ECLI:EU:C:1981:304•Conclusioni dell'avvocato generale Rozès del 16 dicembre 1981. # Gaston Schul Douane Expediteur BV contro Ispettore dei tributi d'importazione e delle imposte di consumo di Roosendaal. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Gerechtshof 's-Hertogenbosch - Paesi Bassi. # Imposta sulla cifra d'affari all'importazione di merci fornite da privati. # Causa 15/81.
Conclusioni dell'avvocato generale Rozès del 16 dicembre 1981. # Gaston Schul Douane Expediteur BV contro Ispettore dei tributi d'importazione e delle imposte di consumo di Roosendaal. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Gerechtshof 's-Hertogenbosch - Paesi Bassi. # Imposta sulla cifra d'affari all'importazione di merci fornite da privati. # Causa 15/81.
ECLI:EU:C:1981:304Eu Cjeu16 dic 1981
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS
DEL 16 DICEMBRE 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il Gerechtshof di Boscoducale Vi ha proposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato di Roma, una questione pregiudiziale vertente sul problema dell'imposta sulla cifra d'affari all'importazione di merci cedute da privati all'interno del paese o con attraversamento di una frontiera.
I fatti sono i seguenti:
Con contratto stipulato a Cannes nel 1978 o inizi del 1979, il sig. Giovanni Nanni, cittadino svedese, residente in Monaco, vendeva per contanti, al prezzo di 365000 franchi francesi, al sig. Han Van Zanten, cittadino olandese, residente in Vuren (Paesi Bassi), un'imbarcazione da diporto di oltre otto tonnellate, marca «Nautor», costruita nel 1973-74, con licenza di navigazione e atto di immatricolazione in Francia. L'imbarcazione era consegnata a banchina a Cannes e passava a rischio e pericolo dell'acquirente dal 15 febbraio 1979.
Darò per scontato, per esigenze processuali, che il sig. Nanni abbia effettivamente versato l'imposta sul valore aggiunto (IVA) in Francia all'acquisto dell'imbarcazione allo stato nuovo (all'aliquota maggiorata del 33 e 1/3 %) e che non abbia beneficiato di alcun rimborso dell'IVA all'esportazione della stessa nei Paesi Bassi. Do altresì per scontato che il sig. Van Zanten abbia regolarmente ricevuto la licenza di navigazione e l'atto di immatricolazione in Francia dell'imbarcazione anche se il contratto di vendita non fa menzione dei numeri rispettivi.
Il 16 febbraio 1979, il sig. Van Zanten, tramite la ditta Gaston Schul, spedizioniere doganale, faceva transitare da Wernhout (Paesi Bassi) la suddetta imbarcazione destinata a suo uso personale.
In tale circostanza l'amministrazione finanziaria olandese esigeva e riscuoteva l'imposta olandese sulla cifra d'affari (ICA), per un importo di 31014 fiorini, all'aliquota normale applicata per le cessioni di questo genere di merci all'interno del paese (18 % su 172300 fiorini pari al «valore d'importazione» del bene).
Il sig. Van Zanten reclamava contro tale imposizione facendo valere che l'imbarcazione era già stata gravata da IVA all'interno del mercato comune — in Francia — e che non aveva beneficiato di rimborsi all'esportazione.
A seguito del rigetto di tale reclamo, motivato dal fatto che l'imposizione fiscale era stata operata in conformità alla legge olandese del 1968 relativa all'imposta sulla cifra d'affari, la Gaston Schul e il sig. Van Zanten adivano il Gerechtshof di Boscoducale adducendo che l'imposta controversa violava, in primo, luogo, gli artt. 12 ed eventualmente 13 e, in secondo luogo, l'art. 95 del Trattato CEE.
A loro parere, la riscossione dell'ICA all'importazione nei Paesi Bassi era avvenuta a norma dell'art. 1 della legge olandese del 1968 attuativa dell'art. 2 della Seconda direttiva del Consiglio 11 aprile 1967 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari. Tale direttiva è stata successivamente sostituita dalla Sesta, emanata dal Consiglio il 17 maggio 1977 (Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme). Quest'ultima direttiva sarebbe però contraria al Trattato sotto un duplice profilo:
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innanzitutto, essa assoggetta ad imposta l'importazione in uno Stato membro, da parte di un privato, di un bene d'occasione acquistato da altro privato in un altro Stato membro, violando così gli artt. 12 e 'I3 del Trattato in base ai quali la compravendita fra privati di un bene d'occasione non è sottoposta ad IVA né in Francia, né nei Paesi Bassi; |
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in secondo luogo, l'ICA riscossa nei Paesi Bassi fa parte di un «sistema generale di tributi interni gravanti sistematicamente sia sulle merci nazionali, sia su quelle importate», ai sensi della sentenza 28 giungo 1978 (causa Simmenthal, Race, pagg, 1455 e segg.), ma la sua percezione non sarebbe avvenuta, nella specie, né «secondo gli stessi criteri, né nella stessa fase di distribuzione delle merci nazionali», ai sensi della stessa sentenza, in quanto, nella fase di vendita quali beni d'occasione nei Paesi Bassi, i prodotti interessati non sono gravati da ICA in caso di compraventita fra privati. |
Anche ammettendo che l'imposta all'importazione fosse in linea di principio legittima, il bene avrebbe dovuto usufruire, in conformità all'art. 96 del Trattato, di un rimborso d'imposta interna, all'esportazione dalla Francia, pari all'importo dell'IVA francese da cui era stato direttamente o indirettamente colpito. Orbene, la direttiva, non contemplando alcuna esenzione per il caso di importazione in uno Stato membro, da parte di un privato, di un bene ceduto da altro privato in un altro Stato membro, sarebbe illegittima.
Stando così le cose, il giudice olandese vi chiede di esaminare la validità dell'art. 2, punto 2, della direttiva alla luce delle norme sia doganali (artt. 12 e 13) che fiscali (artt. 95 e segg.) del Trattato. Esamineremo successivamente questi due aspetti.
Vanno innanzitutto precisati i limiti dell'indagine propostavi dal giudice olandese: non si deve infatti valutare la validità dell'art. 2, punto 2, della Sesta direttiva in assoluto, ma solo con riferimento alla percezione dell'ICA all'importazione di beni d'occasione ceduti fra privati, cioè quelli che vengono definiti i beni d'occasione «registrati».
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L'obiettivo della Sesta direttiva — alla stregua, d'altronde, degli artt. 95, 96 e 97 — è quello di instaurare la neutralità concorrenziale fra le imprese (art. 3, lett. f), del Trattato). A tal fine essa (all'art. 2, sostitutivo dell'art. 2 della Seconda direttiva), nonché le normative nazionali emanate o modificate per conformarsi alle sue disposizioni, assoggettano all'IVA:
Per gli scambi fra Stati membri come per quelli coi paesi terzi, il sistema comune dell'IVA resta fondato sul principio, risultante dalle prassi internazionali in atto, dell'applicazione del regime fiscale del «paese di destinazione» vale a dire dal paese ove avviene il consumo. Tale principio dà luogo alle frontiere fiscali che permangono all'interno della Comunità; l'importazione, operazione che consiste nell'introdurre merci «all'interno del paese», è soggetta a imposizione alla frontiera con le modifiche apportate dall'art. 14 della direttiva e parimenti alla frontiera viene effettuata la detassazione all'esportazione (artt. 15 e 16). Voi stessi avete confermato tale principio nella sentenza 9 ottobre 1980 (causa Carciati, Racc. pag. 2780): «Quanto poi al divieto imposto da uno Stato membro alle persone residenti nel suo territorio di utilizzare veicoli importati temporaneamente in franchigia, esso costituisce un mezzo efficace per prevenire frodi fiscali e per garantire che le imposte siano pagate nel paese di destinazione dei bei» (punto 10). La libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune non va affatto intesa nel senso che queste siano esenti da imposizione nel paese di destinazione: il solo principio che gli Stati membri sono tenuti a rispettare al riguardo è quello del divieto di discriminazioni fra prodotti nazionali e prodotti importati (art. 95). Nella generalità dei casi, l'istituzione del sistema comune di IVA assicura che la concorrenza non venga falsata all'interno del mercato comune; essa contribuisce così all'eliminazione degli ostacoli per la libera circolazione e rende superfluo il ricorso alle aliquote medie contemplate all'art. 97 prima dell'introduzione del sistema stesso. Poiché l'IVA si risolve in una imposizione sui beni esattamente proporzionale al loro prezzo, il fatto di applicare al valore delle merci importate l'aliquota imponibile nel paese importatore garantisce la parità di trattamento fra prodotti nazionali e prodotti esteri. Parimenti, essendo esentate le operazioni stesse di esportazione, il rimborso all' esportazione dell'imposta fatturata all'acquisto delle merci esportate o dei prodotti necessari alla loro fabbricazione porta all'effettiva detassazione delle vendite all'estero. Permane tuttavia un certo numero di anomalie come nel caso dei beni detti «d'occasione».
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( 1 ) Traduzione dal francese
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