ECLI:EU:C:1973:118•Conclusioni riunite dell'avvocato generale Reischl del 7 novembre 1973. # Gebr. Lorenz GmbH contro Repubblica federale di Germania e Land Rheinland-Pfalzt. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Germania. # Causa 120-73. # Markmann KG contro Repubblica federale di Germania e Land Schleswig-Holstein. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Germania. # Causa 121-73. # Nordsee, Deutsche Hochseefischerei GmbH contro Repubblica federale di Germania e Land Renania Palatinato. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Germania. # Causa 122-73. # Fritz Lohrey contro Repubblica federale di Germania e Land Assia. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Germania. # Causa 141-73.
Conclusioni riunite dell'avvocato generale Reischl del 7 novembre 1973. # Gebr. Lorenz GmbH contro Repubblica federale di Germania e Land Rheinland-Pfalzt. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Germania. # Causa 120-73. # Markmann KG contro Repubblica federale di Germania e Land Schleswig-Holstein. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Germania. # Causa 121-73. # Nordsee, Deutsche Hochseefischerei GmbH contro Repubblica federale di Germania e Land Renania Palatinato. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Germania. # Causa 122-73. # Fritz Lohrey contro Repubblica federale di Germania e Land Assia. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Germania. # Causa 141-73.
ECLI:EU:C:1973:118Eu Cjeu7 nov 1973
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 7 NOVEMBRE 1973 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
Oggi per la prima volta ho l'onore di «presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate» ai sensi dell'art. 166 del trattato CEE. L'occasione è fornita da quattro procedimenti, rinviati a questa Corte dal Verwaltungsgericht di Francoforte con ordinanze 19 marzo 1973 e 28 maggio 1973 e da voi riuniti con ordinanza 18 settembre 1973 ai fini della discussione orale (cause 120-73, 121-73, 122-73 e 141-73).
Anzitutto alcuni cenni per una miglior comprensione della causa.
Nel quadro di un programma d'azione regionale, il governo della Repubblica federale elaborava nel 1968 un progetto di legge sulla concessione di sovvenzioni agli investimenti e sulla modifica di norme fiscali e finanziarie. In sostanza, si concedeva ai contribuenti che, dopo il 31 dicembre 1968, avessero creato o ampliato stabilimenti nella zona di confine con la Germania orientale, come pure in zone o località carenti di insediamenti industriali, un contributo del 10 % sulle spese d'impianto, mediante una corrispondente riduzione del carico fiscale. Il progetto veniva comunicato, come disposto dall'art. 93, n. 3, del trattato CEE, alla Commissione delle Comunità europee. La nota verbale presentata dalla rappresentanza permanente della Repubblica federale il 22 aprile 1969, dopo la prima lettura del progetto in sede parlamentare, portava in allegato il progetto di legge e precisava, inoltre, che il medesimo non era se non uno stralcio di un più ampio programma di sviluppo economico regionale. Di conseguenza, vennero anche comunicate alla Commissione (che le ha menzionate nelle sue osservazioni), in parte a mezzo di ulteriori note verbali, in parte in occasione di diversi contatti bilaterali o multilaterali, altre iniziative che ora non ci interessano.
Dopo la seconda lettura del già menzionato progetto, che ebbe luogo al Bundestag il 18 giugno 1969, i rappresentanti degli Stati membri, escluso il Lussemburgo, discutevano in una riunione multilaterale — organizzata dalla Commissione il 20 giugno 1969 — diversi provvedimenti tedeschi destinati a favorire lo sviluppo regionale. In quell'occasione i delegati tedeschi riferivano ancor più dettagliatamente sul progetto di legge e sulle modifiche ad esso apportate dal Bundestag in seconda lettura. Il progetto di legge, quale era noto il 20 giugno 1969, veniva poi approvato senza varianti anche dal Bundesrat il 10 luglio 1969, veniva pubblicato sul Bundesgesetzblatt (Gazzetta ufficiale) il 21 agosto 1969, ed entrava in vigore, in forza del suo par. 5, il 22 agosto 1969.
Delle facilitazioni contemplate dalla suddetta legge volevano far uso anche gli attori nelle cause principali, i quali nel corso del 1969 avevano effettuato degli investimenti (costruzione di un magazzino per lo smistamento delle merci, costruzione di un nuovo magazzino di deposito accanto ad un supermercato già esistente, apertura di un ristorante self-service per il pesce, ampliamento di un'officina di costruzioni e lavorazioni metalliche) in diverse località della Repubblica federale (Kaiserslautern, Kiel, Trier e Leimsfeld). Le loro richieste di attestato a norma del par. 1, n. 4, della legge sulle sovvenzioni per gli investimenti, presupposto indispensabile per la concessione del contributo, non venivano tuttavia accolte. Tutte insieme esse venivano respinte con la motivazione che non sussistevano i presupposti di cui alla legge medesima, più esattamente che le iniziative dei richiedenti non apparivano, sotto l'aspetto politico-economico, particolarmente meritevoli di essere incoraggiate ai sensi del par. 1, n. 4, in quanto non recavano alcun contributo sostanziale allo sviluppo economico delle zone considerate.
I richiedenti hanno ritenuto inesatta tale motivazione e perciò, dopo aver tentato, ugualmente senza successo, la via dell'opposizione amministrativa, si sono rivolti al Verwaltungsgericht di Francoforte, per ottenere almeno in tal modo il rilascio del suddetto attestato.
Nel corso della causa di fronte al Verwaltungsgericht di Francoforte sono sorti dei dubbi circa la validità della legge in esame in relazione all'art. 93, n. 3, del trattato CEE, che recita:
«Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».
Si deve inoltre sapere — ce l'ha detto la Commissione in corso di causa — che un primo giudizio globale sulle iniziative comunicate dal governo federale nel periodo febbraio-settembre 1969, fu presentato alla Commissione dai suoi uffici il 18 dicembre 1969. Occorre altresì sapere che, in data 9 gennaio 1970, la Commissione decideva di iniziare, con riguardo ai provvedimenti tedeschi di sovvenzioni regionali, la procedura di cui all'art. 93, n. 2, del trattato. Il governo federale ne veniva informato con una lettera della Commissione datata 13 gennaio 1970, nella quale veniva espressamente enunciato il sospetto che il modo in cui, in certi casi, venivano accordate le sovvenzioni non fosse compatibile col mercato comune. Un'analoga comunicazione, in data 15 febbraio 1973, ha pure ricevuto, su propria richiesta, il Verwaltungsgericht di Francoforte; in essa è specificato che la Commissione non ha ancora preso una decisione in merito.
Ciononostante il Verwaltungsgericht non ritiene di potere escludere la tesi che il divieto di cui all'art. 93, n. 3, sussista in ogni caso fino a che la Commissione non si sia espressamente pronunciata e che pertanto la legge nazionale, ciononostante emanata, debba essere ritenuta inefficace in forza del diritto comunitario.
Poiché il tribunale ha ritenuto di non poter deliberare senza prima aver chiarito questo problema, esso ha sospeso i procedimenti con le ordinanze citate all'inizio — che fra l'altro sono state espressamente dichiarate non impugnabili — ed ha sottoposto a questa Corte le seguenti questioni, valevoli per tutte e quattro le cause:
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a) |
Se l'art. 93, n. 3,3o inciso, del trattato CEE vada interpretato nel senso che la Commissione deve in ogni caso adottare una decisione finale, cioè anche qualora essa ritenga che la legge nazionale progettata è in armonia con l'art. 92 del trattato. |
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b) |
Qualora la Commissione non «inizi senza indugio» il procedimento (art. 93, n. 3, 2o inciso), dopo la comunicazione fattale da uno Stato membro a norma dell'art. 93, n. 3, 1o inciso, se si debba ritenere che il divieto di cui all'art. 93, n. 3, 3o inciso, non abbia effetto e quindi il provvedimento possa entrare in vigore. |
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c) |
Se detto divieto abbia effetto anche qualora, malgrado la tempestiva comunicazione del progetto da parte dello Stato membro, il procedimento a norma dell'art. 93, n. 3, 2o inciso, sia stato iniziato dopo l'entrata in vigore del provvedimento. |
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d) |
Nel caso che la questione sub b) sia risolta in senso negativo e quella sub c) sia risolta in senso affermativo: se l'adozione della decisione finale sia un presupposto per la validità della legge nazionale in progetto, e la legge nazionale adottata in violazione di detto articolo vada ritenuta invalida o inefficace finchè non sia intervenuta la decisione finale stessa. |
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e) |
Se il termine «Stato membro» ai sensi dell'art. 93, n. 3, 3o inciso, vada inteso nel senso che i singoli hanno un diritto proprio all'osservanza di questa disposizione, ovvero il giudice nazionale debba sindacare d'ufficio la validità della legge. |
Dopo che gli attori nelle cause principali, escluso l'attore nella causa 120-73, il governo della Repubblica federale, il governo del Regno Unito e la Commissione delle Comunità europee hanno presentato le loro osservazioni scritte e successivamente hanno partecipato alla discussione orale, tocca ora a me esaminare i problemi di cui s'è detto ed esporvi le mie conclusioni.
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1. |
Cominciamo con due osservazioni preliminari. La prima riguarda l'impugnazione interposta dinanzi allo Hessischer Verwaltungsgericht contro l'ordinanza di rinvio che ha dato origine alla causa 122-73; la seconda riguarda il problema della rilevanza delle questioni pregiudiziali sollevate.
Con riferimento a tali allegazioni bisogna anzitutto considerare che la Corte ha finora sostenuto, nelle sentenze relative a procedimenti pregiudiziali, di non dover sindacare la rilevanza della propria decisione. La possibilità di abbandonare tale orientamento giurisprudenziale è stata adombrata per i casi in cui un giudice nazionale interpreti una norma di diritto comunitario in modo palesemente erroneo. Nel presente caso il giudice nazionale ha effettivamente espresso considerazioni critiche sul comportamento della Commissione in relazione all'inizio del procedimento, cioè sulla legittimità dell'agire della Commissione. Non si tratta però di considerazioni palesemente erronee, cosicché non si può certo escludere a priori che, nonostante quanto comunicato dalla Commissione circa l'inizio di un procedimento ai sensi dell'art. 93, n. 2, l'interpretazione dell'art. 93, n. 3, possa essere rilevante ai fini della decisione delle cause pendenti dinanzi al giudice nazionale. Ritengo pertanto che, anche dal punto di vista della rilevanza della vostra pronunzia, si debbano esaminare i problemi sottoposti a questa Corte e si debba dare una risposta al giudice nazionale. |
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2. |
Se ora ci dedichiamo all'esame vero e proprio delle questioni, dobbiamo anzitutto ricordare che esse si riferiscono, nella loro totalità, all'art. 93, n. 3, del trattato CEE. È pure evidente che le questioni — come ha osservato il giudice di rinvio — «si condizionano reciprocamente e sono collegate una all'altra». Mi sembra pertanto opportuno di non cominciare con l'esame delle singole questioni, bensì di collocare innanzitutto — come ha fatto la Commissione — la norma da interpretare nel suo effettivo contesto e di prendere le mosse da alcune fondamentali considerazioni di carattere sistematico sulle disposizioni del trattato relative alle sovvenzioni. L'art. 92, che è già stato oggetto di diverse sentenze, dispone al n. 1 che le sovvenzioni concesse dagli Stati a talune imprese o a talune produzioni sono fondamentalmente incompatibili col mercato comune qualora falsino la concorrenza o incidano sugli scambi tra Stati membri. Al n. 2 dello stesso articolo vengono poi definiti compatibili col mercato comune alcuni tipi di sovvenzioni, mentre al n. 3 vengono elencati altri tipi di sovvenzioni che possono considerarsi compatibili col mercato comune. Dalla giurisprudenza formatasi intorno a queste disposizioni è già possibile evincere che esse non sono direttamente efficaci, né contengono alcun divieto di efficacia immediata, che i singoli possano far valere dinanzi ai giudici nazionali. Su questo punto rinvio alla abbastanza recente sentenza emessa nella causa 77-72. Di particolare rilevanza per il sistema sono poi le disposizioni procedurali dell'art. 93, poste a garanzia dell'attuazione dell'art. 92. Esse distinguono due casi:
L'art. 93, n. 1, prevede che la Commissione proceda con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti negli Stati stessi. Essa può proporre a questi ultimi l'adozione di «opportune misure». La Commissione, se giunge alla conclusione che un certo aiuto non è compatibile col mercato comune, inizia un procedimento, a norma dell'art. 93, n. 2, e decide, se del caso, che lo Stato interessato deve sopprimere o modificare il suddetto aiuto nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi alla decisione, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può — in deroga agli artt. 169 e 170 — adire direttamente la Corte di giustizia. È pure interessante rilevare che, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può stabilire che un aiuto deve considerarsi compatibile col mercato comune. Da tutto quanto sopra esposto si argomenta giustamente — ed anche nel presente procedimento vi si è fatto richiamo, ponendo l'accento sul principio della certezza del diritto — che le decisioni della Commissione concernenti regimi d'aiuti già esistenti possono valere solo per il futuro. Per le sovvenzioni che si vogliono istituire, cioè per nuovi regimi d'aiuti, valgono invece altri principi. Infatti, poiché è difficile o pressoché impossibile rimediare a posteriori alle alterazioni della concorrenza provocate dai sistemi d'aiuti, è qui previsto un controllo preventivo della Commissione, cioè un esame che deve aver luogo prima dell'attuazione delle sovvenzioni. Gli Stati membri sono perciò tenuti a comunicare alla Commissione i progetti diretti a istituire o modificare sovvenzioni in tempo utile perché questa li esamini e presenti le sue osservazioni. La Commissione, se dopo un primo sommario esame ritiene che il progetto non sia compatibile col mercato comune, inizia senza indugio il procedimento di cui all'art. 93, n. 2. A questo riguardo si dovrebbe fra l'altro ritenere sufficiente — in contrasto con l'opinione del governo britannico — che la Commissione abbia seri dubbi in merito alla compatibilità col mercato comune di un certo sistema d'aiuti, che un sistema le appaia cioè sospetto alla luce dell'art. 92, perché, in caso contrario, qualora fosse richiesta la piena convinzione dell'incompatibilità, sarebbe altresì subito possibile una decisione finale e non ci sarebbe spazio per un'ulteriore indagine. Circa il procedimento, l'art. 93, n. 3, precisa ancora quanto segue: «Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate, prima che tale procedura abbia condotto ad una decisione finale». Il nucleo di questa disposizione consiste quindi nell'obbligo di attesa imposto agli Stati membri; solo così infatti può essere garantito un efficace controllo preventivo. È vero che un tale obbligo è espressamente enunciato soltanto in relazione al procedimento contemplato nell'ultimo inciso del n. 3, che abbiamo appena citato. Tuttavia, considerati lo scopo della norma e la formula «comunicati in tempo utile perché presenti le sue osservazioni», si deve senz'altro presumere che l'obbligo d'attesa sorga già prima, e precisamente già al momento della comunicazione da parte dello Stato interessato o anche senza di essa. Ogni altra interpretazione, in particolare quella secondo cui gli Stati membri sarebbero liberi, fino all'inizio di un procedimento, di istituire regimi d'aiuti, s'adatterebbe piuttosto male al sistema creato dall'art. 93. Si può quindi senz'altro concludere — come ha fatto la Commissione — che esiste, da una parte un obligo generale d'attesa degli Stati membri, dall'altra parte un obbligo speciale e prolungato d'attesa, che sorge quando la Commissione dà inizio al procedimento di cui s'è detto. Anche se l'interpretazione letterale e sistematica delle norme in esame ha permesso di chiarire abbastanza bene il punto sopra considerato, rimangono nondimeno da trattare alcuni particolari problemi, cui specialmente fanno riferimento le questioni a voi sottoposte dal giudice di rinvio.
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3. |
Riassumendo ancora una volta quanto già esposto, mi sembra che le questioni sottopostevi dal Verwaltungsgericht di Francoforte debbano essere risolte come segue:
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( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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