ECLI:EU:C:1981:50•Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 24 febbraio 1981. # Firma Anton Dürbeck contro Hauptzollamt Frankfurt am Main-Flughafen. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hessisches Finanzgericht - Germania. # Provvedimenti di salvaguardia comunitari - scambi coi paesi terzi. # Causa 112/80.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 24 febbraio 1981. # Firma Anton Dürbeck contro Hauptzollamt Frankfurt am Main-Flughafen. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hessisches Finanzgericht - Germania. # Provvedimenti di salvaguardia comunitari - scambi coi paesi terzi. # Causa 112/80.
ECLI:EU:C:1981:50Eu Cjeu24 feb 1981
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 24 FEBBRAIO 1981 ( 1 )
Signor Presidente
signori Giudici,
L'art. 29, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 1035/72, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU n. L 118, del 20 maggio 1972, pagg. 1 e segg.), modificato dal regolamento del Consiglio n. 2454/72 (GU n. L 266, del 25 novembre 1972, pagg. 1 e segg.), recita:
«1. Misure appropriate possono essere applicate negli scambi con i paesi terzi :
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se nella Comunità il mercato di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del Trattato, |
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oppure se, per i prodotti elencati nell'allegato III bis, le operazioni di ritiro dalla vendita o di acquisto effettuate nel quadro delle disposizioni degli articoli 18 e 19 vertono su quantitativi notevoli. |
Tali misure possono essere applicate solo fino al momento in cui, secondo il caso, o sia scomparsa la perturbazione o la minaccia di perturbazione o i quantitativi ritirati o acquistati abbiano subito una forte riduzione».
A termini del 2o comma del n. 1, il Consiglio stabilisce le modalità di attuazione di tale paragrafo. Il n. 2, dell'art. 29, dispone, inoltre, che, quando si presenti la situazione prevista al n. 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili.
Le condizioni per l'applicazione dei provvedimenti di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli sono state definite dal regolamento del Consiglio n. 2707/72 (GU n. L 291 del 28 dicembre 1972, pagg. 3 e segg.). L'art. 1 recita:
«Per valutare se si verifichi la situazione di cui all'articolo 29, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1035/72, si tiene conto in particolare:
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a) |
del volume delle importazioni o delle esportazioni realizzate o prevedibili, |
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b) |
della disponibilità di prodotti sul mercato della Comunità, |
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e) |
dei prezzi costatati per i prodotti indigeni sul mercato della Comunità o della loro evoluzione prevedibile, ed in particolare della loro tendenza ad un ribasso o ad un aumento eccessivi rispetto ai prezzi di base o, per i prodotti per i quali non sono previsti prezzi di base, rispetto ai corsi degli ultimi anni, |
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d) |
se si verifica, a causa delle importazio— dei corsi costatati sul mercato della Comunità per i prodotti provenienti dai paesi terzi e in particolare della loro tendenza ad un ribasso eccessivo,
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L'art. 3 recita:
«1. Le misure che possono essere adottate in applicazione dell'articolo 29, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono le seguenti:
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quando si verifichi la situazione di cui al paragrafo 1, primo trattino, di detto articolo, la sospensione delle importazioni o delle esportazioni o la riscossione di tasse all'esportazione; |
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— |
quando si verifichi la situazione di cui al paragrafo 1, secondo trattino, di detto articolo, la sospensione delle importazioni o la riscossione di un importo supplementare pari al 50 % della differenza tra il prezzo di base e il prezzo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1035/72. |
...
2. Le misure di cui trattasi possono essere adottate solo nei limiti e per il periodo strettamente necessari.
3. Le misure di cui al paragrafo 1 tengono conto della situazione particolare dei prodotti avviati verso la Comunità. ... Possono essere limitate ad alcune provenienze, origini, ... qualità, o ad alcuni calibri o gruppi di varietà.
Quanto alle misure di cui al paragrafo 1, primo trattino, esse possono essere limitate alle importazioni a de- stinazione di talune regioni della Comunità o alle esportazioni in provenienza da tali regioni».
La Commissione riteneva di dover far ricorso a dette disposizioni nella primavera 1979, dopo aver constatato che la produzione di mele aveva di gran lunga superato nella stagione in corso quella della stagione precedente, che le giacenze erano molto maggiori di quelle esistenti nello stesso periodo delle due ultime stagioni, che in più Stati membri i prezzi alla produzione erano particolarmente bassi rispetto ai prezzi base e che, per la stagione in corso, la disponibilità all'esportazione dei paesi dell'emisfero australe apparivano superiori a quelle delle stagioni precedenti. Cionondimeno, essa tentava innanzitutto — all'inizio di marzo — di ottenere nell'ambito di trattative coi più importanti paesi fornitori la riduzione delle esportazioni prevedibili da 380000 tonnellate — di cui 75000 per il Cile — a 310000 tonnellate. Essa riusciva ad addivenire ad un accordo col Sudafrica, l'Argentina, l'Australia e la Nuova Zelanda. Il Cile invece insisteva per poter esportare un quantitativo minimo di 55000 tonnellate nella Comunità, in quanto a tal fine erano già stati stipulati contratti di esportazione. In considerazione del fatto che il mercato comunitario non poteva assorbire senza gravi ripercussioni più di 310000 tonnellate di cui — previa riduzione in proporzione alle esportazioni previste — 42000 tonnellate dovevano spettare al Cile, la Commissione cercava quindi di raggiungere quest'obiettivo, nei confronti del Cile, con l'ausilio di provvedimenti di salvaguardia unilaterali.
A tal fine, e poiché secondo le informazioni di cui essa disponeva circa le merci già in viaggio o le navi caricate nei giorni precedenti, era da prevedere che il summenzionato quantitativo sarebbe stato raggiunto il 25 aprile, la Commissione emanava il 5 aprile 1979 il regolamento n. 687/79 (GU n. L 86 del 6 aprile 1979, pag. 18). L'art. 1 di detto regolamento disponeva che dal 25 aprile al 15 agosto 1979 sarebbe stata sospesa la messa in libera pratica nella Comunità di mele di cui alla sottovoce 08.06 A II della tariffa doganale comune, originarie del Cile. Nello stesso tempo, con nota verbale 6 aprile 1979, la Commissione dichiarava al Governo cileno di essere disposta a riconsiderare tale provvedimento qualora i quantitativi importati nella Comunità entro il 25 aprile non avessero raggiunto il livello stabilito (42000 tonnellate).
Dopo essere stata informata, con promemoria del 17 aprile 1979, dalla missione del Cile, che tre navi con a bordo un carico di 6400 tonnellate, che non era stato preso in considerazione nelle stime precedenti, non avrebbero raggiunto i porti comunitari prima del 25 aprile, il 23 aprile 1979 la Commissione emanava, onde rendere possibili dette importazioni — e al tempo stesso evitare che venissero effettuate altre importazioni — il regolamento n. 797/79 (GU n. L 101 del 24 aprile 1979, pag. 7), il cui art. 1 integrava l'art. 1 del regolamento n. 687/79 con la seguente disposizione:
«Tuttavia, per le mele di cui al primo comma trasportate su navi che hanno lasciato il Cile a destinazione di un porto comunitario, al più tardi il 12 aprile 1979, l'immissione in libera pratica nella Comunità è sospesa soltanto a decorrere dal 5 maggio 1979».
Il 5 maggio 1979, risultava chiaramente che determinati quantitativi di mele cilene, di cui si era già tenuto conto, non erano destinati al mercato comunitario e che sul quantitativo assegnato al Cile erano state importate sole 38600 tonnellate. Poiché era noto che due navi con un carico di circa 3800 tonnellate avevano raggiunto, fra il 5 ed il 19 maggio 1979, porti comunitari — la merce era stata posta in regime di deposito doganale — il 12 giugno 1979 la Commissione adottava il regolamento n. 1152/79 (GU n. L 144 del 13 giugno 1979, pag. 13), che modificava il secondo comma dell'art. 1 del regolamento n. 687/79 come segue:
«Tuttavia, per le mele di cui al primo comma, trasportate su navi giunte in un porto comunitario prima del 19 maggio 1979, l'immissione in libera pratica nella Comunità è sospesa soltanto a decorrere dal 17 giugno 1979».
In tal modo, risulta che nel corso della stagione 1978/1979 potevano essere importate complessivamente 42400 tonnellate di mele dal Cile.
L'attrice nella causa principale, ditta Dürbeck, importatrice e commerciante all'ingrosso di ortofrutticoli, aveva stipulato contratti relativi all'importazione di 300000 casse di mele dal Cile. Di tale quantitativo, solo 180000 casse erano state importate al momento dell'adozione del regolamento n. 687/79. Il restante quantitativo doveva essere imbarcato di guisa che la nave avrebbe dovuto partire dal Cile in una data compresa fra il 18 ed il 20 aprile 1979. In considerazione dei provvedimenti adottati dalla Commissione e tenuto conto del rifiuto da questa opposto ad una domanda di deroga relativa a 2000 tonnellate, trasmessa con telex datati 10 e 12 aprile 1979, la ditta Dürbeck rescindeva il contratto di compravendita e di noleggio.
Onde poter far controllare la legittimità dei provvedimenti adottati dalla Commissione, e forse pure nella prospettiva di un'azione per danni ch'essa ha in seguito proposto contro la Comunità (cfr. causa 11/81), il 25 luglio 1979, la ditta Dürbeck importava, per via aerea, due cartoni di mele da tavola originarie del Cile, del peso di kg. 45. La domanda di sdoganamento veniva respinta dallo Hauptzollamt (ufficio doganale principale) di Francoforte sul Meno-aeroporto, che si richiamava in proposito al regolamento della Commissione n. 687/79.
La ditta Dürbeck impugnava detto rifiuto avanti il Finanzgericht dell'Assia, sostenendo che i summenzionati regolamenti della Commissione sono invalidi. A suo avviso la Commissione non ha accertato e valutato accuratamente i fatti come le summenzionate disposizioni comunitarie le imponevano. Inoltre, i regolamenti della Commissione violerebbero il principio del legittimo affidamento e il divieto di discriminazioni. Infine i provvedimenti adottati andrebbero considerati illegittimi per violazione del combinato disposto dell'art. 110 del Trattato CEE, delle disposizioni del GATT e di quelle che disciplinano il commercio internazionale.
Considerati tali argomenti, il Finanzgericht dell'Assia, con ordinanza 24 marzo 1980, ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale:
«Se sia valido il regolamento (CEE) n. 687/79 della Commissione del 5. 4. 1979 (GU n. L 86, pag. 18), combinato con i regolamenti modificativi n. 797/79 del 23. 4. 1979 (GU n. L 101, pag. 7) e n. 1152/79 del 12. 6. 1979 (GU n. L 144, pag. 13)».
Prima di procedere all'esame di tale questione, voglio ancora far rilevare che il Governo cileno ha chiesto, nell'ambito del GATT e giusta l'art. XXIII, 2, di tale Accordo, l'apertura di consultazioni e che un gruppo di lavoro si è riunito a tale scopo il 24 marzo ed il 19 giugno 1980. Il rappresentante della Commissione ci ha informato in udienza sui risultati di dette consultazioni.
Inoltre, i provvedimenti della Commissione che qui ci interessano sono all'origine di tre altri procedimenti direttamente instaurati da altre ditte avanti alla Corte in forza dell'art. 215, 2o comma, del Trattato CEE (cause 201, 202 e 253/80). Naturalmente mi occuperò già in questa sede di ulteriori argomenti dedotti nell'ambito di quei procedimenti a proposito della legittimità dei provvedimenti controversi. A mio avviso, infatti, la Corte, anche se può non esservi tenuta nell'ambito dell'esame della validità di un atto a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dovrebbe cionondimeno includere nell'indagine procedimenti pendenti contemporaneamente dinanzi ad essa e relativi allo stesso problema.
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1. |
Nell'iniziare ad esporre le mie considerazioni devo fare una breve osservazione per quanto riguarda la ricevibilità. È vero che questa non è stata messa espressamente in discussione dalla Commissione; tuttavia quest'ultima lascia intendere, nella sua memoria, di considerare l'operazione d'importazione effettuata nella fattispecie — spedizione di un esiguo quantitativo di mele originarie del Cile per via aerea — del tutto inconsueta. Ritengo cionondimeno, d'accordo con l'attrice, che non ci si possa rifiutare di risolvere il problema di diritto comunitario sottoposto alla nostra valutazione per carenza d'interesse legittimo dato il carattere assertivamente artificioso del procedimento. Spetta al giudice proponente accertare l'esistenza di un interesse legittimo e nel caso di specie esso, a quanto pare, non ha trovato alcuna ragione per dubitarne. Inoltre, non si può sostenere che l'attrice può far valere i suoi diritti anche con altri mezzi. Infatti, un ricorso basato sull'art. 173 del Trattato CEE e diretto contro i provvedimenti di salvaguardia adottati dalla Commissione risulta escluso in considerazione del carattere normativo di questi. Quanto all'azione di responsabilità che nel frattempo l'attrice ha del pari esperito, essa è soggetta a condizioni del tutto particolari. Si può quindi difficilmente criticare il fatto che l'attrice cerchi, in primo luogo, di far accertare la validità dell'atto che le reca pregiudizio anche attraverso un'altra via praticabile, il cui esperimento presuppone, in base al diritto tedesco — dato che non sono necessarie le licenze d'importazione — l'effettiva importazione del prodotto. |
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2. |
Dalle norme giuridiche di base — descritte all'inzio, alle quali i provvedimenti della Commissione devono essere conformi — risulta chiaramente che per la soluzione della questione sottopostavi hanno notevole importanza indagini d'indole economica sulla situazione del mercato nella Comunità e sull'incidenza delle importazioni su tale situazione. Prima di affrontare tali indagini, vorrei esporre alcune considerazioni puramente o principalmente giuridiche in relazione agli argomenti sviluppati nel presente procedimento e nell'ambito delle azioni di risarcimento.
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3. |
Vengo ora al punto essenziale della presente causa, e cioè alla questione del se nella primavera 1979 la Commissione potesse a buon diritto ritenere che a causa delle importazioni si dovessero temere gravi perturbazioni sul mercato comunitario delle mele da tavola. A questo proposito si deve in particolare accertare, come esige il regolamento n. 2707/72, a quali conclusioni essa sia pervenuta — e potesse correttamente pervenire — per quanto riguarda il volume delle importazioni prevedibili, i quantitativi disponibili sul mercato comune, i prezzi del prodotto indigeno sul mercato comune ed i quantitativi per i quali avevano avuto luogo o potevano avere luogo delle operazioni di ritiro; successivamente si dovrà stabilire se la sospensione delle importazioni dal Cile risulti giustificata.
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4. |
Occorre inoltre accertare se, come assume l'attrice nella causa principale, si possa desumere l'illegittimità dei regolamenti della Commissione dall'asserita violazione del principio della tutela del legittimo affidamento. L'attrice ha sostenuto in proposito che questo principio vieta in linea di massima qualsiasi intervento sui contratti esistenti; quanto meno — se non si devono prendere in considerazione interventi — vanno adottati per tali contratti provvedimenti transitori. Essa lascia inoltre intendere che i provvedimenti avrebbero potuto esser adottati molto prima; infatti i contratti di esportazione vengono stipulati — e la Commissione ne è al corrente — già in ottobre-novembre; orbene, in tale periodo, la Commissione dispone di stime previsionali sul raccolta di mele nella Comunità e può sondare le capacità di esportazione dei paesi fornitori. Essa avrebbe quindi potuto render noto già alla fine del 1938 che sarebbero stati adottati provvedimenti di salvaguardia, ma nulla ha detto in proposito nella sessione del febbraio 1979 del comitato consultivo. A mio avviso non si può concordare con l'attrice nemmeno su questo punto. Infatti, come giustamente ha sottolineato la Commissione non si può attribuire al principio della tutela del legittimo affidamento, in un contesto giuridico come quello del caso di specie, la portata attribuitale dall'attrice, se non altro perché, diversamente, i provvedimenti di salvaguardia sarebbero spesso inefficaci, e quindi la clausola di salvaguardia contemplata nell'organizzazione comune di mercato risulterebbe in n larga misura svuotata del suo contenuto. Oltre al rischio che i contratti vengano retrodatati, al fine di eludere i provvedimenti di salvaguardia, occorre altresì prendere in considerazione il fatto che si può far ricorso a provvedimenti di salvaguardia solo una volta che ci si sia fatta un'idea esatta della situazione, e a tal fine sono importati i contratti già stipulati; non si può d'altra parte non tener conto del fatto che i contratti di esportazione sono stipulati molto presto (in ottobre-novembre), cioè in un momento in cui difficilmente si può dire se vi sarà un aggravamento della situazione sul mercato comunitario. Comunque sia, non si può trovare per una tesi estrema come quella sostenuta dall'attrice alcun conforto nella giurisprudenza della Corte. La giurisprudenza relativa al suddetto principio conferma anzi il punto di vista della Commissione, secondo cui il principio della tutela del legittimo affidamento richiede tutt'al più — come dispone pure l'art. XIII del GATT — la presa in considerazione delle merci già in viaggio. Mi riferisco alle sentenze pronunciate nelle cause 68/77 (IFG-Interkontinentale Fleischhandelsgesellschaft mbH & Co. KG c/Commissione; sentenza 14 febbraio 1978, Race. 1978, pagg. 353 e segg.), e 84/78 (Angelo Tomadini e/Amministrazione delle finanze dello Stato; sentenza 16 maggio 1979, Race. 1979, pagg. 1801 e segg.), riguardanti la prima provvedimenti di salvaguardia in materia di perturbazioni del mercato e la seconda gli importi compensativi monetari. Da tali sentenze può, in effetti, desumersi soltanto che il principio della tutela del legittimo affidamento esclude la modifica di una disciplina non accompagnata da disposizioni transitorie particolari, solo qualora gli operatori economici che si richiamano a contratti già stipulati abbiano dato vita a particolari rapporti giuridici con le autorità competenti in materia di commercio con l'estero (ottenimento di licenze d'importazione, obbligo di effettuare determinate operazioni d'importazione) e, per di più, purché la concessione d'una siffatta tutela non sia in contrasto con un interesse pubblico inderogabile. Tenuto conto, fra l'altro, dell'esigenza — sottolineata anche nella sentenza 84/78 — del costante adeguamento della disciplina del mercato alle modifiche della situazione economica, si deve pertanto accogliere, in sostanza, il punto di vista della Commissione e partire dal presupposto, in un caso come quello di specie, che gli importatori conoscano bene il funzionamento dell'organizzazione di mercato e inoltre seguano l'andamento del mercato e si premuniscano contro l'eventuale adozione di provvedimenti di salvaguardia con l'inclusione nei contratti ch'essi stipulano di clausole adeguate. Per quanto riguarda d'altronde l'asserita adozione tardiva dei provvedimenti di salvaguardia, appare innanzitutto dubbio che ciò possa far concludere per l'invalidità di questa, ammesso che ne ricorrano i presupposti di fatto: in realtà, trattasi d'una considerazione il cui contesto più adeguato sarebbe un'azione di responsabilità. È del pari rilevante sottolineare in proposito che la Commissione ha cominciato a prendere contatto coi paesi esportatori non già in ottobre, come assume l'attrice, ma solo in gennaio e che su questo punto, in particolare, l'attrice non è stata in grado di smentirla. Essa ha potuto disporre di dati attendibili, necessari per l'adozione di provvedimenti di salvaguardia, circa il mercato interno (andamento delle vendite, degli interventi e dei prezzi) solo nel mese di marzo. Stando così le cose, difficilmente si può criticarla sostenendo che essa avrebbe dovuto adottare, o perlomeno annunciare, i provvedimenti in un momento precedente, senza contare che i provvedimenti di salvaguardia, anche se fossero stati annunciati o adottati già all'inizio del 1979, sarebbero comunque arrivati troppo tardi per l'attrice, dato che questa aveva già stipulato i contratti di importazione nel novembre-dicembre dell'anno precedente, cioè in un periodo in cui non era certamente ancora possibile fare serie previsioni in merito all'andamento del mercato nella Comunità. |
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5. |
Come ulteriore motivo di invalidità, l'attrice nella causa principale ha pure invocato la violazione del divieto di discriminazione. A questo proposito, non si tratta, ad esempio, del fatto che siano stati adottati provvedimenti di salvaguardia solo nei confronti del Cile, né delle modalità della riduzione delle esportazioni cilene rispetto ai paesi terzi che hanno stipulato accordi d'autolimitazione, punti sui quali, come ho già dimostrato, non si possono formulare in realtà critiche fondate. L'attrice ravvisa invece una violazione dell'obbligo della parità di trattamento dei consumatori — fra i quali figurerebbero anche gli importatori — risultante dall'art. 40 del Trattato CEE, nel fatto che la disciplina transitoria di cui ai regolamenti nn. 797/79 e 1152/79 è stata emanata solo per determinate importazioni e ch'essa stessa non ha potuto fruirne, benché abbia chiesto di beneficiare d'una deroga. Ho esposto all'inizio le circostanze in cui sono stati adottati i due summenzionati regolamenti supplementari della Commissione. La loro adozione si imponeva per l'osservanza del principio di proporzionalità cui è ispirato l'art. 3, n. 2, del regolamento n. 2707/72, nell'ambito delle previsioni stabilite dalla Commissione per quanto riguarda i quantitativi di mele che potevano all'occorrenza esser importati senza provocare perturbazioni. Difficilmente si può, in proposito, criticare il fatto che al momento dell' adozione del primo regolamento supplementare (23 aprile 1979), cioè qualche tempo dopo che l'attrice si era rivolta alla Commissione per telex e dopo ch'essa aveva annullato i suoi contratti di compravendita e di noleggio, la Commissione abbia preso in considerazione solo le merci che si trovavano già in viaggio via mare e che le disposizioni adottate dall'attrice in materia d'importazioni non siano state prese in considerazione. Tale comportamento era adeguato in base all'art. 3, n. 3, del regolamento n. 2707/72, giacché detta disposizione impone di tener conto della particolare situazione dei prodotti in corso di avviamento verso la Comunità. È manifesto inoltre che l'attrice si trovava obiettivamente in una situazione diversa da quella degli importatori che hanno fruito dell'applicazione del summenzionato regolamento. Del pari, va considerato pienamente adeguato il fatto che, quando successivamente è risultato che i contingenti d'importazione considerati ammissibili non erano ancora esauriti, si sia tenuto conto in primo luogo della merce che aveva già raggiunto la Comunità e che, manifestamente, dopo l'emanazione del primo regolamento di salvaguardia si trovava ancora a bordo delle navi per conto di determinati importatori e a loro rischio. In ogni caso non ravviso, sotto questo profilo e nel fatto che la Commissione si sia astenuta dal ripartire la quota disponibile fra tutti gli importatori, alcuna discriminazione, sotto forma di una evidente disparità di trattamento risultante da uno sviamento di potere, che possa giustificare, oltre alla declaratoria dell'invalidità del regolamento, anche l'esperimento di un'azione di responsabilità che è oggi la sola via che l'attrice possa ancora seguire. |
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6. |
Infine, occorre prendere in esame l'asserita violazione degli artt. 39 e 110 del Trattato CEE nonché delle disposizioni del GATT. L'attrice ha sostenuto in proposito che l'art. 37 del regolamento n. 1035/72 prescrive l'obbligo di tener conto in misura adeguata, nell'applicazione dello stesso regolamento, delle finalità di cui agli artt. 39 e 110 del Trattato CEE. A suo avviso è evidentemente escluso che gli scopi dell'art. 39 potessero essere compromessi dalle operazioni d'importazione progettate nella primavera del 1979. Si dovrebbe al contrario ritenere che la limitazione delle importazioni, contemplata dai regolamenti criticati costituisca violazione dell'art. 110 del Trattato CEE, dal quale risulterebbe l'obbligo di aprire il mercato comune ai paesi terzi, il che costituirebbe, del resto, una concretizzazione degli impegni assunti nell'ambito del GATT, che la Comunità è tenuta ad osservare, in conformità alla giurisprudenza della Corte. Per quanto riguarda queste considerazioni, è, a mio avviso, in primo luogo manifesto che, alla luce delle informazioni forniteci, non si può accogliere la tesi dell'attrice secondo cui le importazioni progettate nella primavera 1979 non compromettevano il raggiungimento delle finalità dell'art. 39. Ritengo che la Commissione abbia, a ragione, considerato ch'esse implicassero un pericolo del genere, giacché avrebbero determinato un calo delle vendite del prodotto indigeno e uri ulteriore ribasso dei suoi prezzi, incidendo così direttamente sul raggiungimento della finalità di cui all'art. 39, leu. b). In secondo luogo, per quanto concerne l'asserita violazione dell'art. 110 del Trattato CEE, occorre dar ragione alla Commissione quando sostiene che questa disposizione ha solo indole programmatica e non può considerarsi alla stregua d'una norma, atta a servire da parametro per valutare la validità o l'invalidità di un regolamento comunitario. Non è necessario, a mio avviso, aggiungere altro a questa constatazione. Lo stesso vale anche per quanto riguarda gli impegni assunti nell'ambito del GATT, cui l'attrice si richiama in maniera del tutto generale e che avrebbero lo stesso valore dell'obbligo assertivamente risultante dal suddetto art. 110. Ricorderò in proposito la giurisprudenza della Corte, che si è spesso trovata a dover definire il GATT in generale — e in particolare i suoi artt. XIX, XXII e XXXIII — pervenendo alla conclusione che né l'art. II né l'art. XI del GATT attribuiscono diritti ai singoli — ciò che costituisce presupposto per l'esame della validità di un provvedimento alla stregua del suddetto Accordo — (sentenze 12 dicembre 1972 — cause riunite 21-24/72, International Fruit Company NV e altri e/Produktschap voor groenten en fruit, Rec. 1972, pag. 1219 — e 24 ottobre 1973, causa 9/73, Carl Schlüter c/Hauptzollamt Lörrach, Race. 1973, pag. 1135). Per quanto concerne inoltre le censure — di cui siamo venuti a conoscenza nell'ambito del presente procedimento — formulate da un gruppo speciale del GATT in una relazione redatta nel novembre 1980 a seguito di un reclamo del Cile — trattavasi dell'osservanza della disposizione relativa all'applicazione non discriminatoria di restrizioni quantitative (art. XXIII) — la Commissione ha fatto osservare su un punto — il fatto d'aver indebitamente preso in considerazione, come anno di riferimento, il 1976, nel corso del quale il Cile non osservò un accordo di autolimitazione — che se si fosse proceduto diversamente, ad esempio prendendo come anno di riferimento il 1975, il risultato sarebbe stato lo stesso per il Cile, quanto alla riduzione del volume delle importazioni. A proposito dell'altro rilievo figurante nella summenzionata relazione — inadeguata presa in considerazione del fatto che il Cile, in quanto nuovo Stato esportatore nel settore delle mele, ha un ritardo da colmare — occorre, in primo luogo, sottolineare che trattasi manifestamente d'una considerazione di natura relativamente nuova; non si può, in secondo luogo, dimenticare — questa osservazione si applica all'una e all'altra censura — che l'art. XIII del GATT contempla in proposito solo un procedimento di consultazione, a norma dell'art. XXIII del GATT, per altri contraenti che non siano d'accordo con determinate restrizioni quantitative. Orbene, ciò autorizza a concludere — come nelle due summenzionate sentenze — che nemmeno l'art. XII del GATT costituisce una disposizione che attribuisce diritti ai singoli e che non si può di conseguenza desumerne la nullità di un regolamento comunitario. |
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7. |
In conclusione, posso solo proporre alla Corte di risolvere la questione sottopostale dal Finanzgericht dell'Assia nel senso che nel corso del procedimento non è emerso alcun elemento che imponga di considerare invalidi i regolamenti della Commissione nn. 687/79, 797/79 e 1152/79. |
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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