ECLI:EU:C:1977:179•Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 9 novembre 1977. # Jean Razanatsimba. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour d'appel de Douai - Francia. # Stabilimento dei cittadini ACP. # Causa 65/77.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 9 novembre 1977. # Jean Razanatsimba. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour d'appel de Douai - Francia. # Stabilimento dei cittadini ACP. # Causa 65/77.
ECLI:EU:C:1977:179Eu Cjeu9 nov 1977
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 9 NOVEMBRE 1977 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
In Francia l'esercizio della professione d'avvocato è disciplinato da una legge del 31 dicembre 1971 e dalle relative norme d'attuazione.
In base a questa normativa, per poter accedere alla professione d'avvocato è necessario, fra l'altro: aver la cittadinanza francese, purchè eventuali convenzioni internazionali non dispongano diversamente; essere in possesso della «licence en droit» o del «doctorat en droit», nonchè del «certificat d'aptitude à la profession d'avocat»; essere iscritti ad un «barreau», il che presuppone, di regola, un periodo di pratica («stage»). In via di principio presso ogni «Tribunal de grande instance» esiste un «barreau», che comprende tutti gli avvocati e i praticanti iscritti ed è retto da un «Conseil de l'ordre», eletto da tutti gli avvocati iscritti. Il «Conseil de l'ordre», fra l'altro, si pronunzia sulle domande di ammissione alla pratica e su quelle di iscrizione all'albo; contro le sue decisioni si può proporre ricorso alle sezioni unite della Corte d'appello.
Il sig. Razanatsimba, cittadino malgascio residente in Francia, dopo aver conseguito la «licence en droit» e il «certificat d'aptitude à la profession d'avocat», presentava, il 9 febbraio 1976, al Consiglio dell'ordine degli avvocati del foro di Lilla una domanda di ammissione alla pratica. Essendo privo della cittadinanza francese, egli si richiamava alla Convenzione giudiziaria franco-malgascia del 4 giugno 1973, la quale stabilisce, all'art. 6, che gli avvocati di uno dei paesi contraenti possono, in un caso determinato, prestare il proprio patrocinio nell'altro paese. Il Razanatsimba invocava inoltre la Convenzione firmata a Lomé il 28 febbraio 1975 fra la Comunità europea e gli Stati membri di questa, da un lato, e 46 Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altro, ed entrata in vigore il 1o aprile 1976. L'art. 62 di tale Convenzione recita:
«Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazione di servizi, gli Stati ACP, da un lato, e gli Stati membri, dall'altro, riservano un trattamento non discriminatorio, rispettivamente, ai cittadini e alle società degli Stati membri e degli Stati ACP. Tuttavia, se per un'attività determinata uno Stato ACP o uno Stato membro non può assicurare tale trattamento, gli Stati membri o, secondo il caso, gli Stati ACP non sono tenuti ad accordarlo, per la medesima attività, ai cittadini ed alle società di detto Stato.»
Secondo il Razanatsimba, il divieto di discriminazione sancito da tale norma implica ch'egli dev'essere ammesso alla pratica come se fosse cittadino francese.
In ragione soprattutto del richiamo alla Convenzione di Lomé — che è stata stipulata anche dalla Comunità, a norma dell'art. 238 del trattato CEE, con il regolamento del Consiglio n. 199/76 (GU n. L 25, pag. 1) — il Consiglio dell'ordine, con decisione 14 dicembre 1976, soprassedeva a statuire sulla domanda d'ammissione alla pratica e chiedeva alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, di interpretare l'art. 62 della suddetta Convenzione.
Come sapete, il relativo procedimento pregiudiziale (causa 3/77) non aveva luogo; infatti, il Procuratore generale impugnava la suddetta decisione dinanzi alla Corte d'appello di Douai, sostenendo che il Consiglio dell'ordine non era legittimato ad adire direttamente la Corte di giustizia in forza dell'art. 177 del trattato CEE giacchè, nel caso di specie, esso svolgeva un'attività puramente amministrativa e non giurisdizionale. Il procuratore chiedeva inoltre che la stessa Corte d'appello si pronunziasse sulla domanda d'ammissione alla pratica.
La Corte d'appello dichiarava che il Consiglio dell'ordine non fa parte dell'ordinamento giudiziario di diritto comune e, allorché si pronunzia sull'ammissione alla pratica, agisce in qualità di organo amministrativo; come tale, esso non può sottoporre questioni d'interpretazione alla Corte di giustizia a norma dell'art. 177 del trattato CEE. Il provvedimento di rinvio veniva pertanto annullato e, per consequenza, la causa 3/77 era cancellata dal ruolo della Corte di giustizia con ordinanza 15 giugno 1977. La Corte d'appello, inoltre, si dichiarava pienamente competente, a norma dell'art. 562, n. 2, del «Code de procédure civile», a conoscere della causa e quindi a pronunziarsi sulla domanda d'ammissione alla pratica. A questo proposito, essa affermava che la Convenzione franco-malgascia non può giustificare una deroga all'art. 11 della legge 31 dicembre 1971, che subordina l'ammissione alla pratica forense al requisito della cittadinanza francese; quanto alla Convenzione di Lomé, del pari invocata dall'interessato, essa va rispettata dalla magistratura francese in quanto fa parte del diritto comunitario. Essendo in dubbio circa l'interpretazione di tale atto, la Corte d'appello, con sentenza 18 maggio 1977, ha a sua volta sospeso il provvedimento e sottoposto in via pregiudiziale alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni, analoghe a quelle formulate nel provvedimento di rinvio del Consiglio dell'ordine:
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«a) |
Se l'art. 62 della Convenzione di Lomé del 28 febbraio 1975 implichi il diritto, per un cittadino di uno Stato ACP, ed in ispecie per un cittadino malgascio, di stabilirsi sul territorio d'uno Stato membro, ed in particolare sul territorio francese, prescindendo da ogni condizione di nazionalità. |
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b) |
Se la riserva formulata nell'art. 62 di cui sopra implichi la facoltà, per uno Stato membro, di prescrivere, per l'esercizio di un'attività determinata, e nella fattispecie per l'avvocatura, la nazionalità di detto Stato o di un altro Stato membro.» |
A propositio di tali questioni, sulle quali hanno presentato osservazioni il Razanatsimba, il Governo francese e la Commissione, va osservato, a mio avviso, quanto segue:
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1. |
Innanzitutto è fuori di dubbio che la Corte sia competente ad esaminarle, come ha sottolineato la Commissione richiamandosi alla giurisprudenza concernente l'interpretazione di taluni accordi internazionali, e precisamente alle sentenze 12 dicembe 1972 (cause riunite 21-24/72, International Fruit Company NV e altri /Produktschap voor groenten en fruit; Racc. 1972, pag. 1219), 24 ottobre 1973 (causa 9/73, Carl Schlüter/Hauptzollamt Lörrach; Racc. 1973, pag. 1135), 30 aprile 1974 (causa 181/73, R. & V. Haegeman/Stato belga; Racc. 1974, pag. 449), e 5 febbraio 1976 (causa 87/75, Conceria Daniele Bresciani/Amministrazione italiana delle finanze; Racc. 1976, pag. 129). L'unica condizione a questo proposito è che l'accordo considerato, e in particolare la disposizione di cui si chiede l'interpretazione, sia vincolante per la Comunità. Questo è appunto il caso della Convenzione di Lomé: che essa obblighi, in via di principio, la Comunità risulta già dal fatto che è stata stipulata a norma dell'art. 238 del trattato CEE. Né sussiste peraltro alcun motivo per ritenere che l'art. 62, della cui interpretazione qui si tratta, sia privo di tale forza vincolante. |
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2. |
Nell'esaminare le questioni del giudice a quo — come ha giustamente osservato la Commissione — è necessario in primo luogo accertare se l'art. 62 della Convenzione di Lomé abbia efficacia diretta ai sensi della giurisprudenza della Corte, cioè se esso attribuisca ai singoli, e in particolare ai cittadini degli Stati ACP, diritti che i giudici nazionali devono tutelare. Tale problema è direttamente sollevato nella prima questione, con la quale si chiede per l'appunto se il suddetto articolo implichi per i cittadini di uno Stato ACP un diritto. Peraltro, deve escludersi che l'interpretazione dell'art. 62 possa avere rilevanza per il giudice di rinvio — ai fini dell'interpretazione di norme nazionali — anche nel caso in cui risultasse che esso non attribuisce ai singoli alcun diritto. Per quanto concerne, dunque, questo primo problema, va osservato che esso non può essere risolto in senso negativo in base al semplice fatto che, manifestamente, la Convenzione di Lomé non stabilisce obblighi eguali per le due parti contraenti, ma contempla, per gli Stati ACP, vantaggi superiori a quelli concessi agli Stati membri e, in taluni settori, concessioni unilaterali da parte di questi. La giurisprudenza della Corte, come ha ricordato la Commissione, non consente dubbi in proposito. D'altra parte, per la soluzione positiva del problema non basta che la Convenzione di Lomé sia stata stipulata dalla Comunità mediante un regolamento (cioè con il regolamento del Consiglio 30 gennaio 1976, n. 199); non di tale circostanza deve tenersi conto, bensì unicamente della natura dell'obbligo oggetto di esame specifico e quindi del contenuto e della struttura dell art. 62. La Corte ha già da tempo indicato i criteri in base ai quali deve riconoscersi efficacia diretta alle disposizioni di un accordo internazionale: in sostanza, è necessario che le norme di cui trattasi siano chiare e complete, stabiliscano obblighi incondizionati e non lascino spazio al potere discrezionale delle parti contraenti. Orbene, non si può negare che possegga tali requisiti l'art. 62, prima parte, che impone di riservare un trattamento non discriminatorio, in materia di stabilimento, ai cittadini ed alle società degli Stati membri e, rispettivamente, dei paesi ACP. Tale obbligo, tuttavia, va considerato in relazione a quanto disposto dallo stesso articolo nella seconda frase, redatta nei termini seguenti: «Tuttavia, se per un'attività determinata uno Stato ACP o uno Stato membro non può assicurare tale trattamento, gli Stati membri o, secondo il caso, gli Stati ACP non sono tenuti ad accordarlo, per la medesima attività, ai cittadini ed alle società di detto Stato.» Si tratta di una riserva che manifestamente limita il principio della parità di trattamento, con la conseguenza che, in caso di mancato rispetto di tale principio, i cittadini dello Stato interessato non fruiscono, nella materia di cui trattasi, della parità di trattamento. Per di più, la riserva e, quindi, i presupposti dell applicazione del divieto di discriminazione non sono affatto precisati. L'art. 62 non indica alcun criterio in base al quale si possa stabilire quando uno Stato non sia in grado di garantire la parità di trattamento. Communque, nulla autorizza a ritenere che la riserva — come sostiene il Razanatsimba — divenga operante solo nei casi in cui l'impossibilità assoluta di garantire un trattamento non discriminatorio sia dovuta a motivi di carattere economico. Se questa fosse stata l'intenzione del legislatore, l'art. 62 sarebbe stato certamente redatto in termini adeguati. Tuttavia — come ha giustamente sottolineato il Governo francese — nemmeno una simile formulazione avrebbe potuto essere considerata sufficientemente precisa, e ciò sia qualora si trattasse di impossibilità d'indole economica, sia nell'ipotesi di impossibilità giuridica che per di più, nel caso di Stati sovrani, non è configurabile. Si deve pertanto constatare che l'art. 62 mantiene in vigore, in materia di stabilimento, il regime istituito dalle Convenzioni di Yaoundé del 1963 e 1969, le quali non stabilivano alcuna condizione per quanto concerne le deroghe al principio della parità di trattamento. Non resta quindi che concludere che, con la riserva suddetta, è stato conferito agli Stati interessati un ampio potere discrezionale senza alcun obbligo di fornire giustificazioni circa il proprio comportamento; è ovvio, però, che l'esercizio di tale potere — come ha ammesso il Governo francese — non può sconfinare nel puro arbitrio. Di conseguenza, poichè i paesi interessati possono decidere, caso per caso, se sia opportuno astenersi dall'applicare il principio della parità di trattamento in relazione a una determinata attività e nei confronti di un determinato Stato, e considerato che a tale proposito può trovare applicazione l'art. 64 della Convenzione di Lomé — a norma del quale il Consiglio dei ministri procede all'esame dei problemi eventualmente posti dall'applicazione, fra l'altro, dell'art. 62 e può formulare raccomandazioni al riguardo —, si deve escludere, in mancanza di sufficienti precisazioni quanto al contenuto dell'obbligo di cui trattasi, che l'art. 62 abbia efficacia diretta. |
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3. |
Tale constatazione è manifestamente sufficiente per il giudice di rinvio, giacché gli consente, nel decidere sulla domanda del Razanatsimba, di respingere senz'altro gli argomenti fondati sulla Convenzione di Lomé. Ritengo tuttavia opportuno esprimere il mio punto di vista anche sull'interpretazione dell'art. 62 e precisamente sul significato da attribuire alla nozione di «non discriminazione» ivi contenuta. A questo proposito si possono prospettare tre soluzioni:
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4. |
Vi suggerisco pertanto di risolvere le questioni della Corte d'appello di Douai nel modo seguente:
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( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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