ECLI:EU:C:1978:102•Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 11 maggio 1978. # Denkavit Futtermittel GmbH contro Finanzamt Warendorf. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Münster - Germania. # Causa 139/77.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 11 maggio 1978. # Denkavit Futtermittel GmbH contro Finanzamt Warendorf. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Münster - Germania. # Causa 139/77.
ECLI:EU:C:1978:102Eu Cjeu11 mag 1978
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DELL'11 MAGGIO 1978 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Come già vi è noto da altre cause, con effetto dal 27 ottobre 1969 il marco veniva rivalutato. Dato che i prezzi agricoli europei sono legati alle unità di conto, questo provvedimento monetario — fermo restando il valore delle unità di conto — doveva implicare perdite direddito per l'agricoltura tedesca: di fatto, il ricavo netto in marchi per i prodotti soggetti ad organizzazioni di mercato diminuiva di circa il 9 %.
Il Consiglio si occupava di questa situazione nella riunione del 27 ottobre 1969. Esso respingeva — in quanto avrebbe causato aumenti di prezzi in altri Stati membri e incentivi alla produzione — la modifica dell'unità di conto, come pure l'introduzione di compensazioni al confine, che erano state chieste dalla Repubblica federale di Germania. Veniva invece decisa l'attribuzione di aiuti che sarebbero stati per la massima parte finanziati da detto Stato. Solo fino alla loro entrata in vigore, la Repubblica federale di Germania veniva autorizzata ad aumentare i prezzi d'intervento e di acquisto e ad applicare un sistema di oneri all'importazione e sovvenzioni all'esportazione. In questo modo si provvedeva alla conservazione fino al 31 dicembre 1969 del livello di prezzi esistente.
Per quanto riguarda l'attribuzione di aiuti destinati a compensare il minor reddito, il 9 dicembre 1969 veniva adottato il regolamento del Consiglio n. 2464 «relativo alle misure da adottare nel settore agricolo in seguito alla rivalutazione del marco» (GU 12 dicembre 1969, n. L 312, pag. 4). Esso conteneva l'autorizzazione ad attribuire aiuti ai produttori agricoli tedeschi dal 1o gennaio 1970. Veniva stabilito che, per ciascun esercizio finanziario dal 1970 al 1973, gli aiuti potevano raggiungere l'importo di 1,7 miliardi di DM e che la Comunità, cioè il FEAOG, avrebbe partecipato in un determinato modo al finanziamento. In particolare, l'art. 1, n. 3, stabiliva:
«Gli aiuti possono essere concessi sotto forma di aiuto diretto al produttore agricolo, purché non determinato in funzione del prezzo o della quantità del prodotto.
Tale aiuto può essere concesso in parte sotto forma di anticipo erogato al produttore agricolo all'atto della vendita dei suoi prodotti, nei limiti di un importo massimo corrispondente al 3 % del prezzo di vendita; l'aiuto può essere versato dall'acquirente o da un organismo designato dalle competenti autorità nazionali.»
Questo provvedimento veniva prorogato dalla decisione del Consiglio — non pubblicata — 21 gennaio 1974, il cui art. 1 stabiliva:
«La Repubblica federale di Germania viene temporaneamente autorizzata ad attribuire ai produttori agricoli un aiuto sotto forma di compensazione da corrispondersi al produttore all'atto della vendita dei suoi prodotti e che non può superare il 3 % del prezzo di vendita; l'aiuto viene pagato dall'acquirente o da un ufficio designato dalle competenti autorità dei singoli Länder.
…»
In base al menzionato regolamento, il 23 dicembre 1969 veniva adottata la «legge sulla compensazione delle conseguenze della rivalutazione del marco nel campo dell'agricoltura» (Aufwertungsausgleichgesetz) che all'art. 4 stabiliva che le aziende agricole ai sensi del § 24, 2o comma, della legge sull'imposta sull'entrata potevano ridurre tale imposta del 3 %. A norma del § 24, 2o comma, n. 2, della legge ultima menzionata (29 maggio 1967) sono considerate come aziende agricole e forestali quelle che si occupano dell'allevamento del bestiame «purché le loro scorte di bestiame rientrino nell'uso agricolo (landwirtschafiliche Nutzung) a norma dei § § 51 e 51 a) della legge sulla classificazione (Bewertungsgesetz)». Il § 51, 1o comma, di quest'ultima legge stabilisce:
«Le scorte di bestiame rientrano interamente nell'uso agricolo qualora, per ciascun esercizio, vengano prodotte o allevate
per i primi 20 ettari, non più di 10 unità zoologiche (Viebeinbeiten),
per gli ulteriori 10 ettari, non più di 7 unità zoologiche,
per gli ulteriori 10 ettari, non più di 3 unità zoologiche,
e, per ulteriori superficie, non più di 1,5 unità zoologiche per ettaro di superficie regolarmente adibito ad uso agricolo dal titolare dell'azienda. Le scorte di bestiame vanno convertite in unità zoologiche in base al consumo di foraggio».
In forza di queste disposizioni, all'attrice nella causa principale non veniva corrisposta la compensazione per rivalutazione. Essa esercisce in verità — oltre a produrre alimenti per animali — un ingrasso di vitelli col succedaneo del latte di sua produzione, però senza disporre di terreni agricoli, cioè comprando i vitelli, affidandoli per l'ingrasso ad agricoltori e vivendendoli dopo quattro mesi ai macelli. Essa viene tassata come un'industria e per questo motivo la domanda di aiuto (nella misura del 3 % delle vendite) da lei presentata con la dichiarazione fiscale per il 1974 veniva respinta dal competente ufficio.
Essendo rimasto senza esito il ricorso amministrativo, essa si è quindi rivolta al Finanzgericht Münster.
A suo parere la legge sulla compensazione della rivalutazione è incompatibile col diritto comunitario. Questo non farebbe distinzione tra proprietari di bestiame agricoli, da un lato, e industriali, dall'altro; in particolare, l'organizzazione comune dei mercati per la carne bovina, che qui c'interessa (regolamento n. 805/68, GU n. 148 del 28. 6. 1968, pag. 24), conterrebbe una garanzia per tutti i produttori. Perciò e per il fatto che essa è del pari stata colpita dalla rivalutazione, la nozione di «produttori agricoli» di cui al regolamento n. 2464/69 includerebbe anche i proprietari industriali di-animali. L'uso restrittivo che la Repubblica federale di Germania ha fatto dell'autorizzazione sarebbe inoltre criticabile alla luce dell'art. 40 (divieto di discriminazioni fra produttori) come pure — dato che il commercio intracomunitario viene ostacolato dalle distorsioni della concorrenza — del divieto di misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative.
Il convenuto oppone che il punto rilevante è che il regolamento n. 2464/69 contiene solo un'autorizzazione, cioè fissa dei limiti entro i quali il legislatore tedesco poteva disporre discrezionalmente. Non si potrebbe parlare di violazione del divieto di discriminazione, in primo luogo perché il criterio differenziale non è connesso alla nazionalità e, in secondo luogo, perché le aziende industriali possono più facilmente adattarsi alla mutata situazione di mercato ed ai cambiamenti dei rapporti fra i costi. Nemmeno si potrebbe parlare di trasgressione del divieto di misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative, giacché questo divieto riguarderebbe di regola solo l'accesso delle merci straniere al mercato nazionale, che nel caso in esame sarebbe del tutto irrilevante.
Con ordinanza 26 settembre 1977, il Finanzgericht sospendeva il giudizio e sottoponeva alla Corte in via pregiudiziale, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni:
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1. |
Se la nozione comunitaria di «produttore agricolo», di cui all'art. 1, nn. 1 e 3, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2464/69, comprenda anche gli allevatori e detentori industriali di bestiame ai sensi del diritto tributario tedesco. In caso affermativo: |
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2. |
Se gli artt. 39 e 40, n. 3, 2o comma, del Trattato CEE, l'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2464/69 e, eventualmente, altre norme di diritto comunitario, debbano interpretarsi nel senso che essi vietano alla Repubblica federale di Germania, Stato membro della CEE, destinataria del regolamento (CEE) n. 2464/69, di escludere talune categorie di produttori agricoli — nella fattispecie allevatori industriali di bestiame ai sensi del diritto tributario tedesco — dal beneficio di aiuti diretti, miranti a compensare la rivalutazione del marco per i prodotti agricoli oggetto di organizzazioni di mercato. |
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3. |
Se tale divieto abbia efficacia diretta nell'ordinamento giuridico dei vari Stati membri e quindi possa essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali. Questo è il mio punto di vista. |
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1. |
Dagli antefatti si desume che il regolamento n. 2464/69 è rimasto in vigore solo fino al 1973 incluso. La domanda di riduzione fiscale di cui trattasi nella causa principale riguardava invece il 1974. Per il diritto comunitario, la domanda è quindi retta in primo luogo dalla decisione del Consiglio 21 gennaio 1974. Le questioni sollevate vanno quindi anzitutto riferite ad essa. Con ciò il compito di questa Corte non subisce d'altronde rilevanti mutamenti. Anche nella detta decisione viene infatti usata la nozione «produttori agricoli». È poi evidente che la decisione, la quale è basata sull'art. 3 del regolamento n. 2464/69, doveva essenzialmente prorogarne la validità e che quindi la nozione «produttori agricoli» ha la stessa portata che nel regolamento n. 2464/69. |
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2. |
Circa l'interpretazione di detta nozione, l'attrice rileva anzitutto che l'uso della parola «tedeschi» nell'art. 1 del regolamento non consente di ritenere che si sia voluto far rinvio al diritto tedesco. L'aggettivo servirebbe in realtà solo a delimitare la sfera territoriale d'applicazione del regolamento: del resto, si dovrebbe partire dal principio che la nozione ha contenuto comunitario. Tutto questo mi pare senz'altro vero. In proposito va osservato che il regolamento si fonda sugli artt. 42 e 43 del Trattato CEE, cioè che si tratta di un provvedimento adottato nell'ambito della politica agricola comune. Si può inoltre richiamare l'art. 3, 3o comma, del regolamento, a norma del quale il Consiglio adotta i provvedimenti opportuni secondo il procedimento di cui all'art. 43, n. 2, del Trattato, tenendo conto dello sviluppo della politica agricola comune. Infine è degno di rilievo il fatto che la Comunità partecipi al finanziamento. Circa il contenuto della nozione di diritto comunitario, che non è espressamente definita nel regolamento, l'attrice sostiene poi che il regolamento parte dalla stessa nozione adottata dal Trattato. Essa si richiama ad una serie di articoli del Trattato (37, n. 4, 40, 42, 43 e 45) per concluderne che la nozione di «produttore» si deve intendere in modo da comprendervi tutti coloro che producono prodotti agricoli ai sensi dell'art. 38 e dell'allegato II del Trattato. Il modo di produzione — in una tipica azienda agricola o in un'azienda industriale — non avrebbe quindi importanza e perciò si dovrebbe pure ritenere che una siffatta distinzione — che non troverebbe inoltre riscontro nel diritto comunitario — è del pari irrilevante per il regolamento n. 2464/69. A mio parere — e qui concordo con la Commissione — questa tesi non è convincente. In primo luogo, nei citati articoli del Trattato non figura la nozione «produttori agricoli», che è invece usata nel regolamento. Nel Trattato si parla — ad esempio all'art. 42 — della produzione di prodotti agricoli. Negli artt. 37, n. 4, e 43 si parla di «produttori interessati», con il che ci si riferisce ai prodotti agricoli il cui smercio sia agevolato da monopoli statali di carattere commerciale (art. 37, n. 4) o alle organizzazioni nazionali di mercato per determinati prodotti (art. 43). Troviamo qui — come all'art. 40, in relazione al divieto di discriminazione che vale per l'organizzazione comune dei mercati agricoli — semplicemente la nozione «produttore», nonché — come all'art. 45 — le espressioni «produttore nazionale», cui disposizioni nazionali garantiscono lo smercio, o «produttori della Comunità», per i quali vanno eliminate le discriminazioni. In secondo luogo ricordo che, nelle conclusioni per la causa 85/77 (Società Santa Anna Azienda Avicola/Istituto Nazionale della previdenza sociale e Servizio Contributi Agricoli Unificati, conclusioni del 31 gennaio 1978, sentenza del 28 febbraio 1978), ho ritenuto che da determinati elementi contenuti negli artt. 38, 39 e 42 si potesse inferire quali sia la nozione di «azienda agricola» fatta propria dal Trattato. La Corte non ha però accolto questa tesi né l'opinione secondo cui si dovrebbe aver riguardo alla produzione di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 38. Nella sentenza viene affermato che il Trattato non contiene alcuna definizione delle nozioni «agricoltura» e «azienda agricola»; spetta invece agli organi comunitari elaborare di volta in volta la definizione ai fini delle singole normative, tenendo particolarmente conto degli scopi perseguiti. La questione sollevata può quindi essere adeguatamente risolta solo cercando di desumere dalla lettera, dallo scopo e dai precedenti del regolamento n. 2464/69 cosa s'intenda per «produttori agricoli». Usando questo metodo, la Commissione è giunta alla conclusione che detta nozione non comprende i produttori industriali di prodotti agricoli. Questa tesi — per dirlo subito — va accolta. I precedenti del regolamento militano chiaramente in questo senso. Ho già ricordato che da parte tedesca era stata chiesta in origine la compensazione al confine, cioè un provvedimento che si riferiva ai prodotti. La richiesta non veniva accolta e si preferiva l'attribuzione di aiuti, provvedimento meno ampio. In base al principio per cui la lex specialis va interpretata restrittivamente, vi è quindi motivo d'interpretare in senso stretto la nozione «produttore agricolo» da cui dipende l'attribuzione degli aiuti. Nel corso della deliberazione non solo è emerso che le perdite di reddito di cui si parla nel regolamento erano solo quelle delle vere e proprie aziende agricole, ma è stato persino espressamente dichiarato che gli aiuti andavano limitati alle aziende agricole ai sensi del diritto tributario tedesco. Mi riferisco in proposito al verbale della riunione del Consiglio 9 dicembre 1969, che ci è stato prodotto. In esso figura una esplicita dichiarazione in questo senso dell'allora membro della Commissione Mansholt; su di essa i membri del Consiglio si dichiaravano immediatamente d'accordo. Va però anche detto che, dato che secondo la giurisprudenza citata dall'attrice le riserve e le dichiarazioni non di pubblica ragione — i verbali del Consiglio non vengono pubblicati — non possono costituire l'unico canone interpretativo, la limitazione di cui trattasi si desume con sufficiente chiarezza dallo stesso regolamento. Questo infatti, a differenza del Trattato, in cui si parla di produzione di prodotti agricoli, cioè si pone l'accento sui prodotti, usa l'espressione «produttore agricolo». L'uso dell'aggettivo «agricolo» fa pensare alla tipica produzione agricola, come può pure far pensare il fatto che nell'art. 3 del regolamento viene menzionata l'agricoltura tedesca. Del pari significativo mi sembra che nella motivazione del regolamento si parli della possibilità di sostituire gli aiuti con provvedimenti di politica sociale o strutturale. Il primo di questi termini — provvedimenti di politica sociale — rende manifesto il carattere sociale della compensazione per rivalutazione: questa deve attenuare le perdite di reddito soprattutto per la categoria dei piccoli e medi coltivatori, che solo gradualmente possono adattarsi alle vicende monetarie. Si può inoltre menzionare l'atteggiamento assunto dal Parlamento, del pari richiamato nella motivazione. Esso era stato preparato dalla relazione redatta dall'on. Vredeling a nome della Commissione agricoltura (Parlamento europeo, documenti di seduta 1969/1970, n. 165). Il fatto che in essa si parli dell'aumento della capacità di acquisto degli agricoltori tedeschi e del miglioramento della loro situazione sociale ed economica mi pare non meno rilevante del fatto che nella risoluzione del Parlamento (GU 1969, n. C 160, pag. 37 e segg.) vengano usate le espressioni «agricoltura tedesca» e «agricoltori» e si ricordi la situazione sociale ed economica dell'agricoltura tedesca. Infine si deve tener conto anche dello scopo del regolamento, quale si ricava dalla motivazione. Secondo questa, si tratta di compensare il minor reddito dell'agricoltura tedesca, che viene precisato. Nel calcolarlo si è naturalmente tenuto conto anche degli aspetti positivi della rivalutazione: ribasso dei foraggi e dei fattori produttivi importati. È però certo che ciò ha molto maggior peso per gli allevatori industriali, i quali usano foraggi e materie prime d'acquisto, che non per gli agricoltori i quali usano soprattuto i loro prodotti. Per i primi quindi — e ciò appare giustificato da un punto di vista generale — le perdite dovute alla rivalutazione erano meno gravi, data la loro diversa organizzazione e la loro maggior flessibilità; non vi era per loro una situazione di emergenza così pronunziata da rendere inoppugnabile la loro inclusione nella normativa di compensazione. Per tutti questi motivi ritengo che la nozione «produttore agricolo» di cui al regolamento n. 2464/69 ed alla decisione del Consiglio 21 gennaio 1974 possa essere interpretata solo nel senso ch'essa non comprende i produttori industriali. Questo è tutto quanto c'interessa nel presente caso. Senza conoscere esattamente tutti i particolari, non possiamo infatti attribuire alcun peso al fatto che un'analoga autorizzazione ai Paesi Bassi — contenuta in un regolamento del Consiglio del 19 novembre 1973 — veniva colà chiaramente interpretata — come si evince da una legge del 19 dicembre 1973 e da un decreto del 7 dicembre 1973 — in modo da estendere gli aiuti anche ai produttori industriali. |
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3. |
Di fronte a questo risultato, l'esame delle restanti questioni potrebbe apparire superfluo, dato che sono state sollevate solo per il caso che la prima venisse risolta in senso affermativo, cioè nel senso che anche gli allevatori industriali vanno considerati come produttori agricoli ai sensi del regolamento. Vorrei tuttavia proseguire l'esame delle restanti questioni sotto due aspetti:
Osservo quanto segue:
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4. |
Propongo quindi di risolvere come segue le questioni sollevate dal Finanzgericht Münster:
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( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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