ECLI:EU:C:1978:171•Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 5 ottobre 1978. # Augusta Agneessens ed altri contro Commissione delle Comunità europee. # Causa 122/77.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 5 ottobre 1978. # Augusta Agneessens ed altri contro Commissione delle Comunità europee. # Causa 122/77.
ECLI:EU:C:1978:171Eu Cjeu5 ott 1978
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 5 OTTOBRE 1978 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Con il regolamento del Consiglio n. 1473/72 (GU n. L 160 del 16 luglio 1972) venivano inseriti nell'allegato I dello Statuto del personale nuovi posti tipo fra cui quelli di assistente di segreteria aggiunto (carriera B 5/B 4).
Dopo che l'autorità competente in materia di bilancio aveva deciso, per l'attuazione di detto regolamento, la trasformazione di un determinato numero di posti di categoria C in posti di categoria B presso la Commissione, quest'ultima bandiva, nel luglio 1976, il concorso interno COM/BS/14/75 per la costituzione di una riserva di assistenti di segreteria aggiunti, carriera B 5/B 4. La selezione avrebbe dovuto essere operata in base all'esame comparativo dei titoli ed eventualmente — a discrezione della commissione giudicatrice — mediante prove che però non venivano effettuate. Nel bando di concorso erano precisati i requisiti per l'ammissione — con particolare riferimento ai diplomi scolastici e all'esperienza professionale — ed erano indicati taluni fattori di cui la commissione giudicatrice avrebbe dovuto tener conto nel compilare l'elenco degli idonei.
775 persone presentavano la propria candidatura al suddetto concorso. Come prescritto dallo Statuto del personale, veniva costituita, fra il 22 settembre e l'8 ottobre 1976, una commissione giudicatrice composta di un presidente e di due membri, la quale in primo luogo compilava, il 13 ottobre 1976, l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso. Tale elenco comprendeva 550 candidati, fra cui figuravano tutte le ricorrenti nella presente causa ad eccezione della sig.na Wilhelmina Scheffelaar. Lo stesso giorno, la commissione giudicatrice nominava — e questo è uno dei punti controversi nel presente procedimento — un gruppo di assistenti composto di un presidente e di dieci membri — cinque in rappresentanza dell'Amministrazione e cinque in rappresentanza del personale — che avrebbe dovuto coadiuvarla nello svolgimento del concorso. Detti assistenti — mi soffermerò più avanti sui dettagli relativi alla fissazione dei criteri di valutazione ed al controllo da parte della commissione giudicatrice — esaminavano le candidature alla luce, in primo luogo, di criteri c.d. obbiettivi quali l'età, l'anzianità di servizio, i diplomi scolastici e l'inquadramento. Come veniva comunicato alla commissione giudicatrice all'inizio del novembre 1976, potevano essere presi in considerazione, in base a tali criteri, 247 candidati. L'esame delle candidature proseguiva con riguardo alla «capacità professionale», per valutare la quale si teneva conto dei fascicoli personali e in particolare dei rapporti informativi compilati a norma dell'art. 43 dello Statuto del personale; venivano inoltre chieste — questo è un altro punto controverso — ulteriori informazioni alle Direzioni generali ed ai servizi ai quali appartenevano i vari candidati. A conclusione di tali lavori il gruppo di assistenti trasmetteva alla commissione giudicatrice il 6 dicembre 1976, unitamente ad una relazione datata 2 dicembre 1976, una proposta relativa ai candidati da includere nell'elenco degli idonei. La commissione giudicatrice, dopo essersi nuovamente riunita il 6, il 7 e l'8 dicembre per esaminare tale proposta, presentava infine, il 10 dicembre 1976, all'autorità che ha il potere di nomina una relazione sul concorso e l'elenco degli idonei contenente i nomi di 114 candidati. 109 di questi venivano nominati a posti di grado B 5 nel novembre 1977.
Le ricorrenti nella presente causa, non essendo state incluse nell'elenco suddetto, presentavano all'autorità che ha il potere di nomina, nel marzo 1977, un reclamo formale mirante all'annullamento della decisione della commissione giudicatrice relativa alla compilazione dell'elenco degli idonei, ed all'annullamento delle decisioni di nomina adottate in base a tale elenco. Poiché i reclami venivano respinti con lettera 12 luglio 1977, le interessate adivano la Corte di giustizia il 10 ottobre 1977 chiedendole di:
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annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/BS/14/75 relativa alla stesura ed al contenuto di un elenco di 114 idonei; |
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annullare le decisioni con le quali l'autorità che ha il potere di nomina ha effettuato delle nomine a posti di assistente di segreteria aggiunto in base a detto elenco. |
A proposito di tali domande osserverò quanto segue.
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I — |
In primo luogo è necessario esaminare un problema di ricevibilità concernente il ricorso della sig.na Scheffelaar. La Commissione sottolinea che — come si è già detto sopra — la ricorrente interessata non figurava fra i candidati ammessi al concorso: dall'atto introduttivo risulta poi che il ricorso concerne non già la fase relativa all'ammissione al concorso, bensì unicamente quella successiva, nel corso della quale è stata operata la selezione dei candidati ammessi. Così stando le cose, dovrebbe escludersi che la Scheffelaar abbia interesse ad agire, giacché i suoi titoli non potrebbero venire esaminati nemmeno nel caso in cui il ricorso fosse accolto, cioè qualora venisse annullato l'elenco degli idonei steso nella fase finale del concorso. La Scheffelaar, dal canto suo, sostiene di avere presentato a suo tempo, e precisamente il 5 novembre 1976, un reclamo contro la sua esclusione dal concorso: tale reclamo non riceveva inizialmente alcuna risposta; solo nel luglio 1977 perveniva all'interessata una comunicazione avente lo stesso contenuto della risposta fornita contemporaneamente dall'autorità che ha il potere di nomina ai reclami delle altre ricorrenti. Tale comunicazione l'avrebbe autorizzata a credere che la commissione giudicatrice fosse tornata sulla decisione di non ammetterla al concorso e che pertanto il suo nome figurasse tra quelli dei candidati ammessi. Se ciò non dovesse rispondere a realtà la Commissione dovrebbe essere condannata almeno alle spese del giudizio per aver indotto in errore la ricorrente con la lettera del luglio 1977. A mio parere, l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione va accolta. Innanzitutto, infatti, già al termine della prima fase del concorso venne comunicato all'interessata, con lettera 26 ottobre 1976, che essa non possedeva i requisiti per l'ammissione al concorso. D'altra parte va considerato che il reclamo da lei presentato contro tale decisione di esclusione — il quale, a differenza dei reclami presentati da altri candidati (cfr. la relazione 10 dicembre 1976 della commissione giudicatrice), non ha avuto risposta diretta ed esplicita — è rimasto infruttuoso. A questo proposito, ritengo sia sufficiente una conferma della Commissione in corso di causa. Non è quindi necessario che l'esclusione della Scheffelaar dal concorso venga provata mediante produzione dell'elenco dei candidati ammessi. Orbene, siccome il presente procedimento concerne esclusivamente operazioni di concorso successive alla fase dell'ammissione e poiché su questa fase, considerata in sé e per sé, non v'è alcuna controversia, deve in effetti escludersi l'interesse della Scheffelaar a criticare le ulteriori operazioni del concorso. Per contro, quanto alle spese, condivido il punto di vista dell'interessata. Infatti, in risposta al suo reclamo, si sarebbe potuto informarla con chiarezza che essa non era stata ammessa al concorso. Ciò non è stato fatto: essa ricevette semplicemente nel luglio 1977, contemporaneamente alle altre ricorrenti, la nota già ricordata, in cui non v'era alcun cenno alla sua esclusione dal concorso. Essa poté in effetti concluderne che la decisione di esclusione fosse stata revocata e che la nota si limitasse a respingere le censure relative alle ulteriori operazioni del concorso. La Scheffelaar è stata pertanto indotta in errore dal comportamento della Commissione e tale errore è alla base della presentazione del ricorso. A norma dell'art. 69, § 3, 2o comma, del regolamento di procedura, la Corte può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra la spese che le ha causato e che la Corte riconosce superflue o defatigatorie. Poiché tale presupposto sussiste nel caso di specie, le spese relative al ricorso promosso dalla Scheffelaar — ricorso che, per i motivi sopra esposti, non può essere considerato ricevibile — vanno poste a carico della Commissione. |
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II — |
Per quanto concerne il merito, si tratta di stabilire in primo luogo — per il momento sorvolo sui dettagli — se la commissione giudicatrice potesse far ricorso alla collaborazione di assistenti e quali compiti potesse loro affidare. Inoltre bisogna valutare, alla luce del principio della parità di trattamento dei candidati, la legittimità della richiesta di informazioni rivolta, durante lo svolgimento delle operazioni di concorso, alle direzioni generali ed ai servizi cui appartenevano i candidati. Si deve infine accertare se sia censurabile il fatto che l'elenco degli idonei redatto dalla commissione giudicatrice contenesse solo i nomi di 114 candidati. |
1. Sul ricorso alla collaborazione di assistenti
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a) |
Occorre accertare innanzitutto se in un concorso per titoli — gli esami, come ho detto, non hanno avuto luogo — sia lecito alla commissione giudicatrice di avvalersi della collaborazione di assistenti. Le ricorrenti lo escludono energicamente e si richiamano all'art. 3, 2o comma, dell'allegato III dello Statuto del personale, il quale recita: «Per determinati esami, la commissione giudicatrice può richiedere la partecipazione di uno o più membri aggregati con voto consultivo». A loro avviso, tenuto conto dell'art. 6 dell'allegato, il quale dispone che i lavori della commissione giudicatrice sono segreti, nonché del principio dell'indipendenza di tale organo, che esclude ogni influenza esterna, la norma citata deve essere interpretata in senso restrittivo. Il ricorso ad assistenti sarebbe pertanto lecito solo nel caso in cui vengano effettuate prove scritte e ad essi potrebbero essere affidati solamente determinati compiti di carattere esecutivo, come l'attribuzione dei voti. Comunque, nel caso di specie non v'era alcuna necessità di nominare un gruppo di assistenti: infatti, la commissione giudicatrice è stata in grado di esaminare, da sola, oltre 700 candidature e decidere sull'ammissione al concorso in meno di 15 giorni; non avrebbe quindi potuto esserle eccessivamente gravoso esaminare i titoli dei 550 candidati ammessi e redigere l'elenco degli idonei senza ricorrere all'aiuto di terzi. Dirò subito che su questo punto non condivido la tesi delle ricorrenti, ma ritengo giusta l'opinione della Commissione. Questa, come sapete, rifiuta l'interpretazione restrittiva della norma sopra citata richiamandosi sia al principio secondo cui la commissione giudicatrice deve poter organizzare i suoi lavori liberamente e autonomamente, sia alla ratio della norma stessa che, a suo avviso, è stata emanata, in generale, in vista della necessità che la commissione giudicatrice disponga di un aiuto nelle fasi più gravose del concorso. Invero, non è possibile trarre un argomento decisivo né dall'esigenza di garantire l'indipendenza della commissione giudicatrice né dal carattere segreto dei lavori di questa. Manifestamente, tali principi sono relativizzati dall'art. 3 dell'allegato III, il quale consente il ricorso alla collaborazione di assistenti, e ciò può comunque significare, per quanto concerne l'obbligo del segreto, che anche gli assistenti sono tenuti a rispettarlo. In particolare, dall'art. 3 non è lecito inferire che la presenza di assistenti sia ammissibile solo nel caso in cui vengano effettuate prove scritte e che ad essi possano essere demandati solo compiti di carattere esecutivo, come sostengono le ricorrenti. Nulla autorizza a concludere in tal senso e d'altronde una siffatta conclusione sarebbe manifestamente assurda. È evidente che la collaborazione di assistenti può apparire opportuna anche in caso di prove orali, quando si tratti, ad esempio, di valutare specifiche cognizioni in campo linguistico o in altre materie. In casi del genere non sarebbe affatto concepibile che la loro funzione fosse limitata allo svolgimento di mansioni di carattere puramente esecutivo; mi sembra ovvio che l'esperienza e la preparazione degli assistenti debba essere utilizzata anche nella valutazione dei candidati, che può richiedere giudizi molto complessi. Se dunque questa è la portata che sostanzialmente deve attribuirsi all'art. 3 — a mio parere, è appena il caso di osservare che anche per quanto concerne le prove scritte gli assistenti sono chiamati a svolgere delicate funzioni di valutazione — è certamente arbitrario desumerne che un siffatto ausilio non è ammissibile in sede di esame dei titoli. Anche in questo caso — se si tratta, ad esempio, di valutare diplomi scolastici o qualifiche nazionali — può risultare indispensabile il giudizio di persone competenti estranee alla commissione giudicatrice. Inoltre deve tenersi conto, a mio avviso, anche dell'entità del lavoro da svolgere. Diversamente, potrebbe accadere, nei casi in cui, come nella fattispecie, il numero dei candidati è elevato, che le operazioni del concorso, affidate unicamente ai tre membri della commissione giudicatrice, si protraggano eccessivamente; ciò, evidentemente, andrebbe a detrimento sia degli interessi del personale sia dell'interesse del servizio. Per quanto concerne poi la questione del se nel caso di specie vi fosse davvero motivo di chiedere la collaborazione di assistenti — su questo punto il sindacato giurisdizionale è certamente limitato in ragione del potere discrezionale della commissione giudicatrice — la soluzione, tenuto conto dei fatti appurati in corso di causa, non può essere che affermativa. Basti ricordare che si è dovuto controllare e confrontare fra loro i diplomi scolastici e le qualifiche di un gran numero di candidati di vari paesi. Per contro, è inconferente il richiamo delle ricorrenti al fatto che la commissione giudicatrice abbia portato a termine da sola la fase dell'ammissione al concorso: infatti, tale operazione, che andava effettuata sulla scorta dei criteri stabiliti nello stesso bando di concorso, era manifestamente meno complessa e più breve del successivo minuzioso controllo e raffronto dei titoli. Se infine si considera che il gruppo di assistenti aveva una composizione paritetica, la quale offriva la stessa, se non una maggiore, garanzia di obbiettività della composizione della commissione giudicatrice, si deve constatare che le operazioni del concorso non danno adito ad alcuna censura sotto il profilo testé considerato. |
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b) |
Le ricorrenti criticano inoltre il modo in cui gli assistenti hanno partecipato ai lavori della commissione giudicatrice. A questo proposito va osservato che la censura formulata in origine, cioè che la commissione giudicatrice avrebbe deliberato in presenza di un gruppo di assistenti, è stata manifestamente abbandonata dopo che la Commissione ha assicurato che nessun caso individuale venne discusso con gli assistenti. Le ricorrenti, dunque, sostengono in primo luogo che agli assistenti venne affidato il compito di prendere in considerazione «altri elementi», ciò che non era consentito dal bando di concorso. Esse assumono poi che vi fu un'illecita delega di poteri di valutazione agli assistenti stessi; infatti, la commissione giudicatrice avrebbe lasciato loro la cura di fissare i criteri secondo cui andavano raffrontati tra loro i titoli ottenuti nei vari Stati membri; gli assistenti avrebbero inoltre deciso in merito alla combinazione dei criteri obbiettivi in base ai quali venne effettuata una prima selezione di 247 candidati; infine, essi avrebbero valutato l'importanza dei criteri obbiettivi rispetto a quelli soggettivi e, compilata su questa base una graduatoria, avrebbero presentato alla commissione giudicatrice una proposta relativa ai candidati da includere nell'elenco degli idonei. Un siffatto modo di procedere sarebbe senza dubbio incompatibile con la sentenza 16 ottobre 1975 (causa 90/74, Francine Deboeck/Commissione delle Comunità europee; Racc. 1975, pag. 1123), in cui la Corte ha dichiarato che gli assistenti devono limitarsi a svolgere funzioni consultive e che la commissione giudicatrice deve conservare il controllo finale delle operazioni e il suo potere di valutazione. A mio avviso, il fatto che gli assistenti abbiano potuto prendere in considerazione anche «altri elementi» non costituisce certo violazione del bando di concorso. Infatti, questo non indica esaurientemente gli elementi da prendere in considerazione, come risulta con chiarezza dal fatto che sub II.3 l'enumerazione figurante tra parentesi alla fine del primo capoverso termina con punti sospensivi. Deve inoltre constatarsi, in base a quanto risulta dai documenti prodotti in giudizio e, soprattutto, dalle dichiarazioni della presidentessa della commissione giudicatrice, che non vi è stata alcuna illecita delega di poteri agli assistenti e che i principi stabiliti dalla suddetta sentenza sono stati interamente osservati. Come ci è stato detto, le operazioni del concorso iniziarono il 13 ottobre 1976 con l'invito, rivolto agli assistenti, a proporre adeguati criteri di valutazione. Pochi giorni dopo, nel corso di una riunione con gli assistenti, la commissione giudicatrice stabilì i criteri generali di valutazione. Seguì poi un primo esame basato su criteri obbiettivi, in esito al quale venne redatto un elenco provvisorio di 247 candidati da prendere in considerazione. Già durante tale operazione — e su questo punto le dichiarazioni della presidentessa della commissione giudicatrice hanno dissipato ogni dubbio — la commissione giudicatrice e gli assistenti si tennero costantemente in contatto fra loro allo scopo di prendere in considerazione ulteriori criteri e di decidere in merito alla combinazione e alla ponderazione dei criteri da applicare. Alla commissione giudicatrice vennero quindi presentate una relazione e talune proposte ch'essa accolse dopo averle esaminate. Aggiungasi che la stessa commissione sorvegliò in generale l'andamento dei lavori, risolse i problemi che via via si presentavano e all'occorrenza fornì istruzioni supplementari quanto all'applicazione dei criteri di valutazione necessari. Lo stesso avvenne anche nella successiva fase, consistente nell'esame della capacità professionale dei candidati, come attestano le numerose riunioni della commissione giudicatrice nel mese di novembre. Questa, infine, dedicò tre giorni (dal 6 all'8 dicembre 1976) al controllo dei risultati così ottenuti, cercando altresì di stabilire se l'applicazione di altri criteri e l'esame delle candidature da prospettive diverse potessero condurre a risultati differenti. Dopo che la commissione giudicatrice ebbe così proceduto direttamente all'esame comparativo dei titoli di tutti i candidati sulla base dei fascicoli disponibili, venne finalmente compilato l'elenco degli idonei che fu trasmesso all'autorità che ha il potere di nomina. Tutto ciò autorizza a concludere che risponde a verità quanto dichiarato nella relazione della commissione giudicatrice, cioè che gli assistenti hanno semplicemente collaborato alla determinazione dei criteri e che la decisione definitiva in proposito è stata presa dalla commissione stessa. Poiché gli assistenti hanno in realtà lavorato sotto il controllo della commissione giudicatrice e, di conseguenza, questa ha, per così dire, sempre tenuto saldamente in mano le redini del concorso ed ha valutato essa stessa i titoli dei candidati, riesce difficile pensare che vi sia stata un'illecita delega di poteri che possa condurre all'annullamento del concorso. |
2. Sulla violazione del principio della parità di trattamento e delle disposizioni relative alla segretezza dei lavori della commissione giudicatrice
Dopo la prima fase del concorso, che si concluse con la compilazione — in base a criteri obbiettivi — di un elenco provvisorio di candidati degni di essere presi in considerazione, si passò all'esame delle qualità professionali e dei meriti dei candidati. In tale sede si esaminarono i rapporti informativi contemplati dall'art. 43 dello Statuto del personale e inoltre vennero chieste talune informazioni alle direzioni generali ed ai servizi cui appartenevano i vari candidati; manifestamente, alle direzioni generali ed ai servizi interessati vennero resi noti, nella parte in cui li concernevano, i risultati della prima fase del concorso.
Se ho capito bene, le ricorrenti sostengono che questo ulteriore esame interessò unicamente i candidati i cui nomi figuravano nel primo elenco provvisorio. In ciò esse ravvisano una violazione del principio della parità di trattamento, in base al quale tutti i criteri di valutazione avrebbero dovuto essere applicati nello stesso modo a tutti i candidati. A loro avviso, inoltre, la richiesta d'informazioni rivolta alle direzioni generali ed ai servizi interessati e la comunicazione agli stessi dei risultati della prima fase del concorso costituiscono violazione del principio dell'indipendenza della commissione giudicatrice e, rispettivamente, del principio secondo cui i lavori di questo organo devono restare segreti.
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a) |
Per quanto concerne il primo dei punti suddetti, la Commissione ha dichiarato che l'esame della capacità professionale non interessò solamente i candidati giudicati degni di essere presi in considerazione in base a criteri obbiettivi, bensì tutti i candidati ammessi. A tal fine venne presa visione dei rapporti informativi e si chiesero talune informazioni alle direzioni generali ed ai servizi interessati. Ciò trova conferma sia nelle dichiarazioni rese in udienza dalla presidentessa della commissione giudicatrice, sia nel fatto che in esito alla seconda fase del concorso vennero inclusi nell'elenco degli idonei numerosi candidati i cui nomi non figuravano nel primo elenco provvisorio. Tale inclusione, come ci è stato assicurato, non fu dovuta unicamente alla revisione della prima selezione — quella effettuata in base a criteri obbiettivi — revisione alla quale erano stati, fra l'altro, pregati di procedere le direzioni generali e i servizi. Né deve attribuirsi importanza ad una comunicazione in senso diverso pubblicata sul Bollettino del comitato del personale del 27 febbraio 1977, infatti essa, come abbiamo appreso, è frutto di un errore. Pertanto, è chiaro che nel caso di specie non vi è stata alcuna violazione del principio della parità di trattamento. Tale conclusione, naturalmente, non può essere inficiata — né è necessario spendere altre parole in proposito — dal fatto che l'inclusione nell'elenco degli idonei di candidati i cui nomi non figuravano nell'elenco provvisorio redatto in esito alla prima selezione (criteri obbiettivi) venne subordinata al possesso di qualità professionali e meriti straordinari. |
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b) |
Per quanto riguarda la richiesta di informazioni supplementari alle direzioni generali ed ai servizi, è opportuno innanzitutto ricordare di cosa si è trattato. Nel corso della fase orale, la presidentessa della commissione giudicatrice ha dichiarato che alle direzioni generali ed ai servizi vennero comunicati solo i nomi dei candidati ad essi appartenenti e furono indicati i risultati della prima selezione, operata in base a criteri obbiettivi. Le direzioni generali ed i servizi vennero pregati di controllare l'esattezza delle valutazioni effettuate alla stregua di detti criteri e ciò, com'è noto, portò alla rettifica, in certa misura, del primo elenco provvisorio. Inoltre vennero chieste ulteriori informazioni circa il livello delle mansioni espletate ed eventuali meriti speciali. Tali informazioni vennero ritenute necessarie sia perché i rapporti informativi di cui all'art. 43 dello Statuto del personale non sempre erano esaurienti, sia perchè nella compilazione degli stessi vi erano state divergenze da una direzione generale all'altra e perfino nell'ambito delle singole direzioni. Inoltre, nel corso delle precedenti operazioni del concorso era risultato che a taluni candidati erano già state affidate mansioni di maggiore responsabilità rispetto a quelle proprie della categoria C, senza tuttavia che fosse stato ancora possibile rettificarne adeguatamente l'inquadramento.
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3. |
Le ricorrenti criticano infine il fatto che nell'elenco degli idonei siano stati inclusi solo 114 candidati, cioè un numero pressappoco corrispondente a quello dei posti da attribuire: lo si desumerebbe dal fatto che nel bando di concorso erano previsti circa 100 posti disponibili nonché dalle nomine effettuate successivamente. Secondo le ricorrenti, se ciò è avvenuto in base ad istruzioni dell'autorità che ha il potere di nomina, questa ha rinunciato al suo diritto di scelta e quindi ha illecitamente delegato il suo potere di nomina alla commissione giudicatrice; se, invece, quest'ultima ha deciso autonomamente di limitare il numero degli idonei, essa ha violato lo Statuto del personale. Infatti, l'art. 30, nel disporre che l'autorità che ha il potere di nomina sceglie nell'elenco degli idonei i candidati che essa nomina ai posti vacanti, presuppone che in detto elenco debbano figurare tanti nomi quanti sono necessari per consentire l'esercizio del diritto di scelta. Le ricorrenti si richiamano inoltre all'art. 5 dell'allegato III dello Statuto del' personale, a norma del quale l'elenco degli idonei deve possibilmente comprendere un numero di candidati almeno doppio di quello dei posti da coprire. A proposito di tale censura va osservato quanto segue.
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III — |
Concludendo, sono del parere che i ricorsi — ad eccezione di quello proposto dalla sig.na Scheffelaar — siano ricevibili, ma debbano essere respinti. Per quanto concerne le spese, quelle causate alla ricorrente Scheffelaar dovrebbero essere poste a carico della Commissione in conformità all'art. 69, § 3, 2o comma, del regolamento di procedura; per il resto, va applicato l'art. 70 dello stesso regolamento. |
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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