ECLI:EU:C:1977:115•Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 30 giugno 1977. # Jean-Jacques Geist contro Commissione delle Comunità europee. # Rapporti informativi. # Causa 61/76.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 30 giugno 1977. # Jean-Jacques Geist contro Commissione delle Comunità europee. # Rapporti informativi. # Causa 61/76.
ECLI:EU:C:1977:115Eu Cjeu30 giu 1977
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 30 GIUGNO 1977 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
oggetto della causa odierna è in sostanza il trasferimento d'un dipendente scientifico dell'Euratom dallo stabilimento di ricerche nucleari di Petten a quello di Ispra.
L'interessato, che è al servizio della Commissione dal 1962, veniva destinato nel febbraio 1963 allo stabilimento di Petten, dove dirigeva nel 1963 e nel 1964 il gruppo «Idrodinamica e misure» («Hydrodynamique et mesures»). Egli doveva occuparsi principalmente del programma concernente «i reattori autofertilizzanti a sali fusi» («réacteurs surgénérateurs à sels fondus»). Nell'ambito di tale incarico egli svolgeva anche una missione negli Stati Uniti d'America durante gli anni 1964 e 1965. Al ritorno, riprendeva la direzione del già citato gruppo e veniva promosso, con effetto dal 1o gennaio 1966, al grado A 5.
Nell'estate del 1967 la direzione dello stabilimento di ricerche nucleari di Petten, d'accordo con il direttore generale preposto al Centro di ricerche nucleari — come risulta da una lettera indirizzata al ricorrente il. 21 giugno 1967 e da un memorandum dell'aprile 1970 —, giungeva alla conclusione che la modifica del secondo programma di ricerche fissato nel 1962, decisa dal Consiglio nel giugno 1965, non consentiva di proseguire le ricerche nello specifico settore dell'interessato (reattori a combustibili liquidi — «réacteurs à combustibles liquides») e rendeva necessario che il personale si concentrasse sui nuovi compiti affidatigli. Il gruppo diretto dal ricorrente veniva perciò sciolto il 24 luglio 1967.
Si poneva quindi il problema di trovare al ricorrente un'altra ragionevole occupazione nell'ambito dell'Euratom. Egli veniva dapprima — aprile 1968 — posto alle immediate dipendenze del direttore dello stabilimento di ricerche di Petten e successivamente — a partire dal 1970 — alle immediate dipendenze del direttore generale del Centro comune di ricerche nucleari. In questa posizione egli proseguiva i suoi studi e ricerche sui reattori autofertilizzanti a sali fusi, veniva inviato varie volte in missione presso competenti autorità nazionali ed organizzazioni internazionali e prendeva parte nel 1973 ad una conferenza ed alla preparazione d'un rapporto su detto tema.
Già allora, non essendo risultato possibile utilizzare il ricorrente in un'altra direzione generale, si meditava — come appare da una nota indirizzatagli nell'ottobre 1973 dal direttore generale del Centro comune di ricerche — di trasferirlo ad Ispra.
Nel 1975 la direzione del Centro comune di ricerche maturava la definitiva convinzione che un ulteriore mantenimento dello «status quo» non poteva più essere giustificato. Già nella primavera di quell'anno veniva perciò consigliato al ricorrente di candidarsi al posto di consigliere scientifico presso la delegazione della Comunità a Washington, cosa che egli faceva, anche se poi la scelta cadeva su un altro concorrente.
Alla fine del settembre 1975 il direttore generale del Centro comune di ricerche inviava una nota alla direzione di Petten comunicando che il nuovo programma di ricerche fissato per Petten dal Consiglio nell'agosto 1975 non consentiva di utilizzare il ricorrente nel proprio ambito e rendeva perciò necessario prendere in considerazione un trasferimento ad un posto compreso in un altro programma. Una corrispondente comunicazione perveniva al ricorrente il 1o ottobre 1975. In essa si parlava anche di contatti con altre direzioni generali e di un esame delle possibilità di impiegare il ricorrente presso altri stabilimenti. Tali tentativi rimanevano peraltro anch'essi senza esito, come risulta da una lettera del direttore generale per la ricerca, la scienza e l'educazione del 9 ottobre 1975 e da una lettera del direttore generale per l'industria e la tecnologia del 13 ottobre 1975. Il ricorrente ne veniva informato con una nota del direttore generale del Centro comune di ricerche datata 17 novembre 1975, nella quale si sottolineava pure che non esistevano né a Petten né a Karlsruhe né a Geel posti che corrispondessero alla sua qualificazione, mentre ad Ispra c'erano due posti che potevano essergli adatti. Le funzioni inerenti a tali posti venivano dattagliatamente descritte al ricorrente e gli veniva spiegato che si intendeva trasferirlo ad uno di tali posti per il 1o marzo 1976. Egli veniva inoltre pregato di mettersi in contatto con Ispra e di comunicare entro il 1o dicembre 1975 quale impiego preferisse.
Il 10 dicembre 1975 il ricorrente — che non aveva effettuato la scelta propostagli — veniva trasferito, con decisione del direttore generale del Centro comune di ricerche nucleari, a decorrere dal 1o marzo 1976, ad Ispra per occuparvi un posto nel reparto B, sezione «Scambi termici e meccanica dei fluidi».
Durante questo periodo il ricorrente — menziono la circostanza solo per il fatto che anch'essa ha rilievo nel presente procedimento — partecipava ad una conferenza d'esperti, che aveva luogo a Vienna, presso l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, dall'8 all'11 dicembre 1975. Sembra che il ricorrente venisse nominato presidente di questo gruppo d'esperti ed incaricato della redazione d'un rapporto concernente la sua specializzazione. Per quanto riguarda tale attività, il direttore generale del Centro comune di ricerche gli ricordava tuttavia nel febbraio 1976 che l'impegno assunto a Vienna non poteva occupare molta parte del suo tempo; egli poteva svolgere solo marginalmente attività fuori di Ispra.
Quanto sopra spingeva il ricorrente a presentare formalmente il 27 febbraio 1976 — cioè ancora prima di prendere servizio ad Ispra, cosa che egli fece, dopo un periodo di ferie, l'8 marzo 1976 — un reclamo amministrativo all'autorità avente il potere di nomina. Egli si doleva anzitutto del fatto che il trasferimento comportava per lui notevoli svantaggi — sia sul piano familiare, sia sul piano della carriera — e non gli permetteva di proseguire adeguatamente la sua attività a Vienna. Egli lamentava poi che il posto di Washington, di cui s'era parlato un tempo, fosse stato assegnato ad un altro dipendente ed osservava infine che, negli anni 1967 e 1969, i suoi rapporti informativi, ai sensi dell'art. 43 dello statuto, erano stati compilati in maniera inadeguata — contro di ciò egli aveva proposto reclamo al comitato paritetico per i rapporti informativi che gli aveva dato ragione — e che successivamente tali rapporti, con la descrizione delle funzioni, non erano neppur più stati compilati:
Egli chiedeva pertanto che:
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fosse annullato l'atto di trasferimento; |
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gli si consentisse di dedicarsi esclusivamente ai lavori di Vienna; |
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si prendesse posizione circa le sue osservazioni concernenti i due rapporti informativi del 1967 e del 1969; |
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si procedesse ad una descrizione dell'attività da lui svolta nel periodo compreso fra il 1966 ed il 1976; |
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si compilassero, ai sensi dell'art. 43, rapporti informativi per gli anni dal 1965 al 1975; |
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lo si nominasse caposervizio con decorrenza dal 1965; |
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gli fossero versati i relativi arretrati di stipendio e |
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gli venissero risarciti i danni subiti. |
Il reclamo rimaneva senza risposta. Di conseguenza, il ricorrente adiva il 30 giugno 1976 la Corte di giustizia, dando così vita al presente procedimento.
Nel ricorso egli formulava inizialmente numerose richieste, che partivano dalla richiesta d'annullamento del silenzio-rifiuto opposto al suo reclamo per giungere, attraverso la richiesta d'annullamento del rifiuto di formulare una descrizione delle sue funzioni e di compilare nei suoi riguardi i rapporti contemplati dall'art. 43, fino alla richiesta di condanna della controparte per svariati motivi al risarcimento dei danni morali e materiali.
Le richieste venivano poi, in parte modificate, in parte completate nella replica. Durante la trattazione orale veniva infine precisato che il ricorrente intendeva soltanto ottenere:
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1) |
l'annullamento della decisione di trasferirlo ad Ispra; |
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2) |
la condanna della Commissione al risarcimento dei danni materiali e morali, considerato che il trasferimento era illegittimo, che non erano stati compilati, per quanto lo concerneva, i rapporti informativi contemplati dall'art. 43 dello statuto del personale e che gli era stato reso impossibile di dedicarsi in misura sufficiente ai suoi lavori di Vienna. |
Su questi punti la mia opinione è la seguente:
1. Sul trasferimento
Secondo il ricorrente, l'atto di trasferimento è viziato sia sotto l'aspetto formale, sia sotto l'aspetto sostanziale.
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a) |
Permettetemi d'esaminare, in primo luogo, se le censure relative alle norme che regolano la forma e la procedura siano fondate.
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b) |
Di importanza fondamentale per il presente procedimento è l'ulteriore problema che ora va affrontato e che consiste nell'accertare se all'atto di trasferimento si possa obiettare che esso non corrisponde all'interesse del servizio od è comunque viziato perché non ha tenuto conto di sostanziali interessi del ricorrente.
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2. Sulle domande di risarcimento dei danni
Occorre ancora esaminare la fondatezza delle domande di risarcimento dei danni avanzate dal ricorrente, il quale fa valere tre motivi;
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in primo luogo, il trasferimento ad Ispra, da lui ritenuto illegittimo, che gli ha causato danni materiali (spese di viaggio, affitto, telefono e vitto) e morali (qui il ricorrente parla d'una «capitis diminutio»); |
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in secondo luogo, la restrizione impostagli concedendogli di proseguire solo in misura assai limitata i lavori di Vienna; |
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infine, la circostanza che nei suoi riguardi non sono più stati compilati a partire dal 1967 rapporti informativi ai sensi dell'art. 43 dello statuto del personale con descrizione delle funzioni, cosa che ha compromesso le sue prospettive di promozione ed ha reso impossibile l'applicazione degli artt. 97 e 99 dello statuto del personale. |
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a) |
Sul primo motivo posso essere breve. Secondo me, l'atto di trasferimento non è viziato e quindi non è invalido. In particolare, non è provato che esso abbia portato ad un declassamento dell'interessato. Esso non può dunque condurre ad alcuna prestazione di risarcimento dei danni. |
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b) |
Per quanto riguarda la sua attività a Vienna, il ricorrente sostiene che la citata limitazione contrasta con l'obbligo di favorire il perfezionamento professionale (art. 24, n. 3, dello statuto del personale), in quanto non gli lascia sufficiente possibilità di dedicarsi al suo settore specifico, che può essere rilevante ai fini della sua ulteriore carriera. In sostanza, tutto ciò che poteva essere interessante a questo riguardo è già stato detto in relazione all'esame dell'atto di trasferimento, per il quale pure questo aspetto, in particolare, assumeva un certo rilievo. Lasciatemi ricordare ancora una volta, nel presente contesto, che, come è già stato più volte sottolineato dalla giurisprudenza della Corte (cfr. ad esempio sentenza 21/68, André Huybrechts contro Commissione delle Comunità europee, sentenza del 6 maggio 1969, Racc. 1969, pag. 85), nessuno ha diritto all'esercizio di determinate funzioni; i compiti vengono piuttosto affidati al dipendente nell'ambito del potere di organizzazione, che implica un margine d'apprezzamento discrezionale. È indubbio che un ulteriore potere discrezionale esiste in ordine al problema di stabilire in quale misura attività concernenti il perfezionamento professionale ai sensi dell'art. 24, n. 3, dello statuto del personale siano compatibili con le esigenze del servizio. Nel presente caso non riscontro alcun indizio da cui si possa desumere un cattivo uso del suddetto potere discrezionale: il ricorrente è pur sempre stato autorizzato a dedicarsi in una certa misura alla sua attività di Vienna, e ciò, benché il suo settore di specializzazione non rientri attualmente nel programma delle Comunità. Neppure sotto l'aspetto testé considerato è dunque possibile riconoscere al ricorrente un diritto al risarcimento dei danni. |
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c) |
Più complicato è invece il problema della mancanza di rapporti informativi sul ricorrente ai sensi dell'art. 43 dello statuto del personale. Come s'è visto, l'ultimo rapporto informativo che lo concerne risale al 1969. Contro di esso l'interessato aveva inoltre presentato un reclamo, che fu ritenuto fondato dal comitato paritetico per i rapporti informativi, anche se poi il rapporto non venne modificato. A questo riguardo occorre riconoscere che la Commissione ha manifestamente violato gli obblighi impostile dallo statuto del personale. Ciò è in parte comprensibile, se si considera la particolare situazione in cui si trovava il ricorrente a partire dal 1967, ma la sua immediata subordinazione al direttore generale del Centro comune di ricerche non può certo giustificare la mancanza di rapporti informativi. Ci si può domandare — è vero — se debba ritenersi dimostrato che tale fatto ha influito negativamente sulla retribuzione e sulla carriera dell'interessato, giustificando di conseguenza una richiesta di risarcimento dei danni. Per quanto riguarda in particolare la perdita di possibili promozioni, ritengo che sussistano notevoli dubbi. Occorre, in primo luogo, ricordare che nel periodo in esame il ricorrente fu direttamente sottoposto al direttore dello stabilimento comune di ricerche di Petten e successivamente al direttore generale del Centro di ricerche nucleari. Detti superiori, che lo conoscevano bene e conoscevano bene anche la sua attività, avrebbero potuto formulare, se lo avessero ritenuto opportuno, proposte di promozione, tanto più che il direttore generale del Centro comune di ricerche è, come si sa, membro del comitato di promozione della Commissione. Mi sembra pure rilevante la circostanza che il ricorrente, pur avendo in effetti ripetutamente accennato, in note da lui indirizzate al direttore generale del Centro di ricerche nucleari ed al direttore generale del personale e dell'amministrazione, alla mancanza dei rapporti contemplati dall'art. 43 dello statuto del personale, non ha mai compiuto passi efficaci — reclamo, ricorso — per eliminare questa irregolarità. Del pari, egli non ha mai protestato contro il suo mancato inserimento nelle liste dei promovibili, che, in base al sistema in vigore presso la Commissione, sono preparate da comitati di promozione. Così stando le cose, non credo di poter riconoscere che le possibilità di promozione del ricorrente siano state diminuite o le prospettive d'applicazione dei citati articoli dello statuto siano state soppresse. Perlomeno si dovrebbe parlare d'un notevole concorso di colpa del ricorrente. Mi sembra dunque certo che neppure la mancanza dei rapporti informativi ai sensi dell'art. 43 dello statuto del personale possa giustificare la domanda di risarcimento dei danni. Tutt'al più si potrebbe, in tale contesto, — e con ciò chiudo anche questa parte — tener conto della suddetta circostanza nel decidere sulle spese. Così è già stato fatto in casi nei quali si era constatato un comportamento colposo dell'amministrazione, ma, non essendoci la prova d'un pregiudizio, non era stato possibile accordare il risarcimento dei danni. Qualora si decidesse in questo senso anche nel presente caso, si potrebbbe, tenuto conto del peso di questo motivo di gravame sull'insieme del procedimento — non si dovrebbero dimenticare due istanze di provvedimenti d'urgenza, avanzate senza successo —, accollare alla Commissione un quarto delle spese sopportate dal ricorrente. |
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3. |
Concludo pertanto proponendo che il ricorso sia respinto in tutte le sue parti e che la Commissione sopporti un quarto delle spese sostenute dal ricorrente. |
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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