ECLI:EU:C:1982:198•Conclusioni dell'avvocato generale VerLoren van Themaat del 26 maggio 1982. # Klöckner-Werke AG contro Commissione delle Comunità europee. # Quote di produzione dei prodotti laminati. # Causa 119/81.
Conclusioni dell'avvocato generale VerLoren van Themaat del 26 maggio 1982. # Klöckner-Werke AG contro Commissione delle Comunità europee. # Quote di produzione dei prodotti laminati. # Causa 119/81.
ECLI:EU:C:1982:198Eu Cjeu26 mag 1982
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 26 MAGGIO 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Osservazioni introduttive
Nella causa sulla quale esprimo oggi il mio parere si tratta ancora una volta del sistema delle quote di produzione dell'acciaio di cui alla decisione 31 ottobre 1980 n. 2794 (GU 31 ottobre 1980, L 291, pagg. 1 e segg.). Poiché esso è noto in conseguenza di numerosi altri procedimenti ed il suo contenuto essenziale è stato anche illustrato nella relazione d'udienza, non è necessario che mi ci soffermi ulteriormente.
Nell'ambito di detto sistema la ricorrente nella presente causa, un'impresa tedesca che produce acciaio, riceveva, una comunicazione della Commissione in data 6 aprile 1981, ai sensi dell'art. 3 della decisione n. 2794/80 (vedi allegato 1 dell'atto introduttivo). In essa venivano indicate le produzioni di riferimento per il secondo trimestre 1981 e le quote di produzione risultanti dall'applicazione dei tassi di riduzione di cui alla decisione 13 marzo 1981, n. 664 (GU 14 marzo 1981, L 69, pag. 22), fissati per detto trimestre. Per quanto riguarda le produzioni di riferimento, nella comunicazione si dichiarava semplicemente che esse erano state adeguate a norma dell'art. 4 della decisione n. 2794/80. In corso di causa è poi stato chiarito che l'adeguamento era stato effettuato ai sensi dell'art. 4, n. 3, cioè in considerazione, da un lato, del tasso medio di utilizzo del treno per nastri larghi a caldo n. II della ricorrente istallato a Brema, nel periodo luglio 1977-giugno 1980 e, d'altro lato, del tasso medio di utilizzo degli stessi impianti delle altre imprese nella Comunità negli anni 1977 - 1979. Inoltre — mi occuperò in seguito dei particolari — ci si era basati sulla massima produzione possibile, che la ricorrente aveva dichiarato, in un questionario per l'anno 1980, essere di 4260000 tonnellate (mentre nel questionario relativo all'anno precedente era stata indicata in 3770000 tonnellate).
In seguito a tale provvedimento, il 15 maggio 1981, la ricorrente ha adito la Corte di giustizia. La sua domanda è diretta a far annullare la decisione contenuta nella lettera della Commissione 6 aprile 1981, nella parte in cui stabilisce la produzione di riferimento e la quota di produzione della ricorrente per i laminati del gruppo I (ai sensi dell'art. 2 della decisione n. 2794/80).
A sostegno della sua domanda la ricorrente ha dedotto, nell'atto introduttivo, l'«inosservanza del principio della parità di occupazione», l'«inosservanza delle conseguenze del divieto di sovvenzioni di cui all'art. 4, lett. e) del Trattato CECA», nonché la mancanza di parere conforme del Consiglio dei Ministri sulla decisione n. 2794/80. Nella replica il primo mezzo del ricorso è stato precisato nel senso che si tratta dell'inosservanza del «principio della parità di occupazione minima». Inoltre, sempre nella replica — il che solleva naturalmente problemi di ricevibilità — la ricorrente ha formulato due ulteriori censure, cioè l'illegittima fissazione di quote di consegna nel mercato comune e l'illegittima fissazione di quote di consegna per l'esportazione.
Sulla controversia così delineata è opportuno, a mio parere, esporre quanto segue:
I — Sulla violazione dell'asserito principio della parità di occupazione minima
A prescindere dalla questione se il suddetto principio della parità di occupazione minima possa essere desunto dal Trattato CECA, vanno qui tenuti distinti aspetti diversi. La censura della ricorrente si riferisce infatti anzitutto alla decisione generale n. 2794/80 e concerne inoltre il modo in cui l'art. 4, n. 3, della decisione n. 2794/80 è stato applicato nel caso della ricorrente. Di conseguenza è necessario fare una distinzione nel procedere all'analisi giuridica.
Per quanto riguarda l'asserita validità generale del summenzionato principio per l'applicazione dell'art. 58, mi limito in questa sede a constatare che, a mio parere, ciò non può comunque, come si sostiene nel ricorso, essere desunto senz'altro dalle norme relative alla cassa di compensazione. Della possibilità, indicata nel n. 2 dell'art. 58, di garantire la conservazione dei posti di lavoro in imprese particolarmente colpite non è fatto alcun uso nella decisione n. 2794/80 e quindi, secondo me, vale sotto questo riguardo solo l'obbligo meno ampio, di cui all'art. 2, di tutelare «la continuità dell'occupazione». Nemmeno in relazione al principio giuridico generale della parità di trattamento, si può desumere da detto obbligo un principio di parità di occupazione minima. La Comunità, proprio secondo la lettera dell'art. 58, deve anche tener conto degli scopi di politica economica, di cui all'art. 2, consistenti nel creare condizioni che garantiscano «la distribuzione più razionale della produzione al più alto livello di produttività». Tali scopi di politica economica possono escludere completamente la parità di occupazione minima nelle imprese siderurgiche della Comunità.
1. La censura relativa al modo in cui è configurata la decisione n. 2794/80
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a) |
Va anzitutto stabilito a che cosa esattamente miri e quale portata abbia tale censura. Ciò risulta prima di tutto necessario in considerazione delle deduzioni figuranti nell'atto introduttivo, che inizialmente potrebbero essere intese come censure autonome riferite alla configurazione dell'art. 4, n. 3 della decisione n. 2794/80. Mi riferisco all'accenno al fatto che, ai sensi della citata disposizione, per l'accertamento del tasso medio di utilizzo della capacità di produzione di un'impresa, a cui viene applicata la disposizione, vale un perìodo di riferimento diverso da quello applicato in generale per la determinazione della produzione di riferimento; inoltre alla considerazione che il periodo di riferimento or ora menzionato non coincide con quello secondo il quale viene determinato il tasso medio di utilizzo degli stessi impianti nelle altre imprese; infine al riferimento al fatto che, ai sensi dell'art. 4, n. 3 della decisione n. 2794/80, è stato previsto solo un aumento della produzione di riferimento ad un livello corrispondente ad un tasso di utilizzo di cinque punti in percentuale al di sotto del tasso medio delle altre imprese. A questo proposito, è però risultato chiaramente nel corso del procedimento, ed in particolare a seguito delle risposte ai quesiti posti dalla Corte, che le suddete considerazioni non hanno il valore di censure autonome. Esse sono invece state svolte solo allo scopo di spiegare perché la decisione n. 2794/80 violerebbe il principio dell'occupazione minima, nel senso in cui lo intende la ricorrente, cosicché possiamo anche fare a meno di accertare se tali considerazioni, ammesso che siano state formulate come censure, siano sufficientemente motivate. Quando la ricorrente parla di trasgressione del principio dell'occupazione minima, essa pensa in verità solo alla mancanza, nella decisione n. 2794/80, di una disposizione che contempli l'aumento della quota di produzione ad un livello minimo stabilito in base alla capacità di produzione attuale della singola impresa e al tasso medio di utilizzo di tutte le imprese proporzionale alle ridotte produzioni di riferimento. Infatti si è potuto in un primo momento avere l'impressione che per la ricorrente si trattasse solo dell'aumento del tasso di utilizzo del suo treno di laminazione II al livello medio della Comunità. Infatti essa ha insistito soprattutto sulla capacità di detto impianto ed ha sostenuto che questa era — il che ha rilevanza nel caso concreto anche in riferimento all'applicazione dell'art. 4, n. 3 — di 459000 tonnellate al mese e non, come valutato dalla Commissione, di sole 355000 tonnellate al mese. È risultato però chiaro dalla risposta ad una domanda da me posta in udienza che, ad avviso della ricorrente, in questo contesto si doveva anche tener conto della capacità di produzione del suo treno di laminazione I, fermo dall'aprile 1974, che ammonta a 169000 tonnellate al mese. Essa lo ritiene opportuno perché la messa fuori servizio di detto impianto ha costituito un provvedimento di riorganizzazione auspicato dalla Commissione, perché l'impianto potrebbe, dopo un certo periodo di avviamento, essere senz'altro rimesso in funzione e perché la ricorrente anche alla fine del 1980 aveva effettivamente avuto l'intenzione di informare la Commissione di tale capacità produttiva. È quindi su questa base che va intrapresa l'indagine giuridica della prima parte del primo mezzo di ricorso. |
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b) |
A sostegno della tesi secondo cui nello stabilire la disciplina delle quote doveva essere osservato il principio di provvedere ad un utilizzo minimo delle imprese, la ricorrente si richiama — come ho già accennato nelle mie osservazioni introduttive circa questo mezzo di ricorso — anzitutto all'art. 58, n. 2, del Trattato CECA. Quest'ultimo dispone che il tasso di produzione delle imprese può essere regolato mediante imposizioni sulle quantità eccedenti un limite di riferimento fissato con decisione generale. La stessa disposizione stabilisce anche che le somme così ricavate vanno destinate alla sovvenzione delle imprese il cui ritmo produttivo si sia rallentato al di sotto del limite fissato, allo scopo «segnatamente, di assicurare per quanto possibile il mantenimento dell'occupazione in queste imprese». Secondo la ricorrente, è attorno a quest'ultimo scopo che deve considerarsi gravitare l'intero art. 58, quindi non solo in quanto esso si riferisce alla disciplina dei prelievi, ma anche in quanto mira a dirigere direttamente la produzione mediante le quote. Conformemente all'orientamento fondamentale del Trattato CECA — realizzazione della giustizia sociale — enunciato in numerose disposizioni dello stesso (artt. 3, lett. e), 46, 56, 67, 68 e 69), si dovrebbe anche ritenere che il suddetto scopo, il quale per di più troverebbe eco nell'art. 2, abbia la precedenza su altri fini del Trattato. Ne risulterebbe, per la Commissione, l'obbligo fondamentale di ripartire uniformemente fra le imprese, quando si rendano necessarie limitazioni della produzione, i sacrifici relativi all'occupazione e di provvedere all'uniforme conservazione dei posti di lavoro. Da ciò essa potrebbe scostarsi — a prescindere dal problema delle sovvenzioni, che va trattato in un altro contesto — in una sola direzione, cioè a favore delle imprese che hanno fermato gli impianti nell'ambito di provvedimenti di restrutturazione loro suggeriti. Questo sarebbe il caso della ricorrente, poiché essa ha posto temporaneamente fuori servizio il suo treno di laminazione I nell'aprile 1974. Per quanto concerne tali imprese, il fatto di basarsi semplicemente sulla produzione effettiva, andrebbe considerato incompatibile con gli scopi dell'art. 58. Sotto tale profilo sarebbe necessario fare dell'occupazione il criterio determinante del regime delle quote e ciò comporterebbe necessariamente l'obbligo di non scendere al di sotto di un determinato livello minimo di sfruttamento dell'attuale capacità di produzione della ricorrente. |
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e) |
La Commissione contesta la validità di questa tesi con una serie di obiezioni riassunte nella relazione d'udienza. Come già risulta dalle mie osservazioni introduttive su questo mezzo di ricorso, anch'io non considero convincente il punto di vista della ricorrente sotto questo aspetto.
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2. Sull'applicazione assertivamente erronea dell'art. 4, n. 3 della decisione n. 2794/80 nel caso della ricorrente
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a) |
All'inizio ho già detto che la Commissione ha aumentato la produzione di riferimento della ricorrente nella misura di cui all'art. 4, n. 3, della decisione n. 2794/80. Com'è noto, tale disposizione, che ha avuto rilevanza anche in altre cause, prescrive, per il caso in cui il tasso medio di utilizzo della capacità di produzione di un'impresa nel periodo luglio 1977-giugno 1980 sia inferiore di dieci o più punti in percentuale al tasso medio di utilizzo degli stessi impianti registrato presso le altre imprese della Comunità negli anni 1977, 1978 e 1979, l'aumento della produzione di riferimento fino ad un livello corrispondente ad un tasso di utilizzo di cinque punti in percentuale al di sotto del tasso medio delle altre imprese (purché siano soddisfatte determinate condizioni che qui non hanno interesse, in particolare la partecipazione ad un programma di consegne stabilito dalla Commissione. In corso di causa la Commissione ci ha spiegato particolareggiatamente come tale disposizione è stata applicata all'impresa ricorrente (più esattamente al suo treno di laminazione II di Brema). In tale applicazione hanno svolto un ruolo determinante i questionari 2/61 che forniscono dati sulla produzione effettiva e sulla massima produzione possibile e che la ricorrente — come le altre imprese — deve compilare ogni anno nell'ambito del suo obbligo di informazione in ordine agli investimenti a norma dell'art. 14 della decisione n. 22/66 (GU 219 del 29. 11. 1966, pagg. 3728 e segg.) La massima produzione possibile non costituisce la capacità tecnica teorica, ma — come chiariscono le note esplicative del questionario — una grandezza che è in funzione delle condizioni concrete di produzione e delle proporzioni della composizione del carico, e per la quale pertanto hanno rilevanza anche la capacità degli impianti posti a monte dell'impianto produttivo e l'acquisto delle materie prime, la struttura produttiva (elaborazione del programma di fabbricazione in base alla struttura della domanda) e la capacità degli impianti posti a valle. In base a detti criteri, la ricorrente aveva calcolato per anni, cioè nei questionari relativi al 1977, al 1978 e al 1979, la massima produzione possibile del suo treno di laminazione II in 3770000 tonnellate (= 314000 tonnellate al mese). Solo nel questionario da consegnare il 1o gennaio 1980 essa dichiarava — senza motivarla — una cifra più elevata, cioè 4260000 tonnellate (=355000 tonnellate al mese). Ciò portava nel maggio 1980 ad un controllo mediante prova di rendimento e successivamente — sebbene fosse risultata solo una massima produzione possibile di 4230000 tonnellate — all'accettazione, da parte degli uffici della Commissione, della nuova cifra indicata dalla ricorrente. Di conseguenza la Commissione modificava (con lettera 11 dicembre 1980) la sua prima decisione 1o novembre 1980 relativa alla ricorrente, nella quale per il quarto trimestre del 1980 era stato inizialmente operato un aumento della produzione di riferimento sulla base di 314000 tonnellate al mese. Inoltre essa si basava, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 4, n. 3 della decisione n. 2794/80 nei due trimestri seguenti, su di una massima produzione possibile della ricorrente di 355000 tonnellate al mese. |
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b) |
La ricorrente non ritiene tuttavia sufficiente l'adeguamento — da calcolarsi su detta base — della produzione di riferimento ed anche di questo si lamenta nell'ambito del primo mezzo di ricorso. Secondo lei non ci si deve semplicemente attenere a cifre che essa aveva comunicato in precedenza una volta — quando i suoi impianti funzionavano molto al di sotto delle loro possibilità ed essa non poteva sapere quale importanza questa unica volta avrebbe avuto per un regime di quote — senza verificarle con esattezza, come «fatto di routine». Adesso occorrerebbe invece basarsi sulla sua capacità esatta che essa, nel questionario presentato il 1o gennaio 1981, ha indicato in 5508000 tonnellate (= 459000 tonnellate al mese) e che varrebbe anche per l'anno precedente. Da quanto sopra risulterebbe che il tasso di utilizzo della ricorrente era notevolmente inferiore a quello assunto dalla Commissione e ciò renderebbe necessario un ulteriore aumento della produzione di riferimento, che per il secondo trimestre del 1981 comporterebbe anche un tasso di utilizzo superiore. |
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e) |
Su questo punto di vista, che la Commissione ha vigorosamente contestato, è opportuno, a mio avviso, osservare quanto segue:
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d) |
Da quanto precede deriva, anche in relazione alla seconda parte del primo mezzo di ricorso, solo una conclusione negativa per la ricorrente: anche ritenendo possibile esigere la rettifica di determinazioni delle capacità relative agli anni 1977-1980 in un momento in cui il regime delle quote era già applicato da sei mesi (ricordo del pari a questo proposito che la Commissione esclude decisamente la possibilità di provare oggi quale fosse la produzione massima possibile nel periodo 1977-1980), si deve comunque almeno riconoscere che gli indizi forniti dalla ricorrente non offrono alcun motivo che obblighi a considerare errati i valori assunti dalla Commissione. La decisione impugnata, pertanto, non può certo essere annullata per violazione dell'art. 4, n. 4, della decisione n. 2794/80. |
Il — Sull'omissione di tener conto della trasgressione del divieto di sovvenzioni di cui all'art. 4, lett. c) del Trattato CECA
La ricorrente, nel suo secondo mezzo di ricorso deduce che in taluni Stati membri (cioè il Belgio, la Francia, l'Italia ed il Regno Unito) già da molti anni, in particolare, a quanto risulterebbe da notizie di stampa, dal 1975, l'erario ha versato ingenti somme all'industria siderurgica nazionale e in tal modo non solo sono stati alterati i rapporti di concorrenza, ma si sono anche conservate ed accresciute artificiosamente le capacità di produzione (che in effetti sarebbero aumentate, dal 1974-1976, del 10% circa). Di fronte a tale evidente inosservanza del principio di cui all'art. 2 del Trattato e del divieto di sovvenzioni, la cui importanza, in via di principio, sarebbe stata già più volte sottolineata dalla giurisprudenza, la Commissione, venendo meno al suo compito definito nell'art. 8 del Trattato, sarebbe rimasta inerte, ed ormai le sovvenzioni sono state versate ed hanno prodotto i loro effetti. Considerato che, in tal modo, le condizioni di produzione nel periodo di riferimento rilevante ai fini della decisione n. 2794/80 sarebbero state illecitamente influenzate, dovrebbe ritenersi inammissibile che, nello stabilire la disciplina delle quote, ci si sia basati semplicemente sulla produzione effettiva di quegli anni. «Equo» sarebbe stato piuttosto tener conto dei fatti suddetti nel determinare le quote, al fine di compensare in certo qual modo i danni, e quindi o ridurre le quote per le imprese sovvenzionate, che senza tali aiuti avrebbero prodotto di meno, o concedere un premio sotto forma di quote maggiori alle imprese che non hanno fruito di sovvenzioni.
La Commissione non contesta che dall' inizio della crisi della siderurgia alcuni Stati membri abbiano fornito notevoli aiuti all'industria siderurgica. Essa, però, manifesta innanzitutto dubbi circa l'attendibilità dei dati della ricorrente sull'entità delle sovvenzioni. Inoltre sostiene che non si è trattato sempre di aiuti contemplati dall'art. 4, leu. e), concessi specificamente all'industria siderurgica, ma piuttosto, in parte, di provvedimenti generali — adottati del resto anche nella Repubblica federale di Germania — nei settori della politica economica, industriale, regionale, fiscale e sociale, nonché di aiuti alla ricerca, che non sono vietati dal Trattato e in relazione ai quali l'art. 67 contempla solo un procedimento inteso ad evitarne le ripercussioni sull'industria siderurgica. Inoltre, e soprattutto, la Commissione sostiene che, anche ove non si fosse trattato di sovvenzioni compatibili con l'art. 4. lett. c), essa non aveva, in mancanza di autorizzazione espressa nell'art. 58, il potere di provvedere ad una compensazione nell'ambito del regime delle quote: peraltro, ciò avrebbe significato, in primo luogo, ammettere ed approvare le sovvenzioni e, in secondo luogo — e ciò si riferisce alla tesi della ricorrente che propone una specie di compensazione del danno — imporre un onere alle imprese sovvenzionate anziché agli Stati membri responsabili delle sovvenzioni. Invero, essa potrebbe correttamente agire contro siffatte violazioni del Trattato solo mediante il procedimento ex. art. 88, che comporta anche specifiche garanzie per gli Stati membri interessati.
Per quanto riguarda questo punto controverso, appare senz'altro comprensibile che le imprese non sovvenzionate, come la ricorrente, muovano acerbe critiche al comportamento della Commissione ed anche al modo in cui è configurato il regime delle quote. E infatti evidente che il sistema delle quote, che si ricollega soprattutto alla produzione effettiva del passato, avrebbe dato altri risultati se la Commissione avesse in passato impedito l'erogazione delle sovvenzioni vietate e quindi evitato che imprese non vitali fossero, in tutto o in parte artificialmente, tenute in vita o che si verificassero aumenti di produzione impossibili senza sussidi.
Inoltre mi sembra in particolare troppo ardita la tesi della Commissione, secondo cui le sovvenzioni contrastanti col Trattato possono costituire oggetto solo di un procedimento ai sensi dell'art. 88 del Trattato CECA (che comporta l'accertamento di una violazione del Trattato e la sua eliminazione), mentre al di fuori di questo ambito non possono avere alcuna rilevanza come circostanze di fatto. Invero l'art. 58 prescrive pur sempre di tener conto dei principi di cui agli artt. 2, 3 e 4, senza fare alcuna differenza a seconda di chi, in tali disposizioni, sia primariamente destinatario della norma. Va ricordato inoltre, in ispecie, l'art. 54 del Trattato CECA nel quale si tratta del parere della Commissione circa i programmi d'investimento. Tale articolo dispone espressamente, al 5o comma, per il caso in cui il finanziamento di un programma o l'esercizio degli impianti che esso importa richieda sovvenzioni, aiuti, ecc., contrastanti col Trattato, che il parere sfavorevole dato per questi motivi equivale a decisione ai sensi dell'art. 14 e comporta il divieto, per l'impresa interessata, di ricorrere per l'attuazione di tale programma a risorse diverse dai fondi propri. Ciò significa quantomeno che la Commissione, anche senza che sia istaurato un procedimento ai sensi dell'art. 88, può intervenire nei confronti delle imprese nel settore degli aiuti e comunque prima della concessione dell'aiuto. Oltre a ciò, non si può certo neppure escludere che nell'ambito della stessa decisione n. 2794/80 possano avere rilevanza casi di aiuti, per esempio in relazione all'applicazione dell'art. 4, n. 4, o, eventualmente, all'atto dell'applicazione dell'art. 14.
Infine non vedo nessun motivo per proporvi, nell'ambito della questione della presa in considerazione di precedenti sovvenzioni, di scostarvi dalla decisione nella causa 14/81, nella quale in merito ad un argomento analogo, anche se meno elaborato, è stato affermato che l'art. 58 non è volto a risolvere le distorsioni della concorrenza dovute alle sovvenzioni, nei confronti delle quali la Commissione dispone di altri mezzi d'azione (punto 23 della motivazione). Mi sembra anzi opportuno, considerate le tesi — come ho detto — troppo ardite della Commissione, precisare ed integrare ora, sotto questo aspetto, il citato punto motivo.
Poiché la Commissione, come si è visto, dispone, nel predisporre il sistema delle quote, di un notevole margine discrezionale, ha importanza decisiva anche nel presente contesto, come nella causa 14/81, la questione se la mancata presa in considerazione delle sovvenzioni nel periodo di riferimento vada considerata come uso errato del potere discrezionale. Per diversi motivi, difficilmente tale questione può essere risolta in senso affermativo. A questo proposito si può rilevare, in generale, che l'art. 58 del Trattato CECA, pur obbligando la Commissione a tener conto, nel determinare le quote, anche del divieto di sovvenzioni di cui all'art. 4, non stabilisce però in quale modo ciò debba avvenire.
Al riguardo va anzitutto ricordato che la Commissione, già con la decisione 1o febbraio 1980 n. 257 (GU L 29 del 6. 2. 1980, pagg. 5 e segg.), ha cercato di risolvere il problema degli aiuti specifici alle industrie siderurgiche e che tale azione è proseguita su base più ampia con la decisione 7 agosto 1981 n. 2320 (GU I. 228 del 13. 8. 1981, pagg. 14 e segg.). Non si deve affatto trascurare il fatto che tali normative, le quali — in quanto si applichino — escludono la trasgressione dell'art. 4, non comportano alcuna rettifica delle situazioni passate (infatti — come risulta dall'art. 1 delle decisioni — esse valgono unicamente per gli aiuti concessi dopo la loro entrata in vigore, mentre le sovvenzioni precedenti devono essere prese in considerazione, a norma dell'art. 2 della decisione n. 2320/81, solo in occasione dell'esame dei nuovi progetti di aiuti).
Orbene, appare estremamente dubbio che la Commissione possa adesso, in una decisione del genere, o applicando l'art. 88 del Trattato o nel calcolare le produzioni di riferimento nel passato, prendere ancora in esame situazioni che risalgono a vari anni fa con l'intento di porre riparo all'erogazione di aiuti allora concessi o di annullarne gli effetti sulle produzioni di riferimento. Oltre a dubbi di natura giuridica, anche considerazioni di ordine pratico osterebbero a siffatta applicazione dell'obbligo, imposto dall'art. 58, di tener conto del divieto di aiuti. In effetti, non è dato vedere come si sarebbe potuto effettuare adeguatamente un lavoro del genere senza lunghe indagini nell'ambito della disciplina delle quote, che doveva essere predisposta e messa in opera rapidamente. In particolare, si sarebbe posto il problema del calcolo di eventuali aumenti o riduzioni proporzionati alle sovvenzioni concesse ed ai loro effetti sulle condizioni di produzione. È altresì facile comprendere come ogni ricerca di una soluzione (anche con l'aiuto di stime come quelle — a cui ha accennato la ricorrente — contemplate dalla legge in materia di risarcimento del danno) avrebbe dato origine a controversie lunghe e complicate, ciò che avrebbe reso alla lunga impossibile da applicare il sistema delle quote, che funziona solo se si provvede rapidamente a stabilire chiari rapporti di produzione.
Orbene, se così è, dovrebbe anche essere difficile applicare, nei confronti delle imprese sovvenzionate, che hanno acquisito determinate situazioni giuridiche, sanzioni corrispondenti sotto forma di detrazioni sulle quote.
Secondo me, è quindi escluso che, nel fatto che la Commissione abbia rinunciato a prendere in considerazione in generale il problema degli aiuti illegittimi concessi nel passato si possa ravvisare un vizio della disciplina delle quote tale da giustificare l'annullamento della comunicazione impugnata.
Diversa è, invece, la questione della misura in cui il problema delle sovvenzioni ai concorrenti — ho già accennato a questo punto — possa essere preso in considerazione, per esempio, nell'ambito dell'art. 4, n. 4, o dell'art. 14 della decisione n. 2794/80. Sebbene una domanda del genere non sia stata discussa nel caso di specie, riterrei opportuno — considerata la manifesta contraddizione fra l'obbligo, stabilito dell'art. 58, di tener conto, nel fissare le quote, dell'art. 4 del Trattato CECA, e la tesi della Commissione secondo cui il divieto di aiuti non può affatto in tale sede essere preso in considerazione — che voi facciate nella vostra sentenza un accenno al suddetto obbligo. Nell'ambito della decisione n. 2794/80/CECA si potrebbe tener conto di tale obbligo — come ho già detto — tanto in occasione dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, quanto, eventualmente, nell'applicare l'art. 14. In futuro sarebbe secondo me del tutto possibile elaborare, sul modello dell'art. 54, 5o comma, del Trattato CECA, una disposizione intesa, per esempio, a non concedere alcuna quota per le produzioni rese possibili, o la cui conservazione sia resa possibile, in violazione della decisione 7 agosto 1981, n. 2320 (GU L 228, del 3. 8. 1981). Così come l'art. 54 autorizza, se non obbliga, la Commissione ad emettere in caso di concessione di aiuti vietati, parere negativo in merito ad un programma d'investimenti, si può dire che l'obbligo, stabilito dall'art. 58, n. 2, di tener conto del divieto di aiuti nel fissare le quote, quantomeno autorizzi la Commissione a rifiutare l'attribuzione di quote in caso di concessione di aiuti vietati.
III — Sulla mancanza di parere conforme del Consiglio dei Ministri sulla decisione n. 2794/80
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L'art. 58 del Trattato CECA prescrive, per il caso in cui la Commissione reputi che la Comunità si trovi in un periodo di crisi manifesta, l'istituzione di un regime di quote dopo consultazione del Comitato consultivo e con parere conforme del Consiglio. Per quanto riguarda quest'ultimo requisito, la ricorrente — se ben capisco — non contesta che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 30 ottobre 1980, si sia occupato del problema ed abbia anche approvato il regime delle quote. Peraltro difficilmente avrebbe potuto sostenersi una tesi diversa, tenuto conto della menzione nella motivazione della decisione n. 2794/80, del parere favorevole del Consiglio nonché del comunicato stampa 30 ottobre 1980 della Segreteria generale del Consiglio, in cui si rendeva nota l'emissione di detto parere e inoltre si spiegava quali problemi ancora insoluti erano stati trattati nella riunione del Consiglio (in particolare i problemi degli acciai fini e speciali e la determinazione dei prodotti che non dovevano essere inclusi nel regime delle quote). La ricorrente, però, non ritiene ciò sufficiente (come sapete, essa sostiene che nella suddetta riunione si è discusso solo del se dovessero essere istituite quote di produzione, del se fosse opportuno escludere gli acciai speciali e delle percentuali che andavano attribuite ai singoli Stati membri). A suo avviso, il Trattato esigeva il parere favorevole del Consiglio dei Ministri su di un progetto di decisione completo e dettagliato; tale esigenza sarebbe però stata disattesa perché un progetto del genere non c'era e il Consiglio non è stato informato neppure a voce dei particolari del sistema delle quote. Né, peraltro, varrebbe a sanare tale vizio il fatto che il Consiglio, e quindi i Governi degli Stati membri, abbiano ritenuto corretto siffatto modo di procedere. Ciò dimostrerebbe soltanto che lo stesso Consiglio interpreta erroneamente l'art. 58 e le responsabilità incombentigli in forza di tale norma. In realtà quest'ultima non consentirebbe al Consiglio di autorizzare in genera/e la Commissione a stabilire a suo piacimento i particolari della disciplina. Un sistema del genere, poiché avrebbe conseguenze sull'occupazione e non potrebbe efficacemente essere integrato nella vita politica degli Stati membri della Commissione, la quale non ha alcun legame politico con le forze vive degli Stati membri, avrebbe invero bisogno dell'appoggio politico dei Governi dei singoli Stati proprio per quanto concerne i suoi dettagli. A ciò la Commissione, nel controricorso, ha innanzitutto obiettato che, a norma dell'art. 58, il parere conforme del Consiglio dei Ministri è necessario solo sul «se» sia necessario istituire un sistema di quote; in particolare, dal n. 2 del suddetto articolo risulterebbe chiaramente che il compito di predisporre, nei dettagli, tale sistema spetta alla Commissione. A questo proposito la Commissione ha sottolineato che il Trattato CECA è sostanzialmente diverso dal Trattato CEE. In particolare dal suo art. 14 risulterebbe che, in via di principio, la Commissione emana gli atti giuridici necessari, mentre, a norma dell'art. 26, il Consiglio parteciperebbe al processo decisionale solo «al fine di mettere in armonia l'azione dell' Alta Autorità con quella dei Governi responsabili della politica economica generale dei loro paesi», per la qual cosa non sarebbe certo necessario che esso influisca su ogni dettaglio di un provvedimento. Inoltre la Commissione ritiene di poter trarre dall'art. 58, n. 1,2o comma, un argomento a sostegno della sua tesi. Poiché tale norma dispone che il Consiglio, deliberando all'unanimità, può ordinare alla Commissione di stabilire un regime di quote, si dovrebbe ritenere che con ciò non sia stato trasferito al Consiglio il potere di istituire tale regime stabilendone tutti i dettagli; d'altra parte sarebbe anche difficilmente concepibile che in un caso del genere si debba chiedere ancora una volta il parere favorevole — a maggioranza — del Consiglio sui particolari di un regime di quote. Nella controreplica, tuttavia, la Commissione — se non sbaglio — ha un po' mitigato la sua posizione. Essa sostiene comunque che il Consiglio deve dare il proprio parere favorevole sul contenuto sostanziale di un sistema di quote e che questo riceve dalla Commissione, in una fase successiva, la forma di decisione. Per dimostrare che il Consiglio ha effettivamente partecipato debitamente all'adozione dell'atto, cioè che gli elementi sostanziali di base della disciplina delle quote hanno costituito oggetto del suo parere favorevole, la Commissione invita a fare un confronto tra la domanda che essa ha rivolto al Consiglio il 6 ottobre 1980 ed il contenuto della decisione in seguito adottata. |
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Per quanto riguarda questo ulteriore punto controverso della causa, risulta anzitutto chiaro che per risolverlo un aiuto certo molto importante, ma non del tutto univoco, va trovato nella dottrina. Da un lato, il Kovar (in: le Pouvoir réglementaire de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier 1969, pag. 174) sostiene che nei casi in cui il Trattato CECA contempla un «parere conforme» del Consiglio dei Ministri non è sufficiente che siano sottoposti al Consiglio gli elementi della questione in discussione; al Consiglio va invece presentato un progetto di decisione e il suo parere favorevole deve riferirsi a tale progetto. D'altra parte sono però numerosi i fautori della tesi secondo cui, a norma dell'art. 58, il parere del Consiglio va chiesto solo per quanto concerne la necessità di istituire un sistema di quote, quindi per accertare che sussistano i presupposti di cui all'art. 58 (crisi manifesta), non già per quanto riguarda i dettagli del sistema, la cui concreta realizzazione è lasciata all'Alta Autorità (cfr., ad esempio, Mertens de Wilmars in «Les Novelles, Droit des Communautés Européennes» pubblicato da Ganshof van der Meersch 1969, pag. 520; Quadri, Monaco, Trabucchi, Trattato Istitutivo della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio 1970, nota 3 all'art. 58; Erichsen, Das Verhältnis von Hoher Behörde und Besonderem Ministerrat nach dem Vertrage über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, 1966, pag. 115). A sostegno di tali tesi viene in particolare sottolineato che, a norma dell'art. 58, vanno distinte varie fasi d'applicazione di questa disposizione e che la partecipazione del Consiglio è contemplata solo in una di esse. L'Erichsen fa altresì notare che il Consiglio non ha un apparato amministrativo ad hoc e di conseguenza non può raccogliere il materiale necessario per stabilire le quote né svolgere le indagini a tal fine indispensabili. |
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Se si considerano poi i vari -argomenti esposti in corso di causa, emerge quasi subito che tanto una parte delle considerazioni fatte dalla ricorrente a sostegno della sua posizione, quanto talune osservazioni avanzate dalla Commissione non sono particolarmente convincenti.
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Importanti elementi per la corretta soluzione del presente problema sono invero forniti innanzitutto dalla giurisprudenza sulla perequazione del rottame, invocata dalla Commissione, ed inoltre del n. 2 dell'art. 58. Nella sentenza in causa 111/63 ( 5 ) è stato chiarito che il parere conforme del Consiglio (che a norma dell'art. 53 deve essere dato all'unanimità per quanto concerne l'istituzione di apparati finanziari) non è necessario per ogni modifica di tali apparati, purché si tratti solo di punti di secondaria importanza, come in quel caso la disciplina degli interessi. Orbene, se ne può dedurre che, nei casi in cui il Consiglio deve intervenire col parere conforme, si tratta di questioni di massima, delle linee essenziali di una normativa, ed in proposito si può senz'altro ritenere — lo dico in riferimento ad una specifica obiezione della ricorrente — che i punti fondamentali di una normativa possono, sia pure forse con difficoltà, benissimo essere distinti da quelli secondari. L'art. 58, n. 2, dispone che l'Alta Autorità (ora la Commissione) stabilisce le quote equamente, tenuto conto dei principi di cui agli artt. 2-4 e in base a studi fatti in collaborazione con le imprese e le associazioni di imprese (di cui non si parla al n. 1). Ora, ciò si può interpretare solo come riferimento ad una certa autonomia della Commissione nello stabilire la disciplina delle quote e come indizio del fatto che il Consiglio, del cui parere conforme si fa menzione nel paragrafo precedente, non deve approvare tutti i particolari della normativa. D'altra parte, lo scopo del requisito del parere conforme si può comprendere nel modo più corretto attenendosi alla definizione generale delle attribuzioni del Consiglio di cui all'art. 26 del Trattato, a norma del quale esse consistono soprattutto nell'armonizzare l'azione dell'Alta Autorità con quella dei governi responsabili della politica economica generale dei loro paesi. Anche da questa disposizione si può dedurre che è sufficiente che il Consiglio dia il suo placet all'impostazione fondamentale ed alle linee essenziali della normativa. Orbene, se ci si basa su tale criterio, è chiaro che nel caso dell'istituzione del sistema delle quote non si può parlare di un vizio di forma per insufficiente parere conforme del Consiglio. A questa conclusione si può pervenire anche senza accogliere la domanda della ricorrente di ordinare la produzione del verbale della riunione in cui il Consiglio ha emesso nella fattispecie il parere conforme, il che dovrebbe servire ad accertare con esattezza i punti specifici oggetto del parere, quali modifiche del progetto originario della Commissione siano state chieste e quali modifiche o aggiunte la Commissione abbia operato da parte sua. Ciò che conta infatti è che base per la formazione della volontà del Consiglio è stata una domanda della Commissione 6 ottobre 1980, già prodotta in altri procedimenti. In essa sono manifestamente specificati tutti i punti importanti del sistema delle quote (come i prodotti interessati, i criteri per la determinazione del periodo di riferimento, la fissazione delle quote — eventualmente tenendo conto di provvedimenti di ristrutturazione — i tassi di riduzione da stabilire per il primo trimestre, la disciplina delle consegne nel mercato comunitario, gli scambi e le cessioni di quote, i controlli e le sanzioni necessari, nonché l'inizio e la fine del regime delle quote). Inoltre è il caso, secondo me, di sottolineare — e ciò vale almeno come indizio importante — che nessuno degli Stati membri, alcuni dei quali vigilano molto severamente sull'osservanza delle competenze della Commissione, ha, dopo l'emanazione della decisione, formulato critiche e sostenuto che la decisione n. 2794/80 si sia discostata, su qualche punto importante, da quanto deciso dal Consiglio. Di conseguenza, neppur per violazione di requisiti di forma sostanziali si può dichiarare inapplicabile la decisione n. 2794/80 e quindi annullare la comunicazione impugnata direttamente. |
IV — Illegittima determinazione di quote di consegna nel mercato comune ed illegittima limitazione della produzione in quanto destinata all'esportazione
K vengo infine ad un ultimo gruppo di censure, formulate — come ho già detto all'inizio — per la prima volta nella replica. Una di esse si riferisce all'art. 7, n. 2, della decisione n. 2794/80, che recita:
«Per quanto riguarda la consegna di prodotti soggetti alla disciplina di quote, le imprese non debbono superare per ciascun gruppo di prodotti, relativamente alle consegne nel mercato comune, il rapporto tra le consegne comunitarie e le consegne complessive rilevato nei dodici mesi del periodo luglio 1977-giugno 1980, durante i quali la somma della produzione dei quattro gruppi di prodotti laminati è stata la più alta».
In ciò la ricorrente ravvisa la fissazione di quote di consegna per cui la Commissione mancava di competenza nell'ambito dell'art. 58. Inoltre essa deduce l'illegittimità dell'estensione della disciplina delle quote alla parte di produzione destinata all'esportazione. In tal modo sarebbe stata limitata l'esportazione e sarebbero state di conseguenza stabilite, per così dire, quote di consegna per l'esportazione, poiché a questo canale di vendita può essere destinata, a prescindere dalle scorte e dagli acquisti supplementari, solo la parte della produzione — ridotta — che non è stata smerciata nella Comunità. Anche per quanto riguarda tale provvedimento, la Commissione, secondo la ricorrente, mancava di competenza; essa avrebbe dovuto piuttosto limitare la produzione in funzione del fabbisogno interno e non includere nel sistema delle quote i prodotti destinati all'esportazione.
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A tale proposito si pongono anzitutto — ed anche questo ho già accennato — problemi di ricevibilità. Occorre anzitutto chiedersi se a buon diritto sia stata eccepita l'illegittimità dell'art. 7, n. 2, della decisione n. 2794/80 in connessione con l'impugnazione di un provvedimento che si limita a fissare quote di produzione. In secondo luogo si tratta della ricevibilità di argomenti non figuranti nell'atto introduttivo.
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Comunque, anche adottando tale punto di vista, appare subito chiaro che nemmeno detta censura può servire all'accoglimento del ricorso.
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È così appurato che, manifestamente, nemmeno i nuovi argomenti contenuti nella replica sono d'aiuto per la domanda dell'attrice. |
V — Conclusione
Non mi resta che riepilogare: a mio parere, il ricorso proposto dalla ditta Klöckner va respinto e di conseguenza va statuito che la ricorrente deve sopportare le spese di causa.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Alpha Steel Ltd. c/Commissione, sentenza 3 marzo 1982 (non ancora pubblicata).
( 3 ) S.p.A. Metallurgica Rumi e/Commissione, sentenza 16 febbraio 1982, non ancora pubblicata.
( 4 ) Halyvourgiki Inc. e Helleniki Halyvourgia S.A., sentenza 16 febbraio 1982, non ancora pubblicata.
( 5 ) Lemmerts-Werke GmbH e/Alta Autorità della CECA, sentenza 13 luglio 1965, Race. 1965, pagg. 971, 996.
( 6 ) Krupp Stalli AG e/Commissioni, sentenza 28 ottobre 1981, non ancora pubblicata; S.p.A. Metallurgica Rumi e/Commissione, sentenza 16 febbraio 1982, non ancora pubblicata.
( 7 ) Société des Charbonnages de Beeringen ed altri c/Alta Autorità, sentenza 29 novembre 1956, Race. 1955-56, pagg. 317,347.
( 8 ) I. Nold KG, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung c/ Alta Autorita, sentenza 20 marzo 1959, Race. 1958-59, pagg. 85, 109.
( 9 ) Compagnie des hauts fourneaux et fonderies de Givors ed altri e/Alta Autorità, sentenza 10 maggio 1960, Race. 1960 pagg. 485,510.
( 10 ) Société Fives Lille Caii ed altri e/Alta Autorità, sentenza 15 dicembre 1961, Race. 1961, pagg. 545, 576.
( 11 ) Klöckner-Werke AG e Hoesch AG e/Alta Autorità, sentenza 13 luglio 1962, Race. 1962, pagg. 595, 635.
( 12 ) Hans-Otto Wagner GmbH Agrarhandel KG e/Commissione, sentenza 12 dicembre 1979, Race. 1979, pagg. 3657, 3670.
( 13 ) Governo della Repubblica italiana e/Alta Autorità, sentenza 21 dicembre 1954, Race. 1954, pagg. 75, 101.
( 14 ) Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse c/Alta Autorità, sentenza 13 giugno 1958, Race. 1958, pagg. 121, 137.
( 15 ) Louis Worms c/Alta Autorità, sentenza 12 luglio 1962, Race. 1962, pagg. 369, 389.
( 16 ) Anton Diirbeck e/Commissione, sentenza 1o aprile 1982, non ancora pubblicata.
( 17 ) «Geitling» Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft mbH c/ Alta Autorità, sentenza 20 marzo 1957, Race. 1957, Pagg. 9, 39.
( 18 ) Governo della Repubblica federale di Germania e/Alta Autorità, sentenza 10 maggio 1960, Race. 1960, pagg. 455,474.
( 19 ) Ferriera Padana S.p.A. e/Commissione, sentenza 16 febbraio 1982, non ancora pubblicata.
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