ECLI:EU:C:1976:43•Conclusioni dell'avvocato generale Mayras del 17 marzo 1976. # Adriaan de Peijper, direttore della società Centrafarm BV. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Kantongerecht Rotterdam - Paesi Bassi. # Causa 104-75.
Conclusioni dell'avvocato generale Mayras del 17 marzo 1976. # Adriaan de Peijper, direttore della società Centrafarm BV. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Kantongerecht Rotterdam - Paesi Bassi. # Causa 104-75.
ECLI:EU:C:1976:43Eu Cjeu17 mar 1976
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 17 MARZO 1976 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
La società a responsabilità limitata olandese Centrafarm B.V., con sede in Rotterdam, non vi è sconosciuta. Di essa voi avete già avuto modo d'occuparvi nei procedimenti pregiudiziali 15 e 16/74, vertenti su questioni di proprietà industriale e commerciale, e nelle relative sentenze del 31 ottobre 1974 (Racc. 1974, pag. 1147 e pag. 1183).
Le questioni pregiudiziali, che ora vi vengono sottoposte, sono state sollevate nel corso d'un procedimento penale instaurato a carico del direttore della società, sig. Adriaan de Peijper, per violazione delle norme olandesi sulla sanità pubblica.
Ecco, in breve, i fatti. Nel 1973 la Centrafarm acquistava da un grossista inglese, C.H.B. (Aerosols Ltd.), alcune partite di valium, in dosi di 5 e di 10 mg., in pacchetti da 500 compresse. Il prodotto, noto sotto la denominazione generica di «diazépam», veniva importato dalla Centrafarm sotto la denominazione d'origine «valium» propria del medicinale fabbricato dal laboratorio Hoffmann-La Roche.
La Centrafarm rimpacchettava poi i medicinali importati, già pronti per l'uso dietro prescrizione medica, in confezione standard recanti il suo marchio ed il suo numero di serie. Compiute queste operazioni, essa effettuava forniture all'ingrosso dei suddetti prodotti a parecchie farmacie, ed in particolare alla farmacia dell' ospedale universitario di Leida.
Un prodotto analogo viene posto ufficialmente in vendita nei Paesi Bassi con il nome di «valium» dal concessionario esclusivo della multinazionale Hoffmann-La Roche ad un prezzo assai più alto. Esso è definito dalla legge olandese come un preparato farmaceutico, mentre invece l'art. 1 della direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, n. 65, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali, lo considera una specialità farmaceutica. Si deve presumere che nei Paesi Bassi, come altrove, il valium possa essere acquistato solo con ricetta medica.
In base alle risultanze del fascicolo processuale ed alle spiegazioni fornitevi nella fase orale del procedimento, l'attività della Contrafarm consiste nel togliere le compresse dalla loro confezione originale e nel rimpacchettarle sotto il controllo di un farmacista qualificato che opera alle dipendenze della ditta. Gli involucri nei quali vengono riconfezionate le compresse recano un'etichetta con il nome della ditta, la denominazione generica «diazépam», il numero di serie della Centrafarm e la menzione «prodotto d'origine».
Non sembra che le suddette manipolazioni possano alterare le sostanze presenti nel prodotto d'origine né che, dal punto di vista terapeutico, abbiano in alcun modo influito sulla qualità del prodotto. In ogni caso è perfettamente possibile individuare la provenienza di ogni partita di «diazépam» smerciata dalla Centrafarm.
Ciò consentirebbe, se necessario, di individuare altresì il responsabile dell'immissione sul mercato e di bloccare lo smercio del medicinale o sequestrare qualsiasi partita sospetta nell'eventualità di infortuni terapeutici, salvo, beninteso, che l'alterazione del prodotto sia imputabile al fabbricante stesso. È in questo modo che, in seguito ad un'indagine, l'ispettore principale della sanità pubblica nei Paesi Bassi ha potuto appurare senza difficoltà che le compresse di diazépam in questione erano state prodotte da un laboratorio del gruppo Hoffmann-La Roche situato a Welwyn Garden City in Inghilterra.
Nelle precedenti cause Centrafarm, che noi abbiamo già ricordato, vi era stato domandato se, mettendo in circolazione prodotti importati parallelamente ed interferendo cosi nello smercio dei prodotti d'origine, si violasse il diritto del fabbricante, titolare del marchio, o del suo concessionario di controllare la distribuzione del prodotto. In caso affermativo, le importazioni parallele avrebbero impedito ai suddetti di adottare le precauzioni necessarie a proteggere il pubblico da prodotti per i quali fossero stati accertati vizi di fabbricazione. Voi avete ritenuto, in proposito, che «la protezione dei consumatori dai pericoli derivanti da prodotti farmaceutici difettosi costituisce una leggittima esigenza» e che «è per questo che l'art. 36 del trattato autorizza gli Stati membri a derogare alle norme sulla libera circolazione delle merci per motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali». Questo tema, cui s'era semplicemente accennato nelle suddette cause, costituisce oggi il punto focale delle questioni sottopostevi. Voi dovete ora decidere in che misura il trattato autorizzi gli Stati membri a derogare alle norme sulla libera circolazione delle merci quando entrino in gioco esigenze di sanità pubblica in senso stretto.
Il procuratore cantonale ha accusato, in base alla legge olandese, il sig. de Peijper di aver posto in commercio un medicinale importato parallelamente
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senza aver ottenuto l'autonzzazione dell'ispettore della sanità pubblica; |
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senza essere in possesso di un dossier contenente tutti i dati relativi alla composizione qualitativa e quantitativa ed al metodo di preparazione del medicinale stesso; |
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senza essere inoltre in possesso d'un processo verbale (o protocollo) dal quale risultasse, al di là di ogni dubbio, che il medicinale importato era stato realmente fabbricato e controllato in conformità alle indicazioni contenute nel dossier. |
Alle infrazioni di cui sopra si applicano, nei Paesi Bassi, le pene contemplate dall'art. 26 della legge sull'approvvigionamento dei medicinali.
L'imputato non nega i fatti, ma obietta di non aver commesso alcun reato in quanto le norme interne da lui trasgredite costituiscono, a suo parere, «misure d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa», vietata dall'art. 30 del trattato. Egli aggiunge che, anche se tali norme apparissero giustificate, ai sensi dell'art. 36, «da motivi di tutela della salute e della vita delle persone», esse costituirebbero in realtà, sempre in base alle stesso articolo, «un mezzo di discriminazione arbitraria [ed] una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri». Di conseguenza, esse non possono beneficiare della deroga contemplata dall'art. 36.
È questa la situazione che ha indotto il giudice olandese a sottoporvi due questioni, con le quali vi chiede, in sostanza, di accertare se la normativa nazionale in questione sia compatibile col diritto comunitario.
Secondo la vostra giurisprudenza (si veda, per esempio, la sentenza dell'11 aprile 1973, causa 76-72, Racc. 1973, pag. 457), pur non potendo, nell'ambito dell'art. 177, qualificare una legge interna rispetto ad una norma comunitaria, la Corte è tuttavia competente a fornire al giudice nazionale elementi d'interpretazione del diritto comunitario, che potranno guidarlo nella valutazione degli effetti di tale legge. Alle stesso modo, sebbene la Corte non possa, nell'ambito dell'art. 177, pronunciarsi sulla compatibilità d'una legge nazionale con il trattato, essa ha, d'altra parte, la facoltà di fornire al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione del diritto comunitario che possano risultare utili all'accertamento di detta compatibilità (sentenza 17 febbraio 1976, causa 91-75, Miritz).
Nella fattispecie, l'ostacolo al commercio fra gli Stati membri deriva essenzialmente e direttamente da una legge, corredata di sanzioni penali, che è d'ordine pubblico e può perciò venir applicata d'ufficio su iniziativa del pubblico ministero, anche senza costituzione di parte civile. Tale legge potrebbe venire disapplicata soltanto in virtù della prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno. Ciò premesso, non ci sembra qui possibile, se si vuol fornire al giudice nazionale una risposta utile, evitare l'esame della «compatibilità» dicendo, come è già stato fatto ad esempio nella sentenza Tasca del 26 febbraio 1976, che è lo stesso giudice nazionale a dover decidere, fondandosi sugli elementi da voi indicati, se la legge nazionale controversa produca o meno effetti tali da renderla incompatibile con la normativa comunitaria vigente. Tanto più ci sembrano necessari la qualificazione della norma interna e l'esame della sua compatibilità con il trattato (almeno nella motivazione della vostra pronunzia) nel presente caso, in cui la vostra presa di posizione, pur mantenendo il carattere generale che le è proprio, dovrà condizionare una sentenza penale, con tutte le conseguenze dirette e personali che una sentenza di questo tipo può comportare per l'interessato.
Innegabilmente, la procedura normale per accertare la compatibilità d'una norma interna con il trattato è quella prevista dall'art. 169. E la Commissione, rispondendo ad un vostro quesito scritto, ci ha comunicato in udienza per bocca del suo rappresentante che essa in effetti ha recentemente intrapreso un'azione di tal genere contro il governo olandese. Tuttavia, nonostante detta connessione ed il rischio di confusione tra i procedimenti, noi non intendiamo assolutamente proporvi di sospendere il procedimento come invece avevamo fatto nella causa B.R.T. sentenza 30 gennaio 1974; Racc. 1974, pag. 51): in quell'occasione i motivi della richiesta di sospensione erano del resto diversi e si fondavano sull'esistenza d'una espressa disposizione comunitaria.
In questo ordine di idee, ci converrà seguire il sistema adottato dalla relazione d'udienza ed esaminare anzitutto la legislazione olandese.
Successivamente, dovremo esaminare le direttive comunitarie in materia di prodotti farmaceutici, visto che, sia il governo olandese, sia gli altri governi comunitari che hanno presentato osservazioni, ritengono che la «normativa comunitaria» giustifichi la legislazione olandese, quando addirittura non la imponga.
Infine, sarà necessario prendere posizione sull'argomento avanzato dal governo britannico con riferimento agli artt. 85 e 86.
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I — |
Procediamo quindi, in primo luogo, all'esame legislazione olandese, pur senza nasconderci che una simile analisi risulterà necessariamente incompleta e non potrà avere che un'importanza relativa nell'ambito del procedimento non contenzioso contemplato dall'art. 177. La Commissione, da parte sua, s'è riservata di formulare osservazioni complementari ove ciò appaia necessario, tenuto conto del modo in cui il governo olandese interpreta le suddette norme, nonché della prassi amministrativa seguita in proposito dalle autorità olandesi. La riserva di cui sopra potrà essere completamente sciolta, a quanto sembra, solo nell'ambito del procedimento per violazione del trattato che la Commissione ha di recente promosso contro il governo olandese. A sua volta, l'imputato nella causa principale afferma — e noi gli lasciamo la piena responsabilità delle sue parole — che i decreti d'attuazione emanati dal governo olandese non sono molto chiari, tanto singolarmente quanto nel loro insieme, né appaiono in genere, di facile interpretazione. È dunque con una certa cautela che ci accingiamo ad esaminarli.
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II — |
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III — |
Dobbiamo infine accertare se, come affermano il procuratore olandese e gli agenti del governo britannico, la legislazione olandese sia conforme alle direttive comunitarie, quando addirittura non si voglia sostenere che essa è necessariamente imposta dalle citate direttive. Ricordiamo che le direttive del Consiglio di cui si discute sono la n. 65 del 26 gennaio 1965 (GU n. 22, del 9 febbraio 1965, pag. 369) e la n. 319 del 20 maggio 1975 (GU n. L 147, del 9 giugno 1975, pag. 13). In proposito, non è di grande utilità sostenere, come ha fatto la Commissione, che le predette direttive si applicano soltanto alle «specialità farmaceutiche» e non già ai «preparati farmaceutici» di cui trattano le questioni che vi sono state sottoposte. Ci sembra, in realtà, che il prodotto di cui si discute sia «un medicinale precedentemente preparato, immesso in commercio con una speciale denominazione ed in una confezione particolare», vale a dire una «specialità farmaceutica» ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva n. 65/65. D'altra parte, il giudice proponente parla indifferentemente di «preparato» o di «specialità farmaceutica». Ora, l'art. 3 della direttiva del 1965 dispone che: «nessuna specialità medicinale può essere immessa in commercio in uno Stato membro senza autorizzazione preventiva rilasciata dall'autorità competente di tale Stato membro.» Gli artt. 3 e 4 della direttiva n. 65/65 impongono al responsabile dell'immissione in commercio della specialità l'obbligo di presentare all'autorità competente dello Stato membro in cui il prodotto è effettivamente messo in circolazione una domanda d'autorizzazione allo smercio. La domanda deve essere corredata da informazioni e documenti relativi, in particolare, alla composizione qualitativa e quantitativa ed al metodo di preparazione del medicinale. A norma della direttiva 75/318 (GU n. L 147, del 9 giugno 1975, pag. 1, allegato, parte prima, B), la descrizione del metodo di preparazione deve contenere almeno «un'indicazione delle varie fasi della fabbricazione che consenta di valutare se i procedimenti impiegati per realizzare la forma farmaceutica non abbiano potuto dar luogo ad alterazione dei componenti.» L'art. 1 della direttiva n. 75/319 enuncia quanto segue: «Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni affinché i documenti e le informazioni enumerati nell'articolo 4, secondo comma,… della direttiva … siano elaborati da esperti in possesso delle necessarie qualifiche tecniche o professionali, prima di essere presentati alle autorità competenti. Tali documenti e informazioni sono firmati dagli esperti suddetti.» Secondo l'art. 22 della direttiva n. 75/319, nel caso di esportazione di un medicinale brevettato o di una specialità autorizzata, il fabbricante deve allegare, per uso dell'importatore, ad ogni lotto di merce i documenti relativi alla sua preparazione ed al suo controllo. Vi sono poi anche alcune disposizioni concernenti l'etichettatura delle specialità farmaceutiche. Come contropartita, i fabbricanti si vedono accordate alcune facilitazioni in relazione al reciproco riconoscimento delle autorizzazioni. Ciò consente la libera circolazione dei medicinali a maggior beneficio della sanità pubblica finché non saranno state armonizzate le farmacopee degli Stati membri. Le direttive finora adottate — hanno fatto osservare gli avvocati dell'imputato nella causa principale — contemplano due casi: il primo è quello del fabbricante che produce un medicinale identico per i vari Stati membri preparato, composto e controllato secondo norme uniformi; il secondo quello di chi importa da paesi terzi un medicinale preparato allo stesso modo ed al momento di porlo in commercio negli Stati membri viene costretto dalla diversità delle legislazioni a presentare in ogni singolo Stato una specifica domanda d'autorizzazione. Il fabbricante di cui si tratta nella prima ipotesi è quello che, ai sensi dell'art. 9 della direttiva n. 75/319, è responsabile dell'immissione in commercio d'un medicinale e, dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione in uno Stato membro, desidera immettere il prodotto sul mercato di almeno altri cinque Stati membri. In tal caso, lo Stato membro che, sulla base delle informazioni ad esso fornite in ottemperanza alla direttiva n. 318 del 20 maggio 1975, ha rilasciato la prima autorizzazione, trasmette, su domanda del fabbricante, al comitato delle specialità farmaceutiche, che opera a livello comunitario, un fascicolo contenente copia della prima autorizzazione, nonché i dati ed i documenti menzionati dall'art. 4, n. 2, della direttiva n. 65/65. Il comitato trasmette immediatamente il fascicolo alle competenti autorità degli altri Stati membri, con ciò ponendo in essere un atto che equivale alla presentazione alle suddette autorità d'una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio. Il compito del comitato consiste quindi nel garantire la cooperazione delle autorità competenti durante l'istruzione delle domande d'autorizzazione, per evitare, nei limiti del possibile, che gli Stati membri, cui per il momento spetta ancora la competenza esclusiva ad accordare tali autorizzazioni, adottino in proposito decisioni diverse (risposta del 30 ottobre 1975 ad un'interrogazione parlamentare scritta, GU n. C 272 del 28 novembre 1975, pag. 11). Il ravvicinamento delle legislazioni, previsto dall'art. 100 del trattato, mira a sopprimere gli ostacoli che derivano agli scambi dall'esistenza di divergenze fra le varie discipline nazionali. Per quanto riguarda il settore farmaceutico, detto ravvicinamento si propone esclusivamente di portare rimedio alle «disparità fra talune disposizioni nazionali… relative ai medicinali … che hanno per effetto di ostacolare gli scambi delle specialità medicinali in seno alla Comunità». Esso intende perciò rimuovere soltanto quegli ostacoli agli scambi di prodotti farmaceutici nell'ambito della Comunità che non siano già stati eliminati in applicazione degli articoli dal 9 al 37, cioè delle disposizioni del trattato concernenti le norme in vigore nei singoli Stati membri. Ma la competenza residua, del resto già ampia, lasciata agli Stati membri in materia di sanità pubblica dall'art. 36 non può essere allargata mediante direttive emanate al fine del ravvicinamento delle legislazioni (art. 100). Le direttive emanate in forza dell'art. 100 devono anche qui, come in materia d'ordine pubblico o di parità di retribuzione, limitarsi a coordinare le norme in vigore negli Stati membri; esse non possono influire sulla portata dell'art. 36. |
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IV — |
Da ultimo, ed a nostro parere in via subordinata, il governo britannico fa osservare che la soluzione delle questioni sottopostevi dal giudice olandese andrebbe ricercata nell'ambito degli artt. 85 e 86, anziché in quello degli artt. 30-36 del trattato. È innegabile che il comportamento d'un fabbricante, il quale provochi deliberatamente le discriminazioni o distorsioni di cui si discute, può dar luogo all'apertura del procedimento contemplato dall'art. 86. Vari indizi lasciano pensare che nel presente caso si abbia a che fare con un comportamento di tal genere. Nel Regno Unito, la «Monopolies Commission» ha ingiunto, nei primi mesi del 1973, al gruppo Hoffmann-LaRoche di abbassare del 50-60 % il prezzo di vendita dei suoi tranquillanti al servizio sanitario nazionale e di rimborsare i profitti eccessivi realizzati in precedenza (GU n. C 73 del 13 settembre 1973, pag. 36). Il 30 gennaio 1976 il Kammergericht di Berlino ha ordinato allo stesso gruppo di ridurre del 28 % il prezzo del valium. Nei Paesi Bassi, il servizio di controllo economico, dopo aver compiuto un'indagine presso lo stabilimento olandese della Hoffmann-La Roche, ha informato la direzione del predetto stabilimento, nonché il gruppo svizzero, dell'intenzione di applicare la legge olandese in materia di concorrenza, se in mancanza di validi motivi gli interessati non avessero ridotto ad un livello ragionevole i prezzi del librium e del valium venduti nei Paesi Bassi. Non sembra che, successivamente, il predetto servizio abbia attuato i suoi propositi (risposte del 25 gennaio 1974 a due interrogazioni parlamentari, allegate al resoconto dei dibattiti della seconda camera dei Paesi Bassi, sessione 1973-1974, n. 1561 e n. 1580). Tuttavia, la società reale olandese per lo sviluppo farmaceutico ha diffidato alcuni suoi membri che si riforniscono a buon mercato, mediante importazioni in prevalenza dal Regno Unito, d'un medicinale di cui esistono nei Paesi Bassi forme analoghe, brevettate come medicinali in confezione, a lasciar beneficiare anche i loro clienti del suddetto vantaggio. Ciò ha portato ad una accresciuta sorveglianza da parte del servizio di controllo economico. A livello comunitario, la Commissione ha precisato, rispondendo ad alcune interrogazioni parlamentari scritte, di aver promosso nel 1973, a norma del regolamento n. 17/62, un'indagine sul settore farmaceutico, e più precisamente sul valium e sul librium del gruppo Hoffmann-La Roche, che venivano venduti in Inghilterra a prezzi diversi da quelli praticati negli altri Stati membri (GU n. C 68 del 21 agosto 1973, pag. 18; GU n. C 19 del 27 gennaio 1975, pag. 24; GU n. C 242 del 22 ottobre 1975, pag. 16; GU n. C 1 del 5 gennaio 1976, pag. 14; cfr. altresì i resoconti dei dibattiti del Parlamento europeo, seduta del 13 ottobre 1975, GU n. 195, allegato, pag. 10). Nel febbraio 1976, in risposta all'interrogazione scritta n. 657/75, la Commissione ha confermato che erano in corso nel predetto settore tre inchieste, da essa condotte in applicazione delle norme comunitarie in tema di concorrenza. In altre parole — come hanno osservato gli avvocati dell'imputato nella causa principale — il vero problema è forse quello d'accertare se uno Stato membro, congegnando ed applicando la propria legislazione in modo tale da consentire ad un produttore di approfittare, a fini puramente commerciali, se non addirittura vietati perlomeno non contemplati dall'art. 36, delle diversità esistenti fra le normative degli Stati membri in materia d'autorizzazioni farmaceutiche, ponga in essere un comportamento vietato dall' art. 30, o, se si preferisce, di accertare se, grazie alle norme nazionali, non si sia creato nei Paesi Bassi un monopolio d'importazione a favore del fabbricante straniero e del suo importatore esclusivo, monopolio vietato dall'art. 86. Se vogliamo attribuire a ciascuno le sue responsabilità, dobbiamo notare con rammarico che, sia il procedimento instaurato dalla Commissione ai sensi del regolamento n. 17, sia quello instaurato in base all'art. 169, sono ancora pendenti e si stanno trascinando per le lunghe. È questa, del resto, una situazione che s'era già prodotta in precedenti occasioni (causa dello zucchero, causa B.R.T./SABAM). Tuttavia, anche se dovessero essere accertate tanto una violazione dell'art. 86 da parte di un'impresa, quanto una violazione dell'art. 36 da parte dei Paesi Bassi, non è per nulla detto che l'una escluderebbe l'altra: le due violazioni possono coesistere. Ci si potrebbe però trovare in una situazione simile a quella constatata nelle cause dello zucchero, in cui si è dovuto ammettere che il comportamento degli importatori italiani e delle raffinerie europee era condizionato dalle norme italiane in tema di aggiudicazioni all'importazione. |
Sulla base di quanto s'è detto, e con le riserve sopra formulate, vi proponiamo quindi di affermare per diritto che:
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1o |
A norma dell'art. 36, uno Stato non può esigere dall'importatore parallelo, che domandi l'autorizzazione allo smercio d'un medicinale importato da un altro paese, la prova che il prodotto in questione è conforme al prodotto, sotto tutti gli aspetti identico, già autorizzato nel suo territorio, quando la suddetta prova non possa essere fornita se non con la volontaria collaborazione del produttore o del suo rappresentante esclusivo. |
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2o |
Quando la legge d'uno Stato membro, partendo dalla presunzione che un medicinale, autorizzato sotto forme differenti nello Stato interessato ed in altri Stati membri, è diverso in ciascuno dei predetti Stati, rende più difficile, all'importatore parallelo d'una forma del medicinale regolarmente distribuita in un altro Stato membro che non all'importatore diretto di una forma autorizzata nello Stato interessato, la prova contraria oppure la prova del fatto che le due forme del medicinale presentano, dal punto di vista terapeutico, differenze irrilevanti, detta legge costituisce una misura d'effetto equivalente non giustificata dall'art. 36. È compito della Commissione stabilire criteri obiettivi che permettano di accertare che le differenze sono rilevanti dal punto di vista terapeutico e non costituiscono né un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio fra gli Stati membri. |
( 1 ) Traduzione dal francese.
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