ECLI:EU:C:1982:2•Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 13 gennaio 1982. # SA Transporoute et travaux contro Ministero dei lavori pubblici. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Conseil d'État - Granducato del Lussemburgo. # Libera prestazione dei servizi - Direttive in materia di lavori pubblici. # Causa 76/81.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 13 gennaio 1982. # SA Transporoute et travaux contro Ministero dei lavori pubblici. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Conseil d'État - Granducato del Lussemburgo. # Libera prestazione dei servizi - Direttive in materia di lavori pubblici. # Causa 76/81.
ECLI:EU:C:1982:2Eu Cjeu13 gen 1982
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 13 GENNAIO 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Nel marzo 1979, (l'«Administration des ponts et chaussées» lussemburghese bandiva una gara d'appalto relativa alla costruzione dell'autostrada per Arlon. A questa gara d'appalto, «aperta» ai sensi della direttiva del Consiglio n. 71/305, partecipava — tra le altre imprese — la ditta Transporoute et Travaux, con sede nel Belgio, la quale presentava indubbiamente l'offerta più bassa. Tuttavia, con provvedimento 7 giugno 1979 il Ministro dei lavori pubblici affidava i lavori non già a detta impresa, bensì ad un gruppo d'imprese rappresentato da un imprenditore lussemburghese, motivando che questo aveva fatto l'offerta economicamente più vantaggiosa.
Avverso tale decisione, la Transporoute proponeva ricorso, in data 10 ottobre 1979, dinanzi al Consiglio di Stato lussemburghese. L'argomento principale consisteva nel fatto che il provvedimento impugnato era in contrasto con l'art. 33, n. 3 del regolamento granducale 6 novembre 1974«portant: 1. institution d'un cahier général des charges applicables aux marchés publics de travaux et de fournitures pour compte de l'État; 2. fixation des attributions et du mode de fonctionnement de la commission des soumission»), in forza del quale l'aggiudicazione spetta a chi presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa.
L'amministrazione ribatteva richiamandosi del pari all'art. 33 del summenzionato regolamento granducale, in forza del quale aggiudicatarie possono essere solo le imprese che soddisfino le condizioni dell'art. 1 di tale regolamento. Al 4° comma dell'art. 1 è detto che, «sous réserve de dispositions divergentes inscrites dans les conventions internationales et notamment dans les dispositions à venir en application du Traité de Rome», le imprese straniere non stabilite nel Granducato del Lussemburgo devono, prima di ottenere l'aggiudicazione, soddisfare le stesse condizioni cui soggiaciono, ai sensi dell'art. 1, 1° comma, le imprese nazionali. Ora, il 1o comma stabilisce — e la ricorrente non soddisfa tale condizione, non avendo mai avanzato tale richiesta — che l'appalto può essere aggiudicato solo ad imprese che siano in possesso di una valida autorizzazione di stabilimento, rilasciata dal Governo lussemburghese.
In proposito la ricorrente si rifa all'art. 24 della già citata direttiva del Consiglio n. 71/305 «che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici», dove è detto:
«Ogni imprenditore che voglia partecipare ad un appalto di lavori pubblici può essere invitato a documentare la sua iscrizione nel registro professionale alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro dov'è stabilito: per il Belgio, il “Registre du Commerce” — “Handelsregister”,...»
La ricorrente sostiene che le autorità lussemburghesi dovevano considerare i documenti di iscrizione, dinanzi a voi prodotti e rilasciatile dalle autorità belghe, come equipollenti, ai sensi dell'art. 1, 4° comma del già citato regolamento granducale, e che, di conseguenza, non potevano pretendere altro.
L'amministrazione convenuta sosteneva poi che, in realtà, l'offerta della ricorrente non poteva essere considerata la più favorevole dal punto di vista economico. Non se ne era, con ragione, tenuto conto, in quanto parecchi prezzi risultavano eccezionalmente bassi e così poco adeguati all'entità dei lavori che l'amministrazione, non potendo aspettarsi un' esecuzione delle opere a regola d'arte, aveva dovuto considerarli inaccettabili ai sensi dell'art. 32 del regolamento granducale 6 novembre 1974. La ricorrente contesta quanto sopra, e replica che l'amministrazione lussemburghese, in tale contesto, ha violato l'art. 29, n. 5 della direttiva del Consiglio n. 71/305, in quanto non l'ha invitata — benché ciò sia indispensabile in caso di offerte eccezionalmente basse — a presentare le pezze necessarie per verificare le singole voci dell'offerta, e non le ha segnalato quali pezze debbano considerarsi inaccettabili.
Con sentenza 11 marzo 1981, il Consiglio di Stato lussemburghese ha sospeso il procedimento e, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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«1. |
Se le direttive CEE 26 luglio 1971, nn. 71/304 e 71/305, e più particolarmente l'art. 24 della direttiva n. 71/305, ostino a che l'amministrazione aggiudicatrice possa subordinare l'aggiudicazione di un appalto a un offerente stabilito in un altro Stato membro alla condizione che detto offerente, oltre ad essere regolarmente.iscritto nel registro professionale del paese in cui è stabilito, sia in possesso di un'autorizzazione di stabilimento rilasciata dal Governo dello Stato membro nel quale ha luogo l'aggiudicazione. |
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2. |
Se l'art. 29, n. 5, della direttiva CEE n. 71/305 imponga all'amministrazione aggiudicatrice l'obbligo di chiedere all'offerente le cui offerte, a suo avviso, presentino manifestamente un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione fornita, la giustificazione dei relativi prezzi prima di verificarne la composizione e di decidere in merito all'aggiudicazione dell'appalto, ovvero detta norma lasci, in un caso del genere, alla discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice la valutazione del se chiedere o no queste precisazioni.» |
Ecco il mio punto di vista in proposito:
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1. |
Si deve anzitutto osservare che l'autorizzazione di stabilimento prevista dalla normativa lussemburghese, che ha importanza determinante nella causa principale e che viene rilasciata a norma della legge 2 giugno 1962, modificata nel 1964, alle imprese che non hanno la loro sede nel Lussemburgo, dipende unicamente dalla prova della cosiddetta «buona reputazione» (combinato disposto degli artt. 6 e 20 della legge sopramenzionata). Fra l'altro, si richiede a tale scopo un estratto del casellario giudiziale e l'attestazione che non è pendente alcuna procedura fallimentare. Per quanto riguarda invece le capacità professionali, le persone e le imprese non stabilite nel Lussemburgo non sono manifestamente tenute a comprovarle. |
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2. |
Riguardo alla prima questione, che riguarda in particolare la direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, n. 71/304 «concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione di servizi in materia di appalti di lavori pubblici e all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali», e la già citata direttiva n. 71/305, nonché il relativo art. 24, si deve tener conto delle seguenti considerazioni.
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3. |
La seconda questione sollevata dal Consiglio di Stato lussemburghese riguarda l'art. 29, n. 5, della direttiva n. 71/305, il quale recita: «Qualora, per un determinato appalto, talune offerte presentino manifestamente un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice ne verifica la composizione prima di decidere in merito all'aggiudicazione dell'appalto. Essa tiene conto del risultato di tale verifica. All'uopo essa chiede all'offerente di fornire le giustificazioni necessarie, segnalandogli eventualmente quelle ritenute inaccettabili. ...» Si deve perciò chiarire se ciò implichi per l'amministrazione aggiudicatrice l'obbligo di chiedere al partecipante, la cui offerta sia manifestamente anormalmente bassa, una giustificazione prima di verificare la composizione dell'offerta e di decidere in merito all'aggiudicazione, ovvero si possa prescindere dall'applicazione delle norme sopramenzionate, qualora la richiesta di informazioni appaia fuori luogo. La questione si spiega col fatto che il convenuto nella causa principale si è basato, nel giudicare l'offerta della ricorrente, sull'art. 32 del regolamento granducale 6 novembre 1974, con cui la disposizione della direttiva doveva essere introdotta nell'ordinamento giuridico lussemburghese. A norma di esso non si può tener conto di un'offerta qualora il prezzo ivi indicato sia così basso rispetto all'entità dei lavori appaltati «qu'il ne permet pas de s'attendre raisonnablement à une exécution impeccable». Poiché tali disposizioni non costituiscono chiaramente una vera e propria trasposizione dell'art. 29 della direttiva 71/305, il giudice proponente, il quale parte evidentemente — e con ragione — dal presupposto che la disposizione della direttiva è direttamente applicabile ed è preminente rispetto al diritto nazionale, vorrebbe sapere cosa debba desumersi in proposito direttamente dalla direttiva. Già la lettera della disposizione sopramenzionata, soprattutto l'uso dell'indicativo, rende a mio parere evidente che l'autorità aggiudicatrice ha l'obbligo di verificare la composizione dell'offerta prima di adottare una decisione, di chiedere all'offerente adeguate giustificazioni e di tener conto del loro risultato, nonché di segnalare particolareggiatamente quelle che considera inaccettabili. Lo stesso orientamento è stato assunto manifestamente anche dal Consiglio di Stato belga relativamente ad un'analoga disposizione di diritto belga emanata in attuazione della direttiva (art. 25 del regio decreto belga 22 aprile 1977). Non vedo invece come si potrebbe giustificare — ad esempio richiamandosi allo spirito della direttiva — la distinzione tra situazioni «normali» e situazioni eccezionali, nelle quali non dovrebbe essere richiesta la giustificazione, poiché i prezzi offerti costituirebbero solo una frazione di quelli normali e perciò non avrebbero alcun rapporto con la realtà. In proposito non si deve anzitutto dimenticare che una situazione che appare a prima vista eccezionale può dare un'altra impressione quando tutte le circostanze di fatto di un'offerta, spesso note solo all'offerente, divengono palesi. In secondo luogo si deve certo partire dal presupposto che una disposizione la quale sancisca un dovere di diligenza e miri ad offrire garanzie di procedura a tutela dell'offerente, va interpretata restrittivamente. Nell'interesse della certezza del diritto sono necessari criteri precisi, ed è perciò difficile sostenere che si possa eccezionalmente fare a meno della loro osservanza, richiamandosi a concetti indeterminati come «situazione normale» o mancanza di rapporto con la realtà, il che non significherebbe altro se non trasformare un'obbligo preciso in potere discrezionale. |
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4. |
Propongo quindi di risolvere le questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato lussemburghese come segue:
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( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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