ECLI:EU:C:1976:6•Conclusioni riunite dell'avvocato generale Reischl del 21 gennaio 1976. # Riccardo Tasca. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Pretura di Padova - Italia. # Causa 65-75. # Società SADAM ed altri contro Comitato interministeriale dei prezzi e Ministero dell'industria, commercio e artigianato ed altri. # Domande di pronuncia pregiudiziale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Italia. # Cause riunite 88 a 90-75.
Conclusioni riunite dell'avvocato generale Reischl del 21 gennaio 1976. # Riccardo Tasca. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Pretura di Padova - Italia. # Causa 65-75. # Società SADAM ed altri contro Comitato interministeriale dei prezzi e Ministero dell'industria, commercio e artigianato ed altri. # Domande di pronuncia pregiudiziale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Italia. # Cause riunite 88 a 90-75.
ECLI:EU:C:1976:6Eu Cjeu21 gen 1976
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 21 GENNAIO 1976 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
I procedimenti che hanno condotto alle presenti domande di pronunzia pregiudiziale giungono, sotto l'aspetto processuale, da due distinti settori. Per quanto riguarda il primo di essi (causa 65-75) si tratta di un azione penale contro un commerciante imputato di aver venduto 500 sacchi da 50 kg ciascuno di zucchero semolato ad un prezzo superiore a quello massimo fissato dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 39/74 del 13 agosto 1974 sulla composizione del prezzo dello zucchero. Nel secondo abbiamo invece a che fare con ricorsi giurisdizionali amministrativi presentati da alcune ditte italiane per ottenere l'annullamento, da un lato, del già citato provvedimento n. 39/74 e del provvedimento — esso pure emanato dal CIP — n. 28/74 del 28 giugno 1974 sul prezzo dello zucchero (cause 88 e 90-75), dall'altro, del provvedimento n. 9/74 del 20 febbraio 1974 sulla fissazione del prezzo massimo dello zucchero (causa 89-75).
Benché i procedimenti pendenti dinanzi al pretore di Padova ed al tribunale amministrativo regionale del Lazio non siano della stessa natura, identica è tuttavia la sostanza delle questioni propostevi.
Nel procedimento 65-75 le questioni sono del seguente tenore:
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«1. |
be l'organizzazione comune nel settore dello zucchero, di cui al regolamento CEE 1009/67, avuto riguardo al regime dei prezzi da essa istituito, osti alla fissazione unilaterale da parte di uno Stato membro di un prezzo massimo di vendita. |
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2. |
Se in ogni caso le regole sulla libera circolazione delle merci di cui all'articolo 30 del trattato CEE, e per quanto riguarda più particolarmente lo zucchero all'articolo 35 del regolamento CEE 1009/67 — in particolare il divieto di applicare negli scambi intracomunitari misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative — ostino all'adozione di prezzi massimi validi solo per il territorio di uno Stato membro. |
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3. |
Se le regole comunitarie sopra citate creino per gli operatori economici comunitari diritti soggettivi tutelabili davanti ai giudici nazionali sì da rendere per loro irrilevante un regime nazionale di prezzi massimi.» |
Nei procedimenti 88 — 90-75 vi vengono poste, nella stessa formulazione per tutte e tre le cause, alcune questioni vertenti:
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«a) |
sulla competenza in via esclusiva o meno della Comunità economica europea ad esercitare la potestà normativa per la disciplina dei prezzi dello zucchero e sull'intervenuto esercizio di siffatta potestà attraverso il regolamento CEE 1009/67 e successive integrazioni-, |
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b) |
sulla legittimità di interventi unilaterali di uno Stato membro nel settore in questione e del tipo di quello in esame, sostanzialmente determinativo del prezzo massimo di vendita al consumo sul solo territorio nazionale, in funzione di una politica di congiuntura e dell'art. 103 del trattato; |
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c) |
sulla compatibilità del regime delle cessioni del prodotto a prezzo massimo imposto limitato al territorio nazionale, determinato anche nelle sue componenti, con il principio di cui all'art. 39 del trattato della libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune ed il divieto di isolare i mercati nazionali, frapponendo ostacoli alla realizzazione di detto mercato comune, allorché esso venga eccezionalmente giustificato con l'esigenza di cautelare l'economia da fenomeni speculativi e garantire il necessario consumo in rapporto al sovvertimento dei presupposti della disciplina comunitaria determinato dalla duplice circostanza della deficitarietà della produzione comunitaria e del raddoppio del prezzo mondiale del prodotto.» |
Mi sembra quindi opportuno presentare conlusioni valevoli per entrambi i gruppi di cause.
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1. |
Procederò all'esame delle questioni sottopostevi comparando la normativa nazionale con il diritto comunitario:
Una circolare (n. 1237) del 14 novembre 1969 conteneva precisazioni sul «prezzo franco-fabbrica» dello zucchero. Da tutto ciò si ricavava facilmente il prezzo unitario dello zucchero al consumo, che era il risultato della semplice addizione di più elementi, forniti, alcuni dalle norme comunitarie sulla fissazione del prezzo d'intervento derivato, altri dalle decisioni del CIP. Sembra perciò chiaro non solo che, con le citate disposizioni, s'era nuovamente adottato il sistema del prezzo massimo, ma altresì che tale prezzo in pratica valeva, oltre che per lo stadio del consumo, anche per lo stadio della produzione, cioè, esattamente, per la vendita dello zucchero alle imprese di trasformazione. La disciplina dei prezzi così creata rimase in vigore praticamente senza interruzione addirittura fino al 1974 ed agli inizi del 1975, considerato che il provvedimento n. 39/74 venne abrogato soltanto il 18 gennaio 1975. Con i provvedimenti n. 28 del 28 giugno 1974 e n. 39 del 13 agosto 1974 furono nuovamente fissati i prezzi massimi al consumo ed i margini di guadagno nella confezione e nel commercio dello zucchero. Di fronte alla stretta connessione esistente fra la citata disciplina dei prezzi ed il «sovrapprezzo», si può probabilmente affermare che si ha a che fare con una normativa, la quale fissa il prezzo alla produzione tenendo conto del «sovrapprezzo» e delle tasse. Nel corso del procedimento questo punto è rimasto tuttavia controverso e può del resto essere trascurato giacché i giudici proponenti hanno dato alle loro questioni una formulazione assai ampia, senza perciò ridurle al solo problema del prezzo massimo al consumo. |
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2. |
La disciplina italiana dei prezzi è ora, innanzitutto, da confrontare con le norme di politica agricola della Comunità nel settore dello zucchero; occorre, cioè, accertare se la legislazione nazionale contenga disposizioni incompatibili con il diritto comunitario. Mi permetto innanzitutto di ricordare in proposito come l'avvocato generale Mayras non fosse affatto convinto che, dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1009/67 e l'introduzione diprezzi comunitari nel settore dello zucchero, le autorità italiane fossero ancora competenti a fissare prezzi massimi negli stessi stadi del consumo e del commercio al minuto, sia pure soltanto mediante un sistema di differenze tra i prezzi riferite al prezzo d'intervento derivato. Importante per la soluzione delle questioni sottopostevi è specialmente la sentenza Galli (sentenza del 23 gennaio 1975, Racc. 1975, pag. 47), che riguarda una disciplina nazionale di blocco dei prezzi dei cereali e della farina di estrazione da semi oleosi per foraggi. Mentre l'organizzazione comune del mercato dei cereali implica una disciplina dei prezzi in relazione ai prodotti di base e addirittura ai prodotti della prima fase di trasformazione, l'organizzazione del mercato dei grassi prevede per i suoi prodotti — eccettuato l'olio d'oliva per il quale è stata instaurata una disciplina dei prezzi — una semplice protezione doganale nel commercio coi paesi terzi, limitandosi a contemplare un eventuale ricorso a misure di salvaguardia nel caso di perturbamenti del mercato. La legislazione nazionale di blocco dei prezzi presa in esame consentiva inoltre delle eccezioni. In considerazione di ciò la sentenza Galli ha — con riferimento, si noti, alla disciplina comunitaria dei prezzi valevole per gli stadi della produzione e del commercio all'ingrosso — affermato «l'incompatibilità di provvedimenti nazionali volti ad influire sulla formazione dei prezzi … (con) organizzazioni di mercato che implicano un sistema comunitario di formazione dei prezzi» e sancito che gli Stati membri non possono più «intervenire unilateralmente con norme interne nel processo di formazione dei prezzi determinato dall'organizzazione comune». Nel presente procedimento ci troviamo di fronte ad una legislazione nazionale che — senza consentire eccezioni — fissa, come sembra probabile, i prezzi di vendita del prodotto di trasformazione praticamente in tutti gli stadi, benché esista per questo stesso prodotto una disciplina comunitaria dei prezzi alla produzione e nel commercio all'ingrosso.
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3. |
D'altra parte — e con ciò affronto una ulteriore questione sottopostavi dal giudice proponente — le legislazioni in materia di prezzi vanno pure esaminate alla luce del divieto formulato nell'art. 30 del trattato CEE e ricordato inoltre nell'art. 35 del regolamento n. 1009/67, cioè del divieto di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative. Anche se si concede che discipline nazionali dei prezzi — in uno stadio qualunque della trafila commerciale — siano, in linea di principio, ancora legittime, non si può assolutamente ammettere che esse generino impedimenti alla libera circolazione delle merci. A ciò alludono alcuni passi della sentenza Galli, nei quali, con riferimento alla fissazione dei prezzi negli stadi del commercio al minuto e del consumo, si precisa che non è lecito trasgredire altre disposizioni del trattato. La possibilità che le discipline dei prezzi portino effettivamente a simili conseguenze è stata, a mio parere, ben dimostrata dalla Commissione, che si è richiamata in proposito alla sua direttiva del 22 dicembre 1969, n. 70/50, «sulla soppressione delle misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative.» In tale direttiva si afferma che si può parlare di misure d'effetto equivalente, nel senso delle disposizioni già ricordate, in primo luogo quando vengano fissati prezzi massimi diversi per i prodotti nazionali e per quelli importati. Una simile qualificazione può poi valere anche per normative che, pur concernendo tanto i prodotti nazionali quanto i prodotti importati, ostacolino tuttavia le importazioni, in quanto i prezzi vengono fissati ad un livello tale da rendere difficile lo smercio dei prodotti d'importazione, ad esempio perché non s'è tenuto conto dei diversi margini di guadagno e costi di produzione e delle spese inerenti all'importazione. Nell'ambito di un procedimento pregiudiziale le considerazioni fin qui svolte dovrebbero essere sufficienti. Se da esse si possano trarre conseguenze per il caso concreto, oggetto della controversia, è problema che toccherà al giudice proponente di risolvere mediante confronti fra i prezzi, i cui risultati potranno variare a seconda dei diversi momenti presi in esame. |
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4. |
Quanto abbiamo sinora esposto ci permette di affrontare senza difficoltà la successiva questione, con cui si chiede se la disciplina dei prezzi sia un provvedimento nazionale che il governo italiano era ancora competente ad emanare nell'ambito della sua politica congiunturale. In proposito è anzitutto importante la circostanza che la normativa italiana in tema di prezzo massimo dello zucchero non era affatto un provvedimento estemporaneo, bensì un complesso di norme che esisteva già prima della creazione dell'organizzazione comune di mercato e che fu mantenuto anche in seguito, senza interruzione. Si tratta quindi d'una normativa a carattere permanente, che non è stata ispirata dalle difficoltà legate all'inflazione ed all'andamento della congiuntura. Come ha osservato uno degli avvocati delle parti nella causa principale, abbiamo qui a che fare con un sistema perfettamente «chiuso», che sussiste parallelamente alla disciplina comunitaria ed oppone ad essa una vera e propria barriera nazionale. Presupponiamo ora che la normativa citata si inquadrasse invece nella politica nazionale di congiuntura. Ebbene, anche in questo caso, risulta che detta normativa non solo rappresentava un'inutile ripetizione dei provvedimenti adottati a livello comunitario, ma addirittura interferiva immediatamente nella sfera d'applicazione di questi ultimi. A questa conclusione ci conduce quanto affermato nelle sentenze 13 giugno 1972 (cause riunite 9 e 11-71, C.ie d'approvisionnement Racc. 1972, pag. 408) e 24 ottobre 1973 (causa 43-72, Merkur, Racc. 1973, pag. 1073), in cui si legge che «autorizzando il Consiglio … a decidere in merito alle misure adatte alla situazione, l'art. 13 ha … attribuito a questa istituzione un ampio potere discrezionale, da esercitarsi in vista dell'interesse comune, non già nell'interesse particolare d'un gruppo determinato di operatori economici». In altre tre sentenze, esse pure del 24 ottobre 1973 (causa 5-73, Balkan, Racc. 1973, pagg. 1108-1110, causa 9-73, Schlüter, Racc. 1973, pagg. 1152-1154, causa 10-73, Rewe Zentrale, Race. 1973, pagg. 1189-1191), si legge inoltre quanto segue: «L'art. 103 del trattato riguarda invece la politica congiunturale degli Stati membri, che questi devono considerare come una questione d'interesse comune. L'articolo non si riferisce quindi a settori di attività già divenuti comuni, come ad esempio l'organizzazione dei mercati agricoli. Lo scopo di questa norma è infatti il coordinamento delle politiche congiunturali degli Stati membri, nonché, ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, l'adozione di provvedimenti comuni adatti alla situazione. Benché, ai sensi dell'art. 103, n. 1, gli Stati membri siano tenuti a considerare la loro politica congiunturale come una questione d'interesse comune, questa norma non esclude la competenza delle istituzioni comunitarie ad adottare, a loro volta, “senza pregiudizio delle altre procedure” previste dal trattato, provvedimenti di carattere congiunturale nei settori di loro competenza. Al contrario, col dichiarare che il Consiglio può “decidere all'unanimità in merito alle misure adatte alla situazione”, l'art. 103, n. 2, attribuisce all'istituzione, con la riserva indicata, i poteri necessari per adottare i provvedimenti congiunturali di base che si rivelino eventualmente necessari al fine di evitare che siano compromessi gli scopi del trattato.» In seguito, anche la sentenza del 23 gennaio 1975 (causa Galli, Racc. 1975, pag. 63) ha ripetuto che: «Interventi unilaterali d'uno Stato membro nel settore in questione non possono invece venir giustificati con riferimento all'art. 103, concernente la politica congiunturale. In effetti l'art. 103, che riguarda la politica congiunturale degli Stati membri, non si applica ai settori già divenuti comuni, fra cui l'organizzazione dei mercati agricoli.» ed aggiunto, per di più, che: «La sola via, compatibile col diritto comunitario, per raggiungere, in un settore disciplinato da un'organizzazione comune di mercato, i fini perseguiti da una normativa nazionale contro l'aumento dei prezzi consiste quindi, per gli Stati membri, nell'assumere, a livello comunitario, le iniziative necessarie a far sì che la competente autorità emani o autorizzi provvedimenti conformi alle esigenze del mercato unico istituito dai regolamenti nn. 120/67 e 136/66.» Il Consiglio può quindi, nell'ambito della sua politica congiunturale, emanare, quando l'esigenza di tutelare i consumatori lo richieda, norme comuni in tema di formazione dei prezzi, valevoli per L'intero territorio della Comunità e tali da non ostacolare il commercio intracomunitario. Qualora simili provvedimenti vengano invece adottati, separatamente e senza previo accordo, dagli Stati membri, si corre il pericolo di ledere sostanziali interessi comunitari. Le citate sentenze respingono, in ultima analisi, l'opinione secondo cui gli Stati membri sarebbero ancora competenti, nell'attuazione della loro politica antinflazionistica o di fronte a difficoltà sorte nell'approvvigionamento di determinate merci, ad ingerirsi con provvedimenti unilaterali nella disciplina comunitaria dei prezzi. Un simile comportamento sarebbe lecito solo se la Comunità non emanasse essa stessa apposite disposizioni. Abbiamo però visto proprio ora che le autorità comunitarie hanno adottato esse stesse tali specifici provvedimenti nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero e dei regolamenti che le hanno fatto seguito. |
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5. |
C'è ancora da fare un'osservazione sulla questione concernente l'efficacia diretta delle norme comunitarie in esame, cioè, in altri termini, la possibilità per i singoli di opporle alle norme nazionali in un procedimento giudiziario. Non è necessario dilungarsi su questo problema. Concordo pienamente con la Commissione, la quale propone che esso sia risolto in senso affermativo. A sostegno di questo punto di vista basti osservare che le norme delle organizzazioni comuni di mercato sono contenute in regolamenti comunitari direttamente efficaci nell'ordinamento giuridico degli Stati membri. Un analogo quesito si pone per l'art. 30 del trattato, che può esso pure risultare rilevante e di cui la Commissione sostiene l'efficacia diretta. Anche tale articolo è già stato riconosciuto dalla giurisprudenza come direttamente applicabile. |
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6. |
Ciò premesso, propongo che le questioni oggetto delle domande di pronunzia pregiudiziale, siano risolte come segue:
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( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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