ECLI:EU:C:1985:17•Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 17 gennaio 1985. # Mario Berti contro Commissione delle Comunità europee. # Dipendente - Illecito - Responsabilità extracontrattuale della Commissione. # Causa 131/81.
Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 17 gennaio 1985. # Mario Berti contro Commissione delle Comunità europee. # Dipendente - Illecito - Responsabilità extracontrattuale della Commissione. # Causa 131/81.
ECLI:EU:C:1985:17Eu Cjeu17 gen 1985
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
del 17 gennaio 1985 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
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1. |
Il 7 aprile 1971 Paolo Berti, figlio del ricorrente, subiva un infortunio mentre si trovava in una colonia di vacanze organizzata per i figli dei dipendenti della Commissione delle Comunità europee (in seguito, la Commissione). Con sentenza 7 ottobre 1972, voi avete
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2. |
Il 24 marzo 1983 il sig. Berti e la Commissione stipulavano un accordo in base al quale ciascuna delle parti designava un medico perito. Nella relazione peritale 10 gennaio 1984 i due periti dichiaravano che al sig. Berti dovevano considerarsi spettare, in seguito all'infortunio, le seguenti somme:
per un totale di 132000 BFR. L'importo veniva accettato dalle parti. I periti consideravano inoltre che l'infortunio aveva prodotto
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3. |
Questa stima non è stata contestata dalle parti, che sono tuttavia in contrasto tra loro sull'ammontare del risarcimento del danno che ne deriva. Con lettera 29 marzo 1984 indirizzata al ricorrente, la Commissione ha offerto come risarcimento la somma complessiva di 120000 BFR, così suddivisa:
con gli interessi a partire dal giorno della pronuncia della sentenza. La Commissione chiede che voi dichiariate adeguata detta offerta. Il sig. Berti
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4. |
Per l'incapacità permanente parziale il sig. Berti esige la somma di 200000 BFR dal momento che il massimale della garanzia contemplata nella polizza assicurativa stipulata dalla Commissione per i rischi inerenti alle colonie di vacanze è di 20000000 di BFR. Egli considera che questo importo massimo è contemplato per una IPP del 100% e che occorre pertanto concedergli l'l% dell'indennità massima stabilita. Tale domanda, basata su di una confusione tra la valutazione del danno e l'ammontare della garanzia, non può essere accolta. Indipendentemente dalla garanzia, si tratta di risarcire tutto il danno e nient'altro che il danno del sig. Berti. A mio parere, l'offerta di 60000 BFR fatta dalla Commissione per una IPP così minima va ritenuta adeguata. |
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5. |
Sugli interessi La domanda di interessi compensativi, ammesso che sia ricevibile, benché non sia stata formulata al momento della proposizione del ricorso, non mi sembra fondata. Infatti, la Commissione ha giustamente osservato che le somme da lei offerte per l'IPP e per il danno estetico sono state calcolate con generosità, con riferimento alla giurisprudenza nazionale, per tener conto « ex aequo et bono » del deprezzamento della moneta e della perdita di interessi. Per quanto concerne gli interessi di mora, la Commissione non contesta la fondatezza della domanda. |
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6. |
Vi propongo pertanto
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( 1 ) Traduzione dal francese.
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