ECLI:EU:C:1978:2•Conclusioni dell'avvocato generale Mayras del 11 gennaio 1978. # Johann Lührs contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Hamburg - Germania. # Causa 78/77.
Conclusioni dell'avvocato generale Mayras del 11 gennaio 1978. # Johann Lührs contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Hamburg - Germania. # Causa 78/77.
ECLI:EU:C:1978:2Eu Cjeu11 gen 1978
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DELL'11 GENNAIO 1978 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La presente causa riguarda alcuni provvedimenti comunitari adottati per combattere le conseguenze della penuria di patate registratasi nell'inverno 1975/1976. Nessuno Stato membro si è servito della possibilità di presentare osservazioni e l'attrice nella causa principale si è fatta viva solo nel corso della fase orale; tuttavia, poiché il Consiglio e la Commissione hanno fatto ricorso a detta possibilità e la causa ha ad oggetto il principio del legittimo affidamento, le cui conseguenze sollevano delicati problemi di determinazione, avete deciso di non affidarne la trattazione ad una delle sezioni. Benché sia difficile per la Corte pronunziarsi in astratto, nell'ambito di un esame obiettivo vertente sull'interpretazione o sulla validità ai sensi dell'art. 177, circa l'«affidamento» che l'attrice nella causa principale poteva personalmente riporre nel mantenimento di una data situazione giuridica, il problema nella fattispecie non mi sembra, a dire il vero, risiedere tanto nel suddetto principio o nelle sue conseguenze (prima questione), quanto nella determinazione del tasso di conversione che si doveva applicare (seconda questione).
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I — |
A termini dell'art. 1, n. 1, del regolamento del Consiglio 17 febbraio 1976, n. 348, relativo a misure da adottare in conseguenza delle difficoltà di approvvigionamento riguardo alle patate, sull'esportazione nei paesi terzi di tuberi-semi di patate non certificati della sottovoce ex 07.01 A I e di patate di cui alla sottovoce 07.01 A III della tariffa doganale comune viene riscossa una tassa il cui importo è pari a 25 unità di conto il quintale. Il giudice nazionale vi chiede anzitutto se l'applicazione di questo provvedimento a partite di patate che erano state vendute prima della sua emanazione, ed il cui prezzo era stato quindi già fissato, non violi il principio della «tutela del legittimo affidamento». Solo il giudice nazionale potrà dire se il «legittimo affidamento» sia stato leso nella fattispecie; cionondimeno, cercherò di prospettare gli elementi utili alla soluzione della controversia principale. Il regolamento, proposto dalla Commissione il 17 febbraio 1976 e adottato lo stesso giorno dal Consiglio, è entrato in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ossia due giorni dopo, il 19 febbraio 1976; esso si applicava alle operazioni per le quali le formalità doganali di esportazione fossero state espletate a partire dal giorno successivo a quello della sua entrata in vigore, cioè a decorrere dal 20 febbraio, e fino al 30 giugno 1976 (art. 2, 2o comma).
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II — |
La seconda questione sottopostavi dal giudice nazionale riguarda la circostanza che il saggio di conversione allora vigente nella Repubblica federale di Germania in materia agricola era leggermente più basso (3,57 DM per unità di conto) del tasso vigente in materia doganale (3,66 DM per unità di conto). Detta disparità può apparire strana solo a coloro cui non sono noti il pragmatismo con cui il Consiglio procede in materia economica e le premesse che hanno indotto la stessa istituzione ad adottare, il 30 maggio 1968, il regolamento n. 653, che fissa le condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agricola comune. L'unità di conto agricola viene formalmente definita in base al medesimo peso d'oro fino (0,88867088 grammi) dell'unità di conto parità-oro dichiarata al Fondo monetario internazionale, la quale serve fra l'altro per l'esecuzione del bilancio e per l'applicazione della tariffa doganale comune; ma, per le esigenze della conversione in valuta degli Stati membri degli importi fissati in unità di conto negli atti della politica agricola comune (prezzi comuni, prelievi, restituzioni all'esportazione ed alla produzione, aiuti, ecc.), ci si serve di un tasso rappresentativo, che tende ad avvicinarsi a quello risultante dai saggi di conversione effettivi applicati sul mercato. Questo tasso rappresentativo, progressivamente sostituito al saggio di conversione dell'unità di conto parità-oro, viene modificato di quando in quando con decisione del Consiglio, affinché rifletta più strettamente i rapporti di cambio sui mercati (è così che, di recente, veniva adeguato il «tasso verde» del franco francese), il che comporta un'espansione delle spese del FEAOG, a loro volta espresse in unità di conto convertite al saggio che risulta dalle parità dichiarate al Fondo monetario internazionale. All'epoca che ci interessa, il saggio di conversione dell'unità di conto «generale», utilizzato fra l'altro per l'applicazione della tariffa doganale comune, era pari a 3,66 DM. A partire dal 3 marzo 1975 (regolamento del Consiglio 27 febbraio 1975, n. 475), per la politica agricola comune, il tasso rappresentativo («tasso verde») del marco tedesco veniva fissato a 0,279429 unità di conto per 1 DM, mentre prima era pari a 0,242806 unità di conto, valore corrispondente alla parità dichiarata al Fondo monetario internazionale. Si capisce quindi l'interesse cha ha per l'attrice nella causa principale l'applicazione del saggio di conversione dell'unità di conto «generale» (3,66 DM) o, invece, il ricorso al tasso «.rappresentativo» dell'unità di conto «agricola» (3,57 DM).
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III — |
Stando così le cose, mi sembra che l'ultima questione sottoposta a questa Corte dal giudice di rinvio si svuoti di contenuto. In realtà, con tale questione, detto giudice critica l'applicazione del tasso «verde» che, pur adattandosi con minore rigidità del tasso parità-oro all'evoluzione delle diverse monete della Comunità, non è stato corretto mediante importi compensativi monetari. Tuttavia, poiché gli importi compensativi monetari sono previsti unicamente nell'ambito della politica agricola comune, la censura avrebbe ragion d'essere solo qualora venisse effettivamente applicato il tasso «verde», il che, a mio avviso, dev'essere escluso. Quanto all'affermazione secondo cui il fatto d'applicare il tasso parità-oro della tariffa doganale comune sarebbe stato di per sé discriminatorio, essa non vale in materia doganale: altrimenti il sistema degli importi compensativi monetari dovrebbe estendersi a tutti i prodotti che rientrano nella tariffa doganale comune! La mancata applicazione degli importi compensativi monetari in relazione alla tassa di cui è causa si spiega forse, come sostengono il Consiglio e la Commissione, anche col carattere marginale dell'esportazione delle patate — in tal caso, d'altronde, ci si potrebbe chiedere quale sia la portata pratica dell'istituzione della tassa — e con i gravi problemi pratici che avrebbe posto l'estensione di tali importi ad una situazione di carattere temporaneo. Il vantaggio teorico rappresentato — secondo il Consiglio — per gli operatori dall'applicazione d'un tasso relativamente stabile, che, pur non compensando il divario sopravvenuto nelle situazioni monetarie a partire dal 1969, consentiva però agli interessati di tener previamente conto, con maggiore sicurezza, delle circostanze economiche, costituisce piuttosto un argomento a favore dell'applicazione del tasso doganale. Tuttavia, queste considerazioni non mi sembrano determinanti: il ricorso all'unità di conto parità-oro si spiega col carattere puramente tariffario della misura di cui è causa. Di conseguenza, ritengo che la tassa di 25 unità di conto il quintale, istituita per le patate dall'art. 1, n. 1, del regolamento n. 348/76, dovesse essere calcolata in base al saggio di conversione pari a 3,66 DM per unità di conto (art. 1 del regolamento del Consiglio n. 129, modificato dal regolamento 30 maggio 1968, n. 653). |
Propongo quindi che le questioni sottopostevi vengano risolte in conformità a quanto precede.
( 1 ) Lingua processuale: il tedesco.
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