ECLI:EU:C:1982:280•Conclusioni dell'avvocato generale Rozès del 15 luglio 1982. # Antonio Giannini contro Commissione delle Comunità europee. # Dipendente: promozione e trasferimento all'interno dell'istituzione. # Causa 265/81.
Conclusioni dell'avvocato generale Rozès del 15 luglio 1982. # Antonio Giannini contro Commissione delle Comunità europee. # Dipendente: promozione e trasferimento all'interno dell'istituzione. # Causa 265/81.
ECLI:EU:C:1982:280Eu Cjeu15 lug 1982
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS
DEL 15 LUGLIO 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Dovete occuparvi di un ricorso presentato da Antonio Giannini, agente temporaneo del grado A 5, contro la Commissione della Comunità europee, avente ad oggetto l'annullamento della nomina del sig. Casella come amministratore principale presso il servizio speciale «Problemi doganali nell'ambito degli accordi» (grado A 5, 4° scatto).
I fatti sono i seguenti:
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I — |
In questi ultimi anni, la crisi del settore tessile e la gestione degli accordi conclusi per ovviarvi (accordi bilaterali, accordo multifibre) hanno assunto sempre maggiore importanza all'interno della Comunità economica europea. Questi problemi vengono trattati dal Servizio dell'unione doganale, direttamente collegato al collegio dei commissari, il quale, all'epoca dei fatti oggetto della presente causa, dipendeva soprattutto dal commissario Etienne Davignon; oggi dipende dal commissario Karl-Heinz Narjes. Questo servizio, il cui capo è un direttore generale, era ed è tuttora suddiviso in due direzioni;
Dal 2 febbraio 1976, Antonio Giannini, nato nel 1941, impiegato presso il Ministero delle finanze di Roma, era stato comandato presso il Servizio dell'unione doganale come esperto della nomenclatura tessile, e più precisamente presso le divisioni 1 e 4 della direzione A. Pare che l'onere economico relativo al suddetto comando fosse a carico delle autorità italiane. Di fronte all'aggravarsi della crisi, nel 1978, il Servizio dell'unione doganale otteneva la creazione di un posto temporaneo del grado A 5/4, e Antonio Giannini veniva assunto il 16 luglio 1978 come agente temporaneo per occupare il suddetto posto a norma dell'art. 2, leu. a), del «Regime applicabile agli altri agenti» delle Comunità europee. Il contratto di assunzione, a tempo indeterminato, scadeva di fatto il 30 giugno 1981. Antonio Giannini sostiene — ed alcuni suoi superiori o colleghi lo confermano ( 2 ) — che, a quell'epoca, le autorità italiane ricevettero garanzie circa la sua futura nomina in ruolo presso l'amministrazione comunitaria. Da parte sua, la Commissione sostiene di aver espressamente avvertito Antonio Giannini del carattere temporaneo della sua assunzione e del fatto che la nomina in ruolo sarebbe stata possibile solo dopo un concorso generale o esterno (di riserva) per un posto di ruolo, come quelli che la Commissione bandisce periodicamente. Due note che figurano nel fascicolo lo confermano (una dell'8 marzo 1978, l'altra del 17 luglio 1978). Dopo aver sostenuto un periodo di prova di sei mesi e sulla base di un rapporto ricco di elogi firmato dal direttore (o consigliere principale) della direzione A e dal capo della divisione (o servizio specializzato) 4 di tale direzione, egli veniva inquadrato nel grado A 5, 2° scatto, come agente temporaneo, con la qualifica di amministratore principale. Il Servizio dell'unione doganale poiché auspicava la nomina in ruolo del ricorrente, nel settembre del 1979 sollecitava il trasferimento di un posto A 5/4 della divisione 3 («Valore doganale e informatica») della direzione A — posto resosi vacante con la partenza del sig. Pearce, eletto membro del Parlamento europeo — alla divisione 4 («Problemi doganali nell'ambito degli accordi»), dove lavorava appunto Antonio Giannini, nonché la pubblicazione dell'avviso di posto vacante così trasferito. Ma la divisione 2 («Carriere») della direzione A («Personale») della direzione generale IX («Personale e amministrazione»), il 23 novembre 1979, acconsentiva a tale trasferimento e a tale pubblicazione solo dopo che le veniva data la garanzia che quest'operazione non era volta ad «agevolare la nomina in ruolo di un agente temporaneo attualmente in servizio», ossia di Antonio Giannini. Il 20 dicembre 1979, il personale veniva quindi a conoscenza di un avviso di posto vacante (COM/663/79) per un posto A 5/4; l'avviso precisava che la natura delle mansioni consisteva in attività di concetto, di studio e di controllo relativamente alla gestione doganale degli accordi tessili (questioni relative alla classificazione doganale ed alla nomenclatura dei prodotti tessili). Questa descrizione corrispondeva perfettamente alle qualifiche di Antonio Giannini ed ai compiti che svolgeva presso la divisione 4. L'art. 29 dello Statuto del personale stabilisce:
Di conseguenza, in questa fase, l'avviso di posto vacante poteva solo essere diretto a sollecitare candidature per una promozione o per un trasferimento all'interno dell'istituzione (art. 29, n. 1, lett. a)) e Antonio Giannini — agente temporaneo — non poteva legittimamente presentarsi. Il termine per presentare le candidature scadeva il 18 gennaio 1980. Tre candidati si presentavano nei termini prescritti per questo posto. Uno di essi, Luigi Casella, nato nel 1939, era entrato in servizio presso la Commissione il 1° giugno 1962 al grado C 3/1. Aveva fatto una brillante carriera poiché il 1° gennaio 1976 aveva raggiunto il grado A 6. Occupato per un certo tempo presso la direzione A («Questioni doganali»), divisione 1 («Tariffa doganale comune»), egli era stato trasferito nel ruolo della «mobilità» con effetto dal 1° gennaio 1978 alla direzione B («Legislazione doganale»), più precisamente alla divisione 4 («Regimi doganali economici e affari generali»). Ciononostante, il suo atto di candidatura è vistato dal capo della divisione 3 della suddetta direzione («Legislazione doganale generale; prevenzione e repressione frodi»). Non risulta tuttavia che egli abbia dovuto occuparsi particolarmente dei «problemi doganali nell'ambito degli accordi» (settore di competenza della divisione 4 della direzione A), che venivano trattati tra l'altro da Antonio Giannini. Il 6 febbraio 1980, il direttore generale del Servizio dell'unione doganale richiedente respingeva queste tre candidature. Per quanto riguardava il Casella, egli riteneva che meritasse una promozione al grado A 5 «nell'ufficio presso cui prestala) attualmente servizio», tanto per la maturità quanto per le provate qualità e per l'esperienza professionale, pur constatando che egli non possedeva le qualifiche specifiche richieste per il posto. Egli riteneva quindi che il Casella non potesse essere prescelto per il posto vacante nella divisione 4 della direzione A, e che solo passando alla fase successiva del procedimento di cui all'art. 29 dello Statuto, vale a dire, anzitutto, bandendo un concorso interno all'istituzione (art. 29, n. 1, lett. b)) era possibile designare una persona qualificata. Il fascicolo dimostra le posizioni divergenti dei gabinetti di vari commissari e di varie direzioni generali circa le situazioni del Giannini e del Casella. Ma, in definitiva, il direttore generale dell'unione doganale rinunciava a coprire il posto mediante assunzione «esterna», secondo quanto da lui stesso affermato, e, il 22 dicembre 1980, il Casella veniva promosso al grado A 5, 4° scatto, presso il servizio specializzato o divisione «Problemi doganali nell'ambito degli accordi», con anzianità di scatto dal 1° settembre 1979. Pare che tuttora Antonio Giannini — il cui contratto è stato rinnovato — continui ad occuparsi di tutti i problemi relativi alla classificazione doganale dei prodotti tessili presso la divisione 4 della direzione A; sembra persino che il Casella svolga le sue mansioni in un servizio diverso da quello cui è stato assegnato. Ma, come fa osservare la Commissione, tale situazione tende semmai a dimostrare che il vero obiettivo del Servizio dell'unione doganale nel chiedere il trasferimento di un posto A 5/4, era quello di ottenere la nomina in ruolo di Antonio Giannini, o altrimenti che il suddetto trasferimento non era effettivamente necessario. |
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II — |
Antonio Giannini vi ha proposto un ricorso con cui chiede l'annullamento della nomina del Casella e la riapertura del procedimento di assunzione per il posto COM/663/79.
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( 1 ) Traduzione da! francese.
( 2 ) V. nou del direttore generale 7 luglio 1980; nota del direttore della direzione A, 8 dicembre 1980; nou del capo della delegazione permanente della Commissione presso le organizzazioni internazionali a Ginevra 21 gennaio 1981.
( 3 ) Sentenza 31 marzo 1965, Seconda Sezione, Ley, Race.1965, pag. 140.
( 4 ) Sentenza 12 marzo 1975, Prima Sezione, Küster, Race. 1975, pag. 366, punto 24 della motivazione; sentenza Küster, 29 ottobre 1975, Prima Sezione, Race. 1975, pag. 1272, punto 5 della motivazione.
( 5 ) Snuen/a 25 novembre 1976, Prima Sezione, Küster, Race. 1976, pag. 1710, punto 17 della motivazione.
( 6 ) Van Belle, Race. 1975, pag. 1370, punti 4 e 5 della motivazione.
( 7 ) Sentenza 17 dicembre 1981, Prima Sezione, De Hoc, punto 9 della motivazione.
( 8 ) Semenza 5 aprile 1979, Seconda Sezione, Gilbeau, Kace. pag. 1518, pumo 23 della motivazione.
( 9 ) Semenza 29 settembre 1976, Giuffrida, Race. 1976, pag. 1395, punti 10 e 11 della motivazione.
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