ECLI:EU:C:1978:134•Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 20 giugno 1978. # G. R. Amylum NV e Tunnel Refineries Limited contro Consiglio e Commissione delle Comunità europee. # Isoglucosio - Ricorso diretto. # Cause riunite 116 e 124/77.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 20 giugno 1978. # G. R. Amylum NV e Tunnel Refineries Limited contro Consiglio e Commissione delle Comunità europee. # Isoglucosio - Ricorso diretto. # Cause riunite 116 e 124/77.
ECLI:EU:C:1978:134Eu Cjeu20 giu 1978
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 20 GIUGNO 1978 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Per quanto riguarda gli antefatti delle presenti cause, posso rinviare alle considerazioni preliminari figuranti nelle mie conclusioni presentate nell'ambito delle cause riunite 103, 125 e 145/77, aventi ad oggetto talune domande di pronunzia pregiudiziale: infatti, entrambi i gruppi di cause concernono l'isoglucosio, il nuovo edulcorante ottenuto dall'amido, e le norme ad esso relative, in particolare il regolamento n. 1111/77 (GU n. L 134 del 28 maggio 1977, pag. 4), col quale è stato istituito un contributo sulla produzione di detta sostanza.
Le ricorrenti producono isoglucosio da un certo periodo di tempo o hanno investito somme considerevoli nell'installazione e nell'ampliamento di impianti per la fabbricazione di tale prodotto. Esse sostengono che con l'istituzione del suddetto contributo è stato loro imposto un onere eccessivo, che le costringerà a cessare la produzione di isoglucosio, ormai non più redditizia, o, a seconda dei casi, impedirà loro di iniziare tale produzione. A loro avviso, siccome la citata disciplina comunitaria viola gravemente, sotto diversi punti di vista, norme giuridiche di rango superiore miranti a tutelare i singoli, e poiché, di conseguenza, le autorità comunitarie competenti hanno commesso un illecito, queste sono tenute a risarcire i danni derivati e che deriveranno dall'emanazione della normativa criticata.
Le conclusioni specificamente formulate da ciascuna delle ricorrenti sono le seguenti:
Nella causa 116/77, si chiede che le istituzioni comunitarie siano dichiarate responsabili dell'adozione dei regolamenti nn. 1111/77 (GU n. L 134 del 28 maggio 1977, pag. 4) e 1468/77 (GU n. L 162 del 1o luglio 1977, pag. 7) e, di conseguenza, condannate al risarcimento dei danni da questi derivanti e provvisoriamente valutati a 777 milioni di franchi belgi.
La ricorrente nella causa 124/77 chiede che il Consiglio e la Commissione siano condannati al risarcimento dei danni da essa subiti a seguito dell'istituzione del contributo sulla produzione, in relazione, particolarmente, alle spese sostenute per l'ammortamento e la modifica degli impianti destinati alla fabbricazione di isoglucosio, nonché alle perdite attinenti alla produzione di isoglucosio nella stagione 1977/78.
Infine, nella causa 143/77 si chiede, oltre ad una declaratoria analoga a quella sollecitata nella causa 116/77, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni cagionati dalla normativa di cui trattasi e ammontanti, in base ad una stima provvisoria, a 154268000 fiorini.
Dal canto loro, il Consiglio e la Commissione concludono che la Corte voglia dichiarare i ricorsi irricevibili o, in subordine, respingerli (nelle cause 116 e 124/77), oppure respingerli (nella causa 143/77).
Ricordo che in un'altra causa (153/77) la ricorrente, Koninklijke Scholten, chiede anche il risarcimento dei danni derivanti dall'abolizione della restituzione alla produzione per l'isoglucosio, con riferimento ai regolamenti nn. 1862/76 (GU n. L 206 del 31 luglio 1976, pag. 3) e 2158/76 (GU n. L 241 del 2 settembre 1976, pag. 21). Poiché detta causa non è stata riunita alle presenti, non mi occuperò in questa sede dei problemi in essa sollevati, che saranno eventualmente oggetto di ulteriori conclusioni.
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I — |
Tenuto conto delle eccezioni sollevate dai convenuti, mi soffermerò innanzitutto sulla ricevibilità dei ricorsi. L'esame di tale questione sarà relativamente breve, considerato quanto da me già detto nelle conclusioni presentate nelle cause riunite 103, 125 e 145/77.
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II — |
Poiché, come si è visto, i ricorsi possono senza alcuna difficoltà essere considerati ricevibili, osserverò brevemente quanto segue circa la loro fondatezza. Perché sussista il diritto al risarcimento dei danni cagionati da un atto di una pubblica autorità è innanzitutto necessario che questo debba essere qualificato illegittimo. Trattandosi di atti normativi rilevanti anche dal punto di vista economico — e questo è senz'altro il caso dell' istituzione del contributo sulla produzione dell'isoglucosio — occorre inoltre che essi violino gravemente una norma di rango superiore intesa a tutelare i singoli (sentenza 2 dicembre 1971, causa 5/71, Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt c/ Consiglio delle Comunità europee: Racc. 1971, pag. 975). A questo proposito, le ricorrenti si sono fondate su argomenti in gran parte analoghi a quelli dedotti nell'ambito dei procedimenti pregiudiziali 103 e 145/77 relativamente alla validità del regolamento n. 1111/77. Nelle conclusioni presentate in tali cause, ho anche preso in esame ulteriori osservazioni da esse formulate nell'ambito del presente procedimento. Pertanto, posso fare a meno di tornare su tutti quegli argomenti e mi limiterò a ribadire che nessuna delle censure formulate contro le norme che disciplinano la riscossione del contributo sull'isoglucosio — violazione degli obiettivi di cui all'art. 39 del trattato CEE, violazione del principio della proporzionalità, violazione del divieto di discriminazione, violazione del diritto al libero esercizio di un'attività economica, inosservanza del principio della certezza del diritto, violazione del principio della certezza del diritto, violazione del principio dell'affidamento e sviamento di potere — può essere considerata fondata e che di conseguenza le norme suddette sono valide e legittime. Nel presente contesto, ciò è sufficiente. In particolare, non è necessario affrontare l'ulteriore problema, sollevato dai convenuti, del se tutte le norme e i principi sopra menzionati — e in ispecie gli obiettivi di cui all'art. 39 e il principio della proporzionalità — debbano considerarsi norme giuridiche di rango superiore ai sensi della giurisprudenza richiamata. In. base alle considerazioni che precedono, l'unica decisione possibile è quella di respingere per intero i ricorsi in oggetto. |
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III — |
In conclusione, suggerisco pertanto che i ricorsi proposti dalle ditte Amylum, Tunnel Refineries e Koninklijke Scholten vengano respinti e che le spese di causa vengano poste a carico delle ricorrenti in conformità all'art. 69 del regolamento di procedura. |
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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