ECLI:EU:C:1978:195•Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 7 novembre 1978. # Pigs Marketing Board contro Raymond Redmond. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Armagh Magistrate's Court (Northern Ireland) - Regno Unito. # Organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine. # Causa 83/78.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 7 novembre 1978. # Pigs Marketing Board contro Raymond Redmond. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Armagh Magistrate's Court (Northern Ireland) - Regno Unito. # Organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine. # Causa 83/78.
ECLI:EU:C:1978:195Eu Cjeu7 nov 1978
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 7 NOVEMBRE 1978 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Coll'Agricultural Marketing Act (Northern Ireland) del 1933 (sostituito nel 1964 da un nuovo Act dallo stesso nome), veniva creato nell'Irlanda del Nord il «Pigs Marketing Scheme» (sistema per lo smercio dei suini). Lo Scheme è amministrato dal Pigs Marketing Board (Northern Ireland), i cui membri sono prevalentemente allevatori di suini; sono però stati attribuiti al ministero dell'agricoltura alcuni poteri sul Board.
Per quanto concerne i dettagli dell'organizzazione del Board e della sua attività, rimando alla descrizione fattane nella sentenza di rinvio ed a quanto dedotto nel procedimento scritto. Nelle mie conclusioni vorrei solamente aggiungere quanto segue:
È importante il fatto che il Board ha il monopolio della distribuzione dei «bacon pigs» (maiali da pancetta) il cui peso, da vivi, sia superiore ai 77 kg, ma non di quella degli animali da riproduzione e dei suini di minore peso. Chi vuole vendere i suddetti animali deve in linea di principio essere iscritto al Board in qualità di allevatore; sono previste però determinate eccezioni a questa regola. Le vendite possono essere fatte solo al Board o per il suo tramite o seguendo le sue direttive.
Il Board cede a sua volta i suini ai trasformatori, cioè ai conservatori di carne, nelle cui attività esso ha una rilevante partecipazione (circa la metà della produzione di «bacon» nell'Irlanda del Nord è notoriamente controllata dal Board). Questa nuova cessione è soggetta a contingenti fissati dal ministero, ma in questa sede non interessa approfondire tale aspetto. I prezzi di acquisto vengono fissati dal Board in base alle sue valutazioni annuali di entrata. Una frazione del prezzo, che deve essere determinata dal ministro (il quale inoltre può esentare determinate categorie di produttori dal versamento del contributo) rimane a disposizione del Board a copertura delle sue spese.
L'eventuale saldo attivo viene accreditato, previa autorizzazione del ministro, ad un conto speciale, a carico del quale si possono erogare sussidi agli allevatori in periodi di flessione dei prezzi. Se ho ben capito, il Board non applica prezzi uniformi e determina in una certa misura anche la quantità di suini che esso stesso deve acquistare. Sotto questo punto di vista ha rilievo il sistema di contratti a lungo termine con gli allevatori, notoriamente in funzione dal 1976, in base al quale gli allevatori debbono offrire anticipatamente al Board il numero di suini che prevedono di consegnare in ciascun periodo di 13 settimane, e ciò costituisce il cosiddetto «contract number»(quantità contrattuale). Per i periodi successivi — ed è questa la disciplina quantitativa di cui parlavo — il Board può ridurre gli acquisti se nel periodo precedente non è stato fornito almeno l'85 % del «contract number» oppure se il numero complessivo offerto dall'insieme degli allevatori appare eccessivo tenuto conto della situazione del mercato. Per quanto concerne i prezzi, si distinguono il «prezzo contrattuale», che viene pagato per tutti i suini forniti sino ad un massimo del 115 % del «contract number» e i «prezzi extra contratto», che si applicano ai suini forniti in eccedenza del 115 % del «contract number» e a quelli offerti al difuori di un contratto a lungo termine. A parte ciò, ci sono un premio ai produttori che forniscono/almeno l'85 % del «contract number»/e incentivi per le vendite durante determinati periodi estivi.
Le «Movement of Pigs Regulations (Northern Ireland) 1972» servono per l'attuazione della suddetta normativa. Esse vietano il trasporto dei «bacon pigs» verso destinazioni diverse dai centri di acquisto del Board, e prescrivono che i trasporti avvengano colla scorta di documenti emessi dal Board. L'inosservanza di queste norme è punita con pene pecuniarie e/o detentive; inoltre, gli animali possono essere confiscati.
Nel gennaio del 1977 — e con questo vengo agli antefatti del procedimento a quo — veniva scoperto nella contea di Armagh il trasporto di 75 «bacon pigs» non destinati ad un centro di acquisto del Pigs Marketing Board e non accompagnati da regolari documenti di trasporto. Per questo motivo, ad iniziativa del Board, veniva aperto nel luglio del 1977 un procedimento penale a carico del sig. Redmond, proprietario di detti suini. Accogliendo la tesi della difesa (secondo la quale, innanzitutto, la normativa nordirlandese sulla distribuzione dei suini è incompatibile col diritto comunitario), il giudice competente affermava, in una sentenza del settembre 1977, che si rendeva necessaria la soluzione di una serie di questioni di diritto comunitario ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE. Contro questa sentenza, il Board ricorreva in appello dinanzi al competente tribunale dell'Irlanda del Nord. Dopo che l'appello era stato respinto, il 10 marzo 1978 il giudice primo adito trasmetteva alla Corte di giustizia delle Comunità europee la sopra menzionata sentenza, nella quale venivano sollevate le seguenti questioni:
Se il Board sia una «impresa». Se sia una «organizzazione nazionale di mercato». Se sia un «monopolio di Stato di carattere commerciale». Se sia tutte e tre le cose, oppure una combinazione di due di esse.
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1. |
Qualora sia un'«impresa», lo è ai sensi degli artt. 85 e 86? In caso affermativo, date le disposizioni del suo Scheme, le attività del Board trasgrediscono manifestamente detti articoli — in particolare l'art. 85, n. 1, lett. a), b) e c). |
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2. |
Qualora sia una «organizzazione nazionale di mercato», ricade forse sotto l'art. 2 del regolamento n. 26, in modo da fruire delle esenzioni ivi contemplate? |
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3. |
Qualora sia un «monopolio di Stato di carattere commerciale», rientra forse nell'art. 37, n. 1, del Trattato di Roma, e fruisce quindi dell'art. 44 del Trattato di adesione, il quale contempla un periodo transitorio fino al 31 dicembre 1977? |
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4. |
Qualora sia un «monopolio di Stato di carattere commerciale» ai sensi dell'art. 37 del Trattato di Roma e il periodo di grazia per il riordinamento non scada prima del 31 dicembre 1977, ciò lo sottrae forse sino a detta data all'efficacia immediata degli artt. 85 e 86? Oppure si può sostenere che le «imprese» ai sensi degli artt. 85 e 86 comprendono i monopoli di Stato? |
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5. |
Le attività del Board rientrano nel n. 3 dell'art. 85 e sono quindi esenti dal disposto del n. 1 ? |
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6. |
E cosa dobbiamo pensare dell'art. 8 del Trattato di Roma il quale stabilisce che: «1. Il mercato comune è progressivamente instaurato nel corso di un periodo transitorio di dodici anni … 2. Per ciascuna tappa è previsto un complesso di azioni che devono essere intraprese e condotte insieme.» |
Queste disposizioni hanno forse rilievo nella presente causa?
Il giudice a quo indicava inoltre nella lettera di accompagnamento del 10 marzo 1978, che incidentalmente sorgono pure le seguenti questioni:
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a) |
Se gli artt. 30, 31, 32, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 85, 86 e 90 del Trattato che ha istituito la Comunità economica europea siano direttamente efficaci in modo da attribuire ai singoli dei diritti che i giudici del Regno Unito devono tutelare. |
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b) |
Se i regolamenti nn. 121/67, 2759/75 e tutti gli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato della carne suina adottati a norma del Trattato CEE siano direttamente applicabili in modo da attribuire ai singoli dei diritti che i giudici del Regno Unito devono tutelare. |
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c) |
Se, qualora vengano interpretati correttamente gli articoli e i regolamenti da soli, ovvero qualsiasi norma di diritto comunitario pertinente, il Pigs Marketing Scheme (piano per lo smercio dei suini) nell'Irlanda settentrionale sia in contrasto con le norme del diritto comunitario. |
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d) |
Se, in forza dei soprammenzionati articoli, regolamenti o di qualsiasi norma di diritto comunitario, uno Stato membro possa:
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e) |
Se l'imposizione di detti obblighi, concernenti la disciplina totale del numero di suini prodotti, delle vendite e dei prezzi controllati, costituisca trasgressione del diritto comunitario in quanto essi possono essere misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative all'esportazione, tenuto presente che le leggi dell'Irlanda settentrionale di cui trattasi hanno come uno dei loro principali scopi ed effetti l'impedire l'esportazione di suini nella Repubblica d'Irlanda. |
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f) |
Se, alla data dell'adesione, il Regno Unito fosse compreso in un'organizzazione comune di mercato per quanto riguarda l'agricoltura e in particolare la carne suina e i suini vivi e, in caso affermativo, se essa fosse in vigore dal 1o febbraio 1973. |
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g) |
Se il Governo del Regno Unito potesse nel maggio 1972, istituire le Movement of Pigs Regulations (disposizioni sul traffico dei suini) (Northern Ireland) 1972. |
Il mio parere sulla domanda di pronunzia pregiudiziale in questione è il seguente:
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1. |
Innanzitutto, debbo fare alcune osservazioni sui limiti degli accertamenti che la Corte deve effettuare. A questo proposito, il Governo britannico ha sottolineato con vigore il fatto che hanno rilevanza solamente le questioni enumerate al § 10 della sentenza di rinvio. Ciò risulterebbe dalla lettera di accompagnamento del giudice a quo 10 marzo 1978, la quale fa riferimento, per quanto riguarda le domande sollevate, alla sentenza emessa nel settembre del 1977. Se è vero che la lettera contiene, accanto a queste, ulteriori questioni, non si dovrebbe trascurare il fatto che esse, a parere del giudice, vengono poste solo «incidentalmente» e quindi sono secondarie e non indispensabili per la soluzione del caso. Se poi si tiene presente che per il giudice a quo si tratta solo delle Movement of Pigs Regulations, e non di tutti gli aspetti della normativa nordirlandese sulla distribuzione, si dovrebbe concludere che hanno rilevanza unicamente le questione poste a proposito dell'art. 37 del Trattato CEE, mentre per la causa principale sono sicuramente ininfluenti le questioni relative agli artt. 85 e 86 del Trattato, al regolamento n. 26 e all'art. 8 del Trattato. A mio parere bisogna certamente ritenere esatto che le Movement of Pigs Regulations sono in primo piano nella causa principale. La loro inosservanza dà luogo a sanzioni penali ed a proposito di esse si pone innanzitutto la questione del se siano compatibili col diritto comunitario. Egualmente sicuro è però anche, a mio parere, che le Movement of Pigs Regulations non sono una normativa autonoma. Esse sono in stretta connessione con il Pigs Marketing Scheme in vigore nell'Irlanda del Nord, ed hanno lo scopo, di provvedere all'effettiva attuazione del monopolio sulla distribuzione attribuito al Board; il quale quindi non può venire trascurato nell'esame della causa. Se cioè si accertasse che il monopolio sulla distribuzione è in contrasto col diritto comunitario, risulterebbe pure chiara l'illiceità della normativa nazionale emanata unicamente in funzione del monopolio stesso. Oltracciò — e vengo con questo all'altra parte del problema posto dal Governo inglese — sono pure convinto che solo in questa prospettiva si può stabilire quali, fra le molte questioni poste, debbano essere trattate. Non riterrei giusto che la Corte, di fronte all'inconsueto tipo di rinvio che abbiamo sotto gli occhi (con questioni nella stessa sentenza di rinvio e, in aggiunta a queste, questioni sollevate incidentalmente nella lettera di accompagnamento) si lasciasse tentare da un rigoroso formalismo e si sentisse vincolata solo dalle questioni formulate nella sentenza, incurante del rischio di ritardo del processo che potrebbe derivare da un eventuale nuovo rinvio pregiudiziale. Ciò che conta è che la Corte ora conosce esattamente la problematica della causa principale; in base a questa essa deve cercare di fornire al giudice nazionale tutti i criteri rilevanti dal punto di vista del diritto comunitario, onde detto giudice possa a sua volta valutare la compatibilità col diritto comunitario delle norme nord-irlandesi sulla distribuzione. Propendo pertanto a credere che la stretta delimitazione della domanda pregiudiziale ritenuta necessaria dal Governo britannico non sia affatto vincolante, e che la Corte debba piuttosto vagliare attentamente tutti i criteri valutativi enumerati nella stessa sentenza di rinvio e nella lettera di accompagnamento del giudice a quo, qualora lo ritenga opportuno nell'interesse del procedimento pregiudiziale. Bisogna poi occuparsi anche di un altro punto, invero meno problematico. Varie questioni sono formulate in modo tale che la Corte si potrebbe vedere indotta ad esaminare la compatibilità del diritto nazionale col diritto comunitario. Essa non è competente in proposito, poiché ciò rientrerebbe nell'applicazione del diritto, riservata al giudice nazionale. In questo dovremo procedere come già in una serie di altre cause, nelle quali abbiamo desunto da questioni formulate in modo non corretto gli elementi che si confanno alla trattazione in sede pregiudiziale; con riguardo ad essi vanno affermati i principi di diritto comunitario che permetteranno al giudice nazionale di decidere sul caso concreto. Sotto questo punto di vista, il presente procedimento non dà luogo a difficoltà maggiori di quelle già felicemente risolte in casi analoghi. |
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2. |
Poiché, come già detto, la questione centrale che si pone il giudice nazionale è se il monopolio del Board sulla distribuzione dei «bacon pigs» in vigore nell'Irlanda del Nord sia conforme al diritto comunitario, è logico chiedersi anzitutto come si configuri per questo prodotto la normativa comunitaria sulla distribuzione e quali conseguenze per la liceità della normativa nazionale derivino dall'esistenza di un'organizzazione comune dei mercati.
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3. |
Le considerazioni fino ad ora svolte sono però sufficienti solamente per un giudizio preliminare. Ora si deve ancora affrontare la questione se alle sin qui esposte censure fondate sul diritto comunitario si possano opporre altre considerazioni — già svolte in corso di causa — atte a giustificare il sistema nordirlandese.
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4. |
Se con ciò si può veramente affermare che è esatta l'impressione che la normativa sulla distribuzione dei «bacon pigs» sia inconciliabile coll'organizzazione comune dei mercati, non è a dire il vero necessario esaminare altre questioni del giudice a quo, per accertare se altri aspetti possano confermare il risultato al quale siamo arrivati. Cionondimeno, vorrei occuparmi ancora almeno del se si possa parlare anche di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'esportazione, cioè — dato che, dopo la fine del periodo transitorio, un divieto in tal senso non è più stato inserito nell'organizzazione dei mercati per quanto riguarda il commercio intracomunitario — se si possa parlare di violazione della norma generale di cui all'art. 34 del Trattato CEE. Notoriamente, ai sensi dell'art. 42 dell'Atto di adesione, questo divieto è divenuto effettivo al momento dell'adesione, per quanto riguarda le restrizioni quantitative, e, per quanto riguarda le misure d'effetto equivalente, non oltre il 1o gennaio 1975. A mio parere, è del tutto convincente anche ciò che la Commissione ha sostenuto su questo punto. A questo proposito è importante che, secondo la giurisprudenza (causa 2/73, Riseria Luigi Geddo/Ente Nazionale Risi,12 luglio 1973, Racc. 1973, pag. 865), la circolazione delle merci nell'ambito della Comunità dev'essere liberata da qualsivoglia ostacolo e che — come è stato affermato nella sentenza 16 marzo 1977 (causa 68/76, Commissione/Repubblica francese, Racc. 1977, pag. 515) — già certe formalità debbono essere considerate come ostacoli ai sensi del menzionato divieto. D'altro lato è sicuro, come abbiamo visto, che gli allevatori di maiali nordirlandesi non possono effettuare le esportazioni direttamente, bensì solo attraverso il Board; non bisogna neanche respingere la supposizione che il Board — ricordo solamente la sua partecipazione all'industria trasformatrice nordirlandese — sia incline a proteggere quest'industria mediante restrizioni delle esportazioni, quando sarebbe possibile spuntare prezzi più alti all'esportazione. Sotto questo profilo, non è privo d'interesse il fatto che, secondo l'ordinanza di rinvio e stando alle dichiarazioni fatte nella causa principale da un dipendente del Board, uno scopo essenziale del regime di distribuzione è quello d'impedire le esportazioni nella Repubblica d'Irlanda. Appare perciò indubbio che le norme sulla distribuzione hanno gli stessi effetti di una restrizione quantitativa all'esportazione, e la situazione non è modificata dal fatto, già menzionato, che, almeno temporaneamente, il regime degli importi compensativi può provocare il blocco delle esportazioni. |
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5. |
Queste constatazioni sono sufficienti per pronunziarsi adeguatamente sulla domanda pregiudiziale. Non è il caso di occuparsi di altre questioni contenute nell'ordinanza di rinvio, quali quelle del se il Board debba essere considerato un'impresa ai sensi degli artt. 85 e 86 ( 9 ), se un'organizzazione nazionale di mercato ricada sotto l'art. 2 del regolamento n. 26 e come si debba applicare l'art. 8 del Trattato CEE, né della questione di cui alla lettera di accompagnamento 10 marzo 1978, secondo la quale bisogna chiarire se il Governo inglese nel maggio 1972 avesse ancora il potere di emanare le «Movement of Pigs Regulations», dopo che era stato firmato il Trattato di adesione. |
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6. |
Pertanto, si possono risolvere come segue le questioni della Magistrate's Court di Armagh: L'esistenza dell'organizzazione comune dei mercati per il settore delle carni suine, le cui norme divennero efficaci in Gran Bretagna dal 1o febbraio 1973, esclude misure nazionali unilaterali che possano compromettere il funzionamento e gli obiettivi dell'organizzazione dei mercati. In particolare, essa è incompatibile con la creazione e la conservazione in vigore di un monopolio della distribuzione dei suini a favore di un gruppo di allevatori sottoposti al controllo pubblico, e ciò a prescindere del fatto che il monopolio valga solamente per una regione ben delimitata, che costituisce un'unità economica, e per i suini prodotti nella regione stessa. Una siffatta normativa sulla distribuzione, che vieta agli allevatori l'esportazione diretta dei suini in altri Stati membri, dev'essere considerata una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'esportazione. Se ha compiti almeno paragonabili a quelli di un'organizzazione nazionale di mercato, essa non può essere giustificata con riferimento all'art. 37 del Trattato CEE, il quale è divenuto direttamente efficace nei nuovi Stati membri solo a partire dal 1o gennaio 1978. |
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) CEE (N.d.T.).
( 3 ) Del Trattato CEE (N.d.T.).
( 4 ) Del Trattalo CEE (N .d .T).
( 5 ) CEE (N.d.T).
( 6 ) Del Trattato (N.d .T.).
( 7 ) CEE (N.d.T).
( 8 ) CEE (N.d.T).
( 9 ) Del Trattato CEE (N .d .T.).
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