Conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn del 8 ottobre 1981. # Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. # Inadempimento da parte di uno Stato membro - accesso alla professione di trasportatore di merci su strada. # Causa 28/81.

ECLI:EU:C:1981:224Eu Cjeu8 ott 1981

Testo completo

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

SIR GORDON SLYNN

DELL'8 OTTOBRE 1981 ( 1 )

Signor Presidente,

signori Giudici,

Il ricorso di cui trattasi è stato proposto dalla Commissione e mira a far dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato in quanto non ha adottato i provvedimenti necessari per attuare la direttiva del Consiglio 12 novembre 1974, n. 74/561 (GU n. L 308 del 19 novembre 1974, pag. 18), nel termine all'uopo stabilito dall'art. 7.

La Repubblica italiana, sia nella fase scritta del procedimento sia in quella orale, non ha negato di aver omesso di conformarsi alla direttiva ed ha spiegato perché la direttiva non è stata attuata. Sembra che le varie consultazioni e l'iter legislativo che erano necessari abbiano richiesto molto tempo, il che ha impedito l'adozione dei provvedimenti di attuazione.

A mio avviso, costituisce un principio ben consolidato dalla giurisprudenza della Corte che uno Stato membro non può invocare circostanze o prassi esistenti nel proprio ordinamento giuridico nazionale per giustificarsi del mancato adempimento degli obblighi impostigli da una direttiva.

L'agente della Repubblica italiana ha chiesto alla Corte di prorogare il termine, fissato dal suddetto articolo, per l'attuazione della direttiva. Non mi sembra che la Corte abbia il potere di modificare il termine stabilito da una direttiva. Essa potrebbe, se mai, a sua discrezione, ritardare la sua decisione in ragione delle circostanze espostele. Ritengo, però, che spetti essenzialmente alla Commissione stabilire se sia giunto il momento di sottoporre al giudizio della Corte il mancato adempimento di un obbligo derivante dal Trattato, e non mi sembra opportuno, qualora la Commissione abbia dimostrato l'esistenza di tale inadempimento, che la Corte si rifiuti, in circostanze normali, di emettere la declaratoria richiesta.

Conseguentemente, a mio avviso, la declaratoria richiesta dalla Commissione dovrebbe essera accordata nel caso presente e la Repubblica italiana dovrebbe essere condannata alle spese.


( 1 ) Traduzione dall'inglese.

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