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IV —
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Attenendosi alla lettera dell'allegato, l'Insurance Officer ritiene che il ricorrente nella causa principale, che era — rispetto al diritto del lavoro — un lavoratore indipendente al momento dei fatti, non fosse «tenuto a versare contributi in qualità di lavoratore subordinato» e non entrasse quindi nell'ambito della definizione di cui all'art. 1, comma a), lett. ii).
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A —
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Sembra, almeno prima facie, sussistere un'antinomia tra la vostra giurisprudenza, seconda la quale il termine «lavoratore» ha un contenuto comunitario, e questo allegato V, in particolare la rubrica che riguarda il Regno Unito, la quale rinvia al diritto nazionale per definire questa nozione. Fintantoché il concetto comunitario di lavoratore riguardava, esso pure, le persone «che sono tenute a versare contributi in qualità di lavoratori subordinati», non sorgeva alcuna difficoltà. Tuttavia ho richiamato l'attenzione su quanto, secondo la vostra giurisprudenza, detto concetto si distanzi da questo criterio.
In realtà, la vostra giurisprudenza si informa a due considerazioni:
In primo luogo, voi ritenete che il regolamento non può sfociare in una applicazione che dipenda da una definizione o da un emendamento del diritto nazionale.
In secondo luogo, pur se avete a volte affermato che il regolamento non poteva considerarsi come un atto di armonizzazione o di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, bensì come un atto di coordinamento, lo avete fatto unicamente onde preservare o rafforzare i diritti di cui i lavoratori godono in forza della legislazione degli Stati membri: è questa la ragione per la quale voi avete affermato che in nessun caso il regolamento può venir interpretato o applicato nel senso di sminuire tali diritti. Tale principio è stato da voi riaffermato dopo l'adesione dei nuovi Stati membri (sentenza 21 ottobre 1975, Petroni; Racc. 1975, pag. 1149).
Affrontando più direttamente la prima questione, essa va quindi risolta nel senso che il termine «lavoratore» è definito in maniera esauriente dagli artt. 1 e 2 del regolamento, quali vanno interpretati in base alla vostra giurisprudenza l'allegato V, conformemente all'art. 89 del regolamento, si prefigge soltanto lo scopo di determinare le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri, in funzione di detta definizione, non già di determinare le modalità di applicazione del regolamento in funzione e secondo le variazioni delle legislazioni nazionali.
Andrò anche oltre: qualora le «limitazioni» (art. 1, comma a), lett. i) o «precisazioni» (art. 1, comma a), lett. ii), 2o trattino) di cui a tale allegato escludessero o tendessero ad escludere dall'applicazione del regolamento talune persone che sono lavoratori ai sensi dell'art. 51, nell'interpretazione da voi fornita, detto allegato sarebbe illegittimo. La circostanza che il punto relativo al Regno Unito, nella versione in vigore all'epoca dei fatti, sia stata adottata sotto forma di convenzione tra gli Stati membri, non cambia nulla. Qualora la definizione fornita dall'allegato V, concernente il Regno Unito, avesse comportato un orientamento nuovo, allora l'intero regolamento 1408/71, ivi compreso il preambolo, in conformità all'art. 30 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati avrebbe dovuto essere emendato onde tener conto di detto orientamento. Detta rubrica partecipa della natura normativa di un testo che voi avete il pieno potere d'interpretare e di cui potete apprezzare sovranamente la validità rispetto all'intero trattato ed alla vostra giurisprudenza.
Tuttavia non ritengo che sia necessario fare questo passo stoico: l'espressione «che è tenuto a versare contributi in qualità di lavoratore subordinato» non è incompatibile con un'interpretazione più ampia, imposta dalla vostra giurisprudenza.
L'allegato chiarisce soltanto, in caso di modifica della legge nazionale, in maniera non esauriente, ciò che è implicitamente contenuto nel regolamento quale va interpretato ed applicato alla luce di detta giurisprudenza. Esso è stato modificato ed integrato a più riprese alle condizioni di cui all'art. 95 del regolamento.
Così il regolamento del Consiglio 4 giugno 1974, n. 1392 (GU 8 giugno 1974, n. L 152, pag. 1), all'art. 1, n. 5, aggiungeva sei nuovi numeri concernenti il Regno Unito, con effetto retroattivo al 1o aprile 1973.
Questo è pure il caso del regolamento del Consiglio 30 aprile 1976, n. 1209, (GU 26 maggio 1976, n. L 138, pag. 1) che, «considerando … le modifiche apportate alla legislazione del Regno Unito», emendava fra l'altro, con l'art. 1, n. 4, l'allegato concernente detto paese, aggiungendovi, con effetto retroattivo al 1o gennaio 1975 un n. 16, a termini del quale: «per l'applicazione dell'art. 10, § 1, del regolamento (trattasi della 'revoca delle clausole di residenza') il beneficiario di una prestazione dovuta in forza della legislazione del Regno Unito, mentre dimora nel territorio di un altro Stato membro, è considerato come residente nel territorio di questo altro Stato membro». Quindi le pensioni di invalidità, di vecchiaia o ai superstiti non possono subire alcuna riduzione né modifica, né sospensione, né soppressione, per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'ente debitore.
Veniva ulteriormente aggiunto un n. 17, con effetto dal 6 aprile 1975, il quale dispone che … «per ogni settimana di assicurazione, di occupazione o di residenza come lavoratore, l'interessato è considerato aver pagato in quanto lavoratore subordinato (employed earner) un contributo sulla base di una retribuzione pari ai due terzi del limite salariale superiore per l'anno predetto».
Ritengo che una siffatta interpretazione sia compatibile con la natura dell'allegato che, come ho già detto, è semplicemente declaratoria, e che non necessita neppure, almeno dal punto di vista formale, di un aggiornamento. Benché rientri nella prassi legislativa che i testi comunitari siano adattati, a tempo debito, onde indurre le autorità competenti incaricate ad applicare la disciplina comunitaria ed i testi nazionali, la circostanza che essi non siano stati modificati per tener conto delle sentenze della Corte e dell'evoluzione della legislazione del Regno Unito non si potrebbe opporre agli interessati.
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B —
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Dopo aver dimostrato che il punto 1 delle disposizioni di cui all'allegato V, relative al Regno Unito, non può escludere, a priori, che il ricorrente possa rientrare nella sfera d'applicazione ratione personae del regolamento, vorrei ora esporre i motivi per cui, a mio avviso, una persona quale il ricorrente dovrebbe normalmente rientrare nella rubrica di cui all'art. 1, comma a), lett. ii) del regolamento n. 1408/71.
Dal combinato disposto di detto articolo e dell'allegato V, mi sembra risultare che il termine «lavoratore» designa qualsiasi persona la quale, dopo essere stata tenuta, in qualità di lavoratore subordinato, ad assicurarsi nell'ambito di un regime di previdenza sociale che si applica in ispecie ai subordinati contro un evento previsto nel regolamento n. 1408/71, resta tenuta — a prescindere dalla natura della sua attività lavorativa — a continuare a versare i contributi nell'ambito di un regime generale istituito in particolare a vantaggio dei lavoratori subordinati ed i cui contributi di lavoratore subordinato vanno presi in considerazione perché essa possa fruire dell'intero importo delle prestazioni contemplate per un evento contro cui i lavoratori subordinati sono tutelati in maniera identica, anche se detto evento non è espressamente precisato nell'allegato V.
La giurisprudenza da voi elaborata nell'ambito del regolamento n. 3 mi sembra perfettamente trasponibile nell'ambito del regolamento n. 1408/71. Ammesso che l'espressione «lavoratori» usata da quest'ultimo regolamento indichi principalmente i lavoratori subordinati, essa comprende, stando ai termini espressi dall'art. 2, n. 1, non soltanto i lavoratori che, in quanto subordinati, sono attualmente soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, ma anche quelli che «sono stati soggetti a una siffatta legislazione» in tale qualità. Ciò risulta dal punto n. 12 della vostra sentenza Janssen, pronunziata il 27 ottobre 1971. In particolare, questa espressione indica qualsiasi persona coperta da un'assicurazione obbligatoria continuata contro un evento corrispondente ai rami cui s'applica il regolamento, nell'ambito di un regime istituito a favore dei lavoratori subordinati. Vi è ancora posto, nel regolamento n. 1408/71, per la nozione d'assimilazione, benché il legislatore comunitario abbia fatto di tutto per eliminare questa espressione ed è inesatto affermare, almeno in maniera così categorica come ha fatto il governo danese, che «va escluso a prima vista che il regolamento si applichi, ad esempio, ai lavoratori indipendenti, anche se esso precisa che il regolamento stesso si applica pure alle persone che hanno avuto lo status di lavoratore».
La misura esatta di quest'assimilazione non può essere determinata se non in funzione dei termini della legislazione nazionale ed occorrerà quindi richiamarsi al diritto del ricorrente.
Cionondimeno voi avete stabilito, in proposito, un criterio importante: secondo la vostra giurisprudenza, «l'assimilazione ha luogo ogniqualvolta, in forza di una legislazione nazionale, un regime previdenziale generale viene esteso ad una categoria di persone diverse dai lavoratori subordinati di cui al regolamento n. 3, indipendentemente dalle forme o modalità seguite dal legislatore nazionale» (punto 8 della sentenza Janssen). Così pure, spetterà al giudice nazionale stabilire se l'estensione delle disposizioni del regime generale alle persone che si trovano nella situazione del ricorrente implichi, rispetto al rischio di cui trattasi, che i beneficiari sono tutelati in modo analogo a quello previsto, per ciascun rischio, dal regime istituito a vantaggio della generalità dei lavoratori (punto 9 della sentenza Janssen).
Come il governo del Regno Unito, sono sicuro, dal canto mio, del carattere completo di detta assimilazione. Risulta in effetti dal fascicolo trasmesso dal giudice nazionale che il ricorrente è stato lavoratore subordinato e, in quanto tale, era stato assoggettato a contributi; pur se, strettamente parlando, egli non era più tenuto a versare contributi onde fruire delle prestazioni in denaro dell'assicurazione malattia in quanto lavoratore subordinato, ciò avveniva per il fatto che egli avrebbe avuto normalmente diritto ad una pensione di vecchiaia che gli sarebbe stata versata al posto di tali prestazioni. Poiché aveva temporaneamente rinunciato a riscuotere la pensione e continuava ad esercitare un'attività indipendente, egli era quindi tenuto a versare contributi onde fruire delle prestazioni in denaro dell'assicurazione malattia in qualità di lavoratore indipendente; non avrebbe potuto del resto ottenere il rimborso dei contributi, giacché non aveva cessato di essere soggetto all'assicurazione obbligatoria (art. 10, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1408/71). Dato che, secondo gli stessi accertamenti del Commissioner, durante la sua dimora temporanea nel territorio di un altro Stato membro, il suo stato ha reso necessario prestazioni immediate, egli va considerato come residente nel territorio di detto Stato e la prestazione dovutagli in forza della legislazione inglese non può subire «alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca» a causa di detta residenza (art. 10, n. 1).
L'allegato V enumera, del resto, diversi casi in cui è inopponibile la condizione di residenza nel territorio nazionale.
Così, al n. 4, ogni assicurato che vuole ottenere prestazioni di disoccupazione nel Regno Unito viene considerato come se avesse risieduto nel territorio del Regno Unito per l'intero periodo precedente la data della domanda di prestazioni durante il quale ha risieduto o maturato periodi di assicurazione o di lavoro nel territorio di un altro Stato membro.
Così ancora al n. 7 (trattasi senz'altro della gente di mare), se un lavoratore soggetto alla legislazione del Regno Unito rimane vittima di un infortunio dopo aver lasciato il territorio di uno Stato membro per recarsi, nel corso del suo impiego, nel territorio di un altro Stato membro, ma prima di esservi giunto, la sua assenza dal territorio del Regno Unito non gli è opponibile nel determinare se, in forza del suo lavoro, egli fosse assicurato agli effetti di detta legislazione.
Infine, richiamo la vostra attenzione sul n. 16, aggiunto dal regolamento n. 1209/76.
In conclusione, la clausola di residenza è inoperante nel caso di una persona come il ricorrente e sarebbe bene che l'allegato V fosse modificato in questo senso.
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C —
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Con la seconda questione, il giudice a quo chiede se, a differenza del lavoratore subordinato, il lavoratore indipendente coperto da un'assicurazione in forza di un regime quale quello britannico, sia, in generale, rispetto ad eventi contro cui esso è tutelato, un «lavoratore» ai sensi dell'art. 1, comma a), lett. i). Ai fini della soluzione della presente controversia, sarebbe inutile e prematuro rispondere affermativamente e concludere che, rispetto alla previdenza sociale, la disciplina comunitaria considera che i lavoratori indipendenti sono, sotto tutti gli aspetti ed in tutti i casi, nella medesima situazione dei lavoratori subordinati, dal momento che sono soggetti agli stessi rischi ed alle stesse vicissitudini e sono coperti da un'assicurazione obbligatoria che si applica ai lavoratori subordinati.
È sufficiente constatare — ma spetterà al giudice a quo dire se ciò sia vero e pronunziarsi in definitiva sullo status esatto del ricorrente — che nel Regno Unito il legislatore ha istituito un coordinamento tale tra il regime dei lavoratori subordinati e quello dei lavoratori indipendenti che esso implica che un lavoratore indipendente ex-subordinato, quale il ricorrente, è assimilato ad un lavoratore subordinato.
Un altro interrogativo viene ad inserirsi in questa questione; se l'assimilazione di una categoria di persone per un rischio nel suo complesso, ad esempio la malattia, implichi l'assimilazione — e quindi l'applicazione del regolamento n. 1408/71 — per quanto riguarda la tutela contro tutti gli altri rischi od eventi di cui fruisce il complesso dei lavoratori subordinati.
Lo scopo dell'Insurance Officer e del Commissioner, che io condivido, è di poter disporre di criteri sicuri, validi a prescindere dal caso di specie. Sarei propenso, da parte mia, ad ammettere la medesima soluzione per il complesso degli eventi cui si applica il regolamento. Ciò deve valere nell'ipotesi in cui l'assimilazione si estende a tutti gli eventi coperti dal regime generale e nell'ipotesi in cui l'assimilazione non ha avuto l'effetto di creare un regime autonomo, proprio di questa categoria di persone. Tuttavia, anche qui, spetterà al giudice inglese di dire se ciò sia vero e la soluzione generale che egli desidera conoscere non mi sembra necessaria per risolvere il caso sottopostogli.
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D —
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Onde risolvere la terza questione sottopostavi dal giudice a quo, si dovrebbe accertare se, secondo i termini dell'art. 1, comma a), lett. ii), primo trattino «le modalità di gestione o di finanziamento del regime» inglese nell'ambito del quale il ricorrente è assicurato «permettano di identificarlo … quale lavoratore subordinato», in considerazione del fatto che il suo diritto a fruire delle prestazioni dipende «per una parte rilevante» dai contributi ch'egli ha versato o che gli sono stati accreditati in quanto lavoratore subordinato.
Tenuto conto della soluzione che vi ho proposto, mi dispenserò dall'esaminare ulteriormente le modalità di gestione di finanziamento del regime di cui ho già parlato sopra.
Ritengo che il criterio della rilevanza dei contributi versati come lavoratore subordinato rispetto a quelli che sono stati versati come lavoratore indipendente sia troppo vago ed impreciso. La soluzione pragmatica consistente nel lasciare al giudice di decidere, di volta in volta, in funzione della rilevanza dei contributi versati come lavoratore subordinato, è da escludere in quanto generatrice di incertezza giuridica in un settore in cui si vuole precisamente garantire la sicurezza sociale. Personalmente sono propenso a ritenere che l'assicurato, ogni volta che in forza del regime britannico ha diritto ad una prestazione costituita, sia pure per una quota minima, in forza dei contributi che ha versato o che gli sono accreditati in quanto lavoratore subordinato, va considerato come «lavoratore» ai fini dell'applicazione del regolamento.
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E —
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L'ultima questione sottopostavi dal giudice a quo andrebbe disaminata solo nell'ipotesi in cui il ricorrente avesse volontariamente continuato a versare contributi all'assicurazione malattia durante il suo breve soggiorno in Francia, mentre egli non sarebbe stato più tenuto a farlo nel Regno Unito, in caso di realizzazione di detto evento in tale paese, o nell'ipotesi in cui si potesse assimilare la decisione di non andare in pensione al prolungamento dell'assicurazione su base volontaria.
Se una persona che, in conformità alle intenzioni del legislatore britannico, continua volontariamente a versare contributi per assicurarsi contro uno o più eventi corrispondenti ai rami cui s'applica il regolamento, nell'ambito di un regime nazionale di previdenza sociale istituito a favore di tutti i residenti, ha lo status di lavoratore ai sensi del regolamento (art. 1, comma a), lett. iii), lo stesso dovrebbe valere a fortiori per una persona che, in precedenza coperta da un'assicurazione obbligatoria contro un evento nell'ambito di un regime istituito a favore dei lavoratori subordinati, sia tenuta a continuare ad assicurarsi contro questo medesimo evento. Tuttavia è inutile dilungarsi su questo punto giacché, come ho già detto, ritengo che un lavoratore quale il ricorrente vada normalmente classificato nella categoria di cui all'art. 1, comma a), lett. i).
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