ECLI:EU:C:1974:86•Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 17 settembre 1974. # Caisse régionale d'assurance maladie de Paris contro Giuseppina Biason. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour d'appel de Paris - Francia. # Causa 24-74.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 17 settembre 1974. # Caisse régionale d'assurance maladie de Paris contro Giuseppina Biason. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour d'appel de Paris - Francia. # Causa 24-74.
ECLI:EU:C:1974:86Eu Cjeu17 set 1974
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 17 SETTEMBRE 1974 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
Con legge 30 giugno 1956 si istituiva in Francia il «Fonds national de solidarité», la cui funzione è quella di integrare il reddito di coloro che si trovano in particolari condizioni di indigenza e non dispongono di risorse sufficienti, in modo speciale i pensionati. Gli assegni integrativi spettavano a tutti i francesi residenti in Francia ed aventi diritto a pensioni di vecchiaia, cioè a coloro che avevano superato i 65 anni, oppure i 60 anni, se dichiarati inabili al lavoro. Con legge 2 agosto 1957 l'assegno veniva concesso anche ai titolari di una pensione vitalizia di invalidità se l'incapacità lavorativa o professionale era ridotta ad 1/3, allorché l'interessato non aveva ancora compiuto il 60o anno di età. L'art. L 699 del codice previdenziale francese stabilisce espressamente che l'assegno non viene più versato se il beneficiario trasferisce la sua residenza fuori del territorio francese.
Successivamente alla legge 2 agosto 1957, il 6 febbraio 1960 veniva stipulato un allegato al protocollo franco-italiano in materia previdenziale dell'11 gennaio 1957. In virtù di tale allegato anche i cittadini italiani potevano fruire dell'assegno di invalidità se già spettavano loro prestazioni in forza del sistema francese di previdenza sociale. Anche in questo caso è espressamente sancito che condi-tio sine qua non per la riscossione dell'assegno è la residenza dell'interessato sul territorio francese.
La sig. na Giuseppina Biason, convenuta nel procedimento di merito, è cittadina italiana, che per un certo periodo si trasferì in Francia e vi lavorò. Dal 15 giugno 1971 essa gode una pensione francese di invalidità. Dalla stessa data, viste le sue condizioni di indigenza e l'esiguità della pensione, le veniva concesso l'assegno integrativo previsto dal Fonds national de solidarité francese. Dal 1o aprile 1972 però il versamento dell'assegno veniva sospeso, poiché la Biason si era trasferita in Italia, informandone debitamente le competenti autorità francesi.
Il provvedimento veniva impugnato dalla Biason dinanzi alla Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale di Parigi, che il 21 marzo 1973 disponeva la sospensione del procedimento per deferire alla Corte di giustizia in via pregiudiziale la questione del se l'assegno litigioso, nonostante il cambiamento di residenza, dovesse continuare a venir versato in vitù dell'accordo franco-italiano in materia previdenziale del 31 marzo 1948 nonché dell'accordo triangolare italo-franco-belga del 19 gennaio 1951.
Il procedimento pregiudiziale non potè venir iniziato in quanto la Caisse régio-nale d'assurance maladie di Parigi, convenuta nel processo di primo grado, interpose appello dinanzi alla Corte d'appello di Parigi impugnando il provvedimento di rinvio.
In sede di appello, il collegio retienne di poter distinguere tra il periodo antecedente il 1o ottobre 1972, nel quale vigeva ancora il regolamento n. 3 sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti ed il periodo successivo al 1o ottobre 1972, nel quale all'antico regolamento n. 3 è subentrato il regolamento 1408/71. Per quel che riguarda l'ultimo periodo, la Corte d'appello ritiene che le norme del regolamento 1408/71 siano chiare e non esigano alcuna interpretazione. Poiché il regolamento, a norma dell'art. 4, n. 1, lett. b) si applica alle «prestazioni di invalidità» e poiché a norma dell'art. 1, lett. t) sono considerate prestazioni e rendite ai sensi del regolamento tutte le prestazioni e le rendite, ivi comprese anche le quote parziali finanziate con i pubblici fondi, tutti gli assegni speciali, i contributi compensativi ed altri assegni, l'assegno francese in questione rientra nella sfera di applicazione del regolamento, giacché è connesso all'invalidità. Dall'art. 6 del regolamento si deve inoltre desumere ch'esso ha surrogato determinate convenzioni in materia previdenziale, tra le quali la convenzione italo-francese del 31 marzo 1948, la convenzione italo-franco-belga del 19 gennaio 1951 e l'allegato 6 febbraio 1960 al protocollo franco-italiano dell'11 gennaio 1957, Inoltre l'art. 10 del regolamento dispone che «salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le prestazioni in denaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti, … acquisite in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'istituzione debitrice». Stando così le cose, la Caisse régio-nale è obbligata a continuare i versamenti alla Biason anche dopo il 1o ottobre 1972.
Circa il periodo anteriore al 1o ottobre 1972, la Corte d'appello ritiene per contro che la convenzione franco-italiana del 31 marzo 1948 e l'allegato del 6 febbraio 1960 al protocollo franco-italiano dell'11 gennaio 1957 non possono venir applicati, poiché le norme di cui è causa nella fattispecie non sono citate nell'allegato D del regolamento n. 3. Il giudice proponente vedrebbe quindi una possibilità di soluzione solo interpretando — per quel che riguarda tale periodo — l'art. 2, n. 1, lett. b) del regolamento n. 3, in base al quale il regolamento si applica a norme relative alle prestazioni di invalidità, ivi incluse quelle che hanno la funzione di conservare o migliorare i cespiti di guadagno. Quindi nella sentenza 2 marzo 1974 non solo si è ammesso il diritto all'assegno per il periodo successivo al 1o ottobre 1972, ma si è preferito sospendere il procedimento per deferire alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se la titolare d'una pensione d'invalidità — spettamele per aver prestato lavoro subordinato in un solo Stato membro — dopo aver riscosso un assegno integrativo come residente in quello Stato, possa — in virtù dell'art. 3, n. 1, sub b) del regolamento n. 3, in vigore all'epoca dei fatti in causa —:
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pretendere il versamento dell'assegno stesso anche per il periodo 1. 4. 1972—1. 10. 1972, nel corso del quale si è trasferita in Italia; |
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e continuare a fruire di tale prestazione, a complemento della pensione d'invalidità, nella sua attuale residenza». |
Hanno presentato osservazioni in merito il governa della Repubblica francese, il governo italiano e la Commissione CEE. Dal canto mio rileverò quanto segue:
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1. |
Dalle memorie del governo francese si desume che la decisione d'appello contro il provvedimento di rinvio è stata a sua volta impugnata in cassazione. Se la cassazione dovesse pronunciarsi annullando la sentenza d'appello, la decisione della Corte di giustizia verrebbe svuotata di contenuto. Sorge quindi il problema del se non sia il caso di sospendere il procedimento di rinvio in attesa della pronunzia della cassazione. La più recente giurisprudenza ha comunque fornito alla questione una risposta decisamente negativa. Se la Corte, ancora nella causa 31-68 (SA Chanel contro Cepeha Handelsmaat-schappij NV, sent. 16. 6. 1970; Raccolta 1970, pag. 403) era propensa a sospendere il procedimento pregiudiziale in quanto l'impugnazione del provvedimento di rinvio aveva efficacia sospensiva, non vi è ora più dubbio che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l'impugnazione di provvedimenti di rinvio è assolutamente irrilevante nei confronti del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia. Mi richiamo alla sentenza 127-73 (Belgische Radio en Televisie ed altri contro SV SABAM e NV Fo-nior, sent. 30. 1. 1974; Raccolta 1974, pag. 51) nella quale è stato sancito che un procedimento pregiudiziale va proseguito; le uniche eccezioni sono rappresentate dalla revoca o dall'annullamento del provvedimento di rinvio. Lo stesso criterio va seguito pure ora, poiché il provvedimento di rinvio della Corte d'appello di Parigi né è stato revocato, né è stato annullato. Quindi non vi è ragione di mutare la prassi, dal momento che il provvedimento di rinvio della Corte d'appello di Parigi è tuttora vivo e vitale si deve procedere senza alcuna preoccupazione. |
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2. |
Il giudice a quo vorrebbe dunque sapere se per il periodo precedente all'entrata in vigore del regolamento 1408/71, vale a dire a norma di quanto dispone il regolamento n. 3 relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, si deve ritenere che un assicurato, cui spetta una pensione d'invalidità in forza di un'attività remunerata svolta in uno Stato membro e nello stesso Stato abbia anche diritto ad un assegno integrativo, possa continuare a percepire l'intera somma anche nell'ipotesi in cui trasferisca la sua residenza in un altro Stato.
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3. |
Concludendo propongo la seguente risposta complessiva : Un assegno versato a norma della legislazione di uno Stato membro, che garan tisce agli abitanti di un paese inabili al lavoro un minimo di pensione di invali dita, se gli interessati sono lavoratori migranti ai sensi dei regolamenti n. 3 e n. 1408/71 e percepiscono una pensione di invalidità nello Stato membro interessato, va considerata prestazione di invalidità ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. b) de regolamento n. 3 e dell'art. 4, n. 1, lett. b) del regolamento n. 1408/71. Se, al momento dell'evento accidentale l'interessato risiedeva nello Stato in cui ha pure sede l'ente previdenziale debitore, non è lecito abolire tale assegno a norma dell'art. 10 dei regolamenti n. 3 e n. 1408/71 qualora tale residenza venga poi spostata in un altro Stato membro. |
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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