ECLI:EU:C:1975:86•Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 19 giugno 1975. # Francine Henrich contro Parlamento europeo. # Causa 80-74.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 19 giugno 1975. # Francine Henrich contro Parlamento europeo. # Causa 80-74.
ECLI:EU:C:1975:86Eu Cjeu19 giu 1975
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 19 GIUGNO 1975 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
Il presente ricorso ha, in parte, lo stesso oggetto della causa 23-74 (Küster contro Parlamento europeo) — sulla quale la Corte si è di recente pronunziata con sentenza 12 marzo 1975 — vale a dire lo svolgimento del concorso interno A/43 per cinque posti di capo divisione presso il Parlamento europeo. Pertanto, mi limiterò a rissumere brevemente gli antefatti.
La ricorrente è una dipendente del Parlamento, che ha alle sue spalle una carriera folgorante. Assunta da tale istituzione il 1o febbraio 1960, come dipendente ausiliaria, essa veniva nominata segretaria, con grado C 2, nel 1962, assistente aggiunta, con grado B 5, nell'anno successivo, e amministratore, con grado A 7, nel 1964. Il 1o luglio 1965, superato un concorso interno, la ricorrente veniva assegnata, in qualità di amministratore principale, alla Direzione generale «commissioni e studi parlamentari», e più precisamente presso la segreteria della commissione per le relazioni con i paesi africani e la segreteria della commissione per le relazioni economiche con l'estero. Il 1o febbraio 1970 si apriva una parentesi nella carriera della ricorrente presso il Parlamento: a decorrere da tale data, infatti, essa veniva distaccata presso il gabinetto del sig. Mansholt e successivamente presso il gabinetto del ministro francese dell'agricoltura. Il 1o maggio 1972, comunque, essa riassumeva le proprie funzioni presso il Parlamento, stavolta nella segreteria della commissione per lo sviluppo e la cooperazione. Dal 1o gennaio 1973, essa è inquadrata nel grado A 4.
La ricorrente prendeva parte al concorso A/43 sopra citato, ma non veniva inclusa nell'elenco degli idonei e non poteva quindi occupare nessuno dei posti a concorso, assegnati con decisione del febbraio 1974.
Essa presentava allora al presidente del Parlamento europeo, in data 1o aprile 1974, un reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale, in cui sosteneva che, per diversi motivi — sui quali mi soffermerò fra poco — il concorso si era svolto in maniera irregolare e che quindi le decisioni di nomina erano invalide.
Poiché tale reclamo restava senza risposta, essa, in data 28 ottobre 1974, faceva ricorso chiedendo alla Corte di:
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annullare il silenzio-rifiuto opposto al suo reclamo; |
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dichiarare che il concorso A/43 si è svolto in condizioni irregolari e, di conseguenza, annullare le relative nomine di cinque capi divisione. |
A proposito di tali domande — che, secondo il Parlamento, vanno respinte in quanto infondate — mi accingo ad esporre la mia opinione.
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I — |
Inizierò col prendere in esame le censure della ricorrente concernenti direttamente il comportamento dell'autorità avente il potere di nomina. Sotto questo profilo, la ricorrente critica:
A mio avviso, si possono fare, in proposito, le seguenti considerazioni:
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II — |
La ricorrente si lagna inoltre, per vari motivi, dell'operato della commissione esaminatrice. A questo proposito, si possono fare le seguenti considerazioni, tenuto conto, fra l'altro, dei documenti prodotti anche nella presente causa (relazione della commissione esaminatrice; deposizione del direttore generale Opitz): |
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1. |
L'esame di alcune almeno di tali censure non richiederà molto tempo, giacché esse ricalcano in maggior o minor misura quelle già formulate e discusse nella causa 23-74.
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2. |
Ricapitolando, deve quindi convenirsi che le censure finora esaminate, al pari di quelle di contenuto analogo, formulate nella causa 23-74, non consentono di concludere per l'invalidità del concorso. Prima di terminare, vi sono ancora alcune considerazioni da fare a proposito di talune critiche mosse per la prima volta nell'ambito del presente ricorso.
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III — |
Deve pertanto concludersi che nessuna delle censuré formulate dalla ricorrente consente di ravvisare la nullità del concorso e delle conseguenti nomine. Il ricorso va quindi respinto in quanto infondato. Per la decisione sulle spese si deve applicare l'art. 70 del regolamento di procedura. |
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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