ECLI:EU:C:1975:168•Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 9 dicembre 1975. # Société des produits Bertrand SA contro Commissione delle Comunità europee. # Causa 40-75.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 9 dicembre 1975. # Société des produits Bertrand SA contro Commissione delle Comunità europee. # Causa 40-75.
ECLI:EU:C:1975:168Eu Cjeu9 dic 1975
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 9 DICEMBRE 1975 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
Per combattere l'aumento dei prezzi sul mercato interno, il governo italiano emanava, il 24 luglio 1973, il decreto legge n. 427, convertito, il 4 agosto successivo, nella legge n. 496. Tale legge bloccava sui valori raggiunti il 16 luglio 1973 i prezzi alla produzione, all'ingrosso e al dettaglio, di taluni prodotti alimentari di primaria importanza — fra cui le paste alimentari a base di farina di grano duro — e non consentiva ulteriori aumenti prima del dicembre 1973 e, successivamente, del settembre 1974. In forza della stessa legge, inoltre, l'ente statale italiano d'intervento per i prodotti agricoli (AIMA) sarebbe intervenuto, previa autorizzazione ministeriale, onde regolarizzare il mercato nazionale del grano con operazioni di acquisto, immagazzinamento e vendita; le modalità della rivendita sarebbero state stabilite da un comitato interministeriale.
In conformità a tali disposizioni, a partire dal settembre 1973 l'AIMA acquistava, per lo più sul mercato mondiale, considerevoli quantitativi di grano duro ad un prezzo medio di 18500 lire il quintale. Lo stesso ente, su autorizzazione del comitato interministeriale, rivendeva a più riprese, fra il settembre 1973 e l'aprile 1975, la maggior parte di tale grano a produttori italiani di semola e di pasta alimentare, ad un prezzo oscillante dalle 11000 alle 13000/13600 lire il quintale, laddove le quotazioni del grano duro sul mercato italiano, nel periodo considerato, variavano dalle 11500 alle 18500 e perfino alle 20000 lire il quintale.
Ciò suscitava le proteste dei produttori di pasta di altri Stati membri. In particolare, unione dei produttori francesi di paste alimentari, ritenendo che l'azione intrapresa dal governo italiano per ridurre il prezzo del frumento costituisse una forma di aiuto incompatibile con il trattato CEE, inviava, nel settembre 1973, un telegramma di protesta alla Commissione, La protesta veniva reiterata, con un altro telegramma, nel mese seguente.
La Commissione, benché il governo italiano non avesse provveduto a notificarle, in conformità all'art. 93 del trattato, i suddetti provvedimenti, prendeva in esame la questione — come essa stessa ha sostenuto in corso di causa — sin dal settembre 1973. Così, avevano luogo incontri fra rappresentanti della Commissione ed una delegazione dei produttori di semola, il problema veniva discusso nelle sedute del comitato di gestione dei cereali e del gruppo di lavoro per le questioni di concorrenza nel settore agricolo, il governo italiano forniva chiarimenti in merito, ed infine, avevano luogo reiterati contatti verbali fra funzionari della Commissione e rappresentanti del governo italiano.
A seguito di ciò, la Commissione perveniva alla conclusione che i provvedimenti in causa non falsavano il libero gioco della concorrenza né prediudicavano gli scambi intracomunitari, e non erano da ritenersi incompatibili con l'art. 92; pertanto, non v'era motivo di instaurare un procedimento ai sensi dell'art. 93 del trattato CEE, giacché le autorità italiane avevano preso misure idonee a garantire che il grano duro ceduto sottocosto venisse impiegato esclusivamente per la produzione di pasta destinata al consumo interno.
La ditta Bertrand, impresa francese produttrice di paste alimentari, con sede in Grigny (dipartimento del Rodano) contesta tale conclusione. A suo avviso, i provvedimenti in causa hanno avvantaggiato anche i prodotti esportati e costituivano quindi aiuti incompatibili con l'art. 92 del trattato CEE in quanto pregiudicavano il commercio intracomunitario e falsavano la concorrenza, a detrimento dei produttori di altri paesi. Essa sostiene che nel periodo in questione le esportazioni di paste alimentari italiane in Francia sono aumentate, anche se il consumo di pasta in questo paese è rimasto invariato. In particolare, sarebbe provato che nel gennaio 1974 le paste alimentari italiane sono state collocate sul mercato francese ad un prezzo inferiore a quello dei prodotti nazionali corrispondenti. La ditta Bertrand si sarebbe così vista sottrarre una parte del mercato — a suo dire, circa 670 tonnellate — e sarebbe stata costretta ad adeguare i propri prezzi di vendita a quelli dei prodotti italiani, con conseguente perdita di profitti. Essa assume di aver subito complessivamente, fino al 1o agosto 1974, un danno pari a 250000 franchi francesi.
Facendo carico alla Commissione di avere omesso di intervenire contro i provvedimenti di cui trattasi e di esigerne l'abolizione — e di avere quindi commesso un illecito — la ditta Bertrand promuoveva il 22 aprile 1975 un ricorso dinanzi alla Corte. Essa chiede che la Commissione venga condannata a versarle, quale risarcimento dei danni lamentati, 250000 franchi francesi, maggiorati degli interessi al tasso si sconto della Banque de France dal momento della presentazione dell'atto introduttivo. In subordine, essa chiede che la Corte voglia condannare la Commissione a versarle 1 franco francese a titolo di anticipo sul risarcimento dovuto, e disporre una perizia allo scopo di accertare l'entità del danno.
Esporrò quindi il mio punto di vista circa tali domande, di cui la Commissione chiede il rigetto.
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1. |
In primo luogo, poiché la convenuta, richiamandosi in particolare all'art. 38, § 1, del regolamento di procedura — cioè alla necessità di esporre adeguatamente, nell'atto introduttivo, i motivi dedotti a sostegno della domanda di risarcimento dei danni —, ha formulato talune riserve circa la ricevibilità del ricorso, è opportuno soffermarsi su tale punto. In effetti, vi sono buone ragioni per associarsi a siffatte riserve. Anzitutto, va constatato che la ricorrente si limita a far menzione dell'entità del danno, lamentando una flessione delle vendita nella misura di 670 tonnellate — poiché i suoi limitati margini di guadagno non le avrebbero consentito ulteriori riduzioni di prezzo — ed una diminuzione dei profitti, dovuta alla necessità di adeguare i propri prezzi di vendita a quelli dei prodotti italiani. Essa però non precisa in quale modo sia stata calcolata l'entità del danno né in quale misura e in che periodo essa sia stata costretta a ridurre i propri prezzi di vendita. La ricorrente assume poi che le perdite lamentate sono la conseguenza del fatto che i prodotti italiani erano offerti a prezzi concorrenziali. Essa non chiarisce tuttavia i motivi per cui tali perdite non sono imputabili ad altri fattori — connessi, ad esempio, alla situazione del mercato interno — né le ragioni — quali la sua posizione sullo stesso mercato — che l'autorizzavano a ritenere di dover conservare il suo volume di vendite. Infine, non è del tutto chiaro perché i prezzi più vantaggiosi dei prodotti italiani importati in Francia debbano attribuirsi al fatto che i provvedimenti adottati dal Governo italiano avrebbero consentito di ridurre i costi di produzione anche della pasta destinata all'esportazione, e non già ad altri fattori (metodi di produzione più razionali, impiego di grano tenero e simili). La ricorrente avrebbe anche dovuto, per motivare in maniera sostanziale questa sua affermazione, procedere ad un raffronto di prezzi, stabilendo cioè il rapporto fra il prezzo delle paste alimentari sul mercato italiano ed il prezzo dei prodotti esportati. Sarebbe stato inoltre opportuno prendere in considerazione l'andamento dei prezzi negli scorsi anni; in altre parole, si sarebbe dovuto dimostrare, supponendo che i prezzi di mercato del grano duro siano rimasti invariati e che lo stesso sia avvenuto anche per quanto concerne le altre spese di produzione, che i prezzi della pasta italiana, nel periodo qui in considerazione, hanno subito una flessione, oppure, facendo l'ipotesi che nella stagione 1973/74 il prezzo del grano duro sia aumentato, che i prezzi di detta pasta non sono cresciuti nella misura prevedibile in caso di impiego di frumento duro acquistato a prezzo normale. Siffatte considerazioni sono però assenti nell'atto introduttivo. Pertanto non c'è da stupirsi, a mio parere, se la Commissione ha espresso nel controricorso dei dubbi circa la ricevibilità del ricorso, che in effetti una rigorosa applicazione delle norme procedurali potrebbe portare ad escludere. Se tuttavia non suggerisco alla Corte di dichiarare il ricorso irricevibile è solo perché non intendo peccare di eccessivo formalismo nell'interpretazione dell'art. 38, § 1, del regolamento di procedura. Quindi, nonostante le critiche sopra avanzate, passo ugualmente all'esame del merito del ricorso. |
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2. |
La ricorrente sostiene di essere stata danneggiata dall'inerzia della Commissione. A suo avviso, i provvedimenti adottati dal governo italiano allo scopo di ridurre il prezzo del grano duro (vendita a prezzi inferiori a quelli di mercato, parzialmente in perdita) vanno considerati come aiuti incompatibili con l'art. 92 del trattato CEE. La Commissione avrebbe quindi dovuto intervenire per ottenerne l'abolizione. Se essa, sempre secondo la ricorrente, avesse ottemperato a tempo debito a tale obbligo — che il trattato le impone anche allo scopo di tutelare gli interessi delle imprese rivali di quelle che fruiscono degli aiuti suddetti — se essa cioè si fosse adoperata per ottenere che i costi di produzione delle paste alimentari italiane fossero adeguati ai prezzi di mercato, gli esportatori italiani non avrebbero potuto praticare in Francia prezzi più vantaggiosi e la ricorrente non avrebbe visto contrarsi le sue vendite e diminuire i suoi profitti. I motivi sui quali la ricorrente fonda le sue domande suscitano, sotto il profilo della responsabilità amministrativa nel diritto comunitario — quale emerge dalla giurisprudenza della Corte, che si è a più riprese soffermata su tale argomento — taluni problemi:
Comincio con l'esaminare il secondo di tali problemi, che mi sembra dia luogo a minori difficoltà. Inoltre, la sua soluzione può rendere superlua la trattazione delle altre due questioni.
Resta ancora da accertare, per il caso in cui non si ritenesse tale punto di vista del tutto accettabile, se l'inerzia della Commissione possa dar luogo a censura. A tal fine, non è possibilie partire dal presupposto che le autorità italiane non siano riuscite ad impedire che anche per la produzione della pasta esportata venisse impiegato grano duro immesso sul mercato italiano a prezzo ridotto: nulla, infatti, autorizza a prospettare verosimilmente una simile eventualità. È invece più opportuno prendere le mosse dalla constatazione che, com'è stato accertato nell'ambito della causa 60-75 (Russo/AIMA), i provvedimenti in questione hanno influito sul mercato italiano del grano duro, mantenendo i prezzi di tale prodotto ad un livello inferiore a quello che essi avrebbero raggiunto altrimenti. Da tale intervento possono aver tratto vantaggio tutti i produttori di pasta, e quindi anche gli esportatori. Poiché detti provvedimenti possono pertanto aver avuto ripercussioni negative sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari, in violazione dell'art. 92, è d'uopo chiedersi se la Commissione fosse tenuta ad intervenire. Per rispondere a tale domanda occorre in primo luogo considerare l'ampiezza di tali ripercussioni, cioè vedere se esse abbiano avuto carattere generale o sporadico, ed accertare inoltre se la Commissione doveva tenerne conto nel valutare la legittimità dei provvedimenti italiani. Ritengo che il comportamento della Commissione sia, sotto entrambi i punti di vista, difficilmente censurabile. A mio avviso, essa nell'analizzare un complesso di misure miranti in sostanza a compensare — attraverso l'immissione sul mercato interno di frumento a prezzo ridotto — le perdite subite dai produttori italiani di pasta, tenuto anche conto della situazione deficitaria del mercato comunitario del grano duro, non era assolutamente obbligata a prendere in considerazione le ripercussioni sopra menzionate. Tali ripercussioni, poi, se mai si sono avute, sono state di così lieve entità — e le statistiche che abbiamo analizzato sono lì a dimostrarlo — da escludere qualsiasi violazione dell'art. 92. Tenuto conto delle osservazioni sopra svolte a proposito del nesso di causalità, queste ultime considerazioni, che riposano naturalmente su elementi di prova sommari, sono più che sufficienti. In definitiva — non è il caso di prendere in esame altri aspetti della domanda di risarcimento dei danni — ritengo quindi che nella fattispecie non possa ravvisarsi, sotto alcun profilo, una responsabilità della Commissione. |
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3. |
Ricapitolando, sono dell'avviso che la Corte debba rifiutarsi di disporre la perizia chiesta dalla ricorrente — che si riduce ad un esame puro e semplice della sua contabilità e quindi alla valutazione della flessione delle sue vendite e delle perdite da essa subite — e, in considerazione della mancata produzione di ulteriori elementi di prova, respingere il ricorso, se non addirittura dichiararlo irricevibile in forza dell'art. 38, § 1, del regolamento di procedura. Le spese del giudizio vanno quindi poste a carico della ricorrente. |
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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