ECLI:EU:C:1980:46•Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 14 febbraio 1980. # Gebrüder Bagusat KG contro Hauptzollamt Berlin-Packhof ; Einkaufsgesellschaft der deutschen Konservenindustrie mbH contro Hauptzollamt Hamburg-Waltershof e Hauptzollamt Bad Reichenhall. # Domande di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania. # Tariffa doganale comune, ciliege presentate in una miscela di acqua e di alcool. # Cause riunite 87, 112 e 113/79.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 14 febbraio 1980. # Gebrüder Bagusat KG contro Hauptzollamt Berlin-Packhof ; Einkaufsgesellschaft der deutschen Konservenindustrie mbH contro Hauptzollamt Hamburg-Waltershof e Hauptzollamt Bad Reichenhall. # Domande di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania. # Tariffa doganale comune, ciliege presentate in una miscela di acqua e di alcool. # Cause riunite 87, 112 e 113/79.
ECLI:EU:C:1980:46Eu Cjeu14 feb 1980
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 14 FEBBRAIO 1980 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
nei procedimenti pregiudiziali riuniti con ordinanza 21 novembre 1979, ai quali si riferiscono le mie conclusioni odierne, si tratta dell'interpretazione della voce 20.06 B I della tariffa doganale comune, che, secondo il regolamento n. 950/68, nella versione di cui al regolamento n. 1/74 (GU n. L 1 del 1o gennaio 1974, pag. 1), ha il seguente tenore:
«Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:
...
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B. |
altre:
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...».
Questa voce è rilevante per quanto riguarda le ciliege — o visciole — importate dalle ricorrenti nelle cause principali, nel settembre e nel novembre 1974, dalla Iugoslavia. Dette frutta, destinate all'industria del cioccolato ed imballate in fusti, erano state immerse, in Iugoslavia, in una miscela di acqua ed alcool, o di acqua ed alcool aromatizzato, per garantire la loro conservazione durante il trasporto. Nel primo caso — come risulta dall'ordinanza di rinvio — la merce era costituita dal 70 % di frutta e dal 30 % di liquido, contenente a sua volta il 12 % in peso di alcool. Nel secondo caso, la miscela di acqua e di alcool conteneva il 15,9% in volume di alcool, e nel terzo caso dal 12,5 al 16,3 % in peso di alcool.
Secondo le ditte importatrici, le merci andavano senz'altro classificate sotto la voce doganale 08.11 :
«Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate»,
che stabiliva, per la leu. D, un dazio dell'I 1 %. Gli uffici doganali (nel terzo caso, l'ufficio doganale principale di Bad Reichenhall) ritenevano invece esatta la classificazione sotto la voce 20.06 BI e) 1, con conseguente applicazione di un dazio pari al 32 % del valore della merce. In proposito, essi si richiamavano all'art. 1 del regolamento della Commissione, 2 luglio 1974, n. 1709 (GU n. L 180, del 3 luglio 1974, pag. 15), il quale dispone:
«Le ciliege presentate in una miscela di acqua e di alcole etilico, in quanto frutta atte per il consumo nello stato in cui si presentano, rientrano nella tariffa doganale comune nella sottovoce:
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20.06 |
Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con l'aggiunta di zucchero e di alcole:
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Tutte le interessate impugnavano in sede giurisdizionale i relativi provvedimenti di accertamento.
Nel primo caso, veniva sostenuto che il regolamento sopra menzionato è illegittimo, per il fatto che sarebbero stati superati i limiti dei poteri attribuiti alla Commissione, in materia tariffaria, dal regolamento del Consiglio 16 gennaio 1969, n. 97 (GU n. L 14, del 21 gennaio 1969, pag. 1). Nel corso del procedimento si perveniva, con l'ordinanza 25 marzo 1975 del Finanzgericht di Berlino, ad un primo rinvio pregiudiziale (causa 37/75, Bagusat KG e/Hauptzollamt Berlin-Packhof, sentenza 11 novembre 1975, Race. 1975, pag. 1339) per sottoporre a questa Corte le seguenti questioni:
«Se le ciliege, presentate in una miscela di acqua e di alcool etilico, che in data 9 settembre 1974 sono state importate nel territorio di Berlino (Ovest), vadano classificate sotto la voce 08.11 oppure sotto la voce 20.06 B I della tariffa doganale comune (TDC).
Se in particolare il regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1974, n. 1709 — GU 3 luglio 1974, n. L 180, pag. 15 — sia valido nella parte in cui classifica tali merci sotto la voce 20.06 B I della TDC».
Nella sentenza 11 novembre 1975, la Corte dichiarava in proposito:
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«1. |
L'esame della questione sottoposta a questa Corte non ha rivelato aspetti atti ad inficiare la validità del regolamento CEE della Commissione n. 1709/74. |
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2. |
In forza dello stesso regolamento, le ciliege presentate in un miscuglio di acqua e di alcool etilico vanno classificate nella sottovoce 26.06 B I della tariffa doganale comune». |
Con riferimento a questa pronunzia, il Finanzgericht di Berlino respingeva il ricorso.
Anche nel secondo e nel terzo caso, la ricorrente sosteneva la tesi secondo cui il regolamento n. 1709/74 sarebbe illegittimo, in quanto porterebbe in pratica ad una modifica della tariffa doganale comune e perché la sua emanazione — dato che il regolamento n. 97/69 contempla provvedimenti in materia tariffaria solo per settori squisitamente tecnici — non sarebbe stata necessaria. La ricorrente criticava inoltre la pronunzia pregiudiziale emessa nella causa 37/75 e faceva valere che la situazione di fatto era, allora, alquanto diversa. Anche in questi procedimenti, però, e senza alcun ulteriore rinvio, i ricorsi venivano respinti dal Finanzgericht di Amburgo e, rispettivamente, dal Finanzgericht di Monaco.
Le interessate ricorrevano allora per cassazione («Revision») al Bundesfinanzhof. La ricorrente nel primo procedimento si richiamava principalmente alla sentenza 16 gennaio 1973 del Bundesfinanzhof, emessa in una causa vertente anch'essa sulla classificazione tariffaria di una merce analoga, e sosteneva che la classificazione ritenuta esatta dal Finanzgericht era in realtà in contrasto con la voce doganale 08.11. Essa assumeva inoltre che il regolamento n. 1709/74 è, sotto vari aspetti, impreciso, come pure che la pronunzia pregiudiziale nella causa 37/75 non imponeva in modo univoco la classificazione ritenuta esatta dal Finanzgericht e, non avendo trattato tutti i punti rilevanti per il procedimento di merito, non aveva apportato una definitiva chiarificazione, né, quindi, eliminato tutti i dubbi. Convinta del fatto che l'elemento decisivo sia il giudizio del consumatore finale sulla appetibilità del prodotto, e di conseguenza la possibilità di collocamento di questo sul mercato, la ricorrente negli altri procedimenti si richiamava fra l'altro ad una perizia della «Gesellschaft für Marktforschung» (società per le ricerche di mercato), già prodotta dinanzi al Finanzgericht e secondo la quale da un test effettuato su un numero rappresentativo di consumatori era risultato che, per il consumatore finale, le ciliege in questione sono inidonee al consumo immediato. Doveva perciò escludersi la classificazione sotto la voce 20.06. Inoltre, la fattispecie che aveva portato alla domanda pregiudiziale 37/75 si differenziava in alcuni punti da quella attualmente in esame. Allora si era trattato di aggiunta di sostanze aromatiche, aspetto che non veniva ora in considerazione; inoltre, le merci costituenti oggetto del procedimento in corso erano state immerse in alcool considerato impuro dalla legislazione tedesca, il che indubbiamente influiva sulla loro idoneità al consumo.
Nel valutare i suddetti casi, il Bundesfinanzhof perveniva alla conclusione che la pronunzia pregiudiziale 37/75, emessa in base ad una formulazione troppo generica delle questioni del Finanzgericht di Berlino, non offriva un valido ausilio per la definizione delle cause dinanzi ad esso pendenti. Poiché le voci doganali 20.06 B I e 08.11 distinguono fra conservazione e «conservazione temporanea», e poiché, quindi, il criterio decisivo per la reciproca delimitazione è il fatto che la merce sia atta al consumo nello stato in cui si trova, appariva concepibile che non tutte le ciliege presentate in una miscela di acqua e di alcool andassero classificate sotto la voce doganale 20.06 BI, indipendentemente dalla natura e dalla concentrazione del conservante, e che perciò il regolamento n. 1709/74 non volesse riferirsi a tutte le ciliege così presentate. Anche in considerazione della summenzionata sentenza da esso emessa nel 1973, secondo la quale merci del genere, in conformità ad una perizia della «Staatliche Chemische Untersuchungsanstalt» (ufficio statale di ricerca chimica) di Monaco di Baviera — ove si diceva che le ciliege sono conservate solo temporaneamente e non atte al consumo immediato — vanno classificate nella voce doganale 08.11, il Bundesfinanzhof decideva di seguire il suggerimento delle ricorrenti e di sottoporre nuove domande di pronunzia pregiudiziale a questa Corte. Il rinvio veniva effettuato con ordinanze 24 aprile e, rispettivamente, 26 giugno 1979, che contenevano le seguenti questioni:
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1. |
Se la sottovoce doganale 20.06 BI della tariffa doganale comune vada interpretata nel senso che vi rientrano anche le frutta che siano state immerse in una miscela di alcool, aromi ed acqua avente un tenore di alcool del 12 % (70 % di frutta, 30 % di liquido), onde consentirne la conservazione in fusti durante il trasporto e destinate all'industria del cioccolato. (Causa 87/79) |
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2. |
Se la sottovoce 20.06 B I della tariffa doganale comune vada interpretata nel senso che vi rientrano anche le frutta che siano state immerse in una miscela di alcool e d'acqua avente un tenore di alcool del 15,9 %, onde consentirne la conservazione durante il trasporto in fusti. (Causa 112/79) |
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3. |
Se la sottovoce 20.06 B I della tariffa doganale comune vada interpretata nel senso che vi rientrano anche le frutta che siano state immerse in una miscela di alcool e d'acqua avente un tenore di alcool del 12,5 % o del 16,3 %, onde consentirne la conservazione durante il trasporto in fusti. (Causa 113/79) |
Su tali questioni vorrei osservare quanto segue:
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1. |
Potrebbe sembrare strano, in realtà, che il Bundesfinanzhof abbia chiesto un'interpretazione diretta della voce doganale 20.06 B I con riguardo a merci di un determinato tipo. In forza dell'art. 3 del regolamento n. 97/69, che consente l'emanazione di norme per la classificazione delle merci nella tariffa doganale comune, la Commissione ha infatti adottato il regolamento n. 1709/74. Questo contiene, proprio per le merci del tipo descritto dal Bundesfinanzhof, disposizioni per la classificazione tariffaria basate sull'interpretazione della suddetta voce doganale. Da tale regolamento —direttamente vincolante per gli organi amministrativi e giurisdizionali — non si può senz'altro prescindere fino a che esso non sia stato annullato o dichiarato invalido, e ciò non è finora avvenuto, dato che la Corte — come ho già detto — ha espressamente affermato, nella sentenza emessa nella causa 37/75, che non era emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento n. 1709/74. Il fatto che, ciononostante, il Bundesfinanzhof chieda l'interpretazione diretta della voce doganale 20.06 B I può spiegarsi soltanto nel seguente modo:
È in tal senso che va sostanzialmente intesa la domanda d'interpretazione, anche perché gli argomenti svolti dalle ricorrenti seguono anch'essi lo stesso orientamento. |
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2. |
Vediamo ora, anzitutto, quale debba essere Y interpretazione del regolamento n. 1709/74, per accertare se questo contenga elementi atti a limitare la portata delle disposizioni in materia di classificazione tariffaria. Ciò mi sembra opportuno, tenuto conto delle considerazioni svolte dalle ricorrenti nelle cause principali in merito a due punti. In primo luogo, è stato sostenuto che nel preambolo del regolamento n. 1709/74 si distingue fra conservazione temporanea e conservazione durante un periodo limitato. Ciò farebbe supporre che l'espressione «temporaneamente conservate» vada intesa nel senso che la durata di conservazione non è determinabile, mentre l'espressione «per un periodo limitato» significherebbe che la conservazione è assicurata per un periodo comunque più lungo. In quest'ultima ipotesi sarebbe manifestamente necessaria, in assenza di aggiunta di zucchero, una gradazione alcolica più elevata, cioè almeno del 25-30 % in volume, e solo in tal caso si potrebbe ritenere che le merci sono atte al consumo nello stato in cui si trovano, vale a dire tali da poter essere direttamente poste in vendita. Ora, secondo le ricorrenti è perciò chiaro che le ciliege di cui trattasi nelle cause principali non sono comprese nel campo d'applicazione del regolamento n. 1709/74, poiché è stato provato mediante perizia che la loro conservazione per un lungo periodo non può essere garantita, dato ch'esse sono immerse in una miscela a debole concentrazione alcolica e contenute in fusti permeabili all'aria. In secondo luogo, non si dovrebbe dimenticare che la fattispecie in esame è caratterizzata dalla particolare circostanza che, in parte, è stato usato alcool di produzione iugoslava, considerato impuro alla stregua dei criteri imposti dal diritto tedesco. Anche per questo dovrebbe escludersi l'applicazione del regolamento n. 1709/74. Con la Commissione, ritengo tuttavia che non si possano condividere le suddette considerazioni delle ricorrenti.
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3. |
Passo ora all'interpretazione della voce doganale 20.06 B I, che è stata chiesta dal Bundesgerichtshof e che potrebbe eventualmente indurre alla conclusione secondo cui il regolamento n. 1709/74, qualora venisse riconosciuto valido, andrebbe interpretato in senso restrittivo, ovvero — se non si potesse procedere in tal modo — alla constatazione del fatto che il regolamento, contrariamente a quanto era stato dichiarato nella causa 37/75, è invalido. In merito a quest'ultimo punto si deve preliminarmente ricordare che la Commissione — come veniva sottolineato nella sentenza 37/75 — dispone, a norma del regolamento n. 97/69, di un «ampio potere discrezionale» in materia di classificazione tariffaria. L'esattezza della classificazione disposta dalla Commissione non può, quindi, essere messa in dubbio per l'unico motivo che sarebbe concepibile classificare le merci considerate sotto una diversa voce doganale. Eventuali obiezioni dovrebbero essere fondate su una motivazione molto più consistente; nella fattispecie in esame, dovrebbe cioè essere dimostrato che la classificazione di tali merci sotto la voce 20.06 BI appare certamente e chiaramente esclusa.
Le ricorrenti sostengono anzitutto che la Commissione ha sbagliato nell'interpretare la suddetta espressione nel senso che non dovrebbe essere possibile il consumo senza danno per la salute, e che perciò essa è pervenuta alla conclusione errata secondo cui le ciliege presentate in una miscela di acqua e di alcool non sono comprese nella voce 08.11 e, di conseguenza, possono essere classificate soltanto nella voce di carattere residuale 20.06 B I. Quel che importa, invece, a loro avviso, è il fatto che nella versione tedesca della voce 08.11 non viene usato, per «consumo», il termine «Verzehr», che abitualmente si riscontra nella legislazione tedesca relativa ai prodotti alimentari e che indica la semplice assunzione di sostanze commestibili, bensì il termine «Genuß». Questo, secondo le ricorrenti nelle cause principali, ha un significato alquanto diverso, in quanto implica un riferimento alle sensazioni connesse all'assunzione di cibo, di guisa che «zum Genuß geeignet» («atto al consumo») sarebbe soltanto qualcosa che si mangia con piacere, il che dipende dall'aspetto, dal gusto e dall'odore. D'altra parte, ciò che conferma, a loro avviso, la necessità di una siffatta distinzione è fra l'altro la circostanza che a detta nozione si riferiscono anche altri atti comunitari (ad esempio, la direttiva del Consiglio 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili), secondo cui l'indoneità della merce al consumo («Genw/l'tauglichkeit») e il rilascio del relativo certificato sanitario dipendono non soltanto dall'assenza di germi patogeni, ma anche da altri presupposti accessori, intesi a garantire l'igienicità del prodotto nel senso della sua appetibilità. Solo un'interpretazione in tal senso sarebbe poi conciliabile col fatto che il capitolo 8 s'intitola «Genießbare Früchte» («frutta commestibili») e che, secondo la nota 1 di detto capitolo, da questo sono escluse le «ungenießbare Früchte» («frutta non commestibili»). E soprattutto, sempre secondo le ricorrenti nelle cause principali, anche sotto questo profilo si possono richiamare le note esplicative del Consiglio di cooperazione doganale, secondo cui la voce 08.11 comprende frutta che servono essenzialmente come materia prima per varie industrie alimentari, il che dovrebbe essere in ogni caso escluso per frutta il cui consumo possa presentare rischi per la salute. Ora, partendo da questa interpretazione, si dovrebbe anche ammettere che le merci considerate nella fattispecie, il cui gusto ha subito un deterioramento a causa del modesto tenore alcolico della miscela di acqua ed alcool e della non ermeticità degli imballaggi, non sono atte al consumo nello stato in cui si trovano. A sostegno della loro tesi, le ricorrenti nelle cause principali fanno riferimento ad una perizia del 1972, già prodotta dinanzi al Bundesgerichtshof e nella quale viene attestata la mancanza, nelle ciliege di cui trattasi, di determinate caratteristiche relative all'odore e al sapore. Allo stesso fine, esse ritengono di potersi richiamare alla perizia già presa in considerazione nella causa 37/75 e che sottolineava anch'essa, con riguardo alla mancanza del sapore dolce, alla presenza dominante di acidi, al sapore aspro e alla mancanza di aroma, come nella fattispecie di trattasse soltanto di prodotti semifiniti, non atti al consumo («zum Genuß nicht geeignet»). Infine, in proposito, non dovrebbe essere trascurato un sondaggio effettuato tra i consumatori, nel maggio 1976, dalla «Gesellschaft für Marktforschung», e i cui risultati sono stati prodotti in causa da una delle ricorrenti, sondaggio dal quale risulta che il giudizio sul sapore delle merci in questione è prevalentemente negativo. Queste considerazioni potrebbero essere ritenute abbastanza plausibili se ci si dovesse basare unicamente sulla versione tedesca della tariffa doganale comune, benché, anche entro questi limiti, il fatto che il termine «genießbar» (commestibile), il quale, nel capitolo 8, ha certamente soltanto il significato che gli attribuisce la Commissione — e cioè «che si può mangiare senza danno per la salute» —, presenti la stessa radice del termine «Genuß» (consumo) fa inevitabilmente sorgere delle perplessità. Tuttavia, la tesi delle ricorrenti nelle cause principali risulta chiaramente compromessa se si fa riferimento — com'è indispensabile nel caso di testi comunitari — anche alle altre versioni linguistiche ed in particolare a quelle che si trovano nelle note esplicative del Consiglio di cooperazione doganale, sulle quali è basata anche la tariffa doganale comune. Ora, nella versione francese della voce 08.11 viene usata l'espressione «impropre à la consommation en l'état», nel testo inglese è detto «unsuitable in that state for immediate consumption», la versione italiana è «non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate», e in olandese è detto «als zodanig ongeschikt voor dadelijke consumptie». Nessuna di queste versioni contiene alcun elemento che consenta di seguire l'interpretazione suggerita dalle ricorrenti nelle cause principali, e ciò risulta in modo particolarmente chiaro se le suddette espressioni vengono messe a raffronto con l'intestazione del capitolo 8 (fruits commestibles, edible fruit, frutta commestibili, fruit) e se si pensa a come il concetto di «consumo» è altrimenti espresso in queste lingue. In realtà, dette espressioni non indicano altro se non che si tratta di frutta che si possono mangiare, che sono cioè commestibili. Questo modo di vedere è inoltre corroborato, a mio avviso, dal fatto che già nella perizia prodotta nella causa 37/75 veniva rilevata l'inappetibilità dei prodotti considerati, senza che ciò abbia in alcun modo indotto la Corte a dichiarare contestabile la classificazione disposta dal regolamento n. 1709/74. Per contro, questa tesi non trova alcun ostacolo neppure nell'intestazione del capitolo 8, né nella nota 1 dello stesso, dalle quali, secondo le ricorrenti nelle cause principali, risulterebbe — dovendosi trattare, per il capitolo 8, sempre di frutta commestibili («genießbare») — la necessità di distinguere, per la voce 08.11, fra «commestibile» («genießbar») e «atto al consumo» («zum Genuß geeignet»). A mio avviso, le suddette espressioni vanno semplicemente intese nel senso che detto capitolo comprende soltanto frutta che, in via di principio, sono commestibili; ciò non esclude, però, che nella voce 08.11 rientrino anche frutta che, pur essendo commestibili, risultano in qualche modo inidonee, a causa del trattamento subito per la loro conservazione provvisoria, al consumo immediato («nello stato in cui si presentano»). Ora, se si accoglie questa tesi, la classificazione delle merci che costituiscono oggetto delle cause principali nella voce 08.11 sarebbe possibile soltanto qualora fosse provato ch'esse non sono atte al consumo immediato (a prescindere dal fatto che abbiano eventualmente tale destinazione) senza danno per la salute. Ciò è difficilmente ipotizzabile per le ciliege presentate in una miscela di acqua e di alcool, miscela senz'altro potabile quale che sia la sua concentrazione alcolica, né può in ogni caso essere provato dalle perizie cui anche nei presenti procedimenti si è fatto ricorso. La perizia effettuata dalla «Gesellschaft für Marktforschung» — in cui si dice che il giudizio sul sapore è stato negativo, che molte delle persone interpellate non sono risultate disposte a consumare le ciliege nello stato in cui erano presentate, che si è potuta accertare solo una minima propensione all'acquisto — non prova altro che una opinione corrente legata ad abitudini di consumo, come quella che è già stata ritenuta irrilevante nella sentenza emessa nella causa 37/75 in relazione ad un'altra perizia. Così pure dalla perizia in data 2 ottobre 1979 dell'«Institut für Lebensmitteltechnologie»si può desumere unicamente che le frutta di cui trattasi non sono atte al consumo immediato, in quanto abitualmente vengono consumate dopo una ulteriore lavorazione. Infine, è vero che nella perizia 26 ottobre 1972 della «Staatliche Chemische Untersuchungsanstalt» di Monaco di Baviera, sulla quale il Bundesfinanzhof ha basato la propria sentenza 16 gennaio 1973, si dice che tali frutta non sono atte al consumo nello stato in cui si trovano; tuttavia, dalla motivazione risulta chiaramente che l'inidoneità al consumo viene constatata solo in ragione del sapore acido, poco gradevole, e della mancanza di determinati requisiti attinenti all'odore e al sapore, ritenuti necessari per il prodotto finito destinato al consumatore finale. |
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4. |
Si deve quindi constatare che il tentativo delle ricorrenti nelle cause principali, inteso a presentare come inevitabile la classificazione delle merci da esse importate sotto la voce 08.11, è fallito, in quanto manca un criterio sostanziale relativo a questa voce doganale. Di conseguenza, per la classificazione di tali merci, viene in considerazione soltanto la voce residua 20.06 B I e) 1. Se in proposito dovessero sorgere dubbi quanto all'espressione «conservate» — per le altre espressioni («frutta»«con aggiunta di ... alcole») non esistono problemi, poiché non è stabilito il tenore di alcool —, si dovrebbe quanto meno ammettere che può trattarsi di frutta «preparate», dal momento che, nella suddetta voce doganale, nulla fa pensare che il termine «preparate» debba intendersi nel senso di «preparate definitivamente» e perciò anche «pronte per il consumo». Non vi è quindi alcun motivo di dubitare della validità del regolamento n. 1709/74 o di avallare — con il riferimento al tenore di alcool — una interpretazione restrittiva secondo la quale le merci su cui vertono le cause principali non sarebbero comprese nell'ambito di applicazione di tale regolamento. |
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5. |
Le questioni formulate dal Bundesfinanzhof potrebbero perciò essere risolte come segue: La sottovoce 20.06 B I della tariffa doganale comune va interpretata nel senso che vi rientrano anche le frutta destinate alla lavorazione industriale, che siano state immerse in una miscela di alcool e d'acqua, indipendentemente dalla concentrazione di tale miscela. Neppure nel presente procedimento sono emersi elementi atti ad inficiare la validità del regolamento della Commissione n. 1709/74 che stabilisce la suddetta classificazione. |
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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