ECLI:EU:C:1980:254•Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 30 ottobre 1980. # Maurice Geeraerd contro Commissione delle Comunità europee. # Statuto del personale - Promozioni nell'ambito del quadro linguistico. # Causa 782/79.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 30 ottobre 1980. # Maurice Geeraerd contro Commissione delle Comunità europee. # Statuto del personale - Promozioni nell'ambito del quadro linguistico. # Causa 782/79.
ECLI:EU:C:1980:254Eu Cjeu30 ott 1980
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 30 OTTOBRE 1980 ( 1 )
Signor Presidente,
sigtiori Giudici,
il ricorrente nella causa in cui presento oggi le mie conclusioni veniva assunto in prova alle dipendenze della Commissione, col grado LA 7, il 1° ottobre 1967. In data 1° aprile 1968 egli veniva nominato in ruolo, come traduttore aggiunto, presso la direzione «traduzione, documentazione, riproduzione, biblioteca» della direzione generale «personale e amministrazione». Il 1° ottobre 1972 egli veniva promosso, con la qualifica di traduttore, al grado LA 6, che costituiva allora, in conformità all'allegato IA dello Statuto del personale, il grado di base della carriera LA 6-LA 5. Il suo nome figurava, con altri, nell'elenco — pubblicato il 10 marzo 1978 — dei dipendenti che erano in possesso dei requisiti per la promozione nell'esercizio 1978.
Il 2 maggio 1978 veniva adottato il regolamento del Consiglio n. 912/78 «che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità» (GU n. L 119, del 3 maggio 1978, pag. 1), entrato in vigore, a norma del suo art. 35, il 4 maggio 1978. L'art. 13 di questo regolamento riorganizzava il «quadro linguistico» definito nell'allegato IA dello Statuto del personale, riunendo il grado LA 6 col grado LA 7 in una sola carriera, di guisa che, dal 4 maggio 1978, una promozione dal grado LA 6 al grado LA 5 non poteva più essere considerata, come prima, una promozione nell'ambito della stessa carriera, ma costituiva invece un passaggio da una carriera (LA 7/LA 6) ad un'altra (LA 5/LA 4).
In seguito ad una riunione tenutasi il 30 ottobre 1978, i capi di amministrazione delle istituzioni comunitarie raccomandavano di procedere, per le promozioni nel ruolo linguistico, in modo che, nell'ambito delle carriere esistenti fino al 3 maggio 1978, ai dipendenti che a tale data avevano l'anzianità richiesta si applicassero le norme vigenti in precedenza e le promozioni venissero attribuite con effetto dal 1° gennaio 1978.
La Commissione si atteneva a questa procedura. Il 15 febbraio 1979 essa pubblicava fra l'altro l'elenco dei dipendenti promossi nell'ambito della vecchia carriera, al grado LA 5, con effetto dal 1° gennaio 1978. Fra questi non era compreso il ricorrente nella presente causa.
Il 28 marzo 1979, egli presentava un formale reclamo all'autorità avente il potere di nomina, chiedendo la revoca delle decisioni pubblicate il 15 febbraio 1979, relative alle promozioni al grado LA 5.
A parte il silenzio-rifiuto perfezionatosi col decorso di quattro mesi dalla presentazione del reclamo, questo veniva inoltre espressamente respinto con una nota del 27 agosto 1979. Il ricorrente adiva allora, il 22 ottobre 1979, la Corte di giustizia, chiedendo l'annullamento delle decisioni di promozione al grado LA 5 per l'esercizio 1978, nonché del rifiuto opposto al suo reclamo amministrativo.
Su queste domande, che la Commissione chiede alla Corte di respingere, vorrei osservare quanto segue:
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1. |
Il ricorrente critica anzitutto il fatto che la Commissione abbia proceduto alla promozione di dipendenti inquadrati al grado LA 6, i quali possedevano i requisiti per la promozione già prima del 4 maggio 1978, secondo le vecchie norme, il che aveva implicato — considerandosi, in base alle stesse, che la promozione avveniva nell'ambito di una stessa carriera — la mancata pubblicazione di qualsiasi avviso di vacanza dei posti disponibili. Ciò costituisce, a suo dire, violazione dell'allegato 1 A dello Statuto del personale, nella versione risultante dal regolamento n. 912/78, degli artt. 4 e 5, nn. 2 e 4, dello Statuto, e dell'art. 35 del regolamento n. 912/78. Per procedere correttamente, la Commissione avrebbe dovuto agire in base al presupposto che tutte le promozioni al grado LA 5, dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 912/78, dovevano considerarsi passaggi da una carriera all'altra. In proposito la Commissione ha eccepito principalmente la mancanza di interesse del ricorrente a far valere questo mezzo, che dovrebbe quindi essere dichiarato inammissibile. Essa ha richiamato al riguardo la sentenza 16 ottobre 1975, causa 90/74, (Francine Deboeck e/Commissione, Race. 1975, pag. 1133), vertente su un caso in cui si criticavano le nomine effettuate in esito ad un concorso interno perché il relativo bando non era stato preceduto da un avviso di posto vacante. In proposito, la competente Sezione della Corte aveva ritenuto il difetto d'interesse ad agire da parte della ricorrente, in quanto la pubblicazione dell'avviso di posto vacante avrebbe potuto produrre effetti solo nei confronti di candidati alla promozione o al trasferimento, fra i quali non rientrava la ricorrente. Secondo la Commissione, la situazione è del tutto analoga nella presente fattispecie. Il procedimento seguito non è stato pregiudizievole al ricorrente e, sicuramente, il procedimento che a suo avviso doveva essere applicato non avrebbe avuto per lui effetti più favorevoli. Da un lato, infatti, ciò che conta è che il nome del ricorrente figurava nell'elenco dei dipendenti in possesso dei requisiti per la promozione nel 1978 e, di conseguenza, era stato preso in considerazione tanto dal comitato di promozione, quanto dall'autorità che ha il potere di nomina. Dall'altro, la pubblicazione di un avviso di posto vacante ha manifestamente lo scopo di informare i dipendenti che intendano presentare la propria candidatura per un trasferimento o una promozione. Perciò, un nuovo procedimento di promozione nel quale venga rispettata la formalità della pubblicazione dell'avviso di posto vacante potrebbe al massimo suscitare ulteriori candidature, il che non porrebbe certamente il ricorrente in una situazione di partenza più vantaggiosa di quella in cui si è trovato nel procedimento già attuato. Sono del parere che questa tesi debba necessariamente essere accolta. In proposito si può prescindere, nell'attuale contesto, dalla questione di principio relativa al se, in ciascun caso, debba venire accertata, oltre alla ricevibilità del ricorso, anche l'esistenza di un interesse ad agire. In un caso come quello di specie, in cui è assolutamente evidente che l'esame di un dato mezzo di impugnazione e l'eventuale riconoscimento della sua fondatezza non sarebbero di alcuna utilità per il ricorrente, è infatti giustificato escludere senz'altro dalla trattazione un mezzo siffatto, dichiarandolo inammissibile. D'altra parte, si può ache ritenere — e ciò riguarda già il merito — che il modo di procedere scelto dalla Commissione è ineccepibile. In considerazione del fatto che, in generale, le promozioni nell'ambito della stessa carriera vengono attribuite con effetto dal 1° gennaio, e potendosi presumere che i dipendenti i quali erano in possesso dei requisiti per la promozione già all'inizio del 1978 avevano una aspettativa alla promozione nell'ambito delle vecchie carriere — al riguardo si può anche parlare di legittimo affidamento —, è a mio avviso senz'altro possibile sostenere che erano applicabili i principi anteriormente vigenti, non solo per quanto riguarda le condizioni per la promozione, ma anche relativamente alla procedura da seguire. |
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2. |
In secondo luogo, il ricorrente critica il fatto che le decisioni sulle promozioni al grado LA 5, nell'ambito della vecchia carriera, con effetto dal 1° gennaio 1978, non siano state precedute dalla pubblicazione dell'elenco dei dipendenti proposti per la promozione dai loro servizi, né dalla pubblicazione dell'elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli della promozione al grado LA 5 dall'autorità che ha il potere di nomina. Ciò costituirebbe, da un lato, inosservanza di una prassi costante e violazione del principio della parità di trattamento, in quanto taluni dipendenti, nonostante la mancata pubblicazione, avevano avuto ufficiosamente conoscenza delle proposte di promozione dei capi servizio ed avevano potuto influire sulle stesse; dall'altro — partendo dal presupposto che dette promozioni potessero ancora essere trattate, in base alle vecchie norme, come promozioni nell'ambito di'una stessa carriera —, si avrebbe violazione dell'art. 5, n. 3, e dell'art. 45, n. 1, dello Statuto del personale, nonché degli artt. 2, 4, 5 e 7 della decisione della Commissione 21 dicembre 1970 (modificata il 14 luglio 1971) che stabiliva le disposizioni relative al procedimento di promozione e secondo cui, in particolare, l'autorità che ha il potere di nomina redige un elenco dei dipendenti più meritevoli di promozione e lo porta senza indugio a conoscenza del personale.
Tuttavia, si deve pure ammettere che una deroga a tali disposizioni appare, nella fattispecie, quanto meno comprensibile, dato che le promozioni dal grado LA 6 al grado LA 5 non potevano più essere considerate, dall'entrata in vigore del regolamento n. 912/78, come promozioni nell'ambito della stessa carriera e la pubblicazione di un elenco dei dipendenti più meritevoli di promozione non aveva più senso in quanto, da quel momento, un siffatto elenco non poteva stabilire alcun ordine di preferenza per future decisioni di promozione. D'altra parte, ci si deve comunque chiedere se la suddetta disposizione ponga effettivamente, come sostiene il ricorrente, una condizione di forma sostanziale, stabilita nell'interesse del dipendente, e la cui inosservanza implicherebbe necessariamente l'annullamento della decisione di promozione adottata senza tenerne conto. Io sono convinto del fatto che la pubblicazione dell'elenco dei dipendenti più meritevoli di promozione non è stata prevista — come ritiene il ricorrente — per dare agli interessati la possibilità di formulare obiezioni e di cercare di ottenere una modifica dell'elenco. Abbiamo visto come si svolge, presso la Commissione, il procedimento di promozione e come, in particolare, l'intervento del comitato di promozione, comprendente anche rappresentanti del personale, mira a garantire il carattere di obiettività delle decisioni, carattere che in ogni caso si riscontra nelle promozioni nell'ambito di una stessa carriera, per le quali hanno peso rilevante criteri obiettivi. Qualora, infatti, in base ad una proposta del comitato di promozione, il quale dispone di tutti i documenti essenziali, l'autorità che ha il potere di nomina rediga l'elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli di promozione, non appare molto utile ammettere, in tale fase del procedimento, la possibilità di obiezioni da parte dei candidati alla promozione. Lo scopo principale della pubblicazione di siffatti elenchi dovrebbe perciò — come giustamente ha osservato la Commissione — essere ravvisato nel fatto che l'elenco vincola l'autorità che ha il potere di nomina. Questa può promuovere — com'è detto al n. 8 della menzionata decisione della Commissione — solo dipendenti il cui nominativo figuri nell'elenco. Nella presente fattispecie, la Commissione ha agito in conformità a quanto sopra, accogliendo tutte le proposte del comitato di promozione ed emanando le relative decisioni. Stando così le cose, e dato che il ricorrente, nel reclamo avverso queste decisioni, non ha addotto alcun argomento a sostegno della sua inclusione nell'elenco, all'inosservanza di quanto disposto al n. 7 della suddetta decisione della Commissione, visto che non si tratta di una prescrizione di forma sostanziale, non si può far risalire l'illegittimità del procedimento di promozione e dei suoi effetti. |
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3. |
Un ultimo mezzo, che non viene fatto valere nell'atto introduttivo, ma al quale il ricorrente si riferisce in seguito alle dichiarazioni della Commissione circa il procedimento di promozione da essa attuato, riguarda la circostanza che le proposte di promozione per i dipendenti i quali erano in possesso dei relativi requisiti prima del maggio 1978 non erano state approvate dal comitato di promozione, bensì da un comitato ad hoc, il cui operato — come si è già detto — veniva approvato dal competente membro della Commissione. Non è necessario dilungarsi in proposito. Secondo quanto è stato dichiarato alla Corte, questo modo di procedere è stato manifestamente scelto per evitare, in una situazione transitoria — promozioni nell'ambito delle vecchie carriere dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 912/78 —, l'impressione che il comitato di promozione intervenisse anche quando si trattava (come nel caso di una promozione dal grado LA 6 al grado LA 5, dopo il 4 maggio 1978) di passaggi da una carriera all'altra. Comunque, in proposito, anche ammesso che possa parlarsi di irregolarità, non si tratta certo di un vizio grave. Basti ricordare che il comitato ad hoc aveva la stessa composizione del comitato di promozione, che esso disponeva di una parimenti completa documentazione e che ha applicato lo stesso metodo di lavoro. Ciò risulta dai verbali del comitato di promozione e del comitato ad hoc, che in realtà sono da considerare come una stessa entità. Inoltre, ciò trova conferma in una dichiarazione rilasciata nel corso del procedimento, in data 17 marzo 1980, dal presidente e dal segretario del comitato ad hoc. Per l'esattezza, è avvenuto soltanto che il comitato di promozione ha proceduto ad un separato esame delle promozioni nell'ambito delle nuove carriere e delle promozioni nell'ambito delle vecchie carriere. Al riguardo, non vi è assolutamente nulla da eccepire; questa soluzione appare anzi opportuna, in quanto si trattava di due gruppi distinti di dipendenti, per i quali si rendevano naturalmente necessari separati scrutini per merito comparativo dei candidati alla promozione. Se quindi l'autorità avente il potere di nomina ha attribuito le promozioni in base alle proposte, d'altronde emesse all'unanimità, in tal modo elaborate per la promozione al grado LA 5, non vedo perché ciò dovrebbe costituire un motivo di annullamento. |
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4. |
Propongo perciò che il ricorso venga respinto e che si decida sulle spese a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura. |
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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