ECLI:EU:C:1982:290•Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 14 settembre 1982. # Coditel SA, Compagnie générale pour la diffusion de la télévision, e altri contro Ciné-Vog Films SA e altri. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Belgio. # Diritto d'autore e diritto di distribuzione: teledistribuzione. # Causa 262/81.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 14 settembre 1982. # Coditel SA, Compagnie générale pour la diffusion de la télévision, e altri contro Ciné-Vog Films SA e altri. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Belgio. # Diritto d'autore e diritto di distribuzione: teledistribuzione. # Causa 262/81.
ECLI:EU:C:1982:290Eu Cjeu14 set 1982
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 14 SETTEMBRE 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Gli antefatti della causa di cui ci occupiamo oggi ci sono sostanzialmente noti dalla causa 62/79 ( 2 ). Bastano quindi le brevi osservazioni seguenti:
Ľ8 luglio 1969, la società francese «Les Films La Boétie», produttrice del film «Le Boucher» e unica titolare dei diritti su tale pellicola cinematografica, stipulava un contratto con la società belga Ciné-Vog Films con cui le concedeva il diritto esclusivo di far rappresentare pubblicamente il film, fra l'altro nel Belgio ed in Lussemburgo, per un periodo di sette anni. Il film veniva proiettato per la prima volta sui teleschermi belgi nel maggio del 1970.
Il diritto di trasmettere il film per televisione in Germania veniva ceduto dalla La Boétie — verosimilmente attraverso una ditta di distribuzione francese — ad un'emittente televisiva tedesca. In Germania, il film veniva trasmesso nel gennaio 1971 in lingua tedesca sotto il titolo «Der Schlächter», quindi in un periodo in cui, in base all'accordo intercorso tra La Boétie e Ciné-Vog, il film non avrebbe ancora potuto essere trasmesso dalla televisione belga. La trasmissione veniva captata da tre società belghe di teledistribuzione (Coditei) e ritrasmessa via cavo, senza l'autorizzazione della La Boétie o di Ciné-Vog, ai loro abbonati nel Belgio.
La Ciné-Vog ravvisa in ciò una lesione dei propri diritti. Insieme alla Chambre syndicale belge de la cinematographic, si è quindi rivolta al Tribunal de première instance di Bruxelles ottenendo, il 19 giugno 1975, una sentenza secondo la quale, avendo agito senza l'autorizzazione di Ciné-Vog, le società Coditei si erano rese responsabili di una lesione dei diritti d'autore della stessa ed erano quindi condannate al risarcimento del danno.
Contro tale sentenza, le società Coditei interponevano appello dinanzi alla Cour d'Appel di Bruxelles, sostenendo che la cessione del diritto esclusivo di rappresentazione da parte della La Boétie alla Ciné-Vog era incompatibile con gli articoli 85 e 59 del Trattato CEE, che quindi l'accordo tra esse stipulato era nullo e che pertanto la Ciné-Vog non poteva vantare alcun diritto in base a cui citare in giudizio le società Coditei. Con sentenza 30 marzo 1979 la Cour d'Appel statuiva che il giudice di primo grado era giustamente partito dal principio che, a norma della disciplina belga sul diritto d'autore (legge del 22 marzo 1886) e a norma dell'art. 11 bis della Convenzione di Berna, le società Coditei avevano bisogno dell'autorizzazione della Ciné-Vog. A proposito dell'art. 85 del Trattato CEE, la Cour d'Appel riteneva che tale disposizione non fosse applicabile al caso sottopostole. L'art. 36 del Trattato CEE valeva essenzialmente anche per il diritto d'autore e il diritto di rappresentazione faceva parte dell'oggetto specifico del diritto d'autore. Ora, in ogni caso, titolare di tale diritto sarebbe rimasta la Ciné-Vog, anche qualora si fosse accolta la tesi secondo cui l'art. 85 del Trattato CEE implicava la nullità della clausola d'esclusiva. La Cour d'Appel, invece, aveva dubbi circa l'applicazione dell'art. 59 del Trattato CEE e pertanto, ci sottoponeva in proposito due questioni pregiudiziali che presumo note in quanto oggetto del procedimento 62/79 ( 3 ).
Con sentenza 18 marzo 1980 ( 3 ), la Corte ha dichiarato che le disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi non si oppongono a che il cessionario dei diritti di rappresentazione di un film in uno Stato membro eserciti il proprio diritto per far vietare la rappresentazione del film in tale Stato via cavo, se il film così rappresentato viene captato e trasmesso dopo essere stato proiettato in un altro Stato membro da un terzo, con il consenso del titolare originario del diritto. La Cour d'Appel non ha ancora verosimilmente tratto alcuna conseguenza da tale pronunzia pregiudiziale.
Nel frattempo infatti le società Coditei avevano impugnato la sentenza della Cour d'Appel dinanzi alla Cour de Cassation. Esse sostenevano essenzialmente che la Cour d'Appel aveva errato nell'escludere che l'art. 85 del Trattato CEE si applicasse alla fattispecie. Poiché l'art. 36 non limitava la sfera di applicazione dell'art. 85, questo si poteva applicare qualora l'esercizio del diritto di proprietà industriale od intellettuale — come nel caso di cessione di una licenza esclusiva su di un film — costituisse l'oggetto, il mezzo o l'effetto di un accordo retrittivo della concorrenza. Al riguardo si doveva, non da ultimo, considerare se esistessero contratti analoghi tra le stesse parti o anche fra terzi e quali altre clausole contrarie alla concorrenza fossero contenute nel contratto in questione.
Nell'esaminare la fattispecie, manifestamente avendo presente la pronunzia pregiudiziale 62/79 ( 4 ), la Cour de Cassation belga giungeva alla conclusione che ¡1 motivo di cassazione relativo alla trasgressione della Convenzione di Berna, doveva essere disatteso. Circa gli articoli 36 e 85 del Trattato CEE, essa riteneva invece necessaria un'ulteriore interpretazione. Con sentenza 3 settembre 1981, sospendeva quindi il procedimento e, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, sottoponeva alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Nel caso in cui una società titolare dei diritti di sfruttamento di un film cinematografico, conceda per contratto ad una società di un altro Stato membro il diritto esclusivo di rappresentazione di detto film, in tale Stato, per un periodo determinato, se detto contratto, a motivo dei diritti e degli obblighi che esso comporta e del contesto economico e giuridico nel quale figura, possa costituire un'intesa fra imprese vietata dall'art 85, nn. 1 e 2, del Trattato, oppure tali disposizioni siano inapplicabili vuoi perché il diritto di rappresentazione del film rientra nell'oggetto specifico del diritto d'autore e quindi l'art. 36 del Trattato osta all'applicazione dell'art. 85, vuoi perché il diritto fatto valere dal cessionario del diritto di rappresentazione scaturisce da un regime giuridico valido erga omnes, il quale è immune dalle caratteristiche contrattuali e di concertazione contemplate da detto art. 85».
La questione, a mio parere, va risolta come segue:
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1. |
Consentitemi di cominciare ricordando la giurisprudenza in materia.
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2. |
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3. |
In conclusione, propongo di risolvere la questione sollevata dalla Corte di Cassazione belga come segue: Nel caso in cui una società, titolare dei diritti di sfruttamento di un film cinematografico, conceda per contratto ad una società di un altro Stato membro il diritto esclusivo di rappresentazione di detto film in tale Stato, per un periodo determinato, tale contratto non va considerato incompatibile con l'art. 85 qualora risulti che, senza l'esclusiva, non si troverebbe un licenziatario per il territorio in questione. |
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Sentenza 18 marzo 1980 nella causa 62/79, SA Compagnie generale pour la diffusion de la télévision, Coditei, e altri e/SA Ciné-Vog Films e altri, Race. 1980, pag. 881.
( 3 ) Sentenza 18 marzo 1980 nella causa 62/79, SA Compagnie genérale pour In diffusion Je la télévision, Codiicl, e alm e/SA Ciiii-Voi; Films e altri, Race. 1980, pai:. SS I.
( 4 ) Sentenza 18 marzo 1980 nella causa 62/79, SA Compagnie générale pour la diffusion de la télévision, Coditei, e altri e/SA Ciné-Vog Films e altri, Race. 1980, pag. 881.
( 5 ) Sentenza 8 giugno 1971. nella causa 78/70, Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH c/Metro-SB-Groß-nürklc GmbH & Co. KG, Race. 1971, pag. 4K7.
( 6 ) Semenza 20 gennaio 1981 nelle cause riunite 55 e 57/80, Musik-Vertrieb membran GmbH e K-tel International c/GEMA — Gesellschaft für musikalische Aullührungs- und mechanische Vervielfälügungsrcclite, Race. 1981, pag. 147.
( 7 ) Sentenza 1 luglio 1974 nella causa 192/7.1, Van Zuylen hercs c/Hai; AG, Race. 1974, par;. 731.
( 8 ) Sentenza 18 marzo 1980 nella causa 62/79, SA Compagnie générale pour la diffusion de la télévision, Coditei, e altri e/SA Ciné-Vog Films e altri, Race. 1980, pag. 881.
( 9 ) Semenza 13 luglio 1966 nelle cause riunite 56 e 58/64, Consten GmbH e Grundig-Verkaufs-GmbH c/Commissione, Race. 1966, pag. 322.
( 10 ) Sentenza 18 febbraio 1971 nella causa 40/70, Sirena Sri e/F.da Sri e 7 altri, Race. 1971, pag. 69.
( 11 ) Sentenza 20 giugno 1978 nella causa 28/77, Tepea BV e/Commissione, Race. 1978, pag. 1391.
( 12 ) Sentenza 8 giugno 1971 nella causa 78/70, Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH c/Meiro-SB-G roßmarkte GmbH & Co. KG, Race. 1971, pag. 487.
( 13 ) Sentenza 8 giugno 1982 nella causa 258/78, L. C. Nungesser KG e M. Kun Eisele e/Commissione, non ancora pubblicata.
( 14 ) Sentenza 18 marzo 1980 nella causa 62/79, SA Compagnie générale pour la diffusion de la télévision, Coditei, e altri e/SA Ciné-Vog Films e altri, Race. 1980, pag. 881.
( 15 ) Semenza 18 marzo 1980 nella causa 62/79, SA Compagnie generale pour la diffusion de la télévision, Coditei, e altri e/SA Ciné-Vog Films e altri, Race. 1980, pag. 881.
( 16 ) Sentenza 8 giugno 1982 nella causa 258/78, L. C. Nungesser KG e M. Kurt Eisele e/Commissione, non ancora pubblicata.
( 17 ) 13 luglo 1996 nelle 56 ľ 58/64, REC 1966.pag. 322.
( 18 ) 8 giuano 1981 25K/7H. I..C. Nun-/Commissioni, non anior.i piilililu.il.i
( 19 ) Sulim/a 18 marzo 1980 mila causa 62/79, SA Compagini- ^i-ni-rali- pour la diffusion de la idi-vision, Codi-u-l, c altri cl SA Cinr-Vog l-'ilms c altri, Hace. 1980, paisul.
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