ECLI:EU:C:1979:240•Conclusioni riunite dell'avvocato generale Reischl. # G. R. Amylum NV e Tunnel Refineries Limited contro Consiglio e Commissione delle Comunità europee. # Isoglucosio - Ricorso diretto. # Cause riunite 116 e 124/77. # Koninklijke Scholten-Honig NV contro Consiglio e Commissione delle Comunità europee. # Isoglucosio - Ricorso diretto. # Causa 143/77.
Conclusioni riunite dell'avvocato generale Reischl. # G. R. Amylum NV e Tunnel Refineries Limited contro Consiglio e Commissione delle Comunità europee. # Isoglucosio - Ricorso diretto. # Cause riunite 116 e 124/77. # Koninklijke Scholten-Honig NV contro Consiglio e Commissione delle Comunità europee. # Isoglucosio - Ricorso diretto. # Causa 143/77.
ECLI:EU:C:1979:240Eu Cjeu23 ott 1979
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 23 OTTOBRE 1979 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Le tre cause di cui dobbiamo occuparci oggi vennero riunite con ordinanza 2 dicembre 1977 ai fini del procedimento e della sentenza. Su domanda della ricorrente Scholten Honig, la quale non desiderava che taluni dati relativi alle perdite da essa subite venissero conosciuti dalle altre due ricorrenti, la Corte, con ordinanza 7 marzo 1979 ha disposto la separazione della causa 143/77 dalle altre due cause.
Ciononostante, ritengo di potermi occupare, nelle presenti conclusioni, di tutte e tre le cause assieme. Infatti, nell'attuale fase del procedimento si tratta, in sostanza, solo di accertare se sussista una violazione — da valutare accuratamente — di norme giuridiche da parte delle istituzioni convenute, quale presupposto fondamentale di un'azione di responsabilità. Comunque, dopo che la Corte ha delimitato l'argomento da discutere in udienza — dandone debita comunicazione alle parti — non vi è più alcun motivo di trattare il problema del danno assertivamente causato e dei relativi particolari in modo tale da recare pregiudizio agli interessi commerciali della Scholten Honig o delle sue affiliate.
Nelle tre cause presenti ho già presentato conclusioni il 20 giugno 1978. Inoltre i problemi giuridici ed economici da esse sollevati sono già stati esaminati nell'ambito dei procedimenti pregiudiziali 103 e 145/77 (Royal Scholten Honig e Tunnel Refineries Limited c/ Intervention Board for Agricultural Produce, sentenza 25 ottobre 1978, Racc. 1978, pag. 2037) in cui ho del pari presentato conclusioni il 20 giugno 1978 (ibidem, pag. 2008). Posso quindi fare a meno di esporre osservazioni preliminari circa l'organizzazione comune del mercato dello zucchero e l'istituzione, con questa connessa, del contributo alla produzione di isoglucosio (edulcorante liquido concorrente dello zucchero) e mi permetto di rinviare, per ragioni di praticità, alle menzionate conclusioni.
Nelle prime conclusioni relative alle tre presenti azioni di responsabilità ho dichiarato di ritenere che i ricorsi vadano respinti poiché non sussiste l'illegittimità della disciplina fiscale relativa all'isoglucosio, asserita causa del danno. A questo proposito, mi sono richiamato alla mia esauriente analisi della questione — nella quale ho preso in considerazione anche argomenti dedotti nell'ambito delle azioni di responsabilità — figurante nelle conclusioni presentate nelle cause 103 e 145/77.
Voi non avete condiviso il giudizio da me espresso sul contributo imposto sulla produzione d'isoglucosio dal regolamento n. 1111/77 (GU n. L 134 del 28 maggio 1977, pag. 4). Nella sentenza 25 ottobre 1978 avete dichiarato che, per quanto concerne il contributo alla produzione, i produttori d'isoglucosio e i produttori di zucchero sono trattati in modo diverso giacché innanzitutto detto contributo, mentre viene riscosso solo sul cosiddetto zucchero B, colpisce l'intera produzione d'isoglucosio, e inoltre solo lo zucchero gode della garanzia di smercio al prezzo d'intervento e fruisce delle restituzioni all'esportazione. Pur assumendo come termine di paragone gli zuccherifici moderni, che producono quantità rilevanti di zucchero C e pertanto sopportano oneri alla produzione varianti da 3,81 a 13,52 unità di conto per ogni quintale di zucchero prodotto, va comunque considerato che circa il 60 % dell'onere medio corrispondente al contributo sulla produzione grava sui bieticoltori e che i produttori di zucchero sono inoltre in grado di ridurre l'importo dell'onere limitando la propria produzione. Ai produttori d'isoglucosio è stato pertanto imposto un «onere manifestamente ineguale», in contrasto con il divieto di discriminazione posto dall'art. 40, n. 3, del Trattato CEE; di conseguenza, il regolamento n. 1111/77 è invalido in quanto i suoi artt. 8 e 9 impongono un contributo alla produzione dell'isoglucosio pari a 5 unità di conto il quintale di materia secca per il periodo corrispondente alla stagione saccarifera 1977/78.
Dopo l'emanazione di tale sentenza appariva evidente che i ricorsi di responsabilità non potevano essere respinti con la motivazione da me suggerita. Pertanto, nell'ambito del presente procedimento le parti venivano invitate, con lettera 21 novembre 1978, a descrivere con maggiore esattezza le perdite assertivamente subite, ad esprimere il loro punto di vista sull'eventuale esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento delle istituzioni comunitarie e dette perdite, e infine a formulare osservazioni, tenuto conto della sentenza emessa il 25 maggio 1978 nelle cause riunite 83 e 94/76, 4, 15 e 40/77 (Bayerische HNL Vermebrungsbetriebe GmbH & Co. KG e altri c/ Consiglio e Commissione; Racc. 1978, pag. 1209), sul problema se il danno lamentato sia, per sua natura, risarcibile dalla Comunità a norma dell'art. 215 del Trattato CEE.
Nelle memorie supplementari presentate aderendo a tale invito, le ricorrenti sostengono che nella fattispecie sussistono i presupposti di un'azione di responsabilità a norma dell'art. 215 del Trattato CEE e deducono, a sostegno delle loro domande, quanto segue:
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L' 'Amylum, che non ha versato il contributo alla produzione, sostiene di aver fornito, in luogo di questo, garanzie bancarie che hanno comportato spese. Inoltre, essa, in ragione del contributo suddetto, ha limitato la produzione d'isoglucosio, fabbricando, invece di questo, altri prodotti derivati dall'amido. Per questo motivo i suoi profitti sono diminuiti ed essa ha subito ulteriori perdite per aver dovuto limitare la produzione di amido, sostanza dalla quale viene ottenuto l'isoglucosio. Infine, la ricorrente ha dovuto sostenere delle spese per difendere i suoi interessi dinanzi alle autorità belghe. Complessivamente, tenuto conto degli interessi, il danno assertivamente subito dall' Amylum ascenderebbe a 106612456 franchi belgi. In subordine, essa ha chiesto il versamento, sempre a titolo di risarcimento danni, di una somma inferiore, ma tornerò più avanti su questo punto. |
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La Tunnel Refineries — che nemmeno essa ha pagato il contributo alla produzione — assume di essere stata costretta, tenuto conto di tale onere tributario, a riprendere la produzione d'isoglucosio in misura inferiore a quella inizialmente prevista. Di conseguenza, essa ha dovuto ridurre anche la produzione di amido e destinare quest'ultimo in parte alla fabbricazione di altri prodotti. La ricorrente sostiene di aver subito ulteriori perdite in quanto: i costi unitari di produzione dell'isoglucosio sono aumentati; gli impianti per la fabbricazione di amido sono stati impiegati solo parzialmente; è stato necessario effettuare investimenti per la modifica degli impianti per la trasformazione dell'amido, al fine di fabbricare prodotti alternativi; la produzione di questi ultimi ha apportato minori utili; l'amido che è stato distolto dalla fabbricazione dell'isoglucosio e non è stato venduto immediatamente ha dovuto essere immagazzinato. Prescindendo dall'asserita perdita di clientela e di favorevoli possibilità di acquisto, non traducibile con precisione in cifre, la ricorrente calcola il danno, compresi gli interessi fino al 30 novembre 1978, in complessive 1020150 sterline. |
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La Koninklijke Scholten Honig, infine, la quale, in relazione alla fabbricazione d'isoglucosio in un impianto sperimentale, ha pagato il contributo alla produzione, ma non ne ha ancora ottenuto il rimborso, asserisce di aver dovuto cessare definitivamente la produzione dell'isoglucosio a causa di detto contributo. Di conseguenza, devono considerarsi perdute le somme investite nelle fabbriche sperimentali, che hanno per di più lavorato in perdita ed hanno causato ulteriori perdite in ragione del licenziamento di personale e dell'inattività della fabbrica di amido di granturco. Anche i costi della ricerca e le spese d'amministrazione relative all'isoglucosio (pubblicità, assistenza giuridica, conseguenze finanziarie di contratti stipulati con terzi e aventi ad oggetto l'acquisto di brevetti e la fornitura di enzimi) vanno considerate come perdite, al pari della vendita, a prezzo svantaggioso, di una fabbrica d'isoglucosio che si trovava già in una fase avanzata di costruzione e del lucro cessante relativo all'impossibilità di sfruttare in futuro tale fabbrica. Il valore complessivo delle perdite viene calcolato, al 18 gennaio 1979, in 147520000 fiorini. |
Dal canto loro, le istituzioni convenute escludono, in primo luogo, che l'istituzione del contributo sulla produzione dell'isoglucosio costituisca «violazione grave di una norma giuridica superiore intesa a tutelare i singoli». Inoltre, esse mettono in dubbio l'esistenza di un nesso causale tra il contributo e le perdite lamentate dalle ricorrenti e sostengono che in nessun caso queste andrebbero compensate per intero, ma il risarcimento — qualora venisse accertata la responsabilità della Comunità — dovrebbe essere limitato a taluni danni.
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1. |
Per pronunziarsi su tale controversia è necessario innanzitutto soffermarsi brevemente sui seguenti punti che non sollevano problemi particolari.
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2. |
Per lungo tempo non è stato chiarito che cosa debba intendersi esattamente per «violazione grave di una norma giurìdica superiore» D'accordo col mio predecessore — il quale, nelle conclusioni presentate nell'ambito delle cause riunite 63-69/72 (Wilhelm Werhahn Hansamühle e altri c/ Consiglio e Commissione, sentenza 13 novembre 1973, Racc. 1973, pag. 1229), aveva ritenuto necessaria un'evidente violazione di una norma giuridica — ero inizialmente del parere che questo presupposto sussistesse solo in caso di comportamento patentemente illecito (conclusioni nelle cause riunite 56-60/74, Kurt Kampffmeyer Mühlenvereinigung e altri c/ Consiglio e Commissione, sentenza 2 giugno 1976, Racc. 1976, pag. 711), quando cioè si fosse in presenza — come ho detto nelle conclusioni presentate nella causa 153/73 (Holtz & Willemsen GmbH c/ Consiglio, sentenza 21 febbraio 1974, Racc. 1974, pag. 675) — di un'inequivocabile trasgressione di norme giuridiche o di palese e grave dispregio delle stesse. Questa interpretazione è stata giudicata non del tutto corretta e convincente dalla dottrina: mi riferisco alla dissertazione di Ernst Werner Fuss sulla giurisprudenza della Corte di giustizia europea relativa alla responsabilità della Comunità per regolamenti illegittimi, in Scritti in onore di Von der Heydte, pagg. 173 e segg. Il Fuss sottolinea che, per quanto concerne l'adozione di provvedimenti di politica economica, le autorità comunitarie godono di un ampio potere discrezionale il cui esercizio implica apprezzamenti politico-economici, valutazione della situazione, pronostici circa l'andamento di questa e scelte degli obiettivi da privilegiare, e sostiene che ciò che unicamente conta in tali casi è che non vengano travalicati i limiti estremi di detto potere; di conseguenza, nello stabilire se sussista una grave violazione di una norma giuridica, occorre soprattutto considerare se le istituzioni comunitarie interessate abbiano sconfinato da tale ampio potere normativo oppure ne abbiano fatto un uso altrimenti illecito. Egli ritiene di poter ravvisare elementi a sostegno del suo punto di vista nelle prime sentenze in materia, ad esempio, nel fatto che nella sentenza nelle cause riunite 56-60/74 la Corte si è preoccupata innanzitutto di accertare l'esistenza di uno svantaggio illecito, mentre non ha ravvisato un uso erroneo del potere discrezionale in talune incoerenze della normativa in esame, oppure nel fatto che, nella sentenza 14 maggio 1975 (causa 74/74, Comptoir national technique agricole c/ Commissione; Racc. 1975, pag. 533), il punto focale dell'analisi era del pari costituito dal cattivo uso del potere discrezionale. Oramai dovrebbe essere chiaro che la Corte non è rimasta insensibile alle considerazioni svolte dal Fuss e, nell'interpretare l'espressione di cui trattasi ha adottato criteri più estensivi, tra i quali, però, figurano anche elementi messi in luce nei miei tentativi d'interpretazione. Sin dalla pronunzia della menzionata sentenza HNL sappiamo che nell'indagine sull'esistenza di gravi violazioni di norme giuridiche di rango superiore occorre tener presente quanto segue. In via di principio, trattandosi di atti normativi nei quali si traducono scelte di politica economica, la responsabilità dei pubblici poteri sussiste solo eccezionalmente ed in circostanze particolari. Da un lato — e ciò vale per i vizi inerenti ad atti assertivamente pregiudizievoli — va sottolineato che nei casi in cui, come nell'attuazione della politica agricola comune, gli autori dei regolamenti dispongano di un ampio potere discrezionale, può sussistere responsabilità solo se i limiti di tale potere siano stati palesemente e gravemente disconosciuti. D'altra parte, occorre tener conto degli effetti dell'atto criticato. A questo proposito vige il principio che il singolo deve sopportare, «entro limiti ragionevoli, senza poter farsi risarcire col denaro pubblico, determinati effetti dannosi per i suoi interessi economici». Oltre a ciò, nella causa HNL era rilevante il fatto che l'incidenza del provvedimento contestato sul prezzo dei foraggi, elemento dei costi di produzione, era debole; a tale proposito era illuminante il raffronto tra l'aumento dei prezzi causato da detto provvedimento e gli aumenti dovuti alle oscillazioni dei prezzi mondiali degli alimenti zootecnici. Infine, la Corte ha messo in rilievo l'esigenza di porre l'incidenza del provvedimento considerato sulla redditività delle imprese ricorrenti in relazione con «l'ampiezza dei rischi economici inerenti alle attività nei settori agricoli di cui trattasi». Il caso presente dev'essere valutato alla stregua di tali criteri, che nel frattempo sono stati applicati, e in parte chiariti, anche nelle sentenze del «gritz di granturco» e del «quellmehl» pronunziate il 4 ottobre 1979 (cause riunite 64 e 113/76, 167 e 239/78, 27, 28 e 45/79, P. Dumortier Frères e altri c/ Consiglio; 241, 242, 245-250/78, DGV Deutsche Getreideverwertung und Rheinische Kraftfutterwerke GmbH e altri c/ Consiglio e Commissione; 261 e 262/78, Interquell Stärke-Chemie GmbH & Co. KG e Diamalt AG c/ Consiglio e Commissione). Da tali principi si evince inoltre chiaramente — nel dir ciò mi riferisco alla questione, sollevata dall'Amylum nella memoria integrativa, se una grave violazione ai sensi della giurisprudenza della Corte sussista già in caso di trasgressione di un principio giuridico fondamentale — che quel che conta non è solamente l'importanza della norma violata, ma occorre inoltre in ogni caso la presenza di un elemento qualificante. Infatti, nella sentenza HNL la Corte ha, certo, messo in rilievo l'importanza del divieto di discriminazione violato, ma ha inoltre tenuto conto degli effetti del provvedimento contestato ed ha sottolineato che non si può prescindere dall'ulteriore requisito del grave e palese sconfinamento dai limiti del potere discrezionale. |
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3. |
Nell'esaminare i connotati della violazione grave di una norma giuridica di rango superiore, mi soffermerò innanzitutto sugli effetti dell'atto contestato, cioè del regolamento n. 1111/77.
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Occorre ancora stabilire se le istituzioni comunitarie, nell'elaborare e nell'emanare il regolamento n. 1111/77, abbiano palesemente e notevolmente ecceduto i limiti del loro amplissimo potere discrezionale in materia di politica agricola.
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5. |
Né — lo dico subito — le ricorrenti possono pervenire ad una diversa conclusione deducendo la violazione di norme giuridiche diverse da quelle di cui trattasi nella sentenza emessa nelle cause 103 e 145/77. Invero, il patrono della Tunnel Refineries ha sostenuto che alle istituzioni convenute vanno addebitate, oltre all'infrazione del divieto di discriminazione, la violazione del principio di proporzionalità nonché — siccome la normativa criticata non conteneva disposizioni transitorie — la violazione del principio del legittimo affidamento. Non occorre che mi soffermi su questo punto. Rimando, in proposito, alla mia approfondita analisi contenuta nelle conclusioni presentate nell'ambito dei menzionati procedimenti pregiudiziali e che mi ha portato ad escludere la fondatezza di tali addebiti. Permango tuttora della stessa opinione (la Corte, nell'esaminare la validità del regolamento n. 1111/77, ha ritenuto superfluo trattare detto argomento); in particolare, non posso condividere il punto di vista della Tunnel Refineries secondo cui i principi sanciti nella sentenza in causa 74/74 (Racc. 1975, pag. 533) a proposito di una diversa fattispecie possono applicarsi pari pari al caso presente; è errato pensare che l'accertamento di una discriminazione patente implichi che siano stati violati anche il principio dell'affidamento e quello della proporzionalità. Se la mia opinione è esatta, non è più necessario — proprio perché non sussiste alcun comportamento illecito — prendere in esame la questione, del pari controversa, se i principi richiamati dalla Tunnel Refineries costituiscano norme giuridiche di rango superiore intese a tutelare i singoli, né tanto meno il problema del se a questo proposito vi sia una grave violazione. |
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Del pari, non è necessario che mi occupi della questione della colpa né del problema, che può sorgere in questo contesto, se in caso di illecito normativo la responsabilità sussista solo qualora l'illecito sia grave. Su questo punto mi limiterò ad osservare che, a mio avviso, è in via di principio difficilmente concepibile la possibilità di escludere la colpa nel caso in cui sussista il presupposto fondamentale della responsabilità per illecito normativo, cioè la violazione grave nel senso sopra descritto. Inoltre, qualora la colpa dovesse avere rilevanza, basterebbe osservare, a proposito dell'argomento delle ricorrenti — da porre in relazione a tale punto — secondo cui le autorità comunitarie hanno trascurato di esaminare a fondo e scrupolosamente la situazione dei produttori d'isoglucosio e in particolare i loro costi di produzione e la loro capacità di sopportare oneri fiscali, che un'indagine siffatta non doveva apparire indispensabile. In realtà, considerazioni del genere non hanno svolto — e giustamente — un ruolo determinante nell'esame della situazione effettuato dalle autorità comunitarie, le quali si sono occupate principalmente — poiché si trattava soprattutto della parità di trattamento rispetto ai produttori di zucchero — della questione se l'onere fiscale che si intendeva imporre all'isoglucosio corrispondesse grosso modo a quello gravante sullo zucchero. |
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7. |
Non resta ora che trattare brevemente la questione delle spese del giudizio. A norma dell'art. 69, § 2, 1o comma del regolamento di procedura, esse vanno poste a carico della parte soccombente. In base al § 3 dello stesso articolo, la Corte può tuttavia, per motivi eccezionali, compensare le spese interamente o in parte. Secondo la Tunnel Refineries, nel caso presente fa Corte dovrebbe provvedere in tal senso. Essa si richiama in proposito alla sentenza 21 febbraio 1974 (causa 153/73, Holtz & Willemsen GmbH c/ Consiglio e Commissione; Racc. 1974, pag. 675) in cui la Corte, nonostante avesse respinto il ricorso, pose a carico della ricorrente solo le spese da essa incontrate, considerando che essa aveva buoni motivi per sottoporre la situazione controversa all'esame del giudice. La Tunnel Refineries si richiama inoltre alla sentenza in causa 74/74 (Racc. 1976, a pag. 806) nella quale la Corte, pur avendo respinto la domanda di risarcimento dei danni, provvide in senso analogo per quanto riguarda le spese poiché aveva giudicato il comportamento della Commissione atto a far sorgere la responsabilità della Comunità. In effetti ritengo si possa procedere nello stesso modo nel caso presente, tenuto conto, in primo luogo, della situazione molto complessa esistente nella fattispecie, in relazione alla quale l'indagine della Corte non è superflua, e considerato, in secondo luogo, che, nell'ambito dei più volte menzionati procedimenti pregiudiziali, la Corte ha constatato l'invalidità del regolamento n. 1111/77. |
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Ricapitolando, vi suggerisco di respingere i ricorsi per risarcimento e di porre a carico di ciascuna delle parti le spese da essa incontrate. |
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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