ECLI:EU:C:1981:268•Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 12 novembre 1981. # Jacques de Hoe contro Commissione delle Comunità europee. # Dipendente - annullamento di una nomina. # Causa 151/80.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 12 novembre 1981. # Jacques de Hoe contro Commissione delle Comunità europee. # Dipendente - annullamento di una nomina. # Causa 151/80.
ECLI:EU:C:1981:268Eu Cjeu12 nov 1981
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 12 NOVEMBRE 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il ricorrente nel procedimento di cui oggi ci dobbiamo occupare dopo aver esercitato dal 1957 al 1960 la libera professione di architetto, entrava in servizio presso la Commissione Euratom nell' agosto I960, con una retribuzione corrispondente all'inquadramento nel grado A 7/2. Egli veniva inizialmente assegnato al Centro ricerche nucleari di Ispra, dove, fino al 1970, dirigeva un'unità amministrativa. Nel 1963 egli veniva nominato in ruolo con inquadramento in A 6/1 e, con effetto dal 1o ottobre 1970, veniva trasferito alla Direzione generale «sviluppo» della Commissione, nel frattempo unificata, delle tre Comunità nelľ ambito della quale prestava servizio presso la divisione «Operazioni tecniche» della direzione «Fondo europeo di sviluppo». Con effetto dal 9 marzo 1971, veniva assegnato alla divisione 3 della stessa direzione («Costruzione, industria, agricoltura, infrastruttura generale») e, dopo essere stato promosso al grado A 4/3 nel 1974, veniva trasferito, nel giugno 1975, alla divisione 5 («Urbanistica e infrastrutture sociali») della direzione C, dove era a capo del settore Africa occidentale, Africa centrale, Pacifico e Magreb e sostituiva il capo divisione in sua assenza.
Nel 1975, inoltre, partecipava al concorso interno COM/716/75, bandito per la copertura del posto di capo della divisione C 5. Egli non otteneva il posto, ma veniva iscritto nell'elenco degli idonei.
Nel maggio 1979 questo posto A 3 veniva nuovamente dichiarato vacante presso la direzione «Progetti» (COM/161/79). Per quanto concerne la descrizione delle relative funzioni e i requisiti per esso richiesti, rinvio per ora all'allegato I del controricorso; sarà comunque necessario tornare su questo punto in un altro contesto. Oltre al ricorrente, aspiravano al posto suddetto alcuni altri candidati. In una nota datata 1o giugno 1979 del capo della direzione generale «Sviluppo» si dichiarava che solo il ricorrente ed il candidato L. erano in possesso dei necessari requisiti, e che bisognava dare la preferenza al candidato L. in ragione della sua esperienza.
Quest'altro candidato aveva lavorato nell'Africa centrale dal settembre 1973 fino al 1976 alle dipendenze dell'Associazione europea per la cooperazione come controllore del Fondo europeo di sviluppo. Egli veniva assunto dalla Commissione come dipendente temporaneo, con inquadramento nel grado A 3/2, con effetto dal 1o giugno 1976 per la durata di due anni ed era assegnato alla Direzione generale VIII, direzione B, come capo della divisione «Africa occidentale». Dopo aver partecipato ad un concorso interno egli veniva nominato in prova, nel grado A 3/3, con decisione 23 gennaio 1979 e, con effetto dal 1o gennaio 1979, veniva nuovamente assegnato al posto suddetto.
Questo candidato veniva poi effettivamente prescelto per coprire il posto vacante di cui all'avviso COM/161/79. A seguito di deliberazione della Cominissione13 giugno 1979 egli veniva, con decisione del presidente della Commissione 10 luglio 1979, nominato capo della divisione C 5 («Urbanistica ed infrastrutture sociali») con effetto dal 1o luglio 1979. La sua nomina in ruolo seguiva con decisione 11 ottobre 1979, avente effetto dal 1o ottobre 1979.
Il 5 luglio 1979, veniva comunicato al ricorrente l'insuccesso della sua candidatura. Egli presentava reclamo al presidente della Commissione il 10 settembre 1979 chiedendo la revoca della decisione con la quale il sig. L. era stato nominato capo della divisione C 5. Tale reclamo veniva espressamente respinto con decisione 27 marzo 1980.
L'interessato adiva quindi la Corte di giustizia chiedendole di annullare sia la decisione 13 giugno 1979 che la decisione 17 marzo 1980 con cui è stato respinto il suo reclamo.
Circa tali domande osserverò quanto segue:
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1. |
Il ricorrente sostiene innanzitutto che all'atto dell'attribuzione del posto da coprire potevano essere presi in considerazione solo elementi risultanti dall'avviso di posto vacante e inerenti al posto suddetto. Nella fattispecie, per contro, il motivo decisivo per la nomina del sig. L. sarebbe stato un elemento considerato dal ricorrente «estraneo», e cioè esigenze inerenti alla riorganizzazione di varie divisioni della Direzione generale «Sviluppo». Al riguardo il ricorrente fa riferimento innanzitutto a talune note del febbraio e del marzo 1979 (allegati 6 e 7 alla replica), le quali chiariscono in che modo fu a suo tempo modificato l'organigramma della Direzione generale «Sviluppo». Come prova della fondatezza della sua censura il ricorrente ha poi prodotto una lettera che un membro della Commissione inviò nel giugno 1979 al Ministro degli Esteri belga — in risposta al suo intervento a favore del ricorrente — e nella quale si dichiarava che il trasferimento del sig. L. «répondait à des exigences plus larges quant à la réorganisation de plusieurs divisions de cette direction générale». Inoltre, in una memoria suppletiva, egli ha fatto notare che la riorganizzazione della divisione B della Direzione generale «Sviluppo» si era conclusa, in base ad una decisione del 2 luglio 1980, entrata in vigore il 1o agosto 1980, con la soppressione delle divisioni B 2 e B 3, nonché della divisione B 1, che. precedentemente era diretta dal sig. L., perchè esse«n'ont guère de tâches de gestion et de coordination». Per quanto riguarda questo argomento, si può, a mio avviso, dubitare se sia giusto il suo rigoroso presupposto, cioè che quando si tratta di attribuire un posto non si può in nessun caso tener conto di elementi diversi da quelli indicati nell'avviso di posto vacante e intrinseci al posto da coprire. Ritengo che l'«interesse del servizio», a cui si richiama il ricorrente in questo contesto, non escluda che all'atto della copertura di un posto abbiano rilievo anche considerazioni inerenti alla riorganizzazione degli uffici. In ogni caso, ciò dovrebbe valere quando, dopo l'esame della candidatura, rimangono in lizza solo candidati di pari merito e l'autorità che ha il potere di nomina — dopo essersi attenuta a tutti i criteri prescritti dall'avviso di posto vacante — deve stabilire a quale candidato convenga dare infine la preferenza. Tale risulta essere stata in effetti la situazione nel caso di specie, anzi sembra addirittura che il concorrente preferito al ricorrente fosse maggiormente idoneo, come si può dedurre dalla già menzionata nota del capo della Direzione generale «Sviluppo» del 1o giugno 1979. Allo stato delle cose, quindi, il fatto che sulla nomina del sig. L. possono aver influito motivi correlati alla riorganizzazione degli uffici, non dovrebbe affatto autorizzare a parlare di mancato rispetto dell'interesse del servizio. Inoltre faccio ancora notare — proprio perchè è in questione anche l'idoneità dell'altro concorrente nominato al posto vacante — che in verità non risulta che la sua nomina sia stata esclusivamente determinata dalla ristrutturazione della Direzione generale «Sviluppo». A tale proposito non è sufficiente l'osservazione, fatta dal ricorrente, che si intravede un indubbio collegamento tra i provvedimenti organizzativi da lui menzionati e l'avviso di posto vacante, e che è importante il fatto che il sig. L. già allora — comunque per un periodo determinato — sia stato incaricato anche della direzione della divisione C 5. Invero, di «esigenze», quindi di obblighi di riorganizzazione dell'ufficio relativamente alla persona del sig. L. si potrebbe parlare solo se già allora si fosse previsto di sopprimere il posto da lui occupato, il che avrebbe reso necessario dargli una diversa sistemazione. Tuttavia, le cose stavano diversamente all'inizio del 1979. Allora si procedette semplicemente — come risulta dalla nota menzionata — ad una riorganizzazione di diversi posti A 3, e, tra l'altro, al trasferimento di un posto A 3 vacante dalla divisione B 2 alla divisione C 5, il quale rese possibile la pubblicazione dell'avviso di cui qui ci occupiamo. Per contro, la soppressione del posto occupato dal sig. L. non venne affatto presa in considerazione, anzi al riguardo — come indica la nota 1o giugno 1979.— fu proposta la pubblicazione di un avviso di posto vacante. Ciò dovrebbe avere senz'altro valore determinante. Per contro, è a mio avviso del tutto irrilevante il reclamo, da parte del ricorrente, a sostegno del primo mezzo di ricorso, ai provvedimenti che vennero adottati circa un anno dopo, precisamente nel luglio 1980. In effetti, non è dato in alcun modo ravvisare un nesso tra tali provvedimenti e l'attribuzione del posto di cui si discute; quel che conta, piuttosto, è che non è stato dimostrato in modo convincente che sulla decisione di nomina impugnata abbiano influito considerazioni scaturenti dalla soppressione del posto occupato dal sig. L. Allo stato delle cose neanche la già menzionata lettera 25 giugno 1979 di un membro della Commissione può, a mio parere, essere considerata come una prova della fondatezza della tesi del ricorrente. A tale proposito ritengo, al pari del rappresentante della Commissione, che si tratta solo di un rifiuto opposto in termini diplomatici, ad un intervento di per sé inopportuno, e non della rivelazione del motivo determinante dell'attribuzione del posto vacante. Di conseguenza, la decisione impugnata non può certo essere annullata con la motivazione che considerazioni estranee sono state decisive per l'assegnazione del posto. |
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2. |
Relativamente al secondo mezzo di ricorso, che passo ora ad esaminare, il ricorrente sottolinea che, in base all'avviso di posto vacante COM/161/79, requisito per la nomina al posto di cui trattasi era la «connaissance approfondie et expérience des problèmes économiques et techniques dans le domaine des équipements sociaux et de l'urbanisme dans les pays en voie de développement». Con ciò sarebbe stata stabilita una condizione molto severa per la ricevibilità della candidatura. Questo si dedurrebbe dal fatto che in un precedente avviso relativo allo stesso posto (COM/716/75) l'aggettivo «approfondie» mancava per l'evidente motivo che all'epoca l'ampiezza e l'importanza delle funzioni relative al posto erano minori. Si dovrebbe pertanto far carico alla Commissione di aver erroneamente ritenuto, in base al fascicolo personale del sig. L. ed alla sua precedente attività professionale, che questo concorrente possedeva i requisiti stabiliti dall'avviso di posto vacante. In ogni caso le si dovrebbe rimproverare di non aver precisato fino a che punto il sig. L. soddisfaceva la menzionata condizione.
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3. |
Con un terzo mezzo di ricorso, infine, il ricorrente sostiene che il procedimento per la copertura del posto vacante, nell'ambito del quale — in base ai documenti prodotti dalla Commissione — si trattava ormai solo di scegliere tra il ricorrente e il sig. L., si è in ogni caso svolto irregolarmente perchè mancava, ai fini di tale raffronto, la valutazione del ricorrente, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto del personale, per il biennio 1975-1977, cioè l'ultimo rapporto informativo che esisteva, per tale periodo, sul ricorrente. Al riguardo si dovrebbe innanzitutto considerare che tali rapporti — in base alla giurisprudenza — costituiscono un elemento essenziale per tutte le decisioni riguardanti la carriera. Per di più sarebbe indubitabile che, ove si fosse preso in considerazione il suddetto rapporto, il risultato del raffronto avrebbe facilmente potuto essere differente. Infatti, esso non solo conterrebbe un giudizio molto lusinghiero che — a causa della modifica dei criteri di valutazione nel frattempo intervenuta — sarebbe già favorevole rispetto ai precedenti rapporti, — ma si riferirebbe in particolare anche ad un periodo in cui le funzioni del ricorrente sarebbero state ampliate, la sua responsabilità sarebbe aumentata poiché sarebbe stato incaricato di sostituire il capodivisione. Al riguardo è esatto che effettivamente, all'atto dell'adozione della decisione impugnata, il rapporto informativo redatto sul ricorrente per il periodo dal 1975 al 1977, non era a disposizione dell'autorità che ha il potere di nomina. La causa di ciò è spiegata da una nota 15 settembre 1980 del capo della Direzione generale «Sviluppo». Da tale documento risulta che il rapporto era stato compilato il 5 dicembre 1977 e consegnato al ricorrente. Costui però non lo accettava, ma, con lettera 15 dicembre 1977, chiedeva un colloquio con il relatore. In esito a tale colloquio il rapporto veniva modificato e nuovamente trasmesso al ricorrente. Questi continuava però a non essere d'accordo a causa di una frase figurante nella valutazione complessiva che, a suo parere, poteva dar luogo ad equivoci, ma che, secondo il relatore, non conteneva alcun apprezzamento negativo. Il ricorrente tratteneva pertanto presso di sé il rapporto — non ancora definitivo — che quindi effettivamente non si trovava nel suo fascicolo personale all'atto dell'adozione della decisione impugnata (esso è stato prodotto solo in allegato alla sua replica nel presente procedimento). La Commissione ritiene che da tale fatto non si possa tuttavia dedurre alcun motivo di annullamento. Al riguardo essa fa rilevare in primo luogo che il ricorrente, in base alle norme generali di attuazione dell'art. 43 da essa emanate, era tenuto a restituire entro otto giorni tre copie del rapporto informativo che lo concerneva. Poiché non lo ha fatto, l'impossibilità di prendere in considerazione il rapporto nell'ambito del procedimento per la copertura del posto di cui trattasi andrebbe addebitata al suo comportamento irregolare. In secondo luogo la Commissione sostiene che la mancata presa in considerazione del rapporto informativo non può affatto aver svantaggiato il ricorrente: infatti, non solo il rapporto era chiaramente meno favorevole di precedenti rapporti figuranti nel fascicolo personale del ricorrente, ma è anche palese che — come si evince dalla già menzionata nota 1o giugno 1979 del Direttore generale e dalla decisione di rigetto del reclamo adottata dalla Commissione — nella scelta da quest'ultima effettuata è stato decisivo il fatto che il sig. L. aveva una maggiore esperienza in materia di problemi africani, specie dal punto di vista politico. Secondo il parere del ricorrente la mancata restituzione del rapporto non costituisce inadempimento di un dovere, perchè — a prescindere completamente dal fatto che il rapporto non gli era stato notificato ufficialmente — bisogna ammettere che all'epoca — come risulta chiaramente dal confronto tra le nuove norme di attuazione dell'art. 43 con quelle precedentemente in vigore — non era stabilito alcun termine perentorio per la restituzione, ma solo un «délais d'ordre». In ogni caso, in base allo Statuto del personale, avrebbe sostanziale rilievo in materia l'obbligo dell'autorità che ha il potere di nomina di compilare il rapporto e di prenderlo in considerazione ai fini di decisioni riguardanti la carriera. Tale obbligo avrebbe potuto essere adempiuto, perchè, in base alle disposizioni della «guide de notation», un rapporto diverrebbe definitivo in assenza di tempestiva contestazione. Il relatore avrebbe potuto semplicemente constatare il decorso del termine e quindi dare al rapporto, confermandolo, carattere definitivo. Comunque, non si potrebbe certo affermare che la mancata presa in considerazione del rapporto relativo al periodo 1975-1977 non ha arrecato danno perchè esso era meno favorevole di quelli precedenti che si trovavano nel fascicolo personale del ricorrente: infatti, dal raffronto di tali atti risulterebbe, almeno per quanto concerne il contenuto principale del rapporto, chiaramente il contrario. Anche su questo punto controverso non si può non aderire alla tesi della Commissione. Al riguardo non è necessario soffermarsi a stabilire come vadano considerati i termini per la restituzione dei rapporti informativi stabiliti dalle disposizioni di attuazione dell'art. 43 precedentemente in vigore e se si trattasse effettivamente solo di «délais d'ordre», la cui inosservanza non fosse da qualificare violazione di un dovere (ciò che comunque il testo della «guide de notation» allora in vigore sembra escludere). È invece importante la sentenza 13 luglio 1972 nella causa 90/71 (Giorgio Bernardi e/Parlamento europeo; Race. 1972, pag. 603), emessa a proposito di una fattispecie simile e riferentesi ad una situazione giuridica corrispondente a quella del presente caso. In tale sentenza la Corte ha dichiarato, in armonia con le conclusioni dell'avvocato generale, il quale aveva menzionato l'obbligo di lealtà e di collaborazione incombente ai dipendenti interessati, che la mancata presa in considerazione di un rapporto informativo in sede di scrutinio comparativo del merito di più candidati ad una promozione non ha rilievo quando sia dovuta al comportamento del dipendente interessato; di conseguenza, quest'ultimo, se trattiene un rapporto presso di sé — in quel caso per quattro mesi — non può sostenere che il procedimento di promozione si è svolto in modo irregolare. Da questo principio, a mio parere, non ci si deve allontanare. Al ricorrente deve quindi essere obiettato — ed al riguardo, manifestamente, non importa se il rapporto di cui trattasi sia stato o meno ufficialmente notificato — che egli, essendo consapevole del fatto che l'ultimo rapporto compilato su di lui poteva essere importante per la valutazione della sua candidatura, avrebbe dovuto preoccuparsi di versarlo tempestivamente agli atti, e, avendo omesso di farlo, non può successivamente in nessun caso far annullare il procedimento per la copertura del posto vacante al quale ha partecipato, richiamandosi ad irregolarità che deve imputare a sé stesso. Pertano, non è affatto necessario occuparsi di ulteriori argomenti, e, in particolare, della delicata questione se il rapporto non preso in considerazione sia effettivamente meno favorevole rispetto ad altre precedenti valutazioni formulate sul conto del ricorrente. Infine vorrei solo aggiungere — ed anche questo depone contro la fondatezza del terzo mezzo di ricorso — che si può avere effettivamente l'impressione che, anche qualora il rapporto informativo di cui trattasi fosse stato preso in considerazione, il risultato non sarebbe stato, molto probabilmente, diverso e che l'irregolarità dedotta dal ricorrente sia quindi priva di importanza per il procedimento. Al riguardo ci si può richiamare — il che non costituisce. un'inammissibile intromissione nella valutazione riservata all'amministrazione — alla nota 1o giugno 1979 del capo della Direzione generale «Sviluppo», la quale ha contribuito all'adozione della decisione impugnata ed in cui si suggeriva di dare la preferenza al candidato L. per il suo «feeling politique» indispensabile per la direzione della divisione C 5. Del pari, è rilevante in proposito la decisione con cui è stato respinto il reclamo del ricorrente, nella quale si sottolinea che per la Commissione era stato determinante il fatto che il sig. L., data l'esperienza acquisita come delegato della Commissione nell'Africa centrale e come capo della divisione B 1, sembrava maggiormente idoneo per la direzione di un'unità amministrativa implicante contatti regolari con alte personalità dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. |
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4. |
In definitiva, non posso fare altro che pregarvi di respingere il ricorso e di statuire sulle spese in base all'art. 70 del nostro regolamento di procedura. |
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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