ECLI:EU:C:1977:129•Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 14 luglio 1977. # Ditta Peter Cremer contro Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hessisches Finanzgericht - Germania. # Restituzioni all'esportazione di preparazioni foraggere. # Causa 125/76.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 14 luglio 1977. # Ditta Peter Cremer contro Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hessisches Finanzgericht - Germania. # Restituzioni all'esportazione di preparazioni foraggere. # Causa 125/76.
ECLI:EU:C:1977:129Eu Cjeu14 lug 1977
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 14 LUGLIO 1977 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
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I — |
La causa principale verte sul se all'attrice, per l'esportazione nei paesi terzi di un foraggio composto di cereali — esportazione effettuata nel 1965 — spetti una restituzione sotto forma di autorizzazione ad importare, in esenzione da prelievo, orzo, granoturco e sorgo. Il con venuto aveva revocato varie autorizzazioni di questo tipo dopo aver constatato che il miscuglio esportato conteneva — dei prodotti disciplinati dall'organizzazione di mercato per i cereali — solo il 2 % di farina di tapioca e a destinazione era stato nuovamente separato per riesportare nella Comunità la componente principale «Tapioca-Chips». Il convenuto contesta che il miscuglio esportato rientri tra i prodotti per i quali, a norma dei regolamenti nn. 19, 166/64/CEE e 171/64/CEE era prevista una restituzione e che sia stata operata un'esportazione ineccepibile sotto il profilo del diritto a restituzione. Con ordinanza 1o dicembre 1976, il Finanzgericht ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte in via pregiudiziale le seguenti questioni:
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II — |
Prima di affrontare i vari problemi, vorrei dare una breve panoramica della disciplina vigente al momento dell'esportazione litigiosa. L'art. 20, n. 2, in relazione all'art. 1, lett. d) e all'allegato del regolamento n. 19 — relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, del 4 aprile 1962 (GU 1962, pag. 933) – e all'art. 14, n. 2, in relazione all'art. 1, n. 2, lett. f) del regolamento n. 13/64 — relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del 5 febbraio 1964 (GU 1964, pag. 549) — contemplavano la possibilità di concedere restituzioni all' esportazione nei paesi terzi di foraggi composti di cui alla voce 23.07 della tariffa doganale comune, qualora detti foraggi contenessero prodotti rientranti nelle sopra menzionate organizzazioni di mercato. Il regolamento del Consiglio n. 166/64 — relativo al regime applicabile a talune categorie di alimenti composti per animali, del 30 ottobre 1964 (GU 1964, pag. 2747) — e il regolamento della Commissione n. 171/64 — che determina le modalità di concessione della restituzione all'esportazione verso i paesi terzi per talune categorie di alimenti composti, del 30 ottobre 1964 (GU 1964, pag. 2758) — delimitavano la categoria di foraggi composti per i quali si poteva concedere la restituzione e stabilivano i limiti massimi per gli importi delle restituzioni versati di volta in volta. Gli Stati membri però erano competenti in via esclusiva a determinare, mediante leggi o regolamenti, se, quando, in quale forma, in quale misura (fino ad un massimo), per quali prodotti e per quali esportazioni si dovessero concedere restituzioni. L'art. 1 del regolamento n. 166/64 definiva i prodotti per i quali si poteva ottenere la restituzione come tutti i foraggi di cui alla voce 23.07 della tariffa doganale comune, contenenti almeno il 50 % di latte in polvere della tariffa doganale comune, contenenti almeno il 50 % di latte in polvere o — senza limiti di percentuale minima — prodotti del settore dei cereali o del riso oppure quelli cui, se non si verificavano le prime due ipotesi, erano mescolati melassa o determinati altri prodotti del settore del latte. Tenuto conto della disciplina allora vigente, il mio punto di vista in proposito è il seguente:
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III — |
Propongo quindi le seguenti soluzioni:
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( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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