ECLI:EU:C:1981:72•Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 19 marzo 1981. # Jacobus Kindermann contro Commissione delle Comunità europee. # Dipendenti - Decisione di spostamento. # Causa 60/80.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 19 marzo 1981. # Jacobus Kindermann contro Commissione delle Comunità europee. # Dipendenti - Decisione di spostamento. # Causa 60/80.
ECLI:EU:C:1981:72Eu Cjeu19 mar 1981
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 19 MARZO 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
la causa nella quale presento oggi le mie conclusioni è stata promossa dal sig. Jacobus Kindermann contro la Commissione. Il ricorrente è traduttore principale di lingua olandese e, dal 1o febbraio 1970 al 31 dicembre 1979, ha svolto la sua attività nell'ambito del gruppo di traduttori della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (CASSLM), organo intergovernativo previsto dagli artt. 80 e 81 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, e di cui la Commissione CEE assicura il segretariato.
Nel ricorso il sig. Kindermann chiede l'annullamento della decisione adottata il 4 ottobre 1979 dal sig. Tugendhat, allora Commissario competente per le questioni del personale e dell'amministrazione, e con la quale il ricorrente veniva destinato, dal 1o gennaio 1980, non più alla divisione IXD-3 «Traduzione: affari generali», bensì alla divisione IXD-8 «Traduzione: lingua olandese» della direzione IXD «Traduzione, documentazione, riproduzione, biblioteca». La presente causa rientra perciò nella serie di quelle, attualmente abbastanze numerose, che traggono origine dalle decisioni di modifica della destinazione di dipendenti della Commissione, con o senza modifica della sede di servizio. Essa presenta, in particolare, stretti punti di contatto con la causa promossa dalla sig.ra Elke van Schaik, collega del sig. Kindermann nell'ambito del gruppo di traduttori della CASSLM (causa 168/80, attualmente pendente dinanzi alla Seconda Sezione della Corte); anche nei confronti della sig.ra. van Schaik è stata emessa, il 4 ottobre 1979, dal sig. Tugendhat, una decisione con cui l'interessata veniva assegnata alla divisione di lingua tedesca della direzione IXD.
I —
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1. |
Per l'esatta comprensione dei termini della controversia, mi sembra necessario illustrare anzitutto — oltre alla carriera del ricorrente — gli sviluppi nella struttura dei servizi di traduzione della Commissione. Assunto il 15 giugno 1959 come traduttore ausiliario, il sig. Kindermann veniva nominato in ruolo, con decisione 3 dicembre 1962, avente effetto retroattivo al 1o gennaio 1962, e inquadrato nel grado LA 6 presso la nuova divisione «Traduzione, riproduzione, distribuzione dei documenti», direzione «Affari interni», direzione generale «Amministrazione generale». Nell'ambito della divisione della traduzione, egli veniva destinato, in particolare, alla sezione olandese, che, comunque, solo molto tempo dopo veniva a costituire una vera e propria unità amministrativa.
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2. |
Il 22 agosto 1979, il sig. Ciancio, direttore della direzione IXD, convocava ad una riunione i traduttori occupati presso la CASSLM e li informava del fatto che quelli di loro che ivi svolgevano la loro attività da almeno 10 anni sarebbero stati «reintegrati» nelle rispettive divisioni linguistiche di traduzione. Egli faceva presente che questo principio sarebbe stato applicato dapprima a quattro traduttori e revisori, fra i quali la sig.ra van Schaik e il sig. Kindermann, i quali, al momento della riunione, si trovavano entrambi in congedo. Nel corso della riunione, il direttore della traduzione leggeva una lettera circolare che sarebbe stata inviata a ciascun traduttore al compimento di 10 anni di servizio presso la CASSLM, per notificargli la modifica della sua destinazione. Con la circolare indirizzata al ricorrente, firmata dal sig. Ciancio quello stesso giorno, si invitava, in particolare, il destinatario a presentarsi il 2 gennaio 1980, dopo aver preso contatto col suo capo divisione, sig. Pignot, al capo della divisione olandese di traduzione, sig. Dallinga. Il 27 agosto il ricorrente tornava dalle ferie e veniva informato dai suoi colleghi della decisione che lo riguardava. Questa gli veniva in seguito confermata per iscritto, sia pure indirettamente, in quanto egli riceveva copia di una nota inviata il 22 agosto 1979 dal sig. Schneider, segretario generale della CASSLM, al sig. Ciancio (nota sulla quale mi soffermerò fra poco, trattando del merito del ricorso). Infine, il 4 settembre 1979, il ricorrente riceveva per via gerarchica la lettera circolare del suo direttore. Il 17 settembre, egli inviava a sua volta al sig. Ciancio una lettera in cui faceva valere le proprie obiezioni circa il provvedimento adottato nei suoi confronti. Dopo aver invano atteso una risposta, il 3 ottobre egli proponeva reclamo, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, contro la lettera circolare. Alcuni giorni dopo, gli perveniva la decisione formalmente adottata dal sig. Tugendhat il 4 ottobre 1979, contro la quale, il 12 ottobre, egli proponeva un altro reclamo, che aveva in sostanza lo stesso contenuto del primo, ma lo completava tenendo conto anche della natura giuridica della decisione contestata. Questi reclami venivano espressamente respinti solo il 22 aprile 1980, e cioè oltre due mesi dopo la scadenza del termine decorso il quale si perfeziona il silenzio-rifiuto. Nel frattempo, il 21 febbraio, era stato depositato presso questa Corte il ricorso giurisdizionale del sig. Kindermann. |
II —
Contro tale ricorso, la Commissione ha sollevato un'eccezione d'irrice-vibilità, sostenendo che la decisione da essa adottata è un semplice provvedimento interno di organizzazione, inidoneo a recare pregiudizio e quindi non impugnabile ai sensi dell'art. 91 dello Statuto.
A ben vedere, mi sembra che questa tesi sia basata su un duplice ordine di argomenti.
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1. |
La Commissione fa riferimento alla girisprudenza della Corte, secondo cui potrebbero recare pregiudizio soltanto atti od omissioni tali da influire negativamente sulla situazione giuridica garantita al dipendente dallo Statuto. Poiché il ricorrente non avrebbe provato, né sostenuto, che il livello delle mansioni affidategli dal 1o gennaio 1980 non corrisponde al suo grado e al suo posto, la cui conservazione gli viene garantita dagli artt. 5 e 7 dello Statuto, il ricorso sarebbe irricevibile.
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2. |
Resta da accertare se il provvedimento adottato nei confronti del ricorrente fosse effettivamente una decisione di spostamento ovvero non avesse altro significato che quello di una comunicazione all'interessato del fatto ch'egli non sarebbe più rimasto a disposizione della CASSLM. La Commissione ammette che, formalmente, il provvedimento 4 ottobre 1979 costituisce, come risulta dal tenore letterale dello stesso, una decisione di spostamento. Tuttavia, sotto il profilo funzionale e organizzativo, ciò non corrisponde alla realtà. Sotto il profilo funzionale, perché il ricorrente non era stato «comandato» dai servizi di traduzione della Commissione presso la CASSLM, bensì unicamente messo a disposizione di questa; perciò la decisione con la quale egli veniva reintegrato nei servizi di tradizione non poteva essere altro che un atto col quale si poneva fine alla sua messa a disposizione. Così pure, sotto il profilo organizzativo, la decisione impugnata non aveva modificato la destinazione del ricorrente, in quanto l'assegnazione di questo alla sezione olandese di traduzione, elevata al rango di divisione dopo la messa a disposizione dell'interessato, continuava a sussistere. Il fatto che la decisione controversa fosse stata firmata dal Commissario competente per le questioni di personale e non, come avrebbe dovuto normalmente avvenire in caso di cessazione della messa a disposizione, dal superiore gerarchico del ricorrente, il capo della divisione IX-D-3 «Traduzione: affari generali», sarebbe dovuto alla riorganizzazione dei servizi di traduzione, intervenuta dopo la messa a disposizione del ricorrente. Il procedimento, altrimenti insolito in una situazione del genere, sarebbe basato sull'art. 3 della decisione della Commissione 5 ottobre 1977, relativa all'esercizio dei poteri attribuiti dallo Statuto all'autorità avente il potere di nomina. Questi argomenti non riescono a convincermi. È vero che, come ho osservato nelle conclusioni da me presentate nella causa List (loc. cit., pag. 2516), dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che «per determinare la natura di un atto giuridico, non bisogna rifarsi al criterio formale dell'apparenza o addirittura alla qualifica che ad esso dà il suo autore o un terzo, bensì soltanto al suo contenuto oggettivo e al suo vero significato». Tuttavia, nel presente caso, sono persuaso del fatto che la qualificazione formale del provvedimento in questione corrisponde alla sua natura sostanziale. A mio avviso, si potrebbe seguire la tesi della Commissione soltanto qualora il ricorrente fosse stato ininterrottamente inquadrato nella divisione olandese della traduzione, il che, però, non si è verificato in realtà. È vero che il ricorrente, nel 1970, quando veniva messo a disposizione della CASSLM, proveniva dalla sezione olandese dell'allora unica divisione della traduzione e, nel 1980, veniva reintegrato nella divisione olandese di traduzione. Queste constatazioni non tengono però conto della riorganizzazione dei servizi di traduzione attuata nel 1973. È accertato che, dal momento in cui la sezione olandese di traduzione veniva trasformata in divisione e fino al 1o gennaio 1980, i traduttori messi a disposizione della CASSLM erano gerarchicamente sottoposti al capo della divisione LX-D-3 «Traduzione: affari generali», ma, per quanto riguarda la valutazione del loro lavoro, dipendevano dal segretariato generale e dal capo del gruppo di traduttori di questo organo. Stando così le cose, mi domando che cosa potessero ancora significare per loro le divisioni linguistiche (come la divisione IX-D-8 «Traduzione: lingua olandese», per il ricorrente). Ne consegue che la decisione controversa è una vera e propria decisione di spostamento, ed è per tale motivo che, applicandosi normalmente l'art. 3 della menzionata decisione 5 ottobre 1977, essa veniva adottata dal competente membro della Commissione (non già in ragione della riorganizzazione dei servizi, ipotesi non prevista nel suddetto art. 3). Il ricorso contro tale decisione va quindi considerato ricevibile. |
III —
Relativamente al merito il ricorrente ha dedotto vari argomenti, che sono stati tuttavia da lui in gran parte abbandonati nel corso del procedimento.
In primo luogo, nella replica egli ha lasciato cadere il mezzo principale fatto valere nell'atto introduttivo e basato sulla violazione della decisione della Commissione 24 novembre 1976 sulla mobilità del personale.
L'abbandono di questo primo mezzo è stato in un certo senso compensato dal fatto che, sempre nella replica, sono stati dedotti i tre seguenti mezzi: violazione del divieto di discriminazione, violazione del dovere di assistenza e violazione del diritto alla difesa. Trattandosi di nuovi mezzi di impugnazione, che, a norma del regolamento di procedura della Corte, in linea di principio non possono più essere dedotti nel corso del procedimento, li avrei esaminati al massimo in via subordinata. Poiché, tuttavia, l'avvocato del ricorrente non ne ha fatto alcun cenno nella sua arringa conclusiva, ritengo di poterli trascurare del tutto, senza scrupoli.
Restano quindi altri due mezzi, che sono reciprocamente connessi: la violazione dell'art. 7, n. 1, dello Statuto, nella parte in cui questa stabilisce che i trasferimenti devono avvenire nel solo interesse del servizio, e lo sviamento di potere. Il mezzo relativo allo sviamento di potere ha carattere subordinato rispetto a quello relativo alla violazione dell'interesse del servizio. Soltanto qualora fosse provato che la decisione impugnata non è stata adottata nell'interesse del servizio sarebbe, infatti, necessario cercare altrove i reali motivi che hanno determinato la sua emanazione. Se invece questa fosse giustificata dall'interesse del servizio, sarebbe superfluo accertare se sussista uno sviamento di potere.
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1. |
Ad avviso del ricorrente, la decisione di modifica della sua destinazione ha violato sotto un duplice profilo l'art. 7, n. 1, dello Statuto: in primo luogo, la Commissione non avrebbe seguito il procedimento previsto per il caso di trasferimento; in secondo luogo, la decisione di cui è causa non sarebbe stata adottata esclusivamente nell'interesse del servizio. Quanto al primo punto, posso limitarmi a ripetere che la decisione impugnata non è una decisione di trasferimento ai sensi dello Statuto, di guisa che non vi era alcun motivo di rispettare le forme previste per un caso del genere. È tuttavia la violazione dell'interesse del servizio che, manifestamente, agli occhi del ricorrente, presenta la maggiore importanza.
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2. |
Poiché, quindi, il ricorrente non è riuscito a provare che la decisione impugnata non è stata adottata esclusivamente nell'interesse del servizio, non è necessario accertare se la convenuta, nell'emanare tale decisione, abbia commesso uno sviamento di potere. |
IV —
Non devo perciò far altro che concludere.
Tuttavia, come ha fatto anche, recentemente, l'avvocato generale Capotorti nella causa 148/79 (Korter c/Consiglio, conclusioni del 29 gennaio 1981, non ancora pubblicate, pag. 12 del testo ciclostilato), vorrei fare ancora una considerazione che mi sta a cuore. Ho l'impressione che questa causa avrebbe potuto essere evitata. Il ricorrente, come ha detto il suo avvocato durante la trattazione orale, non ha certo proposto ricorso perché voleva ad ogni costo continuare a lavorare fino al collocamento a riposo presso la CASSLM, ma perché era scandalizzato delle circostanze in cui era stata adottata la decisione circa il suo spostamento, nonché del fatto che l'amministrazione si arrogava il diritto di decidere arbitrariamente in merito ai suoi interessi professionali. Sotto questo profilo, si deve riconoscere che si è agito in modo quanto meno indelicato, estraneo ai rapporti di fiducia che dovrebbero esistere fra un'amministrazione e i suoi dipendenti, rendendo di pubblico dominio la decisione di spostamento del ricorrente in assenza di questi, senza averlo previamente informato o avergli dato la possibilità di prendere posizione al riguardo, e senza esporre con tutta la necessaria chiarezza le basi giuridiche del provvedimento.
Ciononostante, non posso che proporvi di respingere il ricorso e di porre a carico di ciascuna delle parti, a norma degli artt. 69, § 2, e 70 del regolamento di procedura, le rispettive spese.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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