ECLI:EU:C:1978:199•Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 9 novembre 1978. # Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung contro Jacob Hirsch & Söhne GmbH. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesverwaltungsgericht - Germania. # Revoca, a motivo di un errore, di una domanda di licenza d'importazione di cereali. # Causa 85/78.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 9 novembre 1978. # Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung contro Jacob Hirsch & Söhne GmbH. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesverwaltungsgericht - Germania. # Revoca, a motivo di un errore, di una domanda di licenza d'importazione di cereali. # Causa 85/78.
ECLI:EU:C:1978:199Eu Cjeu9 nov 1978
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 9 NOVEMBRE 1978 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Nel procedimento odierno si deve esaminare l'applicazione del regolamento n. 19 del 4 aprile 1962 (GU 1962, n. 30, pag. 933), relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, e delle norme emanate in relazione ad esso, in special modo del regolamento del Consiglio n. 130 (GU n. 106 del 30 ottobre 1962, pag. 2555) relativo ad una deroga all'art. 17 del regolamento n. 19 del Consiglio in merito alla fissazione in anticipo del prelievo per taluni prodotti nonché del regolamento della Commissione 25 luglio 1962, n. 87, (GU n. 66 del 28 luglio 1962, pag. 1895), relativo all'adozione delle modalità d'applicazione per i titoli d'importazione e di esportazione per i cereali e i prodotti derivati.
Col regolamento n. 19 venivano istituiti i prelievi, a causa della diversità di prezzi esistente negli Stati membri, anche negli scambi tra paesi della Comunità. Per importare dall'area comunitaria era necessaria una licenza, che veniva rilasciata su richiesta ed aveva validità per alcuni mesi. Come regola fondamentale si applicava il tasso di prelievo vigente nel giorno dell'importazione. In deroga a questo principio, il regolamento n. 130 prevedeva che, per alcuni prodotti, tra i quali l'orzo, era consentito prestabilire il tasso di prelievo. Qualora l'importatore avesse scelto questa formula, si applicava il tasso vigente il giorno della presentazione della domanda di licenza. Le licenze non solo davano diritto all'importazione, ma obbligavano ad effettuarla. A garanzia di questo obbligo, l'interessato doveva versare una cauzione, che veniva incamerata se l'importazione non aveva luogo. Solo in alcuni casi l'incameramento era escluso e più precisamente, come stabilisce l'art. 8 del regolamento della Commissione n. 87:
«1. Nel giudicare se un deposito cauzionale rimanga acquisito interamente o in pane si tiene conto delle circostanze che giustificano un'eccezione.
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a) |
Ai sensi del precedente paragrafo 1 giustificano un'eccezione, in particolare, le seguenti circostanze :
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3. |
Gli Stati membri che riconoscano un'eccezione nel senso indicato dal paragrafo 1 per motivi diversi da quelli citati nel paragrafo 2, lett. a), devono comunicare immediatamente tali motivi alla Commissione e agli altri Stati membri.» |
Intendendo avvalersi di queste disposizioni, la ditta Hirsch und Söhne, convenuta nella causa principale, chiedeva una licenza d'importazione, in data 16 gennaio 1963, per importare dalla Francia orzo da birreria. Nella domanda si indicava che la consegna era prevista entro l'aprile 1963 e anche nella lettera di accompagnamento si indicava questa scadenza. La dante causa dell'attrice nella causa principale, Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, rilasciava la licenza in questione il 17 gennaio 1963. Nel documento non vi era traccia di prelievo prefissato, quindi questa era una licenza cosiddetta «del giorno», per la quale si sarebbe applicato il prelievo vigente alla data dell'importazione.
Allorché la convenuta — dopo un certo tempo — si rese conto di questo particolare, dapprima telefonò, poi scrisse (8 febbraio 1963) all'attrice, informandola che la licenza riguardava un contratto a termine, quindi la licenza andava completata, indicando che sarebbe stato applicato il prelievo vigente il giorno della domanda. L'attrice rifiutava questa rettifica in data 15 febbraio 1963, in quanto dalla domanda non risultava trattarsi di contratto a termine. La convenuta non si dava per vinta e rinnovava la richiesta ancora il 20 febbraio, il 4 e 19 marzo, dichiarando di tener fermo il reclamo contro la licenza; tuttavia — il 19 marzo — si dichiarava disposta ad un compromesso, proponendo all'attrice di applicare il tasso vigente tra il 1o e l'11 febbraio. Poiché anche questa soluzione veniva respinta il 21 marzo 1963, in una nuova istanza del 5 aprile 1963 l'attrice, oltre a confermare il reclamo contro la licenza, dichiarava di revocare la domanda del 16 gennaio 1963. Ciò costituiva un'applicazione analogica della disciplina privatistica della revoca delle dichiarazioni di volontà viziate da errore, giacché essa aveva sempre inteso riferirsi ad un contratto a termine, quindi non aveva mai voluto una licenza «del giorno». Contemporaneamente essa dichiarava di rinunciare definitivamente a servirsi del documento rilasciatole, mentre confermava la domanda di licenza con prelievo prefissato per importare nell'aprile 1963.
È evidente che l'importazione, nell'aprile 1963, è avvenuta in base ad una nuova licenza. Poiché però la licenza rilasciata in precedenza non veniva mai utilizzata, e poiché l'ente tedesco non ammetteva la revoca della prima domanda, con conseguente annullamento della licenza, nel luglio del 1963 la cauzione veniva incamerata.
Nel settembre 1963 la Hirsch impugnava il provvedimento di incameramento, dapprima — senza successo — dinanzi al Tribunale amministrativo, che si pronunciava negativamente nel luglio 1974, poi di fronte alla Corte d'appello amministrativa dell'Assia (Hessischer Verwaltungsgerichtshof), la quale, in una sentenza del 15 marzo 1976, accoglieva sostanzialmente la domanda. Essa affermava che non doveva escludersi la revoca della domanda di licenza in quanto viziata da errore e questa considerazione era anche dettata da motivi connessi al sistema e ai requisiti dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali; che sussistevano i presupposti per la revoca, giacché la Hirsch si era ingannata circa il contenuto della domanda in quanto, volendo in verità chiedere una licenza «a termine», non lo aveva specificato per puro errore; che la dichiarazione di revoca del 5 aprile 1963 era tempestiva, in quanto effettuata immediatamente dopo la scoperta del motivo; che la revoca aveva reso caduca la domanda e di conseguenza la licenza — giacché questa presuppone una domanda — nonché l'obbligo di importazione, a garanzia del quale era stata versata la cauzione.
L'impugnazione per cassazione portava la controversia dinanzi al Bundesverwaltungsgericht. L'ufficio federale per l'organizzazione del mercato agricolo, che nel frattempo ha sostituito l'ente precedente, sostiene che il giudizio della Corte d'appello è errato in diritto in quanto si deve partire dal principio che il diritto comunitario disciplina in modo tassativo l'ipotesi di mancata utilizzazione della licenza d'importazione; è quindi impossibile revocare la domanda, per errore nelle indicazioni fornite, quando la licenza è già stata rilasciata. La resistente, per contro, ritiene possibile la revoca della domanda e il conseguente annullamento della licenza. Essa fonda la sua tesi essenzialmente sul diritto tedesco, poiché l'applicazione del diritto comunitario è stata affidata alle autorità nazionali. In nessun caso si potrebbe eccepire che in questo modo si impediscono le previsioni sul movimento di merci, rese possibili dalle licenze, giacché una licenza «del giorno» avrebbe potuto esser chiesta anche poco prima dell'effettuazione dell'operazione, cioè in un momento molto posteriore alla revoca della prima domanda.
Il Bundesverwaltungsgericht è giunto alla conclusione di doversi attenere alla pronuncia della Corte d'appello nella parte in cui affermava che vi era stato errore nella formulazione della domanda per una licenza «del giorno» e che l'atto era stato tempestivamente revocato. Esso ha poi esposto alcune considerazioni circa la revoca per errore secondo il diritto amministrativo tedesco, vale a dire sulla possibilità di applicare per analogia le norme di diritto privato in questo settore; con ciò non è però ancora possibile risolvere appieno la controversia, giacché non si possono a priori escludere limitazioni del diritto di revoca al fine di tener conto delle esigenze del diritto pubblico. Dovendo inoltre risolvere il problema della revoca per errore nel diritto comunitario, con ordinanza 27 gennaio 1978 il Bundesverwaltungsgericht ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto in via pregiudiziale alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni :
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1) |
Se il problema della possibilità di revocare la domanda intesa ad ottenere il rilascio di una licenza d'importazione a norma dell'art. 16, n. 1, prima frase, del regolamento CEE n. 19/62 e delle conseguenze di una siffatta revoca debba essere risolto in base al diritto nazionale. |
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2) |
In caso di soluzione negativa della questione sub 1): Se una domanda del genere possa essere revocata, secondo il diritto comunitario, perché viziata da errore, eventualmente anche qualora l'errore sia imputabile al revocante. |
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3) |
In caso di soluzione affermativa della questione sub 2): Quali siano le conseguenze giuridiche di una siffatta revoca relativamente all'incameramento della cauzione che il richiedente deve costituire, a norma dell'art. 16, n. 2, seconda frase, del regolamento CEE n. 19/62, per garantire l'impegno di importare entro il periodo di validità della licenza. |
Ed ecco il mio punto di vista in merito.
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1. |
Per risolvere il primo quesito è essenziale il fatto che il venir meno della domanda di licenza per effetto della revoca, con conseguente possibile dichiarazione di nullità o annullamento della licenza e dell'obbligo d'importazione, è un problema che tocca il diritto d'importazione sostanziale. Se su questo punto ammettessimo la possibilità di rifarsi al diritto nazionale, date le inevitabili divergenze tra i vari ordinamenti giuridici si aprirebbe la porta a deprecabili squilibri negli scambi e a distorsioni della concorrenza. Ciò sarebbe inammissibile in un settore giuridico così importante. Si deve quindi partire dal principio che è necessaria una disciplina comunitaria; la possibilità di revocare una domanda di licenza viziata da errore va quindi accertata alla luce del diritto comunitario. In proposito è stato fatto richiamo, con ragione, alla giurisprudenza, ad esempio alla sentenza 3/74 (Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel/ditta Wilhelm Pfützenreuter) del 28 maggio 1974(Racc. pag. 819), secondo la quale le norme in materia di licenze d'importazione vanno interpretate ed applicate in modo uniforme. Ricorderò pure che nella sentenza 40/69 (Hauptzollamt Hamburg-Oberelbe/ditta Paul G. Bollmann,18 febbraio 1970, Racc. 1970, pag. 69) si afferma che gli Stati membri, nel dare attuazione ai regolamenti comunitari, non hanno facoltà di adottare alcun provvedimento che si risolva in una modifica della portata o in un'integrazione delle norme comunitarie. Per contro sarebbe completamente aberrante, per i motivi esposti all'inizio, cercar di giustificare un diverso modo di vedere richiamandosi alla sentenza 39/70 (Norddeutscbes Vieh- und Fleischkontor/Hauptzollamt Hamburg-St. Annen,11 febbraio 1971, Racc. 1971, pag. 49), secondo la quale per l'applicazione del diritto comunitario possono essere determinanti norme nazionali di forma e di procedura. Nemmeno si può sperare di trovare appoggio, per una diversa opinione, nell'art. 7, n. 2 del regolamento della Commissione n. 87, secondo il quale «fino alla loro armonizzazione, secondo la procedura prevista nell'art. 26 del regolamento n. 19 del Consiglio, i particolari relativi alla costituzione e all'acquisizione del deposito cauzionale, nonché il suo ammontare, sono stabiliti dagli Stati membri.» In proposito mi pare giusto quanto osserva la Commissione, cioè che questa disciplina presuppone il mancato uso di licenze valide, mentre in caso di revoca per errore si ha la nullità retroattiva della licenza, situazione nella quale lo svincolo della cauzione costituisce solo una conseguenza secondaria. Circa la prima questione si dovrebbe pertanto stabilire che la soluzione del problema della revocabilità della domanda di licenza non va ricercata nel diritto nazionale, bensì unicamente nel diritto comunitario. |
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2. |
Resta poi da vedere se in effetti pare configurabile la revoca per errore di una domanda di licenza, cioé se il diritto comunitario ammetta l'annullamento retroattivo della domanda stessa.
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3. |
La terza questione che ci resta ora da esaminare non richiede lunghe considerazioni. Essa riguarda le conseguenze giuridiche della revoca per errore, in relazione all'incameramento della cauzione. Basterà ricordare che se si procede nel modo prescritto, cioè per un errore rilevante e tempestivamente (a seconda delle disposizioni nazionali, in via amministrativa o giurisdizionale), la domanda viene meno. In questo caso anche la licenza e il conseguente obbligo d'importare vengono meno. Poiché d'altra parte il presupposto dell'incameramento è l'inadempimento dell'obbligo di importare, se la domanda di licenza viene ritualmente invalidata l'incameramento è impossibile e la cauzione va svincolata. |
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4. |
Le questioni sollevate dal Bundesverwaltungsgericht vanno quindi risolte come segue:
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( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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