sottolineerebbe in generale, e senza che al riguardo abbiano importanza le liste di concessione, la necessità di limitare le tasse e altre imposizioni riscosse all'importazione o all'esportazione al costo approssimativo dei servizi amministrativi e di ridurre il numero di tali tasse e imposizioni. Tuttavia ritengo, con la Commissione, che la tesi degli importatori non sia accoglibile.
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2. |
Circa la seconda parte della terza questione — interpretazione dell'art. II, n. 1, lett. b), riguardo alla successione di più liste di concessioni con diverso contenuto —, il giudice a quo correttamente parte dal fatto che per «data del presente Accordo» non va intesa la data di istituzione del GATT, ma — qualora l'adesione al GATT sia avvenuta successivamente — la data dell'adesione. Ciò è di volta in volta espressamente precisato nei protocolli di adesione, che hanno lo stesso rango dell'Accordo. Così, nel Protocollo di Annecy, con cui l'Italia ha aderito al GATT, si afferma molto chiaramente al n. 5, lett. a) : «Dans chaque cas où l'article II de l'Accord général mentionne la date dudit Accord, la date applicable en ce qui concerne les listes annexées au présent Protocole sera celle du présent Protocole». Si deve inoltre ritenere che, quando nel corso dell'applicazione del GATT, a seguito di negoziati si stabiliscano nuove concessioni, la data decisiva sia di volta in volta quella del protocollo relativo alla nuova concessione. Questa è chiaramente la prassi generale del GATT, come, ad esempio, emerge dai protocolli di Torquay e di Ginevra. Per quanto concerne il protocollo sottoscritto dopo la conclusione del cosiddetto «Dillon Round», in cui la Comunità insieme agli Stati membri, in occasione della costituzione dell'unione doganale comunitaria, ha stabilito nuove concessioni comuni, in primo luogo la Commissione ha chiarito — come essa stessa ha ricordato — che con ciò decadevano le precedenti concessioni nazionali. In secondo luogo, nel protocollo di Ginevra del 16 luglio 1962 si dichiara in chiari termini al n. 5, lett. a), in riferimento alla data decisiva agli effetti dell'art. II, n. 1, del GATT:
Analogamente si leggeva al n. 4, lett. a), del Protocollo di Ginevra del 1967 sottoscritto dopo il «Kennedy Round» : «In tutti i casi cui si riferisce la data menzionata nell'art. II, n. 1, lett. b) e c), dell'Accordo generale, la data da applicare per ogni merce oggetto di una concessione in una lista allegata al presente Protocollo corrisponde alla data di questo Protocollo, salvi restando gli obblighi in vigore a tale data». Inoltre, la riserva contenuta nell'ultimo inciso implica una dichiarazione di contenuto analogo a quella formulata al n. 5, lett. ii), sub I), dopo il «Dillon Round», che non si è più ritenuta necessaria in forma espressa. La soluzione della seconda parte della terza questione è quindi del tutto evidente. Non può sussistere alcun dubbio sul fatto che l'espresso divieto dell'aumento di imposizioni all'importazione di cui all'art. II, n. 1, lett. b), del GATT opera nei confronti dei diritti italiani per servizi amministrativi solo relativamente a merci già comprese nella lista italiana di concessioni XXVII e non inserite soltanto in liste di concessioni successive. |
IV —
Dopo tutto quanto si è detto, le questioni sollevate dalla Corte di cassazione italiana possono essere risolte nei seguenti termini:
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1. |
Per essersi la Comunità sostituita agli Stati membri nell'ambito del GATT, la Corte di giustizia ha competenza generale — quindi non solo limitatamente ai casi in cui si tratti di valutare la validità di atti comunitari — ad interpretare le disposizioni del GATT nonché gli accordi, conclusi nel suo ambito con la partecipazione della Comunità, relativi alla fissazione di liste di concessioni. In riferimento alle disposizioni del GATT relative ai dazi e ai tributi all'importazione, quali, in particolare, quelle contenute nell'art. II, la competenza della Corte di giustizia in materia di interpretazione sussiste dall'entrata in vigore della tariffa doganale comune (1o luglio 1968). |
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2. |
Le disposizioni del GATT non sono direttamente efficaci nel senso che esse non attribuiscono ai singoli diritti che possano essere fatti valere dinanzi ai giudici nazionali contro norme nazionali successive, contrastanti con il GATT. |
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3. |
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( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Sentenza 18. 11. 1970, causa 8/70, Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana, Race. 1970, pag. 961.
( 3 ) Sentenza 17. 12. 1970, causa 33/70, SpA SACE/Ministero delle finanze della Repubblica italiana, Race. 1970, pag. 1213.
( 4 ) Causa 266/81 — Società italiana per l'oleodotto transalpino — SIOT/Ministero delle finanze italiano e altri; Ente autonomo del Porto di Trieste/Amministrazione delle finanze italiana e altri —, in cui ho appena presentato le mie conclusioni.
( 5 ) Causa 266/81 — Società italiana per l'oleodotto transalpino — SIOT/Ministero delle finanze italiano e altrij Ente autonomo del Porto di Trieste/Amministrazione delle finanze italiana e altri —, in cui ho appena presentato le mie conclusioni.
( 6 ) Sentenza 12. 12. 1972, cause riunite 21-24/72 — International Fruit Company NV c altri/Produktschap voor Groenten en Fruit — Racc. 1972, pag. 1219.
( 7 ) Sentenza 13. 12. 1973 nelle cause riunite 37 e 38/73 — Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders contro NV Indiamex e società di fatto De Beider —, Racc. 1973, pag. 1609.
( 8 ) Causa 266/81 — Società italiana per l'oleodotto transalpino — SIOT/Ministero delle Finanze italiano e altri; Ente autonomo del Porto di Trieste/Amministrazione delle finanze italiana e altri —, in cui ho appena presentato le mie conclusioni.
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