ECLI:EU:C:1977:104•Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 14 giugno 1977. # Concetta Sagulo, Gennaro Brenca e Addelmadjid Bakhouche. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Amtsgericht Reutlingen - Germania. # Diritto di dimora dei cittadini comunitari. # Causa 8/77.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 14 giugno 1977. # Concetta Sagulo, Gennaro Brenca e Addelmadjid Bakhouche. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Amtsgericht Reutlingen - Germania. # Diritto di dimora dei cittadini comunitari. # Causa 8/77.
ECLI:EU:C:1977:104Eu Cjeu14 giu 1977
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 14 GIUGNO 1977 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
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I — |
La domanda di pronunzia pregiudiziale sulla quale devo oggi presentare le mie conclusioni ha avuto origine nell'ambito di tre diversi procedimenti penali, pendenti dinanzi all'Amtsgericht (pretura) di Reutlingen, nei quali sorgeva il problema dell'interpretazione della legge tedesca sugli stranieri (Ausländergesetz 28 aprile 1965), ed in particolare dell'applicazione delle disposizioni penali contenute nel § 47 di tale legge a cittadini di Stati membri della Comunità. Per ciascuno dei tre procedimenti, illustrerò brevemente i fatti.
Con ordinanza 13 gennaio 1977, l'Amtsgericht di Reutlingen ha sospeso i tre suddetti procedimenti ed ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
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II — |
Su vari problemi sollevati nelle suddette questioni, questa Corte ha già avuto occasione di pronunziarsi. Prima di prendere posizione sui singoli quesiti del giudice proponente, mi sembra perciò opportuno richiamare le linee fondamentali della giurisprudenza esistente in materia. Nella sentenza 8 aprile 1976 (causa 48/75, Royer, Racc. 1976, pag. 497), a proposito del diritto dei cittadini di uno Stato membro di dimorare nel territorio di un altro Stato membro, voi avete affermato quanto segue: Il diritto, per i cittadini di uno Stato membro, di entrare nel territorio di un altro Stato membro e di dimorarvi è attribuito, a chiunque rientri nella sfera d'ap plicazione del diritto comunitario, direttamente dal trattato — in ispecie dagli artt. 48, 52 e 59 — ovvero, a seconda dei casi, dalle disposizioni adottate per la sua attuazione, indipendentemente da qualsiasi documento di soggiorno rilasciato dallo Stato ospitante. Quanto alla natura giuridica del permesso di soggiorno di cui all'art. 4, n. 2, della direttiva 15 ottobre 1968, n. 68/360 (GU n. L 257, del 19 ottobre 1968, pag. 13), avete ritenuto che questo documento va considerato non già come un atto costitutivo di diritti, ma come un atto destinato a comprovare, da parte di uno Stato membro, la posizione individuale spettante al cittadino di un altro Stato membro in forza delle norme comunitarie (sentenza già citata, punti 31/33 della motivazione, Racc. 1976, pag. 512). Il diritto di dimora viene semplicemente «comprovato» dal permesso di soggiorno, che dev'essere concesso a chiunque sia in grado di dimostrare la propria appartenenza ad una delle categorie di legittimati (ibidem, punti 34/36 e 37 della motivazione e punto 2o del dispositivo, Race. 1976, pagg. 512 e 517). In merito ai limiti entro i quali provvedimenti di polizia relativi al controllo degli stranieri possono essere ammessi nei confronti di cittadini di un altro Stato membro, questa Corte ha considerato, sempre nella stessa sentenza 48/75 (punti 41/42 della motivazione, Racc. 1976, pag. 513), che: «In secondo luogo, il diritto comunitario non vieta agli Stati membri di reprimere la violazione delle disposizioni nazionali relative al controllo degli stranieri con opportune sanzioni — diverse dall'espulsione — atte a garantire l'osservanza delle disposizioni stesse.» Questo diritto degli Stati membri ad applicare siffatti provvedimenti di polizia e le relative sanzioni anche nei confronti di cittadini di altri Stati membri è stato da voi espressamente confermato nella sentenza 7 luglio 1976 (causa 118/75, Watson e Belmann, Racc. 1976, pag. 1185; in particolare, punti 17/18 della motivazione, pag. 1197). Riguardo ad eventuali sanzioni, nella stessa sentenza (punti 21/22 della motivazione, pag. 1198) si afferma quanto segue: «Circa le altre penalità, quali l'ammenda e l'arresto, se le autorità nazionali hanno facoltà di comminare, per l'inosservanza dell'obbligo di notifica imposto agli stranieri, sanzioni della stessa gravità di quelle previste per equivalenti infrazioni del diritto interno, sarebbe tuttavia ingiustificato ricollegare a quell'inosservanza sanzioni talmente sproporzionate rispetto alla gravità dell'infrazione da risolversi in un ostacolo alla libera circolazione delle persone.» Ora, se esaminiamo alla luce di tale giurisprudenza le questioni pregiudiziali sottopostevi nella presente fattispecie, giungiamo ai seguenti risultati:
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III — |
Propongo perciò di risolvere come segue le suddette questioni pregiudiziali:
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( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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