ECLI:EU:C:1982:137•Conclusioni dell'avvocato generale Rozès del 5 maggio 1982. # Hauptzollamt Mainz contro C.A. Kupferberg & Cie KG a.A.. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania. # Effetti degli accordi di libero scambio - Discriminazione fiscale. # Causa 104/81.
Conclusioni dell'avvocato generale Rozès del 5 maggio 1982. # Hauptzollamt Mainz contro C.A. Kupferberg & Cie KG a.A.. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania. # Effetti degli accordi di libero scambio - Discriminazione fiscale. # Causa 104/81.
ECLI:EU:C:1982:137Eu Cjeu5 mag 1982
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIMONE ROZÈS
DEL 5 MAGGIO 1982 ( 1 )
Signor presidente,
Signori giudici,
La presente causa trae origine da una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof e riguardante, come la causa Polydor che voi avete trattato molto recentemente (sentenza 9 febbraio 1982), l'interpretazione di una disposizione dell'Accordo sottoscritto il 22 luglio 1972 a Bruxelles tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, concluso e approvato a nome della Comunità con regolamento del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2844.
Gli antefatti sono i seguenti:
La ricorrente nella causa principale, la società in accomandita per azioni Christian Adalbert Kupferberg & Cie., con sede in Magonza, faceva mettere in libera pratica nella Repubblica federale di Germania, nell'agosto 1976, dei vini di Porto provenienti dal Portogallo.
Questo prodotto viene fabbricato arrestando la fermentazione del prodotto base, che è il vino, e ottenendo il tenore finale di alcool con l'aggiunta di prodotti della distillazione del vino. Conformemente alla definizione di cui all'art. 2 del regolamento del Consiglio 26 maggio 1970, n. 948, il vino di Porto rientra nei«vini liquorosi» ai sensi della Branntweinmonopolgesetz (legge tedesca sul monopolio degli alcolici). In base agli artt. 151 e 152 di questa legge, l'importazione di vini liquorosi dà luogo alla riscossione di un conguaglio di monopolio («Monopolausgleich») per il tenore di alcool superiore al 14 % in volume, dazio che corrisponde, come avete già appreso nell'ambito di precedenti procedimenti, all'imposta sull'alcool o, rispettivamente, all'imposta supplementare sull'alcool («Branntweinaufschlag»).
In conformità alle suddette norme, lo Hauptzollamt riscuoteva per il tenore di alcool dei vini di Porto superiore al 14 % in volume un conguaglio di 18103,80 DM, applicando l'aliquota di 1650 DM/hl di alcool etilico allora in vigore.
Su ricorso della ditta Kupferberg, il Finanzgericht del Land Renania-Palatinato modificava il provvedimento di imposizione e riduceva il conguaglio di monopolio a 16303,80 DM. Al riguardo il Finanzgericht teneva conto del fatto che per l'acquavite di frutta impiegata per la fabbricazione di vini liquorosi nazionali bisognava ridurre del 21 % l'imposta supplementare sull'alcool, in conformità all'art. 79, n. 2, della Branntweinmonopolgesetz, quando detta acquavite fosse stata prodotta da distillerie di cooperative di frutticoitori che hanno anche il diritto di trasformare il vino. La questione se, alla data dell'importazione, le distillerie di cooperative di frutticoitori nazionali avessero effettivamente fabbricato prodotti della distillazione del vino non ha rilevanza, secondo il Finanzgericht, dato che la Branntweinmonopolgesetz contempla comunque questa possibilità, il che comporterebbe una discriminazione legale degli analoghi prodotti a base di alcool etilico importati.
Adito dall'Hauptzollamt, convenuto, il Bundesfinanzhof ha sospeso il procedimento con ordinanza 24 marzo 1981. In conformità all'art. 177 del Trattato CEE, esso vi chiede se il divieto di discriminazione di cui all'art. 21, 1° comma, dell'Accordo CEE—Portogallo sia una disposizione direttamente efficace, di cui la ricorrente possa valersi. Il Bundesfinanzhof ritiene che, in caso di soluzione affermativa, occorra ulteriormente accertare se tale disposizione abbia lo stesso contenuto dell'art. 95 del Trattato e se essa si applichi all'importazione di vini di Porto.
Solo in caso di soluzione affermativa di tali questioni il Bundesfinanzhof desidera sapere se l'art. 95 del Trattato CEE 0 l'art. 21, 1° comma, dell'Accordo CEE—Portogallo si applichino anche in presenza di una discriminazione solo potenziale, cioè allorché esista, da un punto di vista strettamente giuridico, una possibilità di discriminazione, ma quest'ultima sia esclusa di fatto poiché i prodotti nazionali paragonabili sono colpiti, senza eccezione, dallo stesso onere fiscale gravante sui prodotti importati. Considerando che il regime fiscale tedesco stabilisce un'ulteriore distinzione tra i vini cui sia stato aggiunto alcool e i vini il cui elevato tenore di alcool proviene dalla fermentazione naturale, il Bundesfinanzhof vi chiede se, per quanto riguarda il raffronto degli oneri fiscali da effettuare ai sensi dell'art. 95 del Trattato, il vino di Porto sia non solo similare ai vini liquorosi nazionali, ma vada anche paragonato ai vini la cui gradazione alcolica deriva dalla fermentazione naturale.
|
I — |
Per motivi di logica, la Settima Sezione del Bundesfinanzhof solleva giustamente innanzitutto la questione del se l'art. 21, 1° comma, dell'Accordo CEE—Portogallo sia direttamente efficace, nel senso che gli operatori economici possono avvalersi, dinanzi ai giudici nazionali, di questa disposizione, così formulata: «Le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interna che stabilisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente». Come sapete, già nella causa Polydor, la London Court of Appeal aveva sollevato la questione dell'efficacia diretta di una disposizione dell'Accordo CEE—Portogallo; si trattava, in quella causa, dell'obbligo, di cui all'art. 14, n. 2, di abolire le restrizioni quantitative all'importazione. Nella sentenza 9 febbraio 1982 non avete affrontato espressamente questo problema tenuto conto della soluzione data ad altre questioni sottopostevi. Tuttavia, nel caso presente, come i Governi di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Francia e del Regno Unito, nonché la Commissione, sono del parere che sia difficile non pronunziarsi sulla questione se l'art. 21, 1° comma, dell'Accordo CEE—Portogallo conferisca diritti che possono essere invocati dinanzi ai giudici nazionali. Poiché mi sono già espressa al riguardo nelle conclusioni in causa Polydor, mi limiterò a ricordare i principali motivi che inducono a dare, a mio parere, soluzione negativa a tale questione. Innanzitutto, nulla si può dedurre dalla forma dell'atto giuridico con il quale il Consiglio ha concluso ed approvato l'Accordo a nome della Comunità circa l'efficacia delle varie norme di tale Accordo. Del pari, come il giudice di rinvio sottolinea giustamente, le sentenze emesse finora dalla Corte di giustizia circa l'efficacia diretta di accordi conclusi tra la Comunità e paesi terzi non ci sono di aiuto. Infatti, avete riconosciuto l'efficacia diretta di varie norme dell'Accordo di Yaounde del 1973 poiché quest'Accordo non si basava sulla reciprocità ma intendeva conferire particolari vantaggi a taluni Stati africani e al Madagascar. Orbene, non ci si può richiamare a tale dissimmetria nel caso dell'Accordo CEE— Portogallo, che si basa sul principio della stretta parità. Nella causa Haegeman (181/73, sentenza 30 aprile 1974, Race. pag. 449), avete affermato chiaramente che l'Accordo di associazione concluso tra la Comunità e la Grecia costituiva parte integrante dell'ordinamento giuridico comunitario e avete quindi riconosciuto l'efficacia diretta di talune disposizioni di tale Accordo. Nelle conclusioni in causa Pabst & Richarz, ho pertanto considerato del pari che l'art. 53, n. 1, dell'Accordo CEE—Grecia aveva tale efficacia tenuto conto sia degli scopi e del contenuto dell'Accordo di associazione che del testo di detta disposizione, analogo a quello dell'art. 95, 1° comma. Nella presente causa, però, innanzitutto l'Accordo di libero scambio con il Portogallo ha scopi e contenuto più limitati di quelli dell'Acordo di associazione; inoltre, la lettera dell'art. 21, 1 comma, dell'Accordo CEE—Portogallo differisce sensibilmente, come vedremo, da quella del corrispondente art. 95, 1° comma, del Trattato. Infine, e contrariamente a quanto sostiene la ricorrente nella causa principale, non ci si può nemmeno richiamare alla vostra sentenza 13 marzo 1979 nella causa Hansen (91/78, Race. pag. 935). La disposizione ivi interpretata, cioè l'art. 5, n. 1, della decisione 29 settembre 1970, n. 70/549, è, certo, quasi identica all'art. 21, 1° comma, dell'Accordo CEE—Portogallo, ma costituisce parte integrante di un atto giuridico unilaterale con il quale la Comunità ha deciso di concedere taluni vantaggi a paesi e territori d'oltremare associati che vi sono menzionati. Anche in tale decisione si ritrova la dissimmetria che ho menzionato e che, sola, giustifica il riconoscimento dell'efficacia diretta. Per contro, nella sentenza International Fruit Company del 12 dicembre 1972 (causa riunite 21-24/72, Race. pag. 1219), avete escluso l'efficacia diretta dell'art. XI del GATT — che riguarda la soppressione delle restrizioni quantitative — perché le norme del GATT, espressamente rivolte agli Stati in quanto «parti contraenti», sono caratterizzate da una notevole elasticità. A mio parere, lo stesso vale per l'Accordo CEE—Portogallo: le sue norme — così come quelle del GATT — sono meno rigide di quelle del Trattato CEE; esso contiene una serie di disposizioni derogatorie di notevole portata e, infine, può essere denunciato, e la denuncia ha effetto un anno dopo la sua notifica (art. 37). Per quanto riguarda le differenze di contenuto, di struttura e di scopi che esistono tra il Trattato CEE e l'Accordo CEE—Portogallo, mi permetto di far riferimento alle mie considerazioni nelle conclusioni in causa Polydor. Mi sembra particolarmente significativo al riguardo che l'Accordo CEE—Portogallo — come gli altri accordi di libero scambio — non contempli alcun organo di natura giurisdizionale per dirimere le controversie, ma rinvìi unicamente al procedimento politico del «Comitato misto» (artt. 32 e segg.). Ora, riconoscere l'efficacia diretta ad una norma di questo Accordo senza la garanzia che un privato possa invocarla in Portogallo alle stesse condizioni e con le stesse conseguenze in materia di tutela giuridica porterebbe, data la mancanza di reciprocità, a porre la Comunità in una posizione di svantaggio, il che non corrisponde alla manifesta volontà delle parti contraenti. Nella sentenza 9 febbraio 1982 in causa Polydor, avete chiaramente messo in evidenza le diverse finalità dell'Accordo CEE—Portogallo, il quale «mira alla liberalizzazione degli scambi di merci tra la Comunità ed il Portogallo», e, rispettivamente, del Trattato CEE il quale «mira alla creazione di un mercato unico che presenti caratteristiche il più possibile affini a quelle di un mercato interno». In tale occasione, avete sottolineato che una distinzione si impone a maggior ragione «in quanto gli strumenti di cui la Comunità dispone per conseguire, all'interno del mercato comune, l'uniforme applicazione del diritto comunitario e la graduale abolizione delle disparità legislative, non hanno equivalenti nell'ambito dei rapporti fra la Comunità e il Portogallo». Di conseguenza, avete dichiarato che, nonostante l'analogia testuale degli artt. 14, n. 2, e 23 dell'Accordo CEE— Portogallo, da un lato, e degli artt. 30 e 36 del Trattato, dall'altro, non vi erano motivi sufficienti per trasporre al sistema dell'Accordo CEE—Portogallo la giurisprudenza relativa a queste ultime norme. La stessa conclusione deve valere per quanto riguarda il raffronto tra l'art. 21, 1o comma, dell'Accordo CEE—Portogallo e l'art. 95 del Trattato. Con una giurisprudenza costante inaugurata con la sentenza Liitticke del 16 giugno 1966 (causa 57/65, Race. pag. 219) la Corte di giustizia ha riconosciuto efficacia diretta all'art. 95 del Trattato, benché, secondo la sua lettera, tale norma sia anch'essa rivolta solo agli Stati membri. In tale sentenza è espressamente sottolineato che il regime di cui all'art. 95, 1o comma, in base al quale i prodotti importati da altri Stati membri non possono essere colpiti da tributi interni superiori a quelli che gravano sui prodotti nazionali similari, ha lo scopo di garantire l'uguaglianza degli amministrati comunitari nei confronti delle leggi nazionali e costituisce al riguardo, in materia fiscale, «l'indispensabile fondamento del mercato comune». Da tale constatazione risulta che la portata di questa giurisprudenza dev'essere valutata tenendo presenti gli obiettivi e l'azione della Comunità come definiti negli ara. 2 e 3 del Trattato. Essa tiene conto in particolare del fatto che, come avete già dichiarato nella causa Costa e/Enel (6/64, sentenza 15 luglio 1964, Race. pag. 1127), «a differenza dei comuni trattati internazionali, il Trattato CEE ha istituito un proprio ordinamento giuridico, integrato nell'ordinamento giuridico degli Stati membri all'atto dell'entrata in vigore del Trattato e che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare». Come ho già indicato, tale concezione non può essere trasposta all'Accordo con il Portogallo che differisce, quanto al suo scopo ed alla sua essenza, dal Trattato CEE e che mira unicamente a creare una zona di libero scambio tra le parti contraenti. |
|
II — |
Passo ora ad occuparmi della seconda questione sollevata dal Bundesfinanzhof, che verte sul se l'art. 21, 1° comma, dell'Accordo CEE—Portogallo contenga un divieto di discriminazione corrispondente a quello di cui all'art. 95, 1o comma, del Trattato. Data la soluzione negativa data alla prima questione, la seconda dev'essere esaminata solo in subordine; tuttavia la sua soluzione fornisce un nuovo argomento contro l'efficacia diretta dell'art. 21, 1° comma, dell'Accordo CEE—Portogallo.
|
|
III — |
Tenuto conto di queste osservazioni, non dovrebbe essere più necessario affrontare le altre questioni. Tuttavia, in via puramente subordinata, osserverò in proposito quanto segue.
|
|
IV — |
Concludo pertanto che, pronunciandovi sulle questioni sottopostevi, dichiariate che l'art. 21,1° comma, dell'Accordo 22 luglio 1972 tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese — la cui portata è minore di quella dell'art. 95, 1° comma, del Trattato CEE — non ha efficacia diretta nell'ordinamento giuridico comunitario e non attribuisce ai singoli alcun diritto che essi possano far valere dinanzi ai giudici nazionali. |
( 1 ) Traduzione dal francese.
Ti chiedi come si applica questo testo alla tua situazione?
Consulenza gratuita, senza impegno
Descrivi la tua situazione. Il nostro team ti ricontatterà via e-mail per la tua consulenza.
Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.