ECLI:EU:C:1980:135•Conclusioni dell'avvocato generale Mayras del 22 maggio 1980. # Procedimento penale a carico di Gérard Roudolff. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de grande instance de Paris - Francia. # Restituzioni all'esportazione - Carne bovina congelata. # Causa 803/79.
Conclusioni dell'avvocato generale Mayras del 22 maggio 1980. # Procedimento penale a carico di Gérard Roudolff. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de grande instance de Paris - Francia. # Restituzioni all'esportazione - Carne bovina congelata. # Causa 803/79.
ECLI:EU:C:1980:135Eu Cjeu22 mag 1980
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 22 MAGGIO 1980 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
la presente causa pregiudiziale, sottopostavi da uno dei giudici istruttori presso il Tribunal de grande instance di Parigi, verte sull'interpretazione dei regolamenti della Commissione che, per il periodo compreso tra il 27 agosto 1974 e ľ 8 aprile 1975, fissavano le restituzioni all'esportazione nel settore della carne bovina.
|
I — |
Durante detto periodo, la società Multi-Agra, avente sede in Parigi, esportava in Grecia trentuno partite di carne bovina disossata congelata. In trenta delle trentuno dichiarazioni relative a dette operazioni d'esportazione era'precisato che si trattava di «pezzi disossati, esclusi le guance, le frattaglie, la pancia, la tibia e il muscolo aderente, confezionati separatamente». Per queste operazioni l'esportatore riscuoteva, a norma dei regolamenti in materia, restituzioni corrispondenti alla definizione della merce esportata. Effettuato un controllo presso i fornitori, l'amministrazione doganale rilevava che alcune delle partite esportate contenevano noce di guancia o tibia col muscolo aderente, oppure tibia e pancia. Essa riteneva che la quota delle restituzioni corrispondente a questi pezzi non spettasse alla Multi-Agra e fosse stata riscossa mediante false dichiarazioni aventi lo scopo o l'effetto di ottenere un vantaggio all'esportazione, infrazione contemplata dall'art. 426 del Code des douanes e passibile delle pene comminate dall'art. 414 dello stesso. Per questo motivo, l'amministrazione invitava il pubblico ministero, che accoglieva la domanda, a disporre un'inchiesta nei confronti del Roudolff in quanto presidente-direttore generale della società esportatrice. L'imputato si difende affermando che la tesi dell'amministrazione si fonda su un'interpretazione erronea della disciplina comunitaria. Questa contestazione ha indotto il giudice istruttore a chiedervi, a norma dell'art. 177, 2° comma, del Trattato CEE, di precisare quale delle due tesi sostenute dinanzi a lui sia giusta. La vostra pronuncia gli consentirà di stabilire se i fatti di cui si fa carico all'imputato costituiscano o meno reato. La questione che egli vi ha sottoposto è la seguente: «Se la formulazione della voce doganale della tariffa doganale comune 02.01 A Ila dd 22 ccc consentisse, nel 1974 e nel 1975, di considerare conforme alla definizione ivi contenuta l'esportazione di cartoni contenenti parti anteriori di carne bovina disossata, congelata, ivi comprese determinate parti dette: noci di guancia, pancia e tibia col muscolo aderente, essendo oacifico che dette parti non erano imballate separatamente, e di autorizzare, per queste esportazioni, la corresponsione della restituzione all'esportazione come contemplata dai regolamenti del Consiglio delle Comunità europee nn. 805/68 e 885/68». |
|
II — |
Come giustamente ha rilevato la Commissione, la formulazione di detta questione richiede un'osservazione preliminare relativa al richiamo alla tariffa doganale comune ivi figurante. Infatti, i regolamenti della Commissione che indicano i prodotti per i quali si concede la restituzione, nonché l'importo della stessa, pur richiamandosi alla nomenclatura della tariffa doganale comune per definire detti prodotti, fanno sovente richiamo a criteri specifici, più precisi. Le definizioni speciali contenute nella normativa in materia agricola sono contraddistinte dalla menzione «ex» che precede il numero della voce doganale. Avrete constatato che i prodotti litigiosi rientrano in una di queste definizioni. Per questo motivo ritengo che sia più opportuno formulare come segue la questione sottopostavi. Se la designazione delle merci comprese nella sottovoce ex 02.01 A II a) 2 dd) ex 22 di cui all'allegato dei regolamenti della Commissione che fissano le restituzioni all'esportazione nel settore della carne bovina consentisse, per il periodo agosto 1974 — aprile 1975 compresi, di considerare comprese in questa voce esportazioni di cartoni contenenti pezzi di parti anteriori di carne bovina disossata congelata, ivi compresi alcuni pezzi denominati noce di guancia, pancia e tibia col muscolo aderente, non imballati separatamente, e di ammetterli a fruire delle restituzioni all'esportazione contemplate dai regolamenti del Consiglio nn. 805/68 e 885/68. La controversia si limita dunque al problema del se i prodotti in questione siano esclusi dal beneficio delle restituzioni indipendentemente dal modo in cui sono imballati, secondo il punto di vista dell'amministrazione doganale, condiviso dalla Commissione, o soltanto se imballati separatemente, talché essi potrebbero fruire della restituzione se imballati alla rinfusa, come sostiene il Roudolff. |
|
III — |
Quest'ultimo si fonda sull'analisi dei termini stessi della voce litigiosa, che gli paiono chiaramente orientati nel senso che egli sostiene. Per contro, secondo la Commissione la stessa analisi letterale porta senza ombra di dubbio all'accettazione della sua tesi. Di fronte a queste tesi opposte non mi resta che analizzare a mia volta la formulazione della voce litigiosa prendendo in considerazione, a tal fine, tutti i regolamenti della Commissione adottati durante il periodo delle esportazioni di cui trattasi, regolamenti che analizzerò nelle sei versioni linguistiche ufficiali, come è d'uopo fare trattandosi di una disposizione di diritto comunitario.
|
|
IV — |
Lo stesso può dirsi, mi pare, dell'argomento della Commissione relativo alla struttura della normativa in materia di restituzioni all'esportazione nel settore della carne bovina.
|
|
V — |
Così stando le cose, la soluzione della questione in esame può venire desunta solo da considerazioni relative alla finalità della normativa concernente la concessione di restituzioni all'esportazione di carne bovina.
|
( 1 ) Traduzione dal francese.
Ti chiedi come si applica questo testo alla tua situazione?
Consulenza gratuita, senza impegno
Descrivi la tua situazione. Il nostro team ti ricontatterà via e-mail per la tua consulenza.
Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.