ECLI:EU:C:1979:41•Conclusioni riunite dell'avvocato generale Mayras del 15 febbraio 1979. # A.P. Augustijn contro Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Raad van State - Paesi Bassi. # Trasporto di merci su strada. # Causa 145/78. # A.J. Wattenberg contro Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Raad van State - Paesi Bassi. # Trasporto di merci su strada. # Causa 146/78.
Conclusioni riunite dell'avvocato generale Mayras del 15 febbraio 1979. # A.P. Augustijn contro Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Raad van State - Paesi Bassi. # Trasporto di merci su strada. # Causa 145/78. # A.J. Wattenberg contro Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Raad van State - Paesi Bassi. # Trasporto di merci su strada. # Causa 146/78.
ECLI:EU:C:1979:41Eu Cjeu15 feb 1979
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 15 FEBBRAIO 1979 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Introduzione
In occasione della causa pregiudiziale n. 21/78, Delkvist, che vi è stata rinviata dal Pretore di Copenaghen, vi siete pronunziati, con sentenza del 29 novembre ultimo scorso, sull'interpretazione di determinate disposizioni della direttiva del Consiglio 12 novembre 1974, n. 74/562, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali. Si trattava, in detta causa, delle norme relative al requisito dell'onorabilità prescritto per i trasportatori.
Le due domande di pronunzia pregiudiziale sottopostevi dalla Sezione giurisdizionale del Raad van State (Consiglio di Stato) dei Paesi Bassi vertono sull'interpretazione della direttiva del Consiglio n. 74/561, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
Come nella direttiva relativa ai trasporti di viaggiatori, per l'accesso alla professione occorrono tre requisiti (art. 3) :
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a) |
l'onorabilità, |
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b) |
l'adeguata capacità finanziaria, |
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c) |
la capacità professionale. |
Vi si chiede di interpretare le disposizioni relative a questo terzo requisito.
Anzitutto va ricordato che ai sensi dell'art. 3, n. 4, della direttiva n. 74/561, il requisito della capacità professionale consiste nel possesso di competenze indicate nell'elenco allegato alla direttiva, competenze che vanno accertate dall'autorità o dall'ente designato a tal fine da ciascuno Stato membro. Le conoscenze necessarie possono essere acquistate o frequentando corsi o effettuando un'esperienza pratica in un'azienda di trasporti, ovvero mediante entrambi i sistemi.
Questi sono i principi cui spetta agli Stati membri dare attuazione.
La direttiva contiene però del pari disposizioni transitorie intese a consentire alle autorità nazionali di adattare le norme interne al regime comunitario.
Queste disposizioni, sulle quali tornerò, sono contenute negli artt. 4 e 5.
Esaminerò l'una dopo l'altra le due cause, cominciando col richiamare in breve le circostanze di fatto in cui sono sorte le liti dinanzi al giudice nazionale.
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I. |
Nella prima, il ricorrente nella causa principale è il sig. Arianus Petrus Augu-stijn, nato nel 1927. È pacifico che egli esercita da più di trent'anni l'attività di trasportatore di merci su strada, dapprima nell'impresa familiare costituita da suo padre, indi, a partire dal 1948, nell'ambito di una società in nome collettivo avente la ragione sociale: Firma Gebroe-ders Augustijn (Impresa Fratelli Augu-stijn). Questa società, composta inizialmente di quattro soci, cioè il ricorrente e i suoi tre fratelli, nel 1956 aveva ricevuto l'autorizzazione per il trasporto non di linea di merci, con un carico utile portato in seguito a 52 tonnellate. Col passare degli anni, morto uno dei soci nel 1969 ed essendosi un altro ritirato nel 1975, l'esercizio continuava con due soci soltanto, il ricorrente e suo fratello Martinus il quale fruiva, a titolo personale, dell'esenzione dal requisito della capacità professionale a norma dell'art. 56 della legge olandese sui trasporti di merci su strada. Secondo il ricorrente, ciascuno dei soci disponeva di propri veicoli e aveva i propri clienti. A causa di difficoltà finanziarie, nel 1976 i due fratelli decidevano di separarsi e, come conseguenza, di sciogliere la società in nome collettivo, proponendosi entrambi di continuare l'attività ciascuno per proprio conto. Solo in quel momento Arianus Petrus Augustijn, con lettera 22 dicembre 1976, chiedeva al segretario di Stato ai trasporti ed alle acque di poter fruire dell'esonero. Con provvedimento 4 luglio 1977, il segretario di Stato respingeva la domanda adducendo tanto l'art. 56 della legge nazionale in materia, quanto l'art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio n. 74/561 a norma del quale le autorità competenti degli Stati membri possono eccezionalmente, in taluni casi particolari, autorizzare a titolo definitivo il proseguimento dell'attività dell'impresa di trasporto da parte di una persona che non possieda il requisito della capacità professionale di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), ma che possieda un' esperienza pratica di almeno tre anni nella gestione giornaliera di tale impresa. Il ricorrente si rivolgeva allora alla Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento del provvedimento ministeriale. Con pronunzia interlocutoria del 7 giugno 1978, questo alto Collegio vi ha sot toposto, in via pregiudiziale, la seguente questione: «Se l'esenzione dal requisito della capacità professionale in considerazione di un caso particolare, ai sensi dell'art. 4, n. 2, della direttiva n. 74/561/CEE, possa venir concesso soltanto qualora l'esperienza pratica sia stata maturata in un'impresa che viene continuata nel suo insieme, con la stessa struttura giuridica, oppure si possa intendere per proseguimento dell'impresa ai sensi della citata norma anche il proseguimento di una o più parti autosufficienti dell'impresa stessa.» Secondo il ricorrente, la direttiva non si può applicare nel suo caso personale già per il fatto che la domanda di esonero è stata proposta il 22 dicembre 1976, cioè anteriormente all'entrata in vigore della direttiva stessa la quale, quindi, non poteva influire sulla decisione che il segretario di Stato doveva adottare unicamente in base alle norme interne allora vigenti. Questo primo argomento non mi pare pertinente. Qualsiasi provvedimento di esonero dal requisito della capacità professionale, basato sulla nozione di proseguimento dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 4, n. 2, della direttiva, e adottato dopo il 1o gennaio 1977, non poteva essere validamente emesso senza prendere in considerazione la direttiva stessa, nemmeno se il provvedimento riguardava una domanda d'esonero presentata prima dell'entrata in vigore della direttiva. In questo senso ha del resto concluso il Governo dei Paesi Bassi nelle osservazioni scritte ed è per gli stessi motivi giuridici che la Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato ha ritenuto di dovervi sottoporre la questione pregiudiziale la cui soluzione le è parsa necessaria per decidere la lite dinanzi ad essa pendente. Secondo il Governo olandese, la disposizione di cui trattasi della direttiva implica che l'esonero non può riferirsi che all'impresa stessa in cui il requisito della capacità professionale è venuto meno ed all'esperienza concretamente acquistata in detta impresa. Quanto alla nozione di proseguimento dell'esercizio dell'impresa, si dovrebbe fare una distinzione. Nel caso in cui l'attività di fatto prosegue, mentre la struttura giuridica dell'impresa subisce solo una modifica, ad esempio quando una società in nome collettivo viene trasformata in società a responsabilità limitata (besloten vennootschap), la continuazione della stessa attività sotto una nuova struttura potrebbe essere considerata come il proseguimento dell'esercizio della prima impresa. Per contro, nel caso in cui detta impresa cessa di esistere e viene sostituita da due nuove imprese individuali, non sarebbe possibile ammettere la nozione di proseguimento dell'esercizio della vecchia impresa, giacché l'attività di questa sarebbe in tal caso separata in due rami distinti. La Commissione si è espressa in senso contrario. Ritenendo che l'art. 4, n. 2, della direttiva introduca una deroga eccezionale ma permanente al requisito della capacità professionale, essa sostiene essere irrilevante che, dopo lo scioglimento dell'impresa originaria, l'attività di questa venga proseguita, in parte, da due imprese distinte. Il fatto decisivo sarebbe che i re sponsabili delle nuove imprese abbiano effettivamente acquistato, nell'impresa precedente, l'esperienza pratica richiesta dalle disposizioni della direttiva di cui trattasi. Da parte mia non posso condividere questa interpretazione estensiva. Va ricordato anzitutto che, a norma dell'art. 1, n. 2, 2o comma, della direttiva, per impresa si intende «qualsiasi associazione o gruppo di persone con o senza personalità giuridica e con o senza scopo di lucro». In secondo luogo, l'art. 4 implica, nel suo complesso, due deroghe al principio dell'obbligo, per le persone fisiche che gestiscano un'impresa di trasporto di merci su strada, di possedere la capacità professionale contemplata dalla direttiva stessa. La prima deroga (n. 1) contempla l'ipotesi del proseguimento provvisorio dell'esercizio dell'impresa per il periodo massimo di un anno, prorogabile di sei mesi al massimo in casi particolari debitamente giustificati, qualora deceda o divenga incapace fisicamente o legalmente la persona fisica che, fra l'altro, possiede la capacità professionale richiesta, in linea di principio, dall'art. 3, n. 1, leu. c). A questa prima deroga il n. 2 dell'art. 4 ne aggiunge una seconda — di carattere eccezionale e che contempla solo determinati casi particolari — la quale consente alle competenti autorità degli Stati membri di autorizzare, in via definitiva, il proseguimento dell'esercizio dell'impresa di cui trattasi da parte di una persona che non possieda il requisito della capacità professionale, ma abbia un'esperienza pratica di almeno tre anni nella gestione di questa impresa. Questa seconda deroga può essere interpretata solo in modo rigorosamente .e strittivo, date le condizioni alle quali il Consiglio ha subordinato la sua applicazione:
Anche ammettendo che l'esercizio venga proseguito sotto una forma giuridica nuova, a mio parere la deroga non si può applicare in caso di scioglimento dell'impresa e di proseguimento parziale della sua attività da parte di due trasportatori individuali, nemmeno qualora questi abbiano acquistato, nell'impresa ormai cessata in quanto tale, un'esperienza pratica adeguata. Penso quindi che la questione vada risolta nel senso che l'esonero facoltativo dal requisito della capacità professionale in un caso particolare, ai sensi dell'art. 4, n. 2, della direttiva n. 74/561, non può essere concesso in caso di scioglimento dell'impresa e di proseguimento frammentario del suo esercizio da parte di imprenditori individuali. |
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II. |
Quanto alla causa 146/78 (Wattem- berg), va anzitutto rilevato che, secondo la legge olandese relativa ai trasporti di merci su strada e il decreto emanato per l'attuazione della stessa legge, i trasportatori professionali devono essere titolari di un diploma d'idoneità, rilasciato dal centro nazionale di esami di Rijswijk, ed avere inoltre ottenuto dall'ispettorato dei trasporti un attestato da cui risulti che essi possiedono un'esperienza pratica di due anni in un'impresa di trasporti di merci per conto terzi. Il signor Wattemberg, che non possiede questi requisiti di capacità professionale, esercita tuttavia, a titolo personale, l'attività di trasportatore su strada di merci. Egli aveva chiesto, una prima volta nel 1967, l'esonero dal requisito della capa cità professionale ai sensi dell'art. 56 della legge nazionale. La domanda era stata respinta e il reclamo che egli aveva proposto contro il relativo provvedimento era stato a sua volta reietto con regio decreto 11 giugno 1969. Contando probabilmente sull'entrata in vigore, il 1o gennaio 1977, della direttiva del Consiglio n. 74/561, il 1o febbraio 1977 il Wattemberg presentava al segretario di Stato ai trasporti ed alle acque una nuova domanda di esonero dal requisito della capacità professionale. Con provvedimento 4 maggio 1977, l'esonero veniva concesso ma solo fino al 1o gennaio 1980. Per motivare la durata limitata dell'esenzione il segretario di Stato si richiamava in particolare all'art. 5, n. 2, della direttiva comunitaria, secondo il quale le persone fisiche che, dopo il 31 dicembre 1974 e anteriormente al 1o gennaio 1978, siano state, fra l'altro, autorizzate ad esercitare la professione di trasportatore di merci su strada senza aver fornito, a norma di una disciplina nazionale, la prova della capacità professionale … devono soddisfare entro il 31 dicembre 1979 la condizione della capacità professionale di cui all'art. 3, n. 4, della direttiva. Il segretario di Stato ha però ritenuto di dover menzionare pure la disposizione della stessa direttiva secondo la quale (si tratta dell'art. 4, n. 2) in via eccezionale, in determinati casi particolari, può essere autorizzato in via definitiva il proseguimento dell'esercizio di un'impresa di trasporti da parte di una persona che non possieda il requisito della capacità professionale, ma che abbia un'esperienza pratica di un certo numero di anni nella gestione della stessa impresa. Il Wattemberg ha proposto alla Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato un ricorso contro il provvedimento del segretario di Stato nella parte in cui esso ha limitato la validità dell'esonero al 1o gennaio 1980 ed ha chiesto espressamente l'esonero a tempo indeterminato. La Sezione giurisdizionale ha ritenuto decisivo, per risolvere la lite, l'accertare se l'autorità nazionale, resistente, abbia interpretato correttamente l'art. 4, n. 2, della direttiva limitando la durata dell'esonero concesso a norma dell'art. 5, n. 2. Essa ha inoltre accertato che il testo dell'art. 4 non consente di determinare chiaramente entro quali limiti sia possibile concedere l'esonero ai sensi del n. 2 di detto articolo (quindi l'esonero definitivo), fuori dei casi contemplati al n. 1 dello stesso articolo. La Sezione giurisdizionale vi ha sottoposto in definitiva quattro questioni pregiudiziali.
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Concludo proponendovi che risolviate le questioni sollevate nel senso indicato sopra.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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