ECLI:EU:C:1978:7•Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 19 gennaio 1978. # Commissione delle Comunità europee contro Irlanda. # Pesca marittima. # Causa 61/77.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 19 gennaio 1978. # Commissione delle Comunità europee contro Irlanda. # Pesca marittima. # Causa 61/77.
ECLI:EU:C:1978:7Eu Cjeu19 gen 1978
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL19 GENNAIO 1978 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La causa odierna è già stata ripetuta mente trattata dalla Corte lo scorso anno in seguito ad una domanda a norma dell'art. 83 del regolamento di procedura. Saranno perciò sufficienti pochi cenni quanto agli antefatti.
Il 30 ottobre 1976 si teneva all'Aia una sessione del Consiglio, nella quale si formulavano diverse risoluzioni sui problemi della pesca, poi formalmente adottate il 3 novembre 1976.
Tra di esse vi è in primo luogo la decisione secondo cui gli Stati membri, di conserva, avrebbero esteso, dal 1o gennaio 1977, la loro fascia peschereccia fino a 200 miglia dalli coste del Mare del Nord e dell'Atlantico settentrionale. L'Irlanda, convenuta nella presente causa, ha provveduto in questo senso con decreto del 22 dicembre 1976.
Nella riunione dell'Aia si è discusso pure dei provvedimenti comunitari per la conservazione del patrimonio ittico. A questo tema si riferisce una dichiarazione della Commissione — approvata dal Consiglio — che costituisce l'allegato VI alle decisioni dell'Aia e che preferisco citare integralmente, data la sua importanza nel nostro caso:
«Nell'attesa dell'applicazione delle misure comunitarie in materia di conservazione delle risorse, attualmente in corso di elaborazione, gli Stati membri non adottano misure unilaterali di conservazione delle risorse.
Tuttavia, se non si dovesse pervenire ad un accordo in seno alle commissioni internazionali della pesca per l'anno 1977 e se in seguito non potessero essere adottate immediatamente misure comunitarie autonome, gli Stati membri potrebbero prendere, a titolo conservativo e in modo non discriminatorio, le misure atte ad assicurare la protezione delle risorse situate nelle zone di pesca che costeggiano le loro rive.
Prima di prendere tali misure, lo Stato membro in questione cercherà di ottenere l'approvazione della Commissione che dovrà essere consultata in tutte le fasi di tali procedure.
Siffatte eventuali misure lasciano impregiudicati gli orientamenti che saranno adottati per l'applicazione delle disposizioni di carattere comunitario in materia di conservazione delle risorse.»
Quanto agli sforzi comuni relativi ai provvedimenti provvisori di conservazione, devo citare le proposte di regolamento della Commissione del 3 dicembre 1976 (documento n. 3 allegato al ricorso), del 14 gennaio 1977 (documento n. 5), dell'11 marzo 1977 (documento n. 13). Nessuna di queste iniziative giungeva però in porto; in questo periodo potevano essere approvati solo alcuni regolamenti limitati con disposizioni di conservazione, come il regolamento 28 gennaio 1977, n. 194 (GU L 25 del 29. 1. 1977, pag. 46), il regolamento 18 febbraio 1977, n. 350 (GU L 48 del 19. 2. 1977, pag. 28), ed il regolamento 24 febbraio 1977, n. 373 (GU L 53 del 25. 2. 1977, pag. 1).
Questa situazione induceva il ministro degli esteri irlandese a comunicare alla Commissione l'intenzione del governo irlandese di emanare misure conservative unilaterali, di cui si delineavano gli orientamenti principali. Detti provvedimenti venivano adottati il 16 febbraio 1977, cioè in primo luogo il Sea Fisheries (Conservation and Rational Exploitation) Order 1977, con cui si vietava ad ogni peschereccio di dimorare ed esercitare la pesca in una determinata zona di mare, delimitata in latitudine e longitudine, ed inoltre il Sea Fisheries (Conservation and Rational Exploitation) Order 1977, n. 2, che dispensava da detto divieto i pescherecci inferiori ai 33 m di lunghezza o forniti di motori di potenza inferiore ai 1100 CV. Questi regolamenti del ministro irlandese della pesca (in prosieguo «provvedimenti irlandesi») avrebbero dovuto entrare in vigore il 1o marzo 1977. Ma l'entrata in vigore veniva rinviata, anche in seguito a pressioni della Commissione che, tra l'altro, il 21 febbraio aveva riunito i rappresentanti del governo irlandese e degli altri Stati membri per discutere il problema. I provvedimenti entrarono in vigore solo il 10 aprile 1977, dopo che una sessione del Consiglio alla fine del marzo 1977 non aveva consentito di giungere ad un accordo circa misure comuni di conservazione. Contemporaneamente il governo irlandese — e su ciò tornerò — invitava gli altri Stati membri a presentare per l'approvazione i loro progetti per la pesca, che eventualmente avrebbero dovuto sostituire i provvedimenti di cui sopra.
La Commissione, che già nella riunione di fine marzo 1977 aveva giudicato i provvedimenti irlandesi incompatibili con il diritto comunitario, atteggiamento che corrispondeva d'altronde a quello della maggioranza degli Stati membri nella riunione del 21 febbraio 1977, decideva allora di aprire un procedimento per accertare la violazione del Trattato, a norma dell'art. 169 del Trattato CEE. Il primo passo fu la lettera del 2 maggio 1977, con cui si dichiarava al governo irlandese che i suoi provvedimenti erano discriminatori, giacché non costituivano vere misure di conservazione ed inoltre i loro effetti sull'organizzazione comune di mercato per i prodotti della pesca non erano — come sarebbe stato necessario — ridotti al minimo. Il 6 maggio 1977 il governo irlandese inviava la sua risposta — insoddisfacente per la Commissione — e il 7 maggio veniva adottato un parere motivato, come contempla l'art. 169. Scaduto invano il termine imposto per l'abrogazione dei provvedimenti (10 maggio 1977), la Commissione adiva la Corte il 13 maggio 1977; ora questa deve stabilire se il governo irlandese abbia o meno violato disposizioni del diritto comunitario.
Prima di esaminare il problema, voglio ricordare ancora una volta che, all'instaurazione del procedimento sono stati pure richiesti provvedimenti d'urgenza, a norma dell'art. 83 del regolamento di procedura. In esito a questa richiesta, esaminata all'udienza del 21 maggio 1977, il 22 maggio veniva emanata un'ordinanza con cui si decideva di sospendere provvisoriamente la pronunzia sulla domanda per consentire alle parti di cercare eventuali soluzioni alternative. In proposito si doveva redigere una relazione entro il termine prefissato e più volte prorogato. Fatto ciò, e tenuta una seconda udienza l'11 luglio 1977, il 13 luglio 1977 la Corte emanava una seconda ordinanza con cui si ordinava alla Repubblica irlandese di sospendere l'applicazione dei provvedimenti in questione nei confronti dei pescherecci degli altri Stati membri al più tardi a decorrere dal 18 luglio 1977. Si aggiungeva pure che l'Irlanda, previo assenso della Commissione, poteva adottare altri provvedimenti di conservazione, conformi al diritto comunitario e consoni alle finalità della politica comunitaria nel settore della pesca. Come ci è stato assicurato, dal 18 luglio 1977 i provvedimenti non sono effettivamente più stati applicati, sicché la pesca nella zona in questione ha potuto riprendere indisturbata, poiché non sono state adottate altre norme.
Voglio inoltre ricordare che la liceità dei provvedimenti irlandesi è stata portata dinanzi alla Corte di giustizia in via pregiudiziale pure ad opera di un giudice irlandese. Questo rinvio, che costituisce oggetto della causa 88/77, sarà trattato in conclusioni separate, ovviamente. Tuttavia mi par giusto ed opportuno riferirmi anche ora ad argomenti relativi a questa seconda causa, svolti da altri partecipanti; infatti non mi par logico esaminare l'addebito di violazione del Trattato senza osservarlo sotto tutti i punti di vista che presentano interesse specifico.
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Relativamente agli addebiti mossi dalla Commissione all'Irlanda per i provvedimenti in questione, ha importanza capitale il regolamento del Consiglio 19 gennaio 1976, n. 101, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca (GU L 20 del 28. 1. 1976, pag. 19). Nell'art. 1 del regolamento — non intendo esaminare ora il suo contenuto completo — si parla di adozione di un «regime comune» per l'esercizio della pesca in mare e per il coordinamento delle politiche delle strutture degli Stati membri in tale settore. L'art. 2 stabilisce che le discipline dei singoli Stati membri per l'esercizio della pesca nelle acque marittime su cui esercitano la loro sovranità o giurisdizione non possono comportare differenze di trattamento nei confronti di altri Stati membri e che detti Stati assicurano a tutti i pescherecci che battono bandiera di uno degli Stati membri e sono immatricolati nel territorio della Comunità parità di condizioni di accesso e di sfruttamento dei fondali nelle acque di cui all'art. 2, n. 1. Inoltre l'art. 4 recita: «Qualora l'esercizio della pesca nelle acque marittime degli Stati membri di cui all'art. 2 esponga alcune delle loro risorse ai rischi di uno sfruttamento troppo intensivo, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di cui all'art. 43, paragrafo 2, del Trattato, può adottare le misure necessarie per la conservazione di tali risorse. Dette misure possono comprendere, in particolare, restrizioni riguardo alla pesca di alcune specie, a zone, periodi, metodi e strumenti di pesca.» In proposito il governo irlandese obietta soprattutto che dette norme, specie l'art. 2, hanno valore solo per le acque che al momento dell'adozione del regolamento erano sotto la sovranità degli Stati membri. Questa tesi sarebbe corroborata dal tenore dell'art. 2, n. 3 che recita: «Ai sensi del presente articolo si intendono per acque marittime quelle così designate dalle leggi vigenti in ciascuno Stato membro.» A quel tempo non esisteva ancora la fascia delle 200 miglia, bensì — per l'Irlanda — una fascia di 12 miglia soltanto. Poiché d'altro canto è incontestato che i provvedimenti irlandesi erano destinati a venir applicati precipuamente fuori da detta zona, non potrebbero venir commisurati al regolamento n. 101/76 finché una modifica della situazione giuridica non abbia chiarito che le disposizioni del regolamento n. 101/76 dovevano applicarsi anche nella nuova fascia di acque territoriali di maggiori dimensioni. In un certo senso potremmo anche sorvolare su questo punto, se si trattasse solo di stabilire se i provvedimenti irlandesi non rispettano il principio della parità di trattamento. Sotto questo aspetto sarebbe cioè possibile effettuare una valutazione — ma su questo punto dovremo tornare — anche prescindendo dal regolamento n. 101/76, poiché già l'allegato VI delle decisioni dell'Aia, come sappiamo, comprende un divieto di discriminazioni, come pure l'art. 7 del Trattato, che, secondo lo stesso governo irlandese, si applica all'intera fascia delle acque territoriali irlandesi. Ciononostante mi soffermerò sul problema, poiché il regolamento n. 101/76, a giudizio della Commissione, ha importanza anche per altro verso e poiché è difficile sostenere che la definizione di cui all'art. 2, n. 3, ha rilevanza solo per il divieto di discriminazione e non per gli altri principi che compaiono nel regolamento. La sorprendente tesi del governo irlandese mi pare erronea per i seguenti motivi. In primo luogo ho l'impressione che dallo stesso regolamento n. 101/76 si tragga piuttosto la conclusione opposta: il tenore del citato art. 2, n. 3, è talmente generale che esso — lasciando da parte ogni considerazione di diritto internazionale — in forza del principio che il territorio del mercato comune corrisponde in ogni momento al territorio su cui i singoli Stati membri esercitano la loro sovranità, si può senz'altro intendere nel senso che non sono decisive le disposizioni vigenti al momento in cui è stato adottato il regolamento, bensì le disposizioni nazionali di volta in volta vigenti. Una diversa soluzione, tenuto conto del fatto che la definizione di cui all'art. 2, n. 3, ha valore per l'intero regolamento, si risolverebbe nel risultato, assolutamente inaccettabile, che, in caso di ampliamento delle acque territoriali senza espressa modifica del regolamento, sarebbe possibile una politica strutturale comune solo per una piccola parte delle acque comunitarie, cioè in dimensioni che, per forza di cose, non consentirebbero provvedimenti di qualche utilità. Mi pare pure importante il richiamo all'art. 102 dell'Atto di adesione e di adattamento dei Trattati, che recita : «Al più tardi a decorrere dal sesto anno dopo l'adesione, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, determina le condizioni di esercizio della pesca in vista di assicurare la protezione dei fondali e la conservazione delle risorse biologiche del mare». L'articolo contempla indiscutibilmente la competenza comunitaria per tutte le acque territoriali nelle loro condizioni del momento, il che esclude che possano esistere acque territoriali sottratte alla competenza comunitaria, per le quali possa vigere senz'altro una disciplina puramente nazionale in materia di pesca e di tutela del patrimonio ittico. Particolare importanza mi pare abbia inoltre quanto si può desumere, per la questione in esame, dai complesso delle risoluzioni dell'Aia già citate. Anzitutto va sottolineato che si è inteso creare una fascia peschereccia di 200 miglia nella Comunità e che l'espansione dei limiti della fascia è stata effettuata di concerto, vale a dire che l'ampliamento della competenza si fonda su un atto della Comunità. Di conseguenza è stato previsto che i diritti di pesca dei paesi terzi in queste zone dovevano venir regolati tramite accordi con vincoli reciproci da stipularsi dalla Comunità, che avrebbe negoziato tramite la Commissione. Di conseguenza anche nell'allegato VII, con riferimento alla disciplina interna e in relazione al complesso delle acque territoriali, si parla di «ressources communes» e di provvedimenti comunitari, cioè si presuppone che le norme in materia di politica comune valgano in tutte le acque territoriali. Inoltre è evidente che il sullodato allegato VI, in cui si citano provvedimenti di conservazione comuni, che proprio ora sono in cantiere, ed in forza del quale i provvedimenti unilaterali possono venir adottati solo in determinati casi, si riferisce anch'esso al complesso delle acque territoriali, in altre parole, quindi, sotto questo aspetto si presuppone una sovranità comunitaria e si presume l'efficacia dell'art. 4 del regolamento n. 101/76. Infine non ha solo rilievo il fatto che, secondo la sentenza 3, 4 e 6/76 (Kramer e altri, 14 luglio 1976, Racc. 1976, pag. 1279) — sulla quale tornerò — rientra nel normale ordine logico che «la competenza normativa ratione materiae della Comunità si estenda del pari — ove un'analoga competenza spetti agli Stati in forza del diritto internazionale pubblico — alla pesca in mare libero». Per controbattere il punto di vista dei governo irlandese si può far richiamo anche a regolamenti posteriori, specie il n. 350/77 (GU L 48 del 19. 2. 1977, pag. 28) e il n. 1412/77 (GU L 160 del 30. b. 1977, pag. 5), nonché a vari altri provvedimenti citati dalla Commissione e contenenti disposizioni analoghe. Per i particolari mi riferisco a quanto ha esposto la Commissione. Voglio solo sottolineare che essi, per quanto riguarda la conservazione, si riferiscono all'intera fascia di 200 miglia e con la disciplina che hanno istituito rendono manifesto che il legislatore comunitario parte dal principio di disporre di una competenza normativa nel campo della pesca che comprende nel suo ambito le acque territoriali dei paesi membri. In altre parole, specie se si considera il combinato disposto degli ara. 1 e 4 del regolamento n. 1412/77, ciò corrobora l'assunto che il regolamento n. 101/76, senza modifica espressa, si riferisce alla fascia ampliata di acque territoriali. Non mi è chiaro come si possa ciononostante affermare che la disciplina comunitaria contenuta nello stesso regolamento non si estende al settore nel quale dovrebbero aver efficacia i provvedimenti irlandesi. |
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2. |
Vediamo ora se, al momento di cui trattasi, si potessero adottare provvedimenti nazionali per la tutela del patrimonio ittico oppure in questo settore avessero competenza esclusiva gli organi della Comunità. Questo argomento era già stato svolto dagli imputati nella causa che ha provocato la pregiudiziale 88/77. Esso va però riferito solo alla fascia costiera al di là delle 12 miglia, cioè a questo proposito — come del resto nella presente causa — si devono trascurare le acque costiere, come descritte negli artt. 100 e 101 dell'Atto di adesione, in quanto per esse sono lecite deroghe alla politica comune, e più precisamente speciali limitazioni dell'attività peschereccia. I fautori della tesi dell'illiceità dei provvedimenti nazionali si richiamano soprattutto al summenzionato art. 102 dell'Atto di adesione e al già citato art. 4, 1o comma, del regolamento n. 101/76. Inoltre essi respingono i richiami alla sentenza Kramer (causa 3, 4 e 6/76) in quanto sostengono che a quei tempi la situazione era diversa. Essi sostengono — quanto ai richiami alle decisioni dell'Aia, in cui si parla di misure unilaterali — che esse non avevano lo scopo di modificare il regolamento n. 101/76 e nemmeno avrebbero potuto farlo. Non da ultimo essi osservano che il Consiglio, all'inizio del 1977, ha adottato in effetti provvedimenti transitori per la conservazione del patrimonio ittico, avvalendosi così delle sue prerogative. Quanto a dette allegazioni, è innegabile che la Comunità dispone di competenza nel settore dei provvedimenti di conservazione del patrimonio ittico e l'art. 4 del regolamento n. 101/76 a questo proposito è fondamentale. Non dimentichiamo però che una norma del genere era già contenuta nell'art. 5 del regolamento n. 2141/70 (GU L 236 del 27. 10. 1970, pag. 1) e che tuttavia nella causa Kramer i provvedimenti interni di conservazione non sono stati criticati. Il motivo principale di ciò era che le istituzioni comunitarie fino a quel momento non si erano valse della possibilità di emanare una disciplina comunitaria. In quell'occasione è stato espressamente sottolineato che gli Stati membri, a suo tempo, avevano agito in modo perfettamente legittimo, giacché la Comunità non svolgeva ancora appieno i suoi compiti. Una situazione analoga sussisteva evidentemente anche ai primi di aprile del 1977, poiché non si deve dimenticare che i provvedimenti comunitari elaborati sino a quel momento non avevano carattere generale, ma si limitavano a determinati settori. Vedansi in merito i singoli regolamenti. D'altro lato non è dubbio che il caso Kramer sotto alcuni aspetti si differenziava dalla presente fattispecie. In particolare, a quel tempo, erano stati emanati provvedimenti nazionali per adempiere impegni assunti dai Paesi Bassi nell'ambito della Convenzione 24 gennaio 1959 sulla pesca nell'Atlantico settentrionale. Si trattava quindi di una disciplina vincolante per tutti gli Stati interessati — firmatari erano tutti gli Stati membri, eccetto Italia e Lussemburgo, nonché sette paesi terzi —. Non sono però sicuro che ciò abbia valore essenziale e d'altra parte si può dire che per giustificare il punto di vista della legittimità dei provvedimenti nazionali di conservazione non è necessario rifarsi esclusivamente alla sentenza Kramer. Mi limito a ricordare il già citato allegato VI alle decisioni dell'Aia, nel quale i provvedimenti nazionali vengono inequivocabilmente dichiarati leciti a determinate condizioni. A ciò non si può nemmeno obiettare che dette decisioni non avrebbero inteso, né potuto, modificare il regolamento n. 101/76. In verità, questa non è nemmeno la loro funzione, giacché esse volevano solo chiarire, come ha fatto la sentenza Kramer, che finché la Comunità non abbia fatto uso delle proprie competenze, in caso di necessità possono legiferare gli Stati. Infine, a questo proposito, si può ricordare anche la motivazione del regolamento 18 febbraio 1977, n. 350, che definisce alcune misure interinali di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, nella quale si dice testualmente: «Considerando che, in attesa dell'attuazione di un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, e fatte salve le disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri possono, in conformità della procedura e delle condizioni previste nell'allegato VI della risoluzione del Consiglio del 3 novembre 1976, adottare, in modo non discriminatorio, delle adeguate misure supplementari per garantire la tutela delle risorse delle zone di pesca situate al largo delle loro coste.» Poiché però, come ho detto, nell'aprile 1977 vi erano solo discipline parziali e di una politica globale si stava solo discutendo, ma non si erano ancora in pratica raggiunti risultati, è innegabile che a quell'epoca i provvedimenti nazionali di conservazione erano ancora essenzialmente legittimi. |
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3. |
Presupposto essenziale dei provvedimenti di conservazione — e l'ho già accennato — è naturalmente che siano necessari, cioè che in una determinata zona il patrimonio ittico sia stato notevolmente impoverito o vi sia serio pericolo di distruzione della fauna ittica, che senza limitazioni o leggi di tutela verrebbe ad estinzione senza possibilità di ulteriore sfruttamento. Quanto a questo problema, secondo alcuni assunti della Commissione ed altri elementi emersi in corso di causa, si potrebbe pensare che, per quel che riguarda i provvedimenti irlandesi, esso va risolto negativamente. Mi riferisco al richiamo della Commissione al notevole calo delle catture dei paesi terzi per effetto dei provvedimenti comunitari emanati dopo il 1o gennaio 1977. Mentre nel 1976 il bottino dei pescherecci dei paesi terzi nella zona in questione ammontava ancora a oltre 400000 tonnellate, nel 1977 il pesce pescato non dovrebbe aver superato le 130000 tonnellate. In particolare è impressionante il raffronto delle quote per determinate varietà di pesce concesse alle navi sovietiche nella zona VII di cui trattasi nel 1975 e, rispettivamente, nel 1977, nonché la contrapposizione con il bottino totale delle navi comunitarie nella stessa zona nel 1975, e nel far ciò non si deve dimenticare che la riduzione delle quote comporta anche una diminuzione delle catture accessorie. Mi riferisco inoltre ai provvedimenti comunitari che limitano e vietano la pesca dell'acciuga, che pure hanno implicato un notevole sgravio. Inoltre va ricordato il fatto che, a seguito dell'ordinanza della Corte, dal 18 luglio 1977 l'applicazione dei provvedimenti irlandesi è stata sospesa ed in sostituzione non sono state adottate altre norme, come l'elaborazione di programmi di pesca e simili. Tuttavia, esaminando il problema più a fondo, risulta che con questa motivazione la necessità di provvedimenti nazionali di conservazione nell'aprile 1977 non può venir radicalmente negata. Poiché il momento determinante è quello dell'applicazione dei provvedimenti irlandesi e al massimo si deve tener conto delle loro prevedibili conseguenze, si deve naturalmente escludere ogni provvedimento del Consiglio adottato in seguito, come ad esempio i regolamenti — adottati alla fine luglio-inizio agosto 1977 — n. 1672/77 (GU L 186 del 26. 7. 1977, pag. 27), n. 1709/77 (GU L 189 del 29. 7. 1977, pag. 8) e n. 1779/77 (GU L 196 del 3. 8. 1977, pag. 4). Quanto alla restrizione — d'altronde limitata nel tempo — di alcune catture dei paesi terzi, è poi importante osservare che simili provvedimenti esistevano già all'inizio del 1977, come ad esempio il regolamento 28 gennaio 1977, n. 194 ed il regolamento 24 febbraio 1977, n. 373. Ciò non ha impedito alla Commissione di fare, nel marzo 1977, proposte di provvedimenti di conservazione. In esse si dichiarava che determinate riserve nelle acque irlandesi erano eccessivamente sfruttate e che era particolarmente urgente l'adozione di provvedimenti per importanti varietà delle zone VI e VII. Le proposte prevedevano quindi per il 1977 una riduzione delle catture del 41 %. Tenendo presente questi fatti la Commissione ha invero evitato — anche nella fase orale — di criticare la necessità intrinseca dei provvedimenti di conservazione, limitandosi a sottolineare che la situazione, data la diminuzione delle catture dei paesi terzi, non era così drammatica come la dipingeva il governo irlandese. Infine, nemmeno dalla condotta del Governo irlandese dopo l'ordinanza della Corte 13 luglio 1977 si può desumere che i provvedimenti irlandesi non fossero necessari sin dall'inizio. Sotto questo aspetto possono aver influito provvedimenti comunitari, adottati nel frattempo o imminenti, nonché il fatto che le disposizioni irlandesi sono state in vigore per un certo tempo e quindi l'adozione di provvedimenti unilaterali d'intervento poteva apparire meno urgente. A parte ciò, in corso di causa non è stato chiarito perché i programmi di pesca, che l'Irlanda in un primo tempo aveva sollecitato, non siano stati adottati. Se non vengono forniti maggiori lumi, non si può escludere che vi fossero motivi oggettivi che impedivano tale adozione, come ad esempio la scarsità di dati disponibili e l'impossibilità di realizzare un sistema di controllo, che avrebbe potuto essere efficace solo con la collaborazione di altri Stati membri. Per tutti questi motivi sono propenso a non criticare i provvedimenti irlandesi in quanto essenzialmente superflui. Altra questione è il problema — e dovremo tornarvi — se i provvedimenti dovessero avere la portata generale loro conferita — quanto a zona e varietà di pesce — e se si possa affermare che abbiamo sconfinato dai limiti dell'indispensabile. |
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4. |
Continuando ora l'esame, dobbiamo occuparci della struttura e degli effetti dei provvedimenti irlandesi. Vanno presi in considerazione vari aspetti, parte dei quali tratti di nuovo dalla causa 88/77. Ad esempio è stato sollevato il problema del se la limitazione delle catture non debba considerarsi una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative ai sensi dell'art. 30 del Trattato CEE e quindi non sia illecita. Si è posto in dubbio che i regolamenti irlandesi in questione avessero come oggetto veri provvedimenti di conservazione. Si è poi osservato che i provvedimenti violavano sotto vari aspetti il divieto di discriminazione. Si è inoltre lamentato che i loro effetti sull'organizzazione comune di mercato non siano stati limitati all'indispensabile e che essi potessero pregiudicare le trattative con i paesi terzi che, secondo gli accordi dell'Aia, devono essere condotte dalla Commissione.
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5. |
Per concludere, dirò che la domanda della Commissione è fondata e quindi si deve dichiarare che l'Irlanda — emanando i regolamenti del 16 febbraio 1977 ed applicandoli dal 10 aprile 1977 — è venuta meno agli obblighi che il Trattato le impone. Così stando le cose, l'Irlanda va condannata alle spese, come peraltro ha chiesto la Commissione. |
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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