ECLI:EU:C:1977:162•Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 19 ottobre 1977. # Industrial Diamond Supplies contro Luigi Riva. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - Belgio. # Convenzione 27 settembre 1968 - Sospensione dell'esecuzione (artt. 30 e 38). # Causa 43/77.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 19 ottobre 1977. # Industrial Diamond Supplies contro Luigi Riva. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - Belgio. # Convenzione 27 settembre 1968 - Sospensione dell'esecuzione (artt. 30 e 38). # Causa 43/77.
ECLI:EU:C:1977:162Eu Cjeu19 ott 1977
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 19 OTTOBRE 1977 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
il convenuto nel processo da cui è sorta la domanda di pronunzia pregiudiziale oggi in discussione, un rappresentante di commercio italiano, otteneva, il 23 settembre 1976, dal Tribunale civile e penale di Torino una sentenza che condannava l'attrice, una società a responsabilità limitata con sede nel Belgio, al pagamento d'una determinata somma. Contro tale sentenza veniva proposto, il 27 dicembre 1976, ricorso per cassazione dinanzi alla Corte di cassazione in Roma. Si tratta in proposito d'una impugnazione che, secondo il diritto italiano, non sospende l'esecutorietà della sentenza impugnata. A quanto pare, non si sfruttava invece la possibilità di invocare la sospensione dell'esecuzione dal tribunale italiano che aveva emanato la sentenza.
Il convenuto nella causa principale intende far eseguire nel Belgio la sentenza pronunziata dal Tribunale civile e penale di Torino. A tal fine, egli si faceva rilasciare dal giudice di primo grado d'Anversa la formula esecutiva ai sensi dell'art. 31 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (che d'ora in poi indicherò semplicemente col termine: «Convenzione»).
L'attrice nella causa principale proponeva contro detto provvedimento, emanato il 25 novembre 1976, opposizione in forza dell'art. 36 della Convenzione. Contemporaneamente essa chiedeva che fosse sospesa la decisione sulla concessione della formula esecutiva fino alla pronunzia d'una sentenza definitiva in Italia o perlomeno che l'esecuzione fosse subordinata alla prestazione d'una garanzia da parte del convenuto. Essa fondava le proprie richieste sull'art. 38 della Convenzione che recita:
«Il giudice dell'opposizione può, su istanza della parte proponente, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata, nello Stato d'origine, impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto; in quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione.
Il giudice può inoltre subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare».
L'attrice ritiene che, per stabilire se ci si trovi di fronte ad un mezzo d'impugnazione ordinario, occorra tener conto del diritto del paese in cui è stata pronunziata la sentenza. Tale diritto è nella fattispecie il diritto italiano, in base al quale, diversamente da quanto stabilisce il diritto belga, il ricorso per cassazione va considerato come un mezzo d'impugnazione ordinario giacché impedisce il passaggio in giudicato.
La parte che chiede l'esecuzione eccepisce che l'art. 38 della Convenzione non può essere applicato in quanto il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione né in base al diritto italiano né in base a quello belga.
La decisione sull'istanza di sospensione dipende perciò dal problema del se il ricorso per cassazione proposto in Italia costituisca un mezzo di impugnazione ordinario ai sensi della Convenzione. Il giudice belga, ritenendo che la Convenzione non fosse del tutto chiara su questo punto, sospendeva con sentenza 7 aprile 1977 il procedimento e sottoponeva alla Corte di giustizia, a norma del protocollo aggiuntivo del 3 giugno 1971, le seguenti questioni pregiudiziali:
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1. |
Quali siano i mezzi d'impugnazione che, negli artt. 30 e 38 della Convenzione 27 settembre 1968, vengono designati come mezzi d'impugnazione «ordinari» o, in altri termini, a quali sentenze si applichino gli artt. 30 e 38 della Convenzione, ovvero |
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2. |
se la natura del mezzo d'impugnazione dedotto contro un determinato provvedimento giurisdizionale nello Stato d'origine debba essere accertata esclusivamente in base al diritto di tale Stato. |
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I — |
Consentitemi di inziare le mie conclusioni con due brevi osservazioni preliminari.
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II — |
Affrontando poi subito le questioni formulate dal giudice proponente, notiamo — mi limito alle opinioni che sono state dettagliatamente illustrate nel procedimento pregiudiziale — che vi sono due tesi contrapposte: quella, fatta propria dal governo del Regno Unito e — anche se con minore veemenza — dalla Commissione, secondo cui va preso in considerazione il diritto dello Stato d'origine della sentenza, e quella, sostenuta dal Governo federale, secondo cui occorre prendere le mosse da una nozione autonoma di «mezzo d'impugnazione ordinario» contenuta nella Convenzione.
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III — |
Dopo che l'esame finora compiuto ha messo in evidenza validi motivi a favore dell'impiego d'una nozione autonoma di «mezzo ordinario d'impugnazone» nella Convenzione, restano ora da accertare i criteri di definizione del concetto comunitario, cosa di sicuro non facile, visto che la Convenzione offre soltanto pochi spunti in proposito. Se si valutano però tali spunti e si tiene conto — come è detto nella già citata sentenza 29/76 — degli obiettivi e del sistema della Convenzione nonché dei principi generali desumibili dal complesso degli ordinamenti nazionali, si può nondimeno giungere a constatazioni sufficientemente utili.
È difficile, sotto l'aspetto del diritto comunitario, dire di più sui criteri in base ai quali si stabilisce se la Convenzione consideri un determinato mezzo d'impugnazione come ordinario o straordinario. |
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IV — |
Propongo dunque di risolvere le questioni pregiudiziali come segue:
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( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Ciò non risulta chiaro dal testo italiano, ma appare confermato dai testi nelle altre lingue ufficiali della Comunità (N.d.T.)
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