ECLI:EU:C:1979:126•Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 10 maggio 1979. # Francis Woehrling contro Commissione delle Comunità europee. # Indennità scolastica. # Causa 164/78.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 10 maggio 1979. # Francis Woehrling contro Commissione delle Comunità europee. # Indennità scolastica. # Causa 164/78.
ECLI:EU:C:1979:126Eu Cjeu10 mag 1979
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 10 MAGGIO 1979 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
nella presente causa, il ricorrente chiede all'autorità che ha il potere di nomina il raddoppio del massimale mensile dell'indennità scolastica da lui percepita.
Il ricorrente è amministratore principale presso la Commissione delle Comunità europee in Bruxelles. Suo figlio, nato nel 1970 a Washington (D.C.), aveva frequentato, durante l'anno scolastico 1976-77, la prima classe della scuola elementare presso la sezione inglese della scuola europea di Woluwe. I genitori avevano scelto questa sezione poiché, essendo la madre americana, l'inglese costituisce la lingua principale del ragazzo.
Poiché, nel corso del suddetto anno scolastico, insorgevano problemi, in quanto, tra l'altro, il ragazzo aveva difficoltà nello scrivere, le autorità scolastiche raccomandavano la visita di uno psichiatra e la cura dei disturbi dell'attività motoria minore.
Verso la fine dell'anno scolastico, l'insegnante suggeriva ai genitori di fare ripetere l'anno al ragazzo — indipendentemente dai risultati ottenuti — in quanto non sufficientemente maturo. Le persone consultate su consiglio della scuola e la psicologa della scuola sconsigliavano invece decisamente di ripetere l'anno in quanto ciò non sarebbe stato giustificato dai risultati ottenuti, ed il ragazzo avrebbe potuto venire «demotivato» dal fatto di ripetere l'anno. Essi ritenevano invece che una scuola con classi meno numerose avrebbe permesso più facilmente di superare le difficoltà derivanti dalla mancata «motivazione» del ragazzo.
Nel corso di una riunione all'uopo indetta, l'insegnante e il direttore della scuola europea dichiaravano unanimemente che, a causa del gran numero di studenti, era impossibile dedicare al ragazzo l'attenzione necessaria per superare le sue difficoltà: il ricorrente cercava pertanto un'altra scuola per l'anno scolastico successivo. La scelta cadeva sulla «British Primary School» di Ixelles, un piccolo istituto le cui classi sono composte di non più di 20 allievi. L'iscrizione a questo istituto costa 65000 franchi belgi, ai quali, secondo quanto afferma il ricorrente, occorre aggiungere altri 3000-4000 franchi belgi per spese varie.
Con lettera 19 luglio 1977, il ricorrente chiedeva al capo della divisione «diritti individuali e privilegi» che gli venisse raddoppiato il massimale dell'indennità scolastica, ai sensi dell'art. 3o comma, dell'allegato VII dello Statuto del personale.
Il citato art. 3, che si applica in materia, aveva, a quell'epoca, il seguente tenore:
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1° comma: «Il funzionario riceve un'indennità scolastica pari all'ammontare delle spese scolastiche effettivamente sostenute fino ad un massimo di 2916 FB al mese per ogni figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, che frequenti regolarmente e a tempo pieno un istituto di insegnamento.» |
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3° comma: «Il massimale menzionato al primo comma è raddoppiato per:
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Il 3o comma di questa norma veniva modificato dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 2 maggio 1978, n. 912 (GU n. L 119, del 3 maggio 1978, pag. 1), ed ha ora, nella parte che ci riguarda, il seguente tenore:
«Il massimale menzionato al primo comma è raddoppiato per:
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il funzionario la cui sede di servizio è distante almeno 50 km: o da una scuola europea, o da un istituto di insegnamento nella sua lingua, che il figlio frequenti per motivi pedagogici impellenti debitamente giustificati.» |
Questo nuovo testo corrisponde all'art. 4, n. 5, delle «Disposizioni generali di attuazione relative alla concessione della indennità scolastica» (pubblicate nelle «Informazioni amministrative» n. 153, del 2 maggio 1977), che erano state adottate in relazione alla prima versione citata.
L'istanza del ricorrente veniva respinta con decisione 11 ottobre 1977, con la motivazione che la sede di servizio del ricorrente non distava almeno 50 km da una scuola europea, né dall'istituto frequentato dal figlio.
Contro questa decisione, il ricorrente presentava all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale. Essendo questo reclamo rimasto senza risposta, il ricorrente presentava il 31 luglio 1978 il presente ricorso, chiedendo che venisse annullato il silenzio-rifiuto oppostogli dalla Commissione e che venisse raddoppiato il massimale dell'indennità scolastica per suo figlio.
Le mie conclusioni in proposito sono le seguenti :
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I — |
Il ricorrente fonda la sua domanda sul fatto che la Commissione, rigettando la sua domanda, ha violato tanto il principio generale di «buona gestione e sana amministrazione», quanto il divieto di discriminazione. Il primo principio, che è un principio generale del diritto non scritto, fa parte integrante del diritto comunitario, del quale la Corte deve garantire l'osservanza. In particolare, la dottrina giuridica olandese, nell'ambito di questo principio, mette in rilievo il «dovere di agire coscienziosamente» (zorgvuldigheidbeginsel), secondo il quale l'Amministrazione è tenuta non soltanto all'applicazione di determinate norme di carattere formale, bensì anche a prendere in considerazione, nella misura del possibile, tutte le norme di carattere sostanziale che rendano possibile accogliere le richieste degli amministrati. Anche la Corte di giustizia avrebbe ammésso il riferimento al principio di «buona gestione e sana amministrazione» nella sentanza 12 maggio 1971 (causa 55/70, Andreas Reinarz c/ Commissione delle Comunità europee, Racc. 1971, pag. 379). Esso deriverebbe dal principio della tutela dell'affidamento, anch'esso riconosciuto dalla Corte, in base al quale si può pretendere dall'amministrazione l'applicazione corretta delle norme giuridiche. |
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1. |
Il ricorrente sostiene quanto segue:
Il ricorrente fonda questa tesi su varie considerazioni, che commenterò brevemente qui di seguito.
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2. |
Per i motivi or ora detti, non ho più bisogno di occuparmi della violazione del divieto di discriminazione, fatto pure valere dal ricorrente. Anche il rispetto di questo principio giuridico potrebbe avere rilievo solamente qualora l'Amministrazione avesse un margine discrezionale nell'applicazione della norma. Il ricorrente però, qualora avesse nutrito dubbi sull'illegittimità della norma stessa sotto questo profilo, avrebbe dovuto invocare in via incidentale la sua inapplicabilità ai sensi dell'art. 184 del Trattato CEE. A mio parere, la norma non viola il principio di non discriminazione già solo per il fatto che essa, ad esempio, stabilisce — per citare un solo aspetto — che la scuola dev'essere distante almeno 50 km dalla sede di servizio del dipendente. Non riesco a trovare validi motivi per ritenere che questa distanza, la quale è la stessa per tutti, sia stata fissata arbitrariamente. |
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II — |
Tutto ciò premesso, chiedo che il ricorso sia respinto e che sulle spese si provveda ai sensi dell'art. 70 del regolamento di procedura. |
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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