ECLI:EU:C:1979:241•Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 23 ottobre 1979. # Denkavit Futtermittel GmbH contro Finanzamt Warendorf. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Münster - Germania. # Causa 36/79.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 23 ottobre 1979. # Denkavit Futtermittel GmbH contro Finanzamt Warendorf. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Münster - Germania. # Causa 36/79.
ECLI:EU:C:1979:241Eu Cjeu23 ott 1979
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 23 OTTOBRE 1979 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Non è la prima volta che affrontiamo il problema oggetto della causa odierna. Essa verte sulla compensazione per la rivalutazione, istituita, a seguito della rivalutazione del marco tedesco decisa nel 1969 e in base al regolamento del Consiglio n. 2464/69 (GU n. L 312 del 12 dicembre 1969, pag. 4), dalla legge tedesca 23 dicembre 1969, compensazione che, in forza delle modifiche e delle proroghe apportate al regolamento di cui sopra dalla decisione del Consiglio 21 gennaio 1974, era ancora in vigore nel 1974.
Questa compensazione veniva negata alla Denkavit per il 1974, giacché detta società non costituiva un'azienda agricola ai sensi del diritto tributario tedesco, che stabiliva come parametro un certo rapporto tra scorte di bestiame e disponibilità di terreni agricoli. La Denkavit impugnava detto rifiuto dinanzi al Finanzgericht di Münster. Nel corso di causa si ebbe un primo rinvio pregiudiziale — ordinanza 26 settembre 1977 — vertente sulle seguenti questioni:
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«1. |
Se la nozione comunitaria di “produttore agricolo”, di cui all'art. 1, nn. 1 e 3, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2464/69, comprenda anche gli allevatori e detentori industriali di bestiame ai sensi del diritto tributario tedesco. |
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2. |
In caso affermativo: Se gli artt. 39 e 40, n. 3, 2o comma, del Trattato CEE, l'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2464/69 e, eventualmente, altre norme di diritto comunitario, debbano interpretarsi nel senso che essi vietano alla Repubblica federale di Germania, Stato membro della CEE, destinataria del regolamento (CEE) n. 2464/69, di escludere talune categorie di produttori agricoli — nella fattispecie allevatori industriali di bestiame ai sensi del diritto tributario tedesco — dal beneficio di aiuti diretti, miranti a compensare la rivalutazione del marco per i prodotti agricoli oggetto di organizzazioni di mercato. |
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3. |
Se tale divieto abbia efficacia diretta nell'ordinamento giuridico dei vari Stati membri e quindi possa essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali.» |
La Corte le ha risolte nella sua sentenza del 13 giugno 1978 (Racc. 1978, pag. 1317) dichiarando che la nozione di «agricoltura» nel Trattato non è definita in modo preciso, tuttavia, in base al regolamento n. 2464/69, determinante per il procedimento principale, non era escluso che la nozione di «produttore agricolo» di cui al regolamento comprendesse i produttori di prodotti agricoli, indipendentemente dal metodo produttivo. Quanto al quesito del se la Repubblica federale di Germania, che a norma del regolamento aveva solo la «possibilità» di concedere aiuti, avesse travalicato i limiti del diritto comunitario escludendo dagli aiuti i detentori e gli allevatori di bestiame industriali o commerciali ai sensi del diritto tributario tedesco, la Corte ha poi affermato che non vi era stata alcuna infrazione; né il Trattato CEE, né l'art. 1 del regolamento n. 2464/69, né la decisione del Consiglio del 21 gennaio 1974 avevano vietato alla Repubblica federale di Germania di seguire questa linea di condotta.
Ma questa pronuncia non pare sia sufficiente al giudice di merito: accogliendo il punto di vista dell'attrice, egli ritiene che la Corte si sia pronunciata in base ad elementi di fatto erronei, e che quindi una siffatta sentenza non possa esser ritenuta vincolante. La Corte avrebbe cioè presupposto che allevatori e detentori «agricoli», ai sensi del diritto tributario tedesco, nutrono il loro bestiame essenzialmente con mangimi prodotti nelle loro aziende. Ma ciò non si verificherebbe nel caso degli ingrassatori agricoli di vitelli, unica categoria cui si riferisce la causa principale. Essi impiegherebbero in realtà gli stessi mangimi degli ingrassatori industriali o commerciali, cioè mangimi di sostituzione a base di latte acquistati dai produttori specializzati. Questo sistema sarebbe peraltro inevitabile se si vuol ottenere carne bianca, giacché con altri mangimi — prescindendo dal latte intero, troppo caro — si otterrebbe solo carne rossa.
Il Finanzgericht ha dunque sospeso ancora una volta il procedimento e con ordinanza del 19 gennaio 1979 ha nuovamente interpellato la Corte di giustizia. Condividendo il punto di vista dell'attrice, secondo cui la Corte non ha ancora affrontato il problema del se gli ingrassatori commerciali o industriali di vitelli siano stati discriminati dalla legge sulla compensazione per la rivalutazione, il giudice a quo ha ora sollevato la seguente questione:
«Se il Trattato CEE, l'art. 1, del regolamento n. 2464/69, la decisione del Consiglio 21 gennaio 1974 o, eventualmente, altre norme di diritto comunitario vietino alla Repubblica federale di Germania di escludere dagli aiuti contemplati dal suddetto regolamento gli ingrassatori “industriali o commerciali” ai sensi del diritto tributario tedesco nel caso in cui gli ingrassatori agricoli impieghino, per l'ingrasso dei vitelli, lo stesso mangime di produzione industriale usato dagli ingrassatori industriali o commerciali.»
Questo è il mio punto di vista sulla questione:
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1. |
Nella sua precedente sentenza, la Corte si è pronunciata sul problema dell'eventuale discriminazione tra detentori di bestiame agricoli e industriali o commerciali, sotto il profilo della compensazione per la rivalutazione, partendo dal presupposto che gli allevatori e i detentori di bestiame «agricoli» usino prevalentemente mangimi di loro produzione. Seguendo la falsariga della questione ad essa sottoposta, in cui si parlava genericamente di detentori e allevatori di bestiame, la Corte si è fondata su una valutazione generale, che comprende tutti i detentori di bestiame (allevatori di bovini, suini, pollame, vitelli ecc.). Né il secondo provvedimento di rinvio, né le osservazioni delle parti contengono contestazioni circa la pertinenza di questo giudizio globale. Il motivo che ha determinato il secondo rinvio, cioè che la Corte avrebbe assunto come base erronei dati di fatto nel suo primo giudizio, non appare perciò fondato, ragione per cui si può mettere in dubbio l'orientamento del Finanzgericht, che non si ritiene vincolato dalla sentenza del 13 giugno, e si può affacciare l'ipotesi che la seconda domanda sia irricevibile. |
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2. |
Ricordo inoltre — e ciò vale per la questione più specifica, riguardante solo gli ingrassatori di vitelli, sollevata nel secondo rinvio — che il problema dell'ingrasso dei vitelli in particolare è stato indiscutibilmente posto sul tappeto nel primo procedimento pregiudiziale. Nell'esposizione dei fatti si cita espressamente l'argomento dell'attrice, secondo cui sul piano strutturale ed economico non vi sarebbero differenze tra ingrassatori agricoli, da un lato, e ingrassatori commerciali o industriali, dall'altro, argomento d'altronde vivacemente contestato dalla Commissione. Se però la Corte, pur avendo ben presenti tutti gli aspetti sostanziali del problema, ha ritenuto di non approfondire ulteriormente la sua pronuncia, limitandosi al giudizio globale di cui sopra, si deve ritenere che le è parso sufficiente valutare complessivamente il settore dei detentori di bestiame, senza riferirsi in particolare al settore dell'ingrasso dei vitelli, per pronunciarsi sul problema della discriminazione. Nemmeno sotto questo aspetto emergono motivi che possano indurvi ad esaminare la seconda domanda. |
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3. |
Se però non condividete questo modo di vedere, se anzi ritenete che in linea di massima si debba ammettere che nell'ambito della stessa causa si torni ad adire la Corte perché la prima pronuncia pregiudiziale era viziata, è d'uopo esaminare anzitutto se risulta che vi siano elementi nuovi che incrinino la sentenza, sicché sia necessario che venga ripresa in esame. Direi però che nemmeno ciò risponda al vero. Di fatto si può ritenere che tutte le considerazioni essenziali su cui poggia il nuovo rinvio erano già state esposte anche nel primo ed al massimo si sono puntualizzati ed approfonditi alcuni argomenti. Non starò a fare la tabella comparativa, mi basterà far richiamo alle memorie e ai verbali d'udienza. Anche dopo questo esame si conclude che la seconda domanda è irricevibile o, se vogliamo essere più clementi, si dovrà per lo meno dire che non sono emersi elementi che possano indurci a modificare la sentenza precedente. |
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4. |
Si potrebbe certo sostenere che la Corte, nella sua prima pronuncia abbia fornito una soluzione generale alle questioni generali ad essa sottoposte, cioè non abbia risolto implicitamente il problema degli ingrassatori di vitelli, ma lo abbia tralasciato nel suo esame; un simile atteggiamento mi lascia però perplesso, data la costante preoccupazione della Corte di dare sempre esaurienti soluzioni alle questioni pregiudiziali dei giudici nazionali. Se comunque si volesse accettare questo punto di vista, non vi sarebbe in fondo nulla da ridire se in un secondo rinvio alla Corte nell'ambito della stessa causa si circoscrivesse il problema in esame, mettendo ora a fuoco la questione specifica del trattamento degli ingrassatori di vitelli, commerciali o industriali, sotto il profilo della compensazione per la rivalutazione. Ma se vogliamo considerare la situazione a questo modo, insorge un nuovo problema. La questione di cui trattasi termina con la frase «nel caso in cui gli ingrassatori agricoli impieghino, per l'ingrasso dei vitelli, lo stesso mangime di produzione industriale usato dagli ingrassatori industriali o commerciali». Nella motivazione del provvedimento di rinvio si dice a questo proposito: «In realtà, però, per quanto concerne l'ingrasso dei vitelli, gli ingrassatori “agricoli” ai sensi del diritto tributario tedesco usano lo stesso mangime impiegato dagli ingrassatori “industriali o commerciali” ai sensi di detto diritto, vale a dire esclusivamente succedanei del latte di produzione industriale, come quelli che la stessa attrice produce e impiega nella sua attività di ingrasso di vitelli. Tanto gli ingrassatori agricoli quanto gli ingrassatori industriali o commerciali di vitelli devono usare esclusivamente succedanei del latte per ottenere carne “bianca”, che ha un particolare valore di mercato e che è la sola a poter esser messa in commercio con la denominazione “carne di vitello”. In teoria, gli ingrassatori agricoli potrebbero somministrare ai loro vitelli (anche) foraggio di loro produzione; in tal caso, però, essi otterrebbero carne rossa, che viene smerciata come carne di manzo, e l'ingrasso verrebbe a costare molto di più. Per questi motivi, anche gli ingrassatori agricoli di vitelli usano, di regola, solo succedanei del latte.» È noto che la Commissione ha vigorosamente controbattuto siffatto assunto, sia nelle osservazioni scritte che in udienza. Essa non dubita che si possa dimostrare che gli ingrassatori «agricoli» usano — in grande misura — mangimi diversi, cioè prodotti della loro azienda, che presuppongono lo sfruttamento del terreno. A comprova la Commissione si richiama a dati che si possono desumere dalla disciplina di aiuti vigente dal 1969 per la trasformazione in mangime del latte, nonché a dati statistici relativi alla trasformazione in mangime del latte intero e di quello magro proprio nella Repubblica federale di Germania, dati esposti nella discussione orale. Da questi dati si potrebbe desumere che sono state trasformate in mangime ingenti quantità di latte intero e magro, delle quali gran parte, oltre la metà, sono state usate per nutrire vitelli, come si può vedere da una statistica differenziata tenuta dal 1978. Si dovrebbe quindi partire dal presupposto che un terzo dei mangimi per vitelli — ed in precedenza ancor di più — è a base di latte e quindi le considerazioni di cui alla sentenza 139/77 valgono, pur se — forse — in misura più attenuata, per gli ingrassatori di vitelli. Per contro, l'attrice nella causa principale fa carico alla Commissione di aver arbitrariamente posto sullo stesso piano i settori dell'allevamento dei vitelli e dell'ingrasso dei vitelli, per i quali si seguono diversi sistemi di alimentazione e i cui prodotti non sono in concorrenza diretta. Sarebbe cosa certa — confermata dal regolamento tedesco sui mangimi del 16 giugno 1976 e dalla dottrina in materia — che il latte magro, a causa della sua scarsa percentuale di grasso, non può venir impiegato per l'ingrasso dei vitelli, oppure lo si può impiegare solo arricchendolo con mangimi — da acquistarsi sul mercato. Inoltre questo punto controverso non avrebbe alcuna rilevanza per il rinvio pregiudiziale, in quanto a questo proposito in ogni modo, come si evince dalla giurisprudenza della Corte in materia, i fatti determinanti sono accertati in modo vincolante dal giudice a quo. Comunque sia, la Corte dovrebbe quindi risolvere i quesiti ad essa sottoposti in base alla situazione di fatto prospettata dal Finanzgericht nel provvedimento di rinvio.
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5. |
Non mi fermerò qui, tuttavia, ma concluderò, nell'eventualità che non condividiate il mio punto di vista, con alcune osservazioni circa la questione sollevata nel secondo rinvio. Dopo quel che ho detto sopra, mi basterà esporre alcune riflessioni che, se accoglierete l'interpretazione che ho dato all'inizio della prima sentenza pregiudiziale, la chiariranno del pari ulteriormente. In sostanza ritengo che nel 1969, allorché è stata emanata la legge sulla compensazione per la rivalutazione, che doveva operare al più presto, nell'ambito dei detentori di bestiame non fosse il caso, come invece ora sostiene l'attrice, di far distinzioni tra settori economici. Mi pare perfettamente logico — e a questo proposito mi sembra esistano ragioni obiettive dettate dal divieto di discriminazione — che una disciplina degli aiuti, istituita ad hoc e destinata a numerosi interessati, disciplina che in parte sconfinava nel diritto tributario in materia d'imposta sull'entrata, assumesse come parametro la classificazione da tempo divenuta tradizionale nel diritto tributario, per evidenti motivi pratici, delle aziende agricole che detengono bestiame. Bastava dunque la constatazione che i detentori di bestiame agricoli in genere fanno largo uso di prodotti della loro azienda e quindi venivano colpiti dalla rivalutazione in modo diverso rispetto ai detendori puramente commerciali o industriali. Ora, l'attrice sostiene che una siffatta disciplina era divenuta assurda, quanto meno nel 1974, giacché nel frattempo si sarebbe agevolmente potuto elaborare una normativa differenziata, specialmente in considerazione del fatto che gli ingrassatori di vitelli, agricoli e non, si trovavano tutti nella stessa situazione. A questo proposito ricordo in primo luogo che — come ho già accennato nelle conclusioni sulle precedenti questioni sollevate dal Finanzgericht di Münster — un simile orientamento, dato l'andamento dei prezzi della carne di vitello (di cui la Commissione ha parlato anche nell'ultima udienza), molto probabilmente avrebbe portato alla revoca totale della compensazione agli ingrassatori, il che è contrario all'interesse dell'attrice, che vuole ottenere la compensazione per la rivalutazione relativamente all'annata 1974. Si può anche pensare che ancora nel 1974 — supponendo che la compensazione per la rivalutazione fosse fondamentalmente ammissibile — sussistessero ragioni indubbiamente valide per escludere radicalmente dalla compensazione i detentori commerciali o industriali e per non effettuare distinzioni in base a settori economici. Comunque non dobbiamo dimenticare che la compensazione monetaria, già istituita in quel momento, anche se connessa ai tipi di prodotto, presenta tuttavia contemporaneamente un notevole grado di forfettarietà, fatto già più volte esaminato senza critiche della giurisprudenza. Quanto agli ingrassatori in particolare, pare aberrante raffrontare tra loro solo le imprese specializzate — siano esse inserite in un contesto agricolo o puramente industriali o commerciali; al contrario, si deve prendere in considerazione il mercato dei vitelli nel suo complesso. In questo caso si noterà però che gli ingrassatori agricoli, concesso che per ipotesi si servano degli stessi mangimi degli ingrassatori commerciali o industriali, operano nell'ambito di aziende che per molti aspetti hanno struttura diversa, il che dipende in parte dall'entità dell'impresa e si spiega in parte con una flessibilità piuttosto scarsa. Pare quindi ragionevole che si tenga conto di queste caratteristiche nell'emanare la disciplina degli aiuti, la cui delimitazione va operata secondo criteri rigidi. Infine si deve pur ricordare l'aspetto sociale — e ciò si ricollega con il punto precedente — che assume la compensazione per la rivalutazione. Come ho già detto nelle mie conclusioni precedenti, esso vienne posto in luce dal fatto che nella motivazione del regolamento n. 2464/69 si parla di «misure rivestenti un carattere di politica sociale». Ciò però non obbligava affatto — a differenza di quanto ritiene l'attrice — a tener eventualmente conto delle dimensioni dell'azienda ai fini della compensazione per la rivalutazione, criterio che avrebbe indubbiamente implicato un complesso lavoro amministrativo. Al contrario ciò conferisce giustamente il potere — a questo proposito si può pure far richiamo all'orientamento che emerge dall'art. 39, n. 2, leu. a), e dall'art. 39, n. 1, leu. b), del Trattato CEE — di prescindere da una chiara distinzione dei settori economici, come vorrebbe fare l'attrice per l'ingrasso dei vitelli, e di tener conto della posizione di questo settore, nei limiti in cui ciò si ripercuote sull'agricoltura nell'ambito del sistema agricolo generale. Secondo questo criterio appare allora chiaro il motivo che giustifica una distinzione, cioè il fatto che le aziende agricole che si occupano dell'ingrasso dei vitelli, a seguito della rivalutazione del marco hanno subito perdite sotto il profilo del reddito delle colture dei campi e della produzione lattiera, mentre gli ingrassatori commerciali o industriali da questa situazione hanno tratto solo vantaggi, giacché i mangimi importati e i prodotti di intervento sono scesi di prezzo grazie alla rivalutazione. Senza voler indagare se la giurisprudenza della Corte costituzionale tedesca, invocata dall'attrice in materia di limiti della classificazione lecita, possa fornire validi elementi di riferimento per il settore di cui ora è questione, è comunque possibile sostenere che l'esclusione degli ingrassatori commerciali o industriali di vitelli dal beneficio della compensazione per la rivalutazione, nemmeno nella situazione accertata dal Finanzgericht può apparire censurabile sotto il profilo del diritto comunitario, cioè alla luce del senso del regolamento n. 2464/69 e delle disposizioni del Trattato in materia di politica agricola. |
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6. |
Concludendo, propongo perciò di dichiarare in primo luogo che il Finanzgericht di Münster non ha dimostrato a sufficienza né che fosse necessario, né che fosse motivato un secondo rinvio pregiudiziale e quindi non vi è motivo di prendere in considerazione la domanda del 19 gennaio 1979. In subordine propongo di dichiarare che non sono emersi motivi che giustifichino una modifica della sentenza 139/77, per quel che riguarda l'esclusione degli ingrassatori industriali o commerciali di vitelli dal beneficio della compensazione per la rivalutazione. |
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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