ECLI:EU:C:1979:55•Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 6 marzo 1979. # E. Danhuber contro Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hessisches Finanzgericht - Germania. # Prelievi Exim. # Causa 134/78.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 6 marzo 1979. # E. Danhuber contro Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hessisches Finanzgericht - Germania. # Prelievi Exim. # Causa 134/78.
ECLI:EU:C:1979:55Eu Cjeu6 mar 1979
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 6 MARZO 1979 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Come sapete, dal 1974 vi era sul mercato mondiale della carne bovina un eccesso di offerta che portò ad una brusca diminuzione dei prezzi e mise con ciò in pericolo il conseguimento degli scopi del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina (GU n. L 148, del 28 giugno 1968, pag. 24). La Commissione adottava quindi provvedimenti di protezione negli scambi coi paesi terzi e in un primo tempo sospendeva il rilascio delle licenze d'importazione. Dopo che si era manifestata una certa tendenza alla stabilizzazione dei mercati, con regolamento (CEE) 23 aprile 1975, n. 1090, relativo al rilascio di titoli d'importazione per alcuni prodotti del settore delle carni bovine (EXIM) in applicazione delle misure di salvaguardia (GU n. L 108, del 26 aprile 1975, pag. 1), la Commissione riattivava in una certa misura gli scambi. Questa disciplina influiva sul volume degli scambi in quanto le licenze d'importazione venivano rilasciate solo per l'equivalente delle partite che l'importatore aveva preventivamente esportato fuori della Comunità, alleggerendo il mercato interno.
Questo cosiddetto sistema EXIM doveva servire al tempo stesso come alternativa alle restituzioni in denaro che venivano comunemente versate all'atto dell'esportazione. Chi esportava carne bovina senza restituzione poteva chiedere una licenza per l'importazione di una quantità corrispondente di carne: la rinunzia alla restituzione veniva inoltre compensata finanziariamente con la diminuzione dei prelievi all'importazione, troppo elevati a causa del cattivo andamento del mercato.
A norma del regolamento n. 1090/75, le licenze d'importazione venivano rilasciate mensilmente mediante una specie di licitazione, organizzata come segue: ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b) e dell'art. 4, n. 1, le domande di licenza andavano presentate all'inizio di ciascun mese ed il richiedente doveva indicare l'entità del prelievo che era disposto a versare. Ai sensi dell'art. 3, n. 2, potevano essere accolte solo le domande relative ad una quantità minima di 10 tonnellate, accompagnate dalla prova dell'avvenuta esportazione senza restituzione sotto forma di attestato rilasciato dall'ufficio competente per il pagamento delle restituzioni. La Commissione raffrontava le offerte con i dati di mercato in suo possesso e determinava, ai sensi dell'art. 4, n. 3, il tasso minimo del prelievo in unità di conto per quintale di peso degli animali interi. Ai sensi dell'art. 4, n. 4, gli Stati membri rilasciavano allora la licenza ai richiedenti che avevano offerto almeno il tasso minimo stabilito dalla Commissione. Tutte le domande con prelievo inferiore venivano respinte, mentre i richiedenti che avevano offerto un tasso di prelievo superiore a quello minimo erano tenuti a versarlo.
Ai sensi dell'art. 4, n. 4, la Commissione poteva infine decidere pure di non accogliere le domande di licenza ovvero farle rilasciare solo per una percentuale delle quantità richieste.
In caso di mancato rilascio della licenza, l'interessato poteva presentare una nuova domanda ovvero optare, ai sensi dell'art. 6, n. 2, per l'ordinaria restituzione in denaro.
Dopoché verso la fine del 1975 la tendenza alla stabilizzazione del mercato era apparsa durevole, la Commissione sostituiva il sopra descritto sistema EXIM di cui al regolamento n. 1090/75 col regolamento (CEE) 16 gennaio 1976, n. 76, che istituisce un regime di abbinamento tra l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine nell'ambito delle misure di salvaguardia e la vendita di carni bovine detenute dagli enti d'intervento (GU n. L 10, del 17 gennaio 1976, pag. 21). Secondo questa disciplina, detta dell'abbinamento, la licenza d'importazione veniva rilasciata a chiunque avesse in precedenza acquistato una quantità equivalente di carne d'intervento, a prescindere dall'esportazione.
Le ultime domande di licenza d'importazione nell'ambito del sistema EXIM, a norma dell'art. 2 del regolamento n. 3170/75 (GU n. L 314, del 4 dicembre 1975, pag. 13) potevano essere presentate fino al 15 dicembre 1975. Con decisione del 19 dicembre 1975 (GU n. L 5, del 10 gennaio 1976, pag. 35) la Commissione stabiliva per le domande presentate fino a quel momento un prelievo minimo di 42,998 u.c. il quintale di carne bovina in carcasse.
Per gli operatori che avessero esportato senza restituzione nell'ambito del sistema EXIM anteriormente al 16 dicembre 1975, ma non avessero ottenuto alcuna licenza d'importazione a norma del regolamento n. 1090/75, l'art. 11 del regolamento n. 76/76 conteneva una disposizione transitoria. Entro il 2 febbraio 1976 essi potevano chiedere la licenza, la quale doveva venir loro rilasciata purché si impegnassero a versare il prelievo minimo di 50,320 u.c. il quintale, prefissato dall'art. 11.
La Ditta E. Danhuber, di Monaco di Baviera, che già prima aveva partecipato alle aste del sistema EXIM e nell'ultima di esse aveva ottenuto una licenza d'importazione col tasso di 43 u.c. il quintale, si valeva di questa disposizione transitoria e il 29 dicembre 1975 presentava alla allora competente Einfuhr- und Vorratsstelle für Schlachtvieh, Fleisch und Fleischerzeugnisse delle domande — confermate con lettera del 30 gennaio 1976 — di licenza d'importazione nell'ambito del sistema EXIM, accompagnate dalle prescritte prove delle esportazioni da essa effettuate anteriormente al 15 dicembre 1975.
La Einfuhr- und Vorratsstelle accoglieva la domanda e rilasciava due licenze per «carne bovina congelata, disossata» e due licenze per bovini vivi, fissando il prelievo, in conformità alla disposizione transitoria dell'art. 11 del regolamento n. 76/76, in 50,320 u.c. il quintale, pari a DM 309,74 e, rispettivamente, DM 95,44 il quintale.
Dopo che un reclamo era rimasto senza esito, la Ditta Danhuber citava la Einfuhr- und Vorratsstelle dinanzi al Finanzgericht dell'Assia, chiedendo l'annullamento dei tassi di prelievo e del provvedimento adottato in esito al reclamo, nonché la condanna della convenuta a fissare nelle licenze d'importazione dei nuovi tassi di prelievo pari a 43 u.c. il quintale.
A sostegno, l'attrice nella causa principale deduceva quanto segue:
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Essa non era stata in grado di presentare tempestivamente le domande per le esportazioni effettuate anteriormente al 15 dicembre 1975 nell'ambito del sistema EXIM, in quanto lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas, competente a rilasciare gli attestati per l'esportazione senza restituzione, aveva tardato nel fornirle gli attestati stessi. Questo modo di agire era noto alla Commissione e l'aveva indotta ad introdurre nel regolamento n. 76/76 la sopra menzionata disposizione transitoria. L'attrice era quindi stata costretta ad accettare il tasso di 50,320 u.c., stabilito in detta disposizione, per le esportazioni effettuate anteriormente al 16 dicembre. Il prelievo minimo per le domande presentate dagli esportatori agli enti d'intervento entro il 15 dicembre, unitamente ai prescritti documenti, era invece stato fissato in 43 u.c. il quintale. Per motivi indipendenti dalla sua volontà, essa era stata quindi svantaggiata rispetto agli esportatori che avevano ricevuto tempestivamente gli attestati ed avevano di conseguenza potuto presentare le loro domande entro il 15 dicembre. |
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È vero che la fissazione dei criticati tassi di prelievo non esorbita dai limiti dell'art. 11 del regolamento n. 76/76; questa disposizione viola tuttavia il divieto di discriminazione, in quanto l'attrice viene trattata in modo meno favorevole dei richiedenti che avevano potuto presentare la domanda anteriormente al 15 dicembre. La stessa disposizione è poi anche in contrasto col principio della certezza giuridica, giacché la Commissione, nel fissare i tassi di prelievo, ha commesso uno sviamento di potere; in primo luogo, essa non ha tenuto conto dello stretto nesso finanziario e di costi che esiste tra esportazione ed importazione e, in secondo luogo, non ha preso in considerazione il fatto che nel frattempo aveva avuto inizio il regime dell'abbinamento e che quindi le offerte dei partecipanti a questo, che potevano essere lo stesso più vantaggiose, si erano trovate in concorrenza sul mercato della Comunità con le offerte provenienti dalle importazioni del sistema EXIM. La Commissione, dopo aver illegittimamente omesso di emanare una norma in forza della quale gli esportatori, ove avessero presentato tempestivamente le domande, potevano produrre in seguito le prove dell'esportazione, secondo l'attrice avrebbe dovuto, nella disciplina transitoria, fissare il tasso del prelievo in 43 u.c. il quintale di carne bovina in carcasse. La disposizione di cui trattasi è invalida anche per questi motivi. |
Il convenuto nella causa principale ha sostenuto invece che l'art. 11 del regolamento n. 76/76 è una norma direttamente efficace e che quindi esso doveva applicarla finché non fosse stata espressamente abrogata.
Con ordinanza 17 maggio 1978 la VII Sezione del Finanzgericht dell'Assia ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177, 2o comma, del Trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale:
«Se sia valido l'art. 11 del regolamento (CEE) della Commissione 16 gennaio 1976, n. 76 (GU n. L 10, pag. 21).»
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I — |
Come ci è stato detto, la Commissione ha adottato tanto il sistema EXIM di cui al regolamento n. 1090/75, quanto il sistema dell'abbinamento di cui al regolamento n. 76/76 — nel cui ambito va vista la disposizione transitoria di cui trattasi — come misura di salvaguardia, fondata sull'art. 21, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina, giacché il mercato era in questo settore gravemente perturbato. Non è necessario che mi attardi a dimostrare che, nell'orientare il mercato agricolo ed in particolare nell'adottare misure di salvaguardia di questo genere, la Commissione dispone di un potere discrezionale particolarmente ampio. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tali casi essa commette uno sviamento di potere solo qualora la sua attività sia palesemente erronea e non sia basata su alcuna ragionevole od opportuna considerazione. Sorge così la questione del se la Commissione sia andata oltre il proprio potere discrezionale, in quanto ha adottato una disciplina transitoria la quale, fissando il tasso del prelievo in 50,320 u.c. il quintale di carne bovina, ha garantito agli operatori ai quali non ne era stata ancora rialsciata alcuna sotto il sistema EXIM il rilascio di una licenza.
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II — |
L'attrice deduce pure il difetto di motivazione. Sarebbe stato certo preferibile, per amor di chiarezza, che la Commissione indicasse nella motivazione del regolamento n. 76/76 il modo in cui era giunta al tasso di prelievo di 50,320 u.c; il quintale di carne bovina, tasso di cui alla disciplina transitoria. L'obbligo di motivare stabilito dall'art. 190 del Trattato CEE implica però solo che la motivazione deve indicare le considerazioni essenziali di fatto e di diritto. Secondo la giurisprudenza della Corte, la motivazione di un regolamento può quindi limitarsi ad indicare «la situazione complessiva che ha condotto alla sua adozione e gli scopi generali che esso propone». Non si può quindi pretendere «che essa specifichi i vari fatti talora molto numerosi e complessi, in vista dei quali il regolamento è stato adottato, né, a fortiori, che essa ne fornisca una valutazione più o meno completa» (cfr. causa 5/67, W. Beus/Hauptzollamt München-Landsberger Straße, sentenza 13 marzo 1968, Racc. 1968, pag. 127; causa 80/72, Koninklijke Lassiefabrieken, sentenza 20 giugno 1973, Racc. 1973, pag. 635). Se applico questi criteri, giungo alla conclusione che la disciplina transitoria di cui trattasi non è invalida nemmeno per violazione dell'obbligo di motivare. |
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III — |
Propongo quindi di risolvere come segue la questione sottoposta dal Finanzgericht dell'Assia: L'esame della questione non ha rivelato nulla che possa inficiare la validità dell'art. 11 del regolamento (CEE) della Commissione 16 gennaio 1976, n. 76 (GU n. L 10, pag. 21). |
( 1 ) Traduzione da) tedesco.
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