ECLI:EU:C:1978:74•Conclusioni dell'avvocato generale Capotorti del 16 marzo 1978. # Silvio Ragazzoni contro Caisse de compensation pour allocations familiales "Assubel". # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgio. # Assegni familiari. # Causa 134/77.
Conclusioni dell'avvocato generale Capotorti del 16 marzo 1978. # Silvio Ragazzoni contro Caisse de compensation pour allocations familiales "Assubel". # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgio. # Assegni familiari. # Causa 134/77.
ECLI:EU:C:1978:74Eu Cjeu16 mar 1978
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 16 MARZO 1978
Signor Presidente,
Signori Giudici,
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1. |
Il Tribunale del lavoro di Bruxelles, con sentenza 25 ottobre 1977, ha sottoposto alla nostra Corte una domanda di interpretazione dell'articolo 76 del regolamento del Consiglio n. 1408/71 del 14 giugno 1971. Questa norma così dispone: «Il diritto alle prestazioni o agli assegni familiari dovuti a norma degli articoli 73 o 74 è sospeso se, per l'esercizio di una attività professionale, le prestazioni o gli assegni familiari sono dovuti anche a norma della legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiedono i familiari». L'attore nella causa di merito, signor Ragazzoni, presta lavoro subordinato in Belgio e ha fatto richiesta degli assegni familiari per i tre figli a suo carico, rimasti in Italia con la madre. L'istituzione belga competente ha respinto questa domanda invocando il citato articolo 76, in quanto la moglie dell'istante presta anch'essa lavoro subordinato in Italia e avrebbe quindi, secondo tale istituzione, diritto di pretendere gli assegni familiari per i figli in Italia. A questa tesi è stato opposto che la legislazione italiana vigente al tempo in cui la controversia è sorta, non attribuendo qualità di capofamiglia alla madre la quale non fosse separata o abbandonata dal marito, escludeva il diritto della madre stessa di percepire gli assegni familiari per i figli, e continuava a considerare questi ultimi a carico del padre lavoratore emigrato. Osservo che tale regime giuridico, risultante dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955, è stato assunto come un dato di fatto dal giudice belga, nella formulazione del quesito da lui prospettato a questa Corte. Aggiungo che, come pure è stato giustamente rilevato dal Tribunale del lavoro di Bruxelles, il signor Ragazzoni non poteva pretendere la corresponsione di assegni familiari in Italia ai sensi della citata legge, la quale precisa che gli assegni familiari spettano «ai capofamiglia che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri nel territorio della Repubblica». Perciò, in linea di fatto, e tenuto conto della normativa italiana vigente fino al dicembre dello scorso anno, gli assegni familiari per i figli dei coniugi Ragazzoni, se non fossero versati dall'istituzione belga competente, non potrebbero in nessun modo essere pretesi in Italia. |
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2. |
Esaminiamo adesso la funzione e il significato dell'articolo 76 del regolamento 1408/71. Credo che sia importante fare in proposito tre considerazioni:
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3. |
A questo punto, per rispondere al quesito posto dal Tribunale del lavoro di Bruxelles, è sufficiente mettere in luce il significato della seconda delle due condizioni previste dall'articolo 76 per la sospensione del diritto alle prestazioni o agli assegni familiari. Ho già rilevato che la prima di queste condizioni è che uno dei membri del nucleo familiare eserciti un'attività lavorativa nello Stato membro dove risiedono i familiari. La seconda condizione è che le prestazioni o gli assegni familiari siano «dovuti» secondo la legge di tale Stato. Non credo che si possa condividere il punto di vista dell'attore, secondo cui il termine «dovuti» andrebbe inteso come equivalente a «corrisposti»; la condizione di cui trattasi non si estende fino a richiedere l'effettivo versamento delle prestazioni o assegni familiari. Credo invece che, per poter ritenere dovuti gli assegni familiari, la legge dello Stato di residenza dei familiari deve riconoscere il diritto alla corresponsione di assegni a favore della persona che lavora in quello Stato; e che debbano essere concretamente maturati tutti i presupposti affinché quel diritto possa essere fatto valere dalla persona interessata. |
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4. |
Se questa interpretazione è corretta, mi sembra che essa giovi a risolvere anche il problema sollevato dal sopravvenire in Italia di una nuova normativa relativamente al diritto della moglie di percepire assegni familiari per i figli. Mi riferisco precisamente all'articolo 9 della legge 9 dicembre 1977 n. 903, entrata in vigore il 18 dicembre 1977, in forza del quale gli assegni familiari possono essere corrisposti in alternativa alla donna lavoratrice, ma in ogni caso debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio convive, nel caso di richiesta di entrambi i genitori. Dato che questa disposizione è sopravvenuta circa tre anni dopo l'inizio dell'attività lavorativa del signor Ragazzoni in Belgio, e considerato soprattutto il fatto che la situazione cui si riferisce il Tribunale del lavoro di Bruxelles è caratterizzata con riguardo alla legislazione italiana precedente la citata legge n. 903 del 1977, si potrebbe senz'altro, ai fini di questa causa, prescindere dal recente mutamento di legislazione in Italia. Tuttavia osservo che, alla stregua della disposizione riferita, il diritto alla corresponsione di assegni familiari sorgerà, nei confronti della donna coniugata con un lavoratore all'estero il quale abbia a sua volta titolo agli assegni per i figli a carico, solo in quanto vi sia una richiesta della lavoratrice o eventualmente una richiesta di entrambi i genitori; non sorgerà affatto se la richiesta degli assegni sarà avanzata solo dal padre. In questa seconda ipotesi, dunque, ai fini dell'articolo 76 del regolamento 1408/71, gli assegni familiari risulteranno non dovuti alla madre lavoratrice, ai sensi del citato articolo 9 della legge n. 903 del 1977. |
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5. |
Concludo proponendo che codesta Corte risponda alla domanda posta dal Tribunale del lavoro di Bruxelles dichiarando: La sospensione del diritto agli assegni familiari, contemplata dall'articolo 76 del regolamento n. 1408/71, non è applicabile allorché il padre è occupato all'estero in uno Stato membro, mentre la madre svolge un lavoro dipendente nel paese di residenza degli altri membri della famiglia e non ha, secondo la legge di questo paese, acquistato il diritto alla corresponsione di assegni familiari, o perché la veste di capofamiglia è riconosciuta soltanto al padre, o, in ogni caso, perché non si sono verificati i presupposti da cui dipende l'attribuzione alla madre del diritto alla corresponsione degli assegni. |
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