ECLI:EU:C:1981:235•Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 15 ottobre 1981. # Hauptzollamt Flensburg contro Hermann C. Andresen GmbH & Co. KG. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania. # Regime fiscale degli alcolici. # Causa 4/81.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 15 ottobre 1981. # Hauptzollamt Flensburg contro Hermann C. Andresen GmbH & Co. KG. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania. # Regime fiscale degli alcolici. # Causa 4/81.
ECLI:EU:C:1981:235Eu Cjeu15 ott 1981
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 15 OTTOBRE 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
il procedimento su cui prendo oggi posizione verte ancora una volta sul monopolio tedesco degli alcolici e precisamente sulla relativa disciplina d'importazione vigente all'inizio del 1976. Non ritengo necessario esporre fin d'ora in dettaglio tale disciplina, che sicuramente vi è già nota da una serie di precedenti cause. In quanto sia necessario per la valutazione della presente fattispecie, ne riparlerò in seguito.
Nel gennaio 1976, l'attrice (e resistente in cassazione) nella causa principale chiedeva lo sdoganamento, per il deposito nel proprio magazzino, di acquavite da taglio proveniente dal Belgio e consistente in una miscela composta per il 90 % di alcool etilico di origine agricola e per il 10 % di acquavite di vino. In quell'occasione lo Hauptzollamt riscuoteva 80 DM per hi di alcool etilico, a titolo di «Monopolausgleichspitze», «eccedenza dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio», calcolato in base alla differenza fra il prezzo normale di vendita dell'alcool di monopolio (a quell'epoca, 1833 DM) ed il prezzo base, corrispondente al prezzo d'acquisto rappresentativo del monopolio (a quell'epoca, 253 DM), decurtata poi dell'imposta sull'alcool (a quell'epoca, 1500 DM). Il reclamo contro tale provvedimento veniva respinto. Il Finanzgericht di Amburgo accoglieva invece la domanda dell'importatore, ritenendo che la riscossione di un'imposta dell'entità della «Monopolausgleichspitze» era incompatibile con l'art. 95 del Trattato CEE. Il Finanzgericht basava la propria pronunzia su un calcolo comparativo separato per ciascuna delle due componenti della merce (l'alcool etilico di origine agricola e l'acquavite di vino). Il primo, in quanto fosse di produzione nazionale, era infatti soggetto, in conformità al § 58 della legge tedesca sul monopolio degli alcolici, nella versione del gennaio 1976, all'obbligo di consegna al monopolio e poteva essere ritirato, se destinato alla fabbricazione degli alcolici, solo dietro pagamento del prezzo normale di vendita del monopolio. L'acquavite di vino non era invece soggetta — come altri tipi di alcool fabbricati a partire da determinate materie prime o prodotti da determinate distillerie — al suddetto obbligo di consegna ma era colpita dal cosiddetto «Branntweinaufschlag» (sovrimposta sull'alcool). Quest'ultimo onere corrispondeva in via di principio, partendo da una produzione di 60 hi, alla differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo base dell'alcool, dalla quale si detraeva l'importo medio delle spese che l'amministrazione del monopolio aveva risparmiato non acquistando tale alcool, importo che, a quell'epoca, era stato fissato con decreto in 31 DM.
Per l'alcool etilico di origine agricola, secondo il Finanzgericht, poteva considerarsi quale onere nazionale paragonabile soltanto l'imposta sull'alcool compresa nel prezzo di vendita, pari, a quell'epoca, a 1500 DM. Non andavano invece presi in considerazione altri elementi del prezzo di acquisto, in particolare l'importo forfettario di 80 DM per i costi di amministrazione del monopolio, poiché il prezzo di vendita dell'alcool, benché fissato con atto amministrativo, doveva considerarsi oggetto di un'obbligazione di diritto privato e pertanto non poteva costituire un onere fiscale paragonabile ad un'imposta di consumo. L'alcool etilieo importato, di origine agricola, viene quindi gravato da un onere superiore, di 80 DM — importo corrispondente all'eccedenza dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio —, a quello gravante sull'analogo prodotto nazionale.
Per quanto riguarda l'acquavite di vino, la cui produzione a livello nazionale è colpita dal «Branntweinaufschlag» (sovrimposta sull'alcool), il Finanzgericht ha ritenuto decisivo il fatto che, secondo la giurisprudenza di codesta Corte, non è ammissibile che, sia pure solo in determinati casi, i prodotti importati siano gravati da un onere globale superiore a quello sopportato dai prodotti nazionali similari, in base ad un'imposta progressiva. Ora, se si considera che tale imposta supplementare sull'acquavite di vino fabbricata dai detentori della materia fino ad un quantitativo massimo di produzione di 4 hl di alcool etilico era, all' epoca considerata, di soli 1301 DM l'hl di alcool etilico, risulta che anche questa componente del prodotto importato è stata in ogni caso assoggettata ad un onere superiore di 80 DM a quello che grava sui prodotti nazionali similari.
L'ufficio doganale principale di Flensburg proponeva, avverso la sentenza del Finanzgericht di Amburgo, ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesfinanzhof (Corte federale competente in materia finanziaria). A suo avviso, è privo di rilevanza, per il raffronto tra gli oneri fiscali, il fatto che la vendita dell'alcool da parte del monopolio sia soggetta alla disciplina di diritto civile. È invece decisivo che il monopolio dell'alcool sia gestito da un'amministrazione fiscale sovrana e che realizzi, grazie al prezzo normale di vendita fissato d'autorità dal ministro delle finanze, introiti destinati al bilancio federale, sotto forma di imposta sull'alcool, nonché introiti per il finanziamento del monopolio. Questi ultimi possono essere determinati solo in via generale, partendo dal prezzo base come prezzo d'acquisto rappresentativo del monopolio. Poiché, tuttavia, per determinare l'eccedenza del conguaglio di monopolio (Monopolausgleichspitze) si deve anche applicare la formula «prezzo normale di vendita — prezzo base dell'alcool — imposta sull'alcool», non si può parlare, relativamente alla componente «alcool etilico di origine agricola», di una violazione dell'art. 95. Per quel che concerne la componente «acquavite di vino», pur potendosi ammettere che il corrispondente prodotto nazionale, se ci si basa sull'aliquota meno elevata stabilita per le distillerie nazionali, non è gravato da un'eccedenza di imposta supplementare di 80 DM, bensì soltanto di 16,05 DM, il che rende necessaria una corrispondente correzione del debito d'imposta liquidato per il prodotto importato, non si può tuttavia considerare discriminatoria un'eccedenza del conguaglio di monopolio della suddetta entità, essendo impossibile partire da un'aliquota di imposta supplementare ancor meno elevata, anzitutto poiché l'acquavite di vino proveniente da distillerie «tassate forfettariamente» (Abfindungsbrennereien), da proprietari della materia prima (Stoffbesitzer) o da distillerie cooperative di frutticoitori (Obstgemeinschaftsbrennereien) non esiste sul mercato, e inoltre perché è impossibile sostenere che il prodotto importato sia stato prodotto, all'estero, da piccole distillerie individuali o cooperative analoghe a quelle esistenti all'interno.
Con ordinanza 2 dicembre 1980, il Bundesfinanzhof ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale:
«Se, ai sensi dell'art. 95, Io comma, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, vada considerato come imposizione gravante sui prodotti nazionali similari anche un onere che deriva dal prezzo di vendita fissato dall'amministrazione del monopolio tedesco degli alcolici per l'alcool soggetto al monopolio usato per la fabbricazione di tale prodotto.
Se un onere del genere vada considerato come imposizione nel senso di cui sopra soltanto quando si tratti della parte del prezzo di vendita che, secondo il dettato della legge, l'amministrazione del monopolio deve versare al bilancio dello Stato, in quanto imposta sull'alcool, ovvero una imposizione del genere sia pure rappresentata dalla parte del prezzo di vendita che viene trattenuta dall'amministrazione del monopolio a copertura delle sue spese.»
Su tale questione vorrei prendere posizione come segue:
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1. |
Come risulta dalla formulazione della questione sottoposta alla Corte e dalla motivazione dell'ordinanza di rinvio, anche il Bundesfinanzhof prende in considerazione separatamente le due componenti dell'acquavite da taglio importata (alcool etilico di origine agricola e acquavite di vino) e ritiene che necessiti d'interpretazione solo la questione del se l'alcool etilico di origine agricola, di cui all'epoca considerata ci si poteva approvvigionare nella Repubblica federale di Germania solo acquistandolo dal monopolio, fosse soggetto ad un onere fiscale almeno pari all'eccedenza del conguaglio di monopolio. Per quanto concerne la componente «acquavite di vino», che (non essendo sottoposta all'obbligo di consegna all'interno) è colpita dalla speciale forma di tributo costituita dall'imposta supplementare sull'alcool, il Bundesfinanzhof non ritiene invece che sorgano particolari problemi: su questo punto esistono già sufficienti chiarimenti nella giurisprudenza e, pertanto, una soluzione di tale questione è superflua. |
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2. |
La prima parte della questione sottoposta alla Corte — se vada considerata come imposizione gravante sui prodotti nazionali anche un onere che deriva dal prezzo di vendita fissato dall'amministrazione del monopolio degli alcolici — non solleva particolari difficoltà, in quanto in tale contesto non si fa alcuna distinzione tra i singoli elementi del prezzo di vendita. Pertanto non è necessario esaminare in dettaglio i fondamentali argomenti dedotti in proposito dalle parti nella causa principale. E irrilevante, ad esempio il fatto che, secondo la legge, il monopolio debba agire come qualunque operatore economico, rispettando i criteri commerciali, che il monopolio concluda con i suoi clienti contratti di vendita di diritto privato, che l'azione per il pagamento del prezzo debba essere esperita dinanzi al giudice civile. Altrettanto irrilevante è il fatto che il monopolio dell'alcool — come risulta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale — sia un monopolio fiscale e costituisca pertanto una particolare forma di riscossione delle imposte; neppure è decisivo il fatto che l'amministrazione del monopolio sia una «amministrazione fiscale federale» (Bundesfinanzbehörde) e che i procedimenti nei suoi confronti vengano instaurati dinanzi ai Finanzgerichte, o che tanto i prezzi di vendita quanto quelli di acquisto del monopolio vengano fissati dalla pubblica autorità, che i crediti del monopolio relativi al prezzo d'acquisto vengano qualificati, in caso di fallimento, come crediti fiscali e siano esigibili alla stessa stregua delle imposte, e che una frode commessa a danno dell'amministrazione del monopolio (Monopolhinterziehung) sia punita come una frode fiscale. Rilevante è soltanto la circostanza che nel prezzo di acquisto è compresa anche l'imposta sull'alcool, che — secondo quanto viene ammesso da tutti i partecipanti al presente procedimento — è un'imposizione ai sensi dell'art. 95 del Trattato CEE. Il fatto che per l'acquisto di alcool nazionale del monopolio si debba pagare un prezzo d'acquisto non autorizza certamente a negare a tale prestazione il carattere di tributo ai sensi dell'art. 95, e a risolvere negativamente la questione generale relativa al se vada considerato come imposizione ai sensi della suddetta disposzione anche un onere che deriva dal prezzo di vendita fissato dall'amministrazione del monopolio. |
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3. |
La seconda parte della questione — che riguarda evidentemente il vero e proprio problema della controversia — solleva invece difficoltà molto maggiori. Si tratta qui di stabilire se, oltre all'imposta, abbia carattere fiscale anche la parte del prezzo di vendita fissato dall'amministrazione del monopolio che serve a quest'ultima per la copertura delle proprie spese. Si tratta dell'importo di 80 DM, già menzionato all'inizio, talvolta designato come «eccedenza del prezzo».
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4. |
A questo punto, tuttavia, prima di trarre conclusioni definitive, si devono prendere in esame talune considerazioni che si trovano nella motivazione dell'ordinanza di rinvio e che sono condivise anche dalla Commissione, in particolare riguardo al se sia giustificato detrarre dall'eccedenza di prezzo, e quindi dalle spese di amministrazione del monopolio, unicamente l'importo che non viene preso in considerazione neppure nell'imposizione di prodotti alcolici nazionali non soggetti all'obbligo di consegna, in relazione al calcolo della cosiddetta sovraimposta sull'alcool. Questo significherebbe che — poiché nel calcolo di tale imposta supplementare vengono dedratte le spese di amministrazione dal monopolio per un importo corrispondente a 31 DM — si potrebbe ammettere in ogni caso un'eccedenza del conguaglio di monopolio pari a 49 DM (80 DM —31 DM). In proposito la Commissione ha fatto riferimento al sistema e alla struttura del monopolio tedesco degli alcolici. Se si fa nell'ambito di quest'ultimo una distinzione tra l'alcool soggetto all'obligo di consegna e quello che non vi è soggetto, è evidente che l'alcool importato va assimilato ai prodotti che non passano attraverso il monopolio. Inoltre, a suo avviso, questo sarebbe il modo migliore per evitare distorsioni della concorrenza, cui altrimenti si potrebbe giungere (come essa ha dimostrato in base ad alcuni esempi). Inoltre, per giustificare i risultati cui è pervenuta, la Commissione ha formulato alcune considerazioni sulle quali tornerò in seguito per esaminarle dettagliatamente.
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5. |
In base a tutto quanto precede, propongo di risolvere come segue la questione proposta dal Bundesfinanzhof:
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( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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